Le Autorità europee per la protezione dei dati hanno presentato (a fine maggio) le seguenti proposte di modifica della direttiva 2002/58 in materia di comunicazioni elettroniche:
- applicabilità delle disposizioni della direttiva alle cosiddette "etichette elettroniche" Rfid (in quanto utilizzano "reti di comunicazione elettronica disponibili al pubblico" per veicolare i segnali di trasmissione);
- attribuzione del diritto di intraprendere azioni legali in caso di violazioni della normativa nazionale (ad esempio, in materia di spam) anche a soggetti non direttamente colpiti, ma comunque direttamente interessati, quali i provider di servizi Internet. L'estensione del "diritto di intraprendere azioni legali" dovrebbe comprendere anche le violazioni dell'articolo 5.3 della direttiva, ad esempio l'uso e l'installazione di spyware;
- estensione dell'obbligo per i provider di servizi di comunicazione di notificare violazioni e/o rischi per la sicurezza delle reti a tutti gli "utenti" dei servizi di comunicazione elettronica (anziché ai soli "abbonati" a tali servizi);
- opportunità di ampliare la definizione di "sistemi di chiamata" contenuta nella direttiva 2002/58 (art. 13) includendovi i sistemi di "comunicazione" (per tenere conto degli sviluppi tecnologici legati, ad esempio, alla tecnologia Bluetooth); ciò consentirebbe di garantire una protezione più efficace nei confronti delle comunicazioni indesiderate.
Link:
- La disciplina di attuazione della Direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche, di Giuseppe Briganti (Altalex)
0 commenti:
Posta un commento