E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre scorso il decreto legislativo n. 173 del 3 novembre 2008, che dispone il recepimento della Direttiva 2006/46 in materia di conti annuali e consolidati.
Con il decreto in esame, il legislatore interviene per rendere conforme l’ordinamento interno alle disposizioni della Direttiva.
Tra gli altri aspetti, il decreto in esame dispone:
una modifica relativa al contenuto della nota integrativa, introducendo l’obbligo di informativa sulle operazioni realizzate con parti correlate;
l’innalzamento di alcune delle soglie per l’utilizzabilità del bilancio in forma abbreviata;
l’innalzamento di alcune delle soglie per l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.
Con riferimento alle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n.58/1998), è stato integralmente sostituito l’art. 123-bis relativo alle “Informazioni sugli assetti proprietari”.
La disposizione è ora rubricata “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.
Coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva, la relazione sul governo societario dovrà contenere informazioni riguardanti:
le modalità di adesione ad un codice di governo societario;
le caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno;
i meccanismi di funzionamento dell’assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio;
la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.
Tali informazioni andranno ad aggiungersi a quelle già richieste nella precedente formulazione dell’art. 123-bis e ora contenute nel primo comma della disposizione novellata.
In linea con quanto richiesto dalla Direttiva, l’emittente può redigere una relazione sul governo societario distinta dalla relazione sulla gestione e pubblicarla congiuntamente alla relazione sulla gestione stessa ovvero indicare nella relazione sulla gestione la sezione del sito internet dell’emittente in cui essa è pubblicata.
Su alcune delle informazioni sopra riportate la società di revisione è chiamata a esprimere il c.d "giudizio di coerenza" di cui all’art. 156, co. 4-bis, lett. d) Tuf.
Quanto al regime transitorio, le disposizioni contenute nel decreto in oggetto troveranno applicazione per i bilanci e le relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Con il decreto in esame, il legislatore interviene per rendere conforme l’ordinamento interno alle disposizioni della Direttiva.
Tra gli altri aspetti, il decreto in esame dispone:
una modifica relativa al contenuto della nota integrativa, introducendo l’obbligo di informativa sulle operazioni realizzate con parti correlate;
l’innalzamento di alcune delle soglie per l’utilizzabilità del bilancio in forma abbreviata;
l’innalzamento di alcune delle soglie per l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.
Con riferimento alle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n.58/1998), è stato integralmente sostituito l’art. 123-bis relativo alle “Informazioni sugli assetti proprietari”.
La disposizione è ora rubricata “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.
Coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva, la relazione sul governo societario dovrà contenere informazioni riguardanti:
le modalità di adesione ad un codice di governo societario;
le caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno;
i meccanismi di funzionamento dell’assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio;
la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.
Tali informazioni andranno ad aggiungersi a quelle già richieste nella precedente formulazione dell’art. 123-bis e ora contenute nel primo comma della disposizione novellata.
In linea con quanto richiesto dalla Direttiva, l’emittente può redigere una relazione sul governo societario distinta dalla relazione sulla gestione e pubblicarla congiuntamente alla relazione sulla gestione stessa ovvero indicare nella relazione sulla gestione la sezione del sito internet dell’emittente in cui essa è pubblicata.
Su alcune delle informazioni sopra riportate la società di revisione è chiamata a esprimere il c.d "giudizio di coerenza" di cui all’art. 156, co. 4-bis, lett. d) Tuf.
Quanto al regime transitorio, le disposizioni contenute nel decreto in oggetto troveranno applicazione per i bilanci e le relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.
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