di Matteo Grassi e Davide Bertolazzi, dello studio legale associato LCG.
Con l’atto di attuazione (di seguito Decreto) da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE, sono individuate le categorie di soggetti sui quali incombono obblighi di implementazione di specifiche misure antiriciclaggio: si tratta prevalentemente di intermediari finanziari o di altri soggetti comunque esercenti attività finanziaria (cfr. artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto).
In relazione a tali attività ed alla tipologia di enti sopra accennata, all’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 (insieme ad altri organi di controllo, ad es. il Collegio Sindacale) sono attribuiti precisi obblighi, previsti dall’art. 52 del Decreto, essendo tenuto a comunicare:
Con l’atto di attuazione (di seguito Decreto) da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE, sono individuate le categorie di soggetti sui quali incombono obblighi di implementazione di specifiche misure antiriciclaggio: si tratta prevalentemente di intermediari finanziari o di altri soggetti comunque esercenti attività finanziaria (cfr. artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto).
In relazione a tali attività ed alla tipologia di enti sopra accennata, all’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 (insieme ad altri organi di controllo, ad es. il Collegio Sindacale) sono attribuiti precisi obblighi, previsti dall’art. 52 del Decreto, essendo tenuto a comunicare:
- alle autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia) tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (cfr. art. 7 comma 2 del Decreto);
- al titolare dell’attività o al legale rappresentante le violazioni delle prescrizioni in tema di “Segnalazione di operazioni sospette” (art. 41 del Decreto);
- al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” (art. 49 del Decreto) ed il “Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia” (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
- alla UIF le violazioni degli “Obblighi di registrazione” (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall’ente per assolvere gli “obblighi di adeguata verifica della clientela”.
Pertanto, per la prima volta, a carico degli Organismi di Vigilanza sono stati previsti degli obblighi di segnalazione verso l’esterno dell’ente (in particolare, ad autorità di vigilanza) prevedendo, di fatto, una sorta di obbligo di denuncia sconosciuto nella normativa sin qui vigente.
Si segnala che ai nuovi compiti dell’Organismo di Vigilanza corrispondono nuove e più gravi responsabilità, dato che l’omissione degli obblighi di comunicazione sopra elencati, comporta una responsabilità penale per i componenti dell’Organismo stesso.
Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007, e le relative disposizioni sono in vigore dal 29 dicembre 2007.
Si segnala che ai nuovi compiti dell’Organismo di Vigilanza corrispondono nuove e più gravi responsabilità, dato che l’omissione degli obblighi di comunicazione sopra elencati, comporta una responsabilità penale per i componenti dell’Organismo stesso.
Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007, e le relative disposizioni sono in vigore dal 29 dicembre 2007.
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