22 giugno 2006

Elenco aggiornato dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01

di Giovanni Battisti.
Ultimo aggiornamento il 13 ottob 2010.
Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e quindi:

> Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

> Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

> Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

> Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).
- Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

> Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09 ].
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

> Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ]
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

> Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; al contrario, si legga anche "Il falso in prospetto come reato presupposto ex d.lgs. 231/01");
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

> Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

> Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

> Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].
- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

> Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

> Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ]
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] (commento 1).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

> Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposiziono o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);


La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:
> Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

21 giugno 2006

Falso in prospetto: come regolarsi dopo l’abrogazione dell’art. 2623 c.c.?

di Giovanni Battisti.

Il D.Lgs. 231/01, tra i reati che possono determinare la responsabilità dell’ente, cita sia la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma del codice civile, sia il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma del codice civile (D.Lgs. 231/01, art. 25-ter, reati societari, comma 1, lett. d, e).

La legge 262/2005, “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, con l’art. 34, co. 2, tuttavia abroga tale articolo del codice civile (il richiamato art. 2623).

Non è pertanto chiaro come deve essere considerato il richiamo che il D.Lgs. 231/01 fa (all’ art. 25-ter, comma 1, lett. d, e) all’articolo abrogato (il 2623 del codice civile).

Sono gradite indicazioni da chi avesse già affrontato questo tema.

Aggiornamento del 24 aprile 2007
Sonia Corsi (che ringrazio) segnala che Roberto Zannotti, nel libro "Il nuovo diritto penale dell'impersa", Giuffrè 2006, sostiene che il falso in prospetto non è più da considerarsi reato presupposto. Tesi sostenuta anche da Maurizio Arenza, curatore del sito www.reatisocietari.it (Maurizio Arena, Il falso in prospetto, 20 febbraio 2006).

19 giugno 2006

Legge 146 del 16 marzo 2006 (testo)

Pubblico di seguito un estratto della L. 146/06, per la parte che interessa la responsabilità amministrativa degli enti.
Il testo completo si può consultare sul sito del parlamento.

Legge 16 marzo 2006, n. 146

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 91

Art. 3. (Definizione
di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.


Art. 10. (Responsabilità amministrativa degli enti)
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati
previsti dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote. (comma abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f)
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. (comma abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f)
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

15 giugno 2006

La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 e la c.d. esimente

di Giovanni Battisti.

Qualche considerazione aggiuntiva in tema di responsabilità dell’ente, sancita dal D.Lgs. 231/01, della c.d. “esimente”, e di responsabilità degli amministratori in caso di mancata adozione del Modello di organizzazione.

Prendo spunto da una Newsletter che mi è arrivata per qualche (personale ed ulteriore) considerazione aggiuntiva in tema di responsabilità dell’ente, ex dal D.Lgs. 231/01, e della c.d. “esimente”.

Nella Newsletter (complessivamente ben fatta, e stimola al ragionamento su aspetti spesso considerati “scontati”), si legge che più della metà delle imprese italiane di maggiori dimensioni hanno adottato, almeno formalmente, un Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/01, al fine di:

… garantirsi, in questo modo, la condizione “esimente” prevista dal Decreto.
La sola adozione del Modello da parte dell’organo dirigente non rappresenta, tuttavia, misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’Ente, essendo infatti necessario anche che:
a) il Modello sia gestito con continuità, curandone l’aggiornamento a seguito di modifiche organizzative e normative;
b) ne sia periodicamente monitorata l’efficacia;
c) ne sia verificata l’osservanza con riferimento alle aree a rischio.


Questa affermazione non è precisa, in quanto “l’esonero della responsabilità dell’ente passa attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli dell’ente, che il giudice penale è chiamato, in sede di giudizio, a verificarne l’esistenza” (Alessandra Colombo, Il sistema dei controlli societari nel rinnovato diritto societario, www.diritto.net/content/view/994/6/).

Riporto per intero questa frase perchè mi sembra focalizzare in modo corretto e sintetico che:
- la valutazione della validità del Modello adottato e della sua efficace attuazione sia ha solo in sede di accertamento penale, ed è formulata dal giudice (ovvero, la prova della solidità del Modello si ha solo nel malaugurato caso di procedimento penale per uno dei reati considerati);
- non è corretto affermare che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello organizzativo (con tutte le attività ed i costi che questo comporta) costituiscono una “esimente” per l’ente, in quanto ciò che conta è (ovviamente) il successivo giudizio formulato del giudice penale.

