Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Due le novità in materia di D.Lgs. 231/01:
Clicca qui per visualizzare il "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), richiamato dagli articoli 10 e 14 del D.Lgs. 231/07.
Due le novità in materia di D.Lgs. 231/01:
- il D. Lgs. 231/07 introduce (art. 63, co. 3), per qualsiasi tipologia di società, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra quelli che possono comportare la responsabilità dell’ente (D.Lgs. 231/01, art. 25-octies). I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ma esclusivamente se realizzati trasnazionalmente (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.
- per specifiche tipologie di società -intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti-, il Decreto Legislativo prevede una modifica del ruolo dell’Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’UIF (D.Lgs. 231/07, art. 52).
Clicca qui per visualizzare il "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), richiamato dagli articoli 10 e 14 del D.Lgs. 231/07.
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