23 febbraio 2006

Reati di abuso di mercato - Legge 18 aprile 2005, n. 62

D.Lgs. 231/01, art. 25-sexies

La legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del testo unico di cui al D.Lgs. 58/98.


Legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9, co. 3
Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Delitti contro la persona - Legge 9 gennaio 2006, n. 7

D.lgs. 231/01, art. 25-quater-1

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8, ha esteso la casistica dei c.d. delitti contro la persona considerati dal D.Lgs. 231/01 includendovi le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).


Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Art. 8 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

Art. 1 co. 82 Legge Finanziaria 2005

di Giovanni Battisti.

Il co. 82, art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. legge finanziaria 2005) è stato abrogato dalla legge n. 80 del 2005 che ha convertito, modificandolo, il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

Tale comma (sotto riportato) imponeva l'adozione obbligatoria dei Modelli ex D.Lgs. 231/01 per gli enti e le società fruitrici di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea in materie specifiche (avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi per personale addetto all'attività produttiva) ed assegnava all'ISFOL la certificazione dei modelli organizzativi.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), art. 1, co. 82
Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.