31 agosto 2007

Forum dedicato alla Compliance Aziendale

E' finalmente on-line il forum dedicato alla compliance aziendale!.

Il forum è stato pensato come un punto di riferimento per scambiarsi informazioni e consigli sulle tematiche che più direttamente interessano la professione, o dove chiedere informazioni o presentare problemi che da soli non riusciamo a risolvere.

Siamo ancora in fase di "lancio" e quindi vi chiediamo di mandarci i vostri suggerimenti, consigli o critiche per migliorare il forum e la sua organizzazione, così come per introdurre nuovi argomenti o sezioni.

Iscrivetevi e, mi raccomando, partecipate!

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Per ampliare la discussione sui temi della
Compliance Aziendale, della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ovvero, l'attuazione del Decreto Legislativo 231/01), degli strumenti di Internal Auditing, stiamo pensando di aprire un forum dedicato.
Cosa ne pensate?
E soprattutto, partecipereste?

Per favore, lasciateci il vostro parere cliccando su "
COMMENTI", qui sotto a sinistra.

30 agosto 2007

D.Lgs. 231/01: determinazione del valore di una quota

di Giovanni Battisti.

Secondo il D.Lgs. 231/01, art. 11, co. 2, "l'importo della quota è fissato (dal giudice) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione".
Fatti salvi i casi previsti dall'art. 12, co. 1 [1] del Decreto, per i quali l'importo della quota è sempre di lire duecentomila, "l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni" (D.Lgs. 231/01, art. 10, co. 3).
In base al Decreto (art. 10, co. 2) “La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille”.

Il legislatore ha tuttavia scelto di infrangere questo "tetto massimo" di mille quote nel caso di reati di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, …”: l’art. 25 - septies, introdotto nel Decreto dalla L. 123/07, prevede infatti che “in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote”.

NB: l'art. 300 del D.Lgs. 81/08 ha modificato il testo iniziale (e sopra riportato) dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, tornando a fissare un "tetto" invalicabile di mille quote: "in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. [...]"

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[1] D.Lgs. 231/01, art. 12, co. 1: "La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
[...]"

29 agosto 2007

Legge 123/07: modifiche al Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/01

di Giovanni Battisti.

Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, che inserisce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-septies, diventa operativa (dal 25 agosto scorso) l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le aziende che voglio (tentare di) tutelarsi da una propria responsabilità amministrativa devono, quindi, provvedere ad adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Come prime considerazioni, credo si possa dire che il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" deve focalizzarsi sull'efficacia del processo di valutazione dei rischi, senza tuttavia entrare nel merito della disposizioni adottate e formalizzate nel Documento di Valutazione dei Rischi, e della successiva fase di verifica dell'effettiva attuazione di tali disposizioni.

Pertanto, le integrazioni da apportare al Modello potrebbero essere le seguenti:
  • acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 626/94, quale allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo;
  • definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
  • definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
E' opportuno ribadire, come già messo in evidenza dall'avvocato Grassi su questo sito, che "anche per questi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente".


Se sei interessato a questo argomento, puoi anche partecipare alla discussione sul nostro FORUM.

27 agosto 2007

Sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti

di Matteo Grassi (LCG - Studio Legale Associato).

Il 25 agosto 2007 è entrato in vigore l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 introdotto dalla legge 123 del 10 agosto 2007.

Con tale intervento sono stati previsti tra i reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/01 anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

L’impatto di tale intervento normativo è senz’altro considerevole per una serie di fattori:

1) per la prima volta è prevista la punibilità degli enti (tra l’altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo – sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell’azione criminosa).

2) la nuova norma amplia di molto la platea delle imprese per cui diviene pressoché indispensabile adottare un Modello Organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi, ad esempio, alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.);

3) estrema estensione delle aree di rischio da analizzare. Infatti, per come è formulata la norma, qualsiasi violazione delle numerosissime norme in tema di sicurezza sul lavoro che comporti in concreto un infortunio grave può comportare l’applicazione del Decreto.

Come si intuisce, l’intervento avrà un impatto dirompente anche se non bisogna dimenticare che ad essere interessato è un ambito – quello della sicurezza - comunque già normato e monitorato. Per questo motivo sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte per utilizzarle ed armonizzarle anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 evitando inutili e costose duplicazioni.

Infine, non bisogna dimenticare che, anche per questi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. A questo proposito sarà possibile ritenere la presenza di tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempi.

26 agosto 2007

Reati societari e associazioni

Vorrei sapere se ad un'associazione (nella fattispecie un'associazione con personalità giuridica di diritto privato) senza scopo di lucro si può estendere la disciplina dei reati societari.

Risposta di Giovanni Battisti e di Matteo Grassi (LCG - Studio Legale Associato).

Sì, perchè le uniche esclusioni dall’applicazione del Decreto (previste dall’art. 1, comma 3) sono per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici ed enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Sempre l'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 231/01 sottomette alla disciplina della responsabilità amministrativa le associazioni "anche prive di personalità giuridica" (quindi tutte).

20 agosto 2007

Salute e sicurezza sul lavoro - Legge n. 123 del 3 Agosto 2007

Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, diventa operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.


Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 185 del 10 Agosto 2007
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 [1] e 590, terzo comma [2], del codice penale [3], commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

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[1] Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
[2] Art. 590, co. 3, c.p. - Lesioni personali colpose (commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
[3] Il sito Edizioni Giuridiche Simone così commenta: il co. 2 dell'art. 589 e co. 3 dell'art. 590 aggravamo rispettivamente il delitto di omicidio colposo e di lesioni personali colpose in presenza di violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. [...] Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, è richiesta l’osservanza non solo di tali norme ma anche dell’articolo 2087 c.c. (vedi sotto), laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.
art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro. — L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

02 agosto 2007

Segnalazioni anonime all'Organismo di Vigilanza

"l'art. 6, comma secondo, pt. d) del d.lgs. 231/2001 prevede che il modello organizzativo di cui l'azienda deve dotarsi, per essere efficace deve, tra i vari elementi, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Volevo chiedere se tali comunicazioni devono avvenire o meno in forma anonima, stante il silenzio del legislatore sul punto"

Risposta di Giovanni Battisti.

Come precisano le Linee Guida di Confindustria [1], l'obbligo di informazione stabilito dal D.Lgs. 231/01 "sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato".

Questo obbligo riguarda sia le funzioni aziendali a rischio (tenute a segnalare "le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli" e "le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili"), sia i "dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati in specie all’interno dell’ente o a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento che l’ente è tenuto ad emanare [...] nell’ambito del Modello disegnato dal D. Lgs. n. 231/2001".

Con riferimento alla seconda tipologia (quella dei dipendenti), nulla vieta né nulla può impedire che alcune di queste segnalazioni avvengano in forma anonima; cioè che è importante, è che -citando sempre Confindustria- "all’Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi", in quanto "le informazioni fornite all’organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati."



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[1] Confindustria,
Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, Approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al 24 maggio 2004, cap. III, par. 3.