28 gennaio 2008

Sicurezza sul lavoro e mobbing

di Giovanni Battisti.

Il "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro", diffuso in bozza nella versione aggiornata al 10 gennaio 2008 e le cui sorti sono ora incerte, presenta alcune novità interessanti (il grassetto è nostro).

Tra questi, l'estensione della normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai rischi psicologici "collegati all'organizzazione del lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipolgia contrattuale utilizzata".

L'art. 27, co. 1, precisa infatti che la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli psicologici riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati all'organizzazione del lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipolgia contrattuale utilizzata, anche nelal scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

Dove, si badi bene, la salute è definita come lo "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità" (art. 2, co. 1, lett. m).

E' evidente l'intenzione del legislatore di colpire, in questo modo, tutti quegli "atti e comportamenti discrimiatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale" (Regione Lazio, legge regionale 14/03/2001, art. 2) comunemente identificati con il termine mobbing.

Siti utili: StopMobbing.org

24 gennaio 2008

Modelli 231 obbligatori nel nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro

di Giovanni Battisti.

Il nuovo "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" (diffuso in bozza nella versione aggiornata al 10 gennaio 2008) introduce in modo esplicito una logica di avvicinamento tra misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda per prevenire gli infortuni sul lavoro ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ex D.Lgs. 231/01.
Si va quindi, fortunatamente, nella direzione da noi già indicata in tempi non sospetti (correva il 26 settembre 2006): si riconosce cioè la necessaria esistenza di un solo modello organizzativo aziendale, il quale deve essere sì funzionale al perseguimento della mission aziendale, ma anche “compliance” alle norme, leggi e regolamenti che regolano il settore in cui l’azienda stessa opera.

Ma torniamo alla bozza del testo unico. Tra le novità introdotte, segnaliamo due novità importanti:
  • l'adozione del modello di organizzazione, infatti, diventerebbe ora obbligatoria (art. 30, co. 6, dello schema di decreto legislativo ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123) per specifiche tipologie di aziende e comunque per i datori di lavoro che occupano più di 1000 lavoratori;
  • si fa esplicito richiamo alle "Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" o allo standard OHSAS 18001 quale riferimento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (ovviamente limitatamente alle disposizioni del d.Lgs. 231/01, art. 25 septies).
Siti utili:

23 gennaio 2008

Seminario: infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti

Attenzione: questo evento non è più attivo!

Diligo s.r.l. ci segnala il seminario "Infortuni sul lavoro e responsabilità da reato degli enti", che si terrà a Roma il 22 febbraio p.v..

Il seminario si articola in due sessioni:
  • "La responsabilità degli enti collettivi in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro". Moderatore il Prof. Avv. Alfonso M. Stile, Ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, intervengono in qualità di relatori : il Prof. Avv. Nicola Pisani, Associato di diritto penale dell’economia nell’Università degli Studi di Teramo; il Cons. Dr. Stefano Pesci, Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale penale di Roma; il Cons. Dr. Giorgio Fidelbo, della Suprema Corte di Cassazione.
  • "Cosa cambia nell’organizzazione societaria e del lavoro e nei sistemi di gestione e controllo delle società e degli enti a seguito dell’entrata in vigore della l. 123/2007". Moderatore è il Prof. Avv. Andrea Guaccero, Ordinario di diritto privato comparato nell’Università degli Studi “Roma Tre”; intervengono l'avv. Roberto Di Mario, dello Studio Legale e Tributario - Ernst & Young, ed il dr. Antonio Cardani, Direttore della funzione audit di Enel S.p.a.
Il programma e la scheda d'iscrizione al seminario possono essere scaricati all'indirizzo www.diligo.it.

22 gennaio 2008

D.Lgs. 626/94, Titolo V ter: protezione da campi elettromagnetici

di Giovanni Battisti.

Il 26 gennaio 2008 entra in vigore il D.Lgs. n. 257/07 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
Le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 257/07 (art. 2) si applicano tuttavia dal 30 aprile 2008 (D.Lgs. 257/07, art. 6).

