30 novembre 2007

L’audit per il controllo degli operatori del settore alimentare.

L'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Emilia Romagna ha reso disponibile on line le linee guida per la conduzione dell'audit di cui alla norma UNI ISO EN 19011 applicata al controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare come previsto dal Regolamento CE 882/04.

"Il documento si divide in due parti.
La prima è relativa agli aspetti concettuali dell’audit applicato alla valutazione degli operatori del settore alimentare (OSA) per quanto riguarda l’efficacia e l’adeguatezza del loro sistema produttivo agli standard di sicurezza della legislazione alimentare.
La seconda parte descrive le fasi operative della conduzione dell’audit presso l’OSA.

Concettualmente la valutazione di un OSA mediante audit avviene una volta definiti i requisiti generali (elementi di sistema) e i requisiti specifici della fase della filiera in cui l’OSA opera. I requisiti generali sviluppati dal presente documento sono riconducibili alle seguenti attività: formazione e addestramento del personale, attività di verifica interna, sistema di rintracciabilità, sistema documentale. Per gli OSA che operano in una fase post-produzione primaria si devono aggiungere gli standard del sistema HACCP e quelli del sistema di gestione dei pre-requisiti all’HACCP (procedure operative standard - SOP).

L’auditor deve raccogliere evidenza della presenza del sistema di gestione e della sua efficacia e valutarne l’adeguatezza e la capacità di miglioramento del sistema stesso nonché la capacità di mantenere questi aspetti nel tempo. Per fare ciò l’auditor deve possedere qualificazione (formazione, addestramento, valutazione) e eseguire la raccolta di evidenze nell’ambito del sistema produttivo dell’OSA su cui costruire una valutazione oggettiva. Ai fini della valutazione esistono tecniche di indagine diretta e di verifica di specifici requisiti, e tecniche di indagine indiretta che desumono la valutazione attraverso l’incrocio di aspetti trasversali e generali al sistema produttivo dell’OSA. Per rendere il più oggettiva possibile la valutazione effettuata sull’OSA, l’autorità competente deve adottare procedure formalizzate di controllo ufficiale.

Nella parte che descrive la conduzione dell’audit sono elencate le fasi operative che devono essere percorse: avvio dell’audit, pianificazione, conduzione delle attività di audit, preparazione del rapporto, svolgimento di azioni successive.

Nel documento sono inoltre presenti un glossario di termini e definizioni, un piccolo prontuario dell’auditor su tecniche di comportamento e tecniche di indagine, e un modello di rapporto di audit."
Fonte: Agenzia Sanitaria Regionale dell'Emilia Romagna
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27 novembre 2007

L’Organismo di Vigilanza: nuovi compiti e responsabilità per l’attuazione delle misure antiriciclaggio

di Matteo Grassi e Davide Bertolazzi, dello studio legale associato LCG.

Con l’atto di attuazione (di seguito Decreto) da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE, sono individuate le categorie di soggetti sui quali incombono obblighi di implementazione di specifiche misure antiriciclaggio: si tratta prevalentemente di intermediari finanziari o di altri soggetti comunque esercenti attività finanziaria (cfr. artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto).

In relazione a tali attività ed alla tipologia di enti sopra accennata, all’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 (insieme ad altri organi di controllo, ad es. il Collegio Sindacale) sono attribuiti precisi obblighi, previsti dall’art. 52 del Decreto, essendo tenuto a comunicare:
  1. alle autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia) tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (cfr. art. 7 comma 2 del Decreto);
  2. al titolare dell’attività o al legale rappresentante le violazioni delle prescrizioni in tema di “Segnalazione di operazioni sospette” (art. 41 del Decreto);
  3. al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” (art. 49 del Decreto) ed il “Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia” (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
  4. alla UIF le violazioni degli “Obblighi di registrazione” (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall’ente per assolvere gli “obblighi di adeguata verifica della clientela”.
Pertanto, per la prima volta, a carico degli Organismi di Vigilanza sono stati previsti degli obblighi di segnalazione verso l’esterno dell’ente (in particolare, ad autorità di vigilanza) prevedendo, di fatto, una sorta di obbligo di denuncia sconosciuto nella normativa sin qui vigente.
Si segnala che ai nuovi compiti dell’Organismo di Vigilanza corrispondono nuove e più gravi responsabilità, dato che l’omissione degli obblighi di comunicazione sopra elencati, comporta una responsabilità penale per i componenti dell’Organismo stesso.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007, e le relative disposizioni sono in vigore dal 29 dicembre 2007.

23 novembre 2007

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nel D.Lgs. 231/01 (prossima entrata in vigore)

di Matteo Grassi e Davide Bertolazzi, dello studio legale associato LCG.

Con l’attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

Pertanto, i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno comportare la responsabilità amministrativa dell’ente anche qualora non abbiano il requisito di “transnazionalità” (come era richiesto sino ad oggi).

Il delitto di ricettazione entra per la prima volta nell’ambito dei reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/01 e, pertanto, le società dovranno valutare ex novo i relativi rischi.
Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria (da 200 a 1000 quote) che interdittiva.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007, e le relative disposizioni sono in vigore dal 29 dicembre 2007.