23 gennaio 2007

Abbandono e deposito di rifiuti

Aggiornato il 20 giugno 2007, il 31 gennaio 2008 e il 3 marzo 2008.
“Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 , art 192 comma 4 - norme in materia ambientale - prevede a carico delle società la responsabilità amministartiva ex decreto 231/2001 in caso di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo.Vorrei sapere se tale articolo intergra le fattispecie di reati previsti dal decreto 231/2001 e seguenti modifiche.”
di Giovanni Battisti.

Il d.lgs. 152/06 non amplia, all'art. 192, le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità amministrativa di un ente. In questo senso si è espressa anche Confindustria.

Il co. 4 dell'articolo, infatti, richiama il D.Lgs. 231/01 per stabilire la responsabilità "in solido" della persona giuridica e dei soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa .

Riportiamo di seguito il contenuto dell’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (pubblicato sul supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta ufficiale 14 aprile 2006 n. 88):
Articolo 192 - Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Da leggere:

22 gennaio 2007

Riciclaggio e reati con finalità di terrorismo

“Può il riciclaggio essere ricompreso nella categoria dei reati con finalità di terrorismo e se sì anche i reati societari (aggiotaggio, abuso di informazioni privilegiate) nonchè i reati market abuse devono essere trattati alla stessa stregua o il riciclaggio è un caso effettivamente particolare come da linee guida ABI?”

di Giovanni Battisti.

Ad oggi il riciclaggio non coinvolge la persona giuridica sotto il profilo sanzionatorio, ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche solo Decreto), se non quando si qualifica come reato transnazionale (artt. 3 e 10, legge 16 marzo 2006, n. 146).

Il problema segnalato dalla lettrice deriva dalla mancata tipizzazione delle fattispecie di reato con finalità di terrorismo.
Infatti, diversamente da quanto accade per gli altri reati previsti dal D.Lgs. 231/01, l’art. 25-quater [1] “reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” opera un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati per:
  • delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale;
  • delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dalle leggi speciali;
  • delitti previsti dall’art. 2 della Convenzione Internzionale di New York del 9 dicembre 1999.

Ai fini pratici della predisposizione di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” è tuttavia necessario ricordare la necessaria separazione tra reato imputabile all’ente (e il riciclaggio NON è un reato imputabile all’ente in base al D.Lgs, 231/01, se non quando, come detto, si qualifichi come “transazionale”) e aree o processi dell’ente sensibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto, e che in quanto tali devono essere adeguatamente presidiate; poiché l’attività di riciclaggio potrebbe essere teoricamente condotta per finanziare un’associazione terroristica (reato previsto dall’art. 270-bis c.p., "richiamato" dal Decreto), è necessario presidiare con adeguati strumenti di controllo le aree o i processi in cui è toricamente ipotizzabile tale attività.

Diverso è il caso dei reati di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e dei c.d. reati di market abuse (abuso di informazioni privilegiate, D.Lgs. 58/98 art. 184, e manipolazione del mercato, D.Lgs. 58/98 art. 185), previsti dal D.Lgs. 231/01 rispettivamente all’art. 25-ter e 25-sexies e per i quali sorge quindi direttamente la responsabilità dell’Ente.


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[1] Articolo aggiunto dalla Legge 14 gennaio 2003 n.7, art. 3.