Come anticipato in un precedente articolo il Decreto, che attua la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), modifica il D.Lgs. 626/94 aggiungendovi il titolo V-ter "Protezione da agenti fisci: campi elettromagnetici".

Ecco i nuovi articoli introdotti nel D.Lgs. 626/94, con una sintesi del loro contenuto:
  • Art. 49 terdecies, Campo di applicazione: Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz);
  • Art. 49 quaterdecies, Definizioni;
  • Art. 49 quindecies, Valori limite di esposizione e valori di azione: I valori limite di esposizione e di azione sono riportati nell'allegato VI-bis al decreto (rispettivamente, lettera A, tabella 1 e lettera B, tabella 2);
  • Art. 49 sexiesdecies, Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi: il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, precisando le misure di prevenzione e protezione e di formazione adottate;
  • Art. 49 septiesdecies, Misure di prevenzione e protezione: il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione;
  • Art. 49 octiesdecies, Informazione e formazione dei lavoratori: i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti devono essere informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi;
  • Art. 49 noviesdecies, Sorveglianza sanitaria: i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite sono sottoposti periodicamente a sorveglianza sanitaria, una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente;
  • Art. 49 vicies, Cartelle sanitarie e di rischio: il medico competente istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

18 gennaio 2008

Privacy: Il Responsabile del trattamento, profili generali e casistica

di Matteo Colombo.

Il “Responsabile del trattamento” è, per il Codice, “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali” (D.Lgs. 196/03, art. 4, c. 1,lett.g). La designazione del responsabile deve avvenire con atto scritto, nel rispetto dei requisiti di esperienza,capacità ed affidabilità e deve essere accompagnata da precise istruzioni. I nomi dei Responsabili devono essere comunicati agli interessati che ne facciano richiesta ( Gar., Newletter 7.4.2003).

A tal proposito si ricorda che la società titolare, cui un interessato abbia richiesto in sede di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 ss. di conoscere gli estremi identificativi del responsabile, non può limitarsi ad indicare la carica ricoperta ( ad es. Amministratore delegato pro tempore ) ma deve precisare gli elementi atti ad individuare la persona fisica o l’organismo che riveste tale ruolo ( generalità, sede ecc. ). Si veda peraltro Gar. 9.12.99 i Boll. n. 10 p.48 – Mass. 65.

Fra i temi più discussi nel capo del lavoro vi è quello se il medico competente sia da considerarsi titolare o responsabile Privacy. Dall’analisi comparata del D.Lgs 196/03 con il D.Lgs 626/94 risalta in maniera lampante una prevalente predisposizione del legislatore ad imputare doveri e responsabilità in ambito di materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e trattamento di dati personali in capo al datore di lavoro.
Al medico competente risulta conseguentemente affidato il ruolo secondario di collaboratore professionale, con il compito di svolgere attività riservate alla propria categoria per conto del titolare.
Risulta perciò immediata ed intuitiva la qualificazione del medico competente come responsabile esterno, a nulla rilevando il fatto che la legge riservi il trattamento di taluni dati personali sensibili esclusivamente al medico competente, in quanto la possibilità di delegare attività di trattamento a soggetti terzi è sempre esplicitamente prevista dal Codice Privacy. Si veda peraltro il Provvedimento del Garante Privacy del 23 novembre 2006: Linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati.

16 gennaio 2008

D.Lgs. 257/07: protezione da campi elettromagnetici

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.257 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11-1-2008) sono state emanate le nuove norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 30 aprile 2008.

Il Decreto, che attua la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), modifica il D.Lgs. 626 del 1994 aggiungendovi il titolo V-ter "Protezione da agenti fisci: campi elettromagnetici".
Tale Titolo V-ter definisce i valori limite di esposizione e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

Scarica il testo del D.Lgs. 257/07 dal sito del Parlamento.

