di Giovanni Battisti.
Il D.Lgs. 231/01, tra i reati che possono determinare la responsabilità dell’ente, cita sia la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma del codice civile, sia il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma del codice civile (D.Lgs. 231/01, art. 25-ter, reati societari, comma 1, lett. d, e).
La legge 262/2005, “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, con l’art. 34, co. 2, tuttavia abroga tale articolo del codice civile (il richiamato art. 2623).
Non è pertanto chiaro come deve essere considerato il richiamo che il D.Lgs. 231/01 fa (all’ art. 25-ter, comma 1, lett. d, e) all’articolo abrogato (il 2623 del codice civile).
Sono gradite indicazioni da chi avesse già affrontato questo tema.
Aggiornamento del 24 aprile 2007
Sonia Corsi (che ringrazio) segnala che Roberto Zannotti, nel libro "Il nuovo diritto penale dell'impersa", Giuffrè 2006, sostiene che il falso in prospetto non è più da considerarsi reato presupposto. Tesi sostenuta anche da Maurizio Arenza, curatore del sito www.reatisocietari.it (Maurizio Arena, Il falso in prospetto, 20 febbraio 2006).
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