Privacy, tabulati sotto chiave: il Garante con un Provvedimento generale detta ai gestori le regole per la tenuta dei dati di traffico telefonico e Internet.
di Matteo Colombo - notizia tratta dal sito del Garante Privacy.
Con un provvedimento generale il Garante per la protezione dei dati personali, dando attuazione a quanto previsto dal c.d. Codice Privacy, ha fissato le regole di base per la messa in sicurezza dei dati del traffico telefonico e di Internet, conservati dai gestori per finalità di accertamento e repressione dei reati e per le altre finalità ammesse dalla normativa.
Il Garante ha infatti imposto ai gestori di servizi telefonici e telematici l'adozione di misure tecniche e organizzative per garantire un elevato livello di protezione, comune a tutto il settore dei servizi di comunicazione elettronica.
I dati di traffico telefonico e Internet (numero chiamato; data, ora e durata della chiamata; localizzazione del chiamante nel caso del cellulare; dati inerenti gli sms o mms; indirizzi e-mail contattati; data, ora e durata degli accessi alla rete), pur non riguardando il contenuto, sono infatti particolarmente delicati e consentono di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini.
É bene ricordare che in Italia, dopo la recente proroga del cosiddetto "pacchetto Pisanu", il periodo di conservazione di questi dati a fini di giustizia toccherà gli 8 anni per il traffico telefonico e quasi 4 per quello telematico.
Le prescrizioni impartite riguardano in particolare i seguenti ambiti:
Restano esclusi dall'ambito di applicazione di queste regole - sia perché non assimilabili a veri e propri gestori di servizi TLC e di comunicazione elettronica sia per evitare ingiustificate conservazioni di dati - i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete ("content provider"), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti.
Sul sito del Garante è possibile visionare l’intero Provvedimento di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
di Matteo Colombo - notizia tratta dal sito del Garante Privacy.
Con un provvedimento generale il Garante per la protezione dei dati personali, dando attuazione a quanto previsto dal c.d. Codice Privacy, ha fissato le regole di base per la messa in sicurezza dei dati del traffico telefonico e di Internet, conservati dai gestori per finalità di accertamento e repressione dei reati e per le altre finalità ammesse dalla normativa.
Il Garante ha infatti imposto ai gestori di servizi telefonici e telematici l'adozione di misure tecniche e organizzative per garantire un elevato livello di protezione, comune a tutto il settore dei servizi di comunicazione elettronica.
I dati di traffico telefonico e Internet (numero chiamato; data, ora e durata della chiamata; localizzazione del chiamante nel caso del cellulare; dati inerenti gli sms o mms; indirizzi e-mail contattati; data, ora e durata degli accessi alla rete), pur non riguardando il contenuto, sono infatti particolarmente delicati e consentono di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini.
É bene ricordare che in Italia, dopo la recente proroga del cosiddetto "pacchetto Pisanu", il periodo di conservazione di questi dati a fini di giustizia toccherà gli 8 anni per il traffico telefonico e quasi 4 per quello telematico.
Le prescrizioni impartite riguardano in particolare i seguenti ambiti:
- Accesso ai dati;
- Accesso ai locali;
- Sistemi di autorizzazione
- Tracciamento dell'attività del personale incaricato;
- Conservazione separata dei dati;
- Cancellazione dei dati;
- Controlli interni;
- Sistemi di cifratura.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione di queste regole - sia perché non assimilabili a veri e propri gestori di servizi TLC e di comunicazione elettronica sia per evitare ingiustificate conservazioni di dati - i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete ("content provider"), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti.
Sul sito del Garante è possibile visionare l’intero Provvedimento di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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