15 gennaio 2008

La nuova "bozza" del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

E' disponibile la versione aggiornata al 10 gennaio 2008 della bozza del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 123/2007.
Fonte: Aifos

Aifos mette a disposizione la versione aggiornata al 10 gennaio 2008 della bozza del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (file PDF, 306 kb) che venerdì scorso il Governo ha presentato alle parti sociali.

11 gennaio 2008

Risk management: cos’è?

(Notizia tratta da Risk Management)


Risk Management significa letteralmente “Gestione del Rischio” dove per rischio si intende la probabilità di accadimento di tutti quegli eventi che possono comportare perdite o danni per l’azienda e le persone coinvolte (es. danni alle strutture, danni alle persone fisiche, danni economici o di immagine).

In sintesi il Risk Management (RM) può essere definito come il sistema, fondato su una metodologia logica e sistematica che consente, attraverso step successivi, di identificare, analizzare, valutare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività, o processo in modo da rendere l’organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportunita.

Il primo passo fondamentale per il risk management è conoscere in modo preventivo i rischi (quali sono gli eventi potenzialmente dannosi, con quale frequenza si possono manifestare e quale impatto possono avere). Senza la conoscenza del rischio non c’è possibilità di preparare o di adottare azioni correttive e preventive migliorative. Questa fase di valutazione del rischio deve essere necessariamente un processo continuo finalizzato al miglioramento dato che, nel tempo, i fattori esterni o interni di rischio possono cambiare e deve comprendere una previsione dei costi di gestione del rischio, in termini di risorse economiche, di capacità e di mezzi. I costi di gestione del rischio non devono chiaramente superare i costi di eventuali danni causati dal concretizzarsi del rischio stesso.

All’inizio del 2003 l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha effettuato un’indagine tra le imprese italiane per valutare il grado di interesse, conoscenza e applicazione del risk management. Dall’indagine è emerso che in generale la conoscenza teorica e pratica del RM è ancora abbastanza limitata e troppo spesso assimilata al concetto di “sicurezza sul lavoro”.
Inoltre solo un terzo circa delle aziende intervistate svolge effettivamente attività di RM (consistente perloppiù in una gestione del programma assicurativo).
Di conseguenza i rischi riconosciuti sono quasi esclusivamente quelli assicurabili e l’obiettivo primario è quello di risparmiare il più possibile sulle polizze, il cui costo è concepito come un’uscita infruttifera dalle casse dell’azienda, senza essere minimamente confrontata con le perdite potenziali che potrebbe generare il manifestarsi dell’evento negativo.

Sicurezza: il 14 febbraio termina il regime transitorio che disciplina i requisiti formativi di RSPP e ASPP

Con il prossimo 14 febbraio 2008 terminerà il regime transitorio, previsto dalla norma dell'art. 3 D. Lgs. 195/03 che disciplina i requisiti formativi per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP.
Fonte: Aifos

Con il prossimo 14 febbraio 2008 terminerà il regime transitorio, previsto dalla norma dell'art. 3 D. Lgs. 195/03 che disciplina i requisiti formativi per lo svolgimento dei compiti di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione).
Infatti a partire dal 15 febbraio 2008 il ruolo di RSPP e degli ASPP potrà essere svolto, oppure mantenere la nomina, solo da coloro che abbiano completato i percorsi formativi stabiliti nell'art. 8 bis [1] del D.Lgs. 626/94 e dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
Dopo il 15 febbraio 2008 gli RSPP e ASPP che non hanno tutti i requisiti formativi decadono dal loro incarico e non potranno continuare ad esercitare legittimamente le funzioni di RSPP o ASPP. Le eventuali posizioni non regolari, ovvero che non abbiamo i titoli professionali collegati allo svolgimento dei corsi di formazione, costituiscono una violazione prima di tutto da parte del soggetto (RSPP o ASPP) che si trova così nella condizione di espletare abusivamente una funzione per la quale non hanno titolo.
Inoltre qualora il RSPP non sia in regola con i requisiti formativi viene di fatto violato l'art. 4 del D. Lgs. 6262/94 comma 4 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8.
Il richiamo alle responsabilità del datore di lavoro, con le conseguenti responsabilità di culpa in eligendo, è richiamata dal comma 2 dell'art. 8 in base al quale il Responsabile del Servizio deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previste dall'art. 8 bis e dal successivo Accordo Stato Regioni in ordine alla formazione obbligatoria per lo svolgimento del ruolo.
La responsabilità della nomina, o del mantenimento in carica, di un RSPP che non abbia i requisiti previsti a far tempo dal 15 febbraio 2007 comporta sanzione per il datore di lavoro, art. 89 del D.Lgs. 626/94, punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 4.100,00 per la specifica violazione in questione.
Pertanto la posizione scoperta è una violazione dell'obbligo di istituzione del Servizio con ammenda a carico del datore di lavoro. E' quindi opportuno che ciascun RSPP provveda a controllare la propria posizione al fine della tutela personale e di garanzia verso il datore di lavoro.

