27 aprile 2007

Nota sullo schema di legge ambiente e D.Lgs. 231/01

di Matteo Grassi (LCG - Studio Legale Associato).

In data 24 aprile 2007, è stato approvato lo schema di disegno di legge recante “disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente” il quale prevede l’inserimento nel codice penale di un Titolo VI bis dedicato ai “delitti contro l’ambiente”.

L’art. 2 dello schema di legge in esame prevede l’introduzione nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di uno specifico articolo riguardante sanzioni pecuniarie ed interdittive in capo agli enti in relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal Titolo VI bis c.p.:

  • esclusivamente sanzioni pecuniarie per i delitti di: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), danno ambientale( art. 452-ter c.p.), alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna (art. 452-quinquies c.p.), traffico illecito di rifiuti (art. 452-septies, primo e secondo comma c.p.), traffico di materiale radioattivo o nucleare (art. 452-octies, primo comma, c.p.);
  • sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive per i delitti di: disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); traffico illecito di rifiuti quando la condotta ha ad oggetto rifiuti pericolosi o radioattivi o quando dal suddetto traffico ne derivi il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per l’ambiente o quando dal predetto traffico ne derivi il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone (art. 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, c.p.); traffico di materiale radioattivo o nucleare quando da detto traffico ne derivi il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante dell’ambiente o quando dal predetto fatto ne derivi il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone (art. 452-octies c.p. secondo e terzo comma c.p.);
  • sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di traffico illecito di rifiuti (art. 452-septies c.p.) e di traffico di materiale radioattivo o nucleare (art. 452-octies c.p.).

Cenni sulla commisurazione della pena pecuniaria ai sensi del D.lgs. 231/01

di Matteo Grassi (LCG - Studio Legale Associato).

Le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/01 devono essere quantificate con il sistema delle quote previsto dall’art. 11 del Decreto. In particolare, il numero delle quote deve essere individuato in considerazione della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente (anche con riferimento alla condotta tenuta in seguito alla commissione dell’illecito). Il valore della singola quota è, invece, determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

A questo proposito, alcuni dubbi potrebbero sorgere sulla quantificazione della quota nel caso in cui la sanzione debba essere irrogata ad una società facente parte di un “gruppo”. Infatti, potrebbe essere ipotizzato che la determinazione della quota debba essere effettuata riferendosi alle capacità economiche del gruppo e non della singola società. In verità, una tale ipotesi sembra essere smentita da un’interpretazione sistematica del Decreto. Infatti, l’art. 31 in tema di “determinazione delle sanzioni in caso di fusione o scissione” prevede che, nel caso in cui intervengano dette vicende modificative dell’ente, la sanzione debba essere irrogata tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile. Tale norma non può che far ritenere che, anche in caso di illecito commesso da società appartenente ad un gruppo, il valore della quota debba essere determinato esclusivamente sulle base delle condizioni economiche della società stessa e non del gruppo.

Cenni sulla responsabilità amministrativa e gruppi societari

di Matteo Grassi (LCG - Studio Legale Associato).

Il problema della “risalita della responsabilità” in ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 è una delle questioni più dibattute.

Infatti, parte della dottrina e della giurisprudenza giustifica la risalita della responsabilità alla controllante della società in cui è stato commesso l’illecito sulla base del fatto che il vantaggio della controllata si riflette anche sulla controllante (ad esempio attraverso la distribuzione di utili).

La norma che permette di affrontare tecnicamente la questione è l’art. 5 del D.Lgs. 231/01 che prevede la responsabilità dell’ente nel caso in cui i reati siano commessi dai c.d. soggetti apicali o dalle persone sottoposte alla direzione e vigilanza di questi.

Pertanto, non dovrebbe essere comminata alcuna sanzione alla controllante qualora nessuno dei suoi “soggetti qualificati” sia concorso nella commissione del reato.

Proprio in base a questo principio, la giurisprudenza si è già pronunciata riconoscendo la responsabilità della controllante nel caso in cui i suoi soggetti qualificati avevano contribuito alla commissione dell’illecito della controllata. In questo caso sono rispettate le condizioni previste dal Decreto e, cioè, reato commesso da soggetto qualificato nell’interesse o vantaggio (seppur mediato e, cioè, attraverso il vantaggio della controllata) della società.