A questo proposito non dimentichiamo che “l’ente […] è chiamato a dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatosi” (Relazione al D.Lgs. 231/01, www.giustizia.it/misc/testo9pg_rel.htm) e che dovrà essere in grado di dimostrare che le persone “hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione” (D.Lgs. 231/01, art. 6, co. 1, lett. c).

Insomma, la mia opinione è che si sia al limite della “probatio diabolica”: la società in sede di accertamento penale deve dimostrare che il “Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato” era tale da prevenire la commissione del reato verificatosi!
E difatti, in un convegno organizzato dall’AiiA e tenutosi la scorsa estate (2005) a Roma, qualcuno pose pubblicamente la domanda: “Perché spendere soldi per realizzare ed adottare un Modello che, almeno per quanto visto sino ad ora, il giudice poi riterrà non idoneo?”.
Un tentativo, forse neppure tanto peregrino, di “buttare dalla finestra” il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.
Ma c’è, come spesso accade, un però…

La Newsletter prosegue poi affrontando il problema di una eventuale responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza in caso di omessa o insufficiente vigilanza; in tema di responsabilità, c’è però un aspetto a mio parere ben più interessante da affrontare, ed è quello relativo alla responsabilità degli amministratori in caso di mancata adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (nel caso ovviamente in cui l’Ente sia sanzionato ai sensi del Decreto stesso).
Scrive ancora la Colombo (idem, il grassetto è sempre mio):

È opportuno precisare poi che la legge prevede l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività, e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. […]
L’applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci, in caso quindi di qualche possibile problema in tal senso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all’ente di fruire del meccanismo di esonero dalla responsabilità
.


Parere che ho trovato ribadito in diversi altri interventi.

Insomma, il Modello organizzativo, “buttato dalla finestra” in seguito alle considerazioni sulla effettiva possibilità di poter beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto, rientra dalla porta principale, sotto il “cappello” della responsabilità degli amministratori.

Resto in attesa di qualche commento, critica od osservazione su quanto scritto.

14 giugno 2006

Operational audit (o audit operativo)


L’operational audit (o audit operativo, o di processo) chiamato anche “program audit” o “performance audit”, consiste in un’analisi critica dell’utilizzo delle risorse aziendali al fine di stabilire se queste siano utilizzate in modo efficace ed efficiente [1], in relazione agli obiettivi aziendali.

Un audit operativo spesso richiede di attivare pratiche proprie del compliance audit, del financial audit e dell’EDP audit (o audit dei sistemi informativi). [2]
L’audit può riguardare una struttura organizzativa dell’impresa o, più spesso, una procedura; in questo secondo caso, è infatti possibile esplorare le interrelazioni tra i diversi settori aziendali coinvolti, evitando così valutazioni settoriali.

Nell’ambito dell’operational audit si fa talvolta rientrare anche il cosiddetto fraud audit, ovvero la ricerca e prevenzione delle frodi a tutela dell’integrità del patrimonio aziendale.

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[1] L'efficacia misura la capacità di raggiungere un obiettivo pre-fissato; l'efficienza misura la quantità di risorse impiegate per conseguire tale obiettivo.
[2] A conferma che le distinzioni che stiamo qui tracciando appartengono più alla teoria dell'audit che alla pratica.

08 giugno 2006

Principali tipologie di audit

di Giovanni Battisti.

L’Internal Auditor, nell’esercizio della propria attività, deve rispondere ad esigenze diverse (ad es. la sicurezza dei sistemi informativi, la conformità alle leggi sulla tutela della privacy, la verifica della corretta e tempestiva registrazione in contabilità dei fatti gestionali etc.); deve pertanto disporre delle metodologie e degli strumenti per effettuare tipologie di intervento differenti, mirate a soddisfare le specifiche esigenze.