[1] L'art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

08 gennaio 2008

Privacy: la Newsletter n. 299 del Garante

Lo scorso 4 gennaio 2008 è stata pubblicata la newsletter n. 299 del Garante per la protezione dei dati personali. Tre gli argomenti:
  • Gli "spammer" rischiano il risarcimento danni. Il Garante ha riaffermato il principio riguardo ad un caso di invio di fax non richiesti; il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti.
  • Sicurezza siti archeologici e uso dei dati biometrici. Per la prima volta una Soprintendenza archeologica potrà usare l'impronta della mano dei dipendenti per l'accesso ad una sala operativa.
  • Tutela della privacy e informazioni commerciali. Le modalità con cui vengono resi noti e gestiti i dati personali tratti da registri pubblici aggregati in un database, devono rispettare i principi di liceità, correttezza e non eccedenza nel loro trattamento e nei tempi di conservazione.

07 gennaio 2008

La responsabilità delle persone giuridiche e gli aspetti etici dell'attività d'impresa

di Francesco Da Riva Grechi*

Intervento dell'avv. prof. Francesco Da Riva Grechi al convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) - Varese, 15 giugno 2007 - Collegio "De Filippi".

Indice dell'intervento:
La responsabilità delle persone giuridiche e gli aspetti etici dell'attività d'impresa - O.d.V.: requisiti oggettivi e soggettivi - Nomina e configurazione dell'O.d.V. - Funzioni e poteri dell'O.d.V. - O.d.V.: obblighi di informazione e flussi bidirezionali di informazioni - O.d.V.: raccolta e conservazione delle informazioni - Sulla responsabilità dei componenti dell'organo di controllo (O.d.V.).


Il D.Lgs. 231/01, come altre norme (si pensi ad esempio al nuovo art. 2497 c.c. sulla responsabilità delle holding) ponendo la responsabilità della società o dell’ente [1] al centro del sistema delle sanzioni e dei risarcimenti ha imposto all’attenzione del pubblico gli aspetti etici dell’attività d’impresa a partire delle sue forme di organizzazione.

L’evoluzione dell’ordinamento giuridico dell’attività economica è quindi indirizzata verso la prevenzione da affiancare alla repressione e il momento della prevenzione si realizza anzitutto nella costruzione di un soggetto economico che sia strutturalmente predisposto, nei suoi aspetti organizzativi e gestionali, a svolgere la sua attività nel più completo rispetto della legge e dei codici etici dell’impresa.

L’Organismo di Vigilanza, chiamato nel sistema del decreto legislativo a vigilare sull’osservanza del modello d’organizzazione, che di per sé sarebbe idoneo a prevenire la commissione di reati, ha la funzione, all’interno della struttura dell’ente, di fungere da raccordo tra tutte le varie unità organizzative in modo da assicurare la trasparenza delle decisioni e il controllo delle procedure tipiche delle attività di gestione e prestazione di beni e/o servizi.

