27 settembre 2006

Considerazioni sui Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01

di Giovanni Battisti.

È prassi corrente parlare di “Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01”, di “Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01” o ancora di “Modello organizzativo previsto dalla legge (sic) 231/2001”, quasi che questo fosse uno dei tanti modelli di organizzazione dei quali l’azienda si è dotata.

Ed effettivamente, spesso il Modello organizzativo è stato formalizzato ed adottato unicamente per cercare di non incorrere nelle ire del D.Lgs. 231/01, nella malaugurata ipotesi di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto stesso.
Tuttavia è opportuno ribadire che l’azienda ha e deve avere uno ed un solo Modello organizzativo, il quale deve essere:
  • funzionale al perseguimento della mission aziendale …
  • ... e “compliance” (ovvero, rispettoso) alle norme, leggi e regolamenti (e aggiungerei, anche prassi) che regolano il settore in cui l’azienda stessa opera.
La questione non è puramente terminologica, ma di sostanza: il “Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01” è spesso solo un’ulteriore veste che è stata calata sull’azienda, dopo quella (citiamo solo i casi comuni e più noti) della privacy (D.Lgs. 196/03) e della sicurezza ed igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94), e viene pertanto inevitabilmente vissuto come l’ennesimo lacciolo all’esercizio dell’attività lavorativa.
Questo tipo di approccio, infatti, si traduce spesso nella contemporanea presenza di “procedure 231”, “procedure privacy”, “procedure sicurezza” e così via, inerenti lo stesso processo lavorativo e poco o nulla armonizzate tra loro.

Come deve esistere un solo Modello organizzativo, deve così esistere una sola procedura aziendale per ciascun processo; tale procedura dovrà essere ovviamente rispettosa di tutte le norme, leggi, regolamenti etc. inerenti al processo stesso.

Per concludere questa breve riflessione:

  • la realizzazione di un Modello Organizzativo è più un problema organizzativo che giuridico (le competenze in campo legale sono utili essenzialmente per identificare correttamente le fattispecie di reato, e le possibili forme di attuazione di tali reati all’interno dell’azienda);
  • dopo questa prima intensa fase, nella quale le aziende si sono preoccupate essenzialmente di realizzare il “Modello organizzativo ex D.Lgs 231/01”, si possono aprire interessanti spiragli di recupero di efficienza sui processi aziendali grazie all’armonizzazione delle diverse procedure, via via adottate in ossequio alle diverse norme, leggi e regolamenti.


Ovviamente, sarò lieto di ospitare opinioni (perché di opinioni stiamo parlando) opposte o diverse.
Chi volesse, può scrivermi via e-mail o lasciare un commento.

07 settembre 2006

Financial Audit

di Giovanni Battisti.

L’attività di financial audit verifica l’adeguatezza dei controlli contabili, amministrativi e finanziari esistenti, per verificare che i fatti gestionali siano correttamente e tempestivamente rilevati nella contabilità dell’azienda e che i rendiconti economico-finanziari presentino in modo “veritiero e corretto” i risultati dell’esercizio e la situazione finanziaria e patrimoniale al termine dell’esercizio stesso.

Riprendendo con qualche minimo adattamento lo schema adottato dalla Corte dei conti europea in altro ambito (audit dei rendiconti finanziari dell’Unione Europea, del fondo Europeo di sviluppo e di tutti gli altri organismi ed agenzie creati dall’Unione Europea), gli obiettivi del financial audit possono essere sintetizzati come segue:

a) Affidabilità dei conti

  • Completezza: tutti gli elementi dell'attivo e del passivo (comprese le voci fuori bilancio) riguardanti il periodo, sono contabilizzati.
  • Esistenza e diritti di proprietà: gli elementi dell'attivo e del passivo esistono alla data di compilazione del bilancio e appartengono alla società.
  • Valore: tutti gli elementi dell'attivo e del passivo che figurano in bilancio sono contabilizzati al loro giusto valore (e sul concetto di giusto valore potremmo discutere a lungo, ndr).
  • Presentazione e pubblicazione: ogni elemento dell'attivo o del passivo è presentato, classificato e descritto in conformità delle norme e convenzioni contabili e finanziarie applicabili in materia.

b) Legittimità e regolarità delle operazioni

  • Legittimità: l'operazione è conforme alla normativa vigente.
  • Completezza: tutte le operazioni riguardanti il periodo sono contabilizzate.
  • Realtà delle operazioni: l'operazione è giustificata da un evento che riguarda la società ed il periodo contabile considerato.
  • Misura: l'importo con cui l'operazione è stata contabilizzata è stato correttamente accertato e registrato nei documenti contabili.
  • Presentazione e pubblicazione: l'operazione è presentata, classificata e descritta in conformità delle norme e convenzioni contabili e finanziarie applicabili in materia.

c) Controllo della sana gestione finanziaria

  • Economicità: le risorse finanziarie sono rese disponibili in tempo utile, sono in quantità sufficiente e di qualità adeguata e sono ottenute al minor costo possibile.
  • Efficienza: le risorse finanziarie utilizzate per raggiungere gli obiettivi dell'azione consentono di conseguire un rapporto ottimale fra input ed output.
  • Efficacia: le risorse finanziarie utilizzate consentono di conseguire gli obiettivi assegnati.