Il Decreto, all'art. 4, co. 2, posticipa al 1 gennaio 2009:
- l'obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro, all'INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, dei dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni (D.Lgs. 81/08, art. 18, co. 1, lettera r);
- il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (D.Lgs. 81/08, art. 41, co. 3, lett. a).
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