Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, diventa operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 185 del 10 Agosto 2007
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 [1] e 590, terzo comma [2], del codice penale [3], commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».
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[1] Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
[2] Art. 590, co. 3, c.p. - Lesioni personali colpose (commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
[3] Il sito Edizioni Giuridiche Simone così commenta: il co. 2 dell'art. 589 e co. 3 dell'art. 590 aggravamo rispettivamente il delitto di omicidio colposo e di lesioni personali colpose in presenza di violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. [...] Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, è richiesta l’osservanza non solo di tali norme ma anche dell’articolo 2087 c.c. (vedi sotto), laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 [1] e 590, terzo comma [2], del codice penale [3], commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».
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[1] Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
[2] Art. 590, co. 3, c.p. - Lesioni personali colpose (commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
[3] Il sito Edizioni Giuridiche Simone così commenta: il co. 2 dell'art. 589 e co. 3 dell'art. 590 aggravamo rispettivamente il delitto di omicidio colposo e di lesioni personali colpose in presenza di violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. [...] Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, è richiesta l’osservanza non solo di tali norme ma anche dell’articolo 2087 c.c. (vedi sotto), laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.
art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro. — L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
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