Le più frequenti tipologie di intervento di Internal Auditing (che saranno approfondite nei paragrafi successivi) sono le seguenti:
- Operational audit. Verifica l’efficacia ed efficienza dei processi operativi e gestionali;
- Audit di processo. Identifica i rischi relativi ad uno o più processi aziendali, ed identifica e valuta i controlli in essere.
- EDP audit, sul sistema informatico, il trattamento dei dati, lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni aziendali, la protezione delle risorse informatiche e dei dati;
- Compliance audit. Verifica la conformità delle operazioni aziendali e delle modalità operative e gestionali al sistema delle leggi, regolamenti, processi e procedure in vigore;
- Financial audit. Verifica le operazioni aziendali e sotto il profilo contabile e finanziario.
- Management audit. Verifica la qualità del processo decisionale, la coerenza della politica direzionale all’interno dell’organizzazione e l’attuazione delle decisioni prese.

06 giugno 2006

L’applicabilità del D.Lgs. 231/01 alle ditte e imprese individuali

di Giovanni Battisti.

La disciplina dettata dal Decreto Legislativo 231 del 2001 non è applicabile alle imprese individuali. (Giurisprudenza: Tribunale di Roma, Giudice per le indagini preliminari, ordinanza 30 maggio 2003; Corte di Cassazione, sezione VI penale, 3 marzo / 22 aprile 2004, n. 18941/04.)

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La Corte di Cassazione (sentenza n. 18941/04) chiarisce che la disciplina dettata dal D.Lgs. 231/01 (in tema di responsabilità amministrativa degli enti) non è applicabile alle ditte individuali, in quanto:

- “in tutta la normativa (convenzioni internazionali; legge di delegazione; decreto delegato) e, segnatamente, nell'art 1, comma l, del decreto legislativo n. 231 del 2001 essa (la responsabilità "da reato", ndr) è riferita unicamente agli «enti», termine che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuali, tanto che, come si è visto, i successivi commi della disposizione da ultimo menzionata ne specificano l'ambito soggettivo di applicazione”;
- “la relazione governativa sul decreto legislativo n. 231 del 2001 […] puntualizza che l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi è stata dettata da ragioni di politica criminale, che consistevano, da un lato, in esigenze di omogeneità delle risposte sanzionatorie degli Stati, e, dall'altro, nella consapevolezza di pericolose manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa»”;
- “la relazione al decreto legislativo n. 231 prende in considerazione l’ente collettivo «quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in
nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente»”;
- “la responsabilità dell’ente è chiaramente aggiuntiva, e non sostitutiva, di quella di persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune”.


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza 30 maggio 2003, aveva già sostenuto la non applicabilità del D.Lgs. 231/01 alle ditte individuali, in quanto:

- “già la portata letterale delle norme richiamate (D.Lgs. 231/01, art. 1, ndr) esclude che la disciplina possa applicarsi all'imprenditore individuale, atteso che essa si applica ad enti, società o associazioni, forniti o meno di personalità giuridica. L’imprenditore individuale, infatti, non può rientrare in alcun modo nel concetto di ente o in quello di associazione o società”;
- “presupposto per la responsabilità in questione risulta essere quanto meno la possibilità di una distinzione soggettiva, di uno schermo giuridico fra l'autore del reato e il soggetto giuridico responsabile dell'illecito amministrativo, che si è, evidentemente, avvantaggiato del reato commesso; […] tutta la disciplina si muove intorno al presupposto che tale distinzione, per quanto labile ed elementare, sia comunque possibile”;
- “la stessa disciplina del procedimento applicativo, coordinata con quella sulla rappresentanza dell'ente, palesa come il presupposto logico, ancor prima di quello letterale, per l'applicazione della disciplina sia la possibilità di tenere sufficientemente distinti i profili soggettivi dell'ente da quelli dell'autore del reato”.


Il GIP del Tribunale di Roma pertanto conclude che:

“Nel caso della ditta individuale, e quindi dell'impresa individuale, vi è una piena ed indissolubile coincidenza fra i soggetti destinatari della disciplina penale e di quella di cui alla legislazione richiamata; anzi, per meglio dire, non può essere individuata a carico della ditta o dell'impresa individuale una soggettività giuridica che, per quanto in modo elementare e non tale da assurgere alla personalità giuridica, sia comunque autonoma da quella dell'imprenditore che ne è titolare”.



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