(continua)

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[1] Sia consentito il rinvio per la dottrina al mio "L’ illecito funzionale degli enti collettivi", in La Giustizia Penale, Luglio 2003


(*) Avv. Prof. Francesco Da Riva Grechi
E-mail: francesco (at) studiodarivagrechi.it
Studio Roma: Piazza di Spagna, 31
Tel. 06/69941714 - Fax. 06/69781744
Studio Milano: Via Agnello, 18
Tel. 02/86460205 - Fax. 02/8053836

Organismo di Vigilanza: requisiti oggettivi e soggettivi

di Francesco Da Riva Grechi*

Intervento dell'avv. prof. Francesco Da Riva Grechi al convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) - Varese, 15 giugno 2007 - Collegio "De Filippi".

Indice dell'intervento:
La responsabilità delle persone giuridiche e gli aspetti etici dell'attività d'impresa - O.d.V.: requisiti oggettivi e soggettivi - Nomina e configurazione dell'O.d.V. - Funzioni e poteri dell'O.d.V. - O.d.V.: obblighi di informazione e flussi bidirezionali di informazioni - O.d.V.: raccolta e conservazione delle informazioni - Sulla responsabilità dei componenti dell'organo di controllo (O.d.V.).


Quale condizione esimente della responsabilità amministrativa ( rectius “penale”) il D.Lgs. 231/01 prevede, oltre che l’adozione di validi modelli di organizzazione, gestione e controllo, anche la costituzione di un apposito Organismo di vigilanza, deputato, per ciò stesso al controllo dell’effettivo funzionamento dei modelli di gestione adottati.
All’adozione di un modello penal-preventivo di organizzazione, gestione e controllo, ne consegue l’obbligatoria istituzione di un organismo deputato a vigilare circa l’effettiva attuazione del modello, come risulta dalla norma di cui all’art. 6 lett.b.
Il legislatore, si ritiene non per mera casualità, non ha dettato una disciplina particolareggiata circa la configurazione strutturale e i caratteri operativi e gestionali dell’organo di cui si discute, per tale via lasciando la più ampia libertà agli operatori del settore e per converso sollevando una serie di questioni di carattere interpretativo ed applicativo.
Le uniche indicazioni di carattere generale in ordine ai requisiti e ai compiti che l’organismo è chiamato a svolgere si rinvengono agli art. 6 e 7 del d.lgs citato.
Un notevole contributo in ordine alla specificazioni di ruoli e caratteri del suddetto organismo è stato dato dalla Confidustria che nelle sue Linee Guida ha dettato importanti punti di riferimento operativi per gli operatori del settore.
Traendo spunto quindi dal dettato legislativo, dagli scarni riferimenti in esso contenuti e dalle Linee Guida della Confindustria i caratteri dell’O.d.V. possono così sintetizzarsi:
Tra i requisiti di carattere oggettivo, propri dell’ente si annoverano:

1. Autonomia
Detto carattere è prescritto dallo stesso legislatore che riferisce, all’art.6 lett.b del d.lgs. 231/01 di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.
Si tratta di una vera e propria autonomia decisionale rispetto a determinazioni che l’organismo potrà assumere nell’esercizio dei poteri che gli sono propri, di natura ispettiva e di vigilanza, caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità tecnica.
L’autonomia si esprimerà primariamente rispetto alla stessa società, nel senso che l’organismo dovrà rimanere estraneo rispetto ad ogni forma d’interferenza e pressione da parte del management aziendale, nè dovrà esercitare attività operative all’interno della stessa società.
L’autonomia decisionale si esprimerà quindi nell’esercizio di poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta, quale necessario completamento di un autonomia non meramente formale ma sostanziale, ne consegue l’attribuzione all’O.d.V. della possibilità di disporre di forme di autonomia finanziaria (un autonomo budget iniziale) e di potestà autoregolamentari.

2. Indipendenza
Il suddetto requisito, se pure non previsto direttamente dal legislatore, è però condizione necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale.
Onde garantire la massima effettività e imparzialità di giudizio, l’O.d.V. deve caratterizzarsi quali organo terzo, le cui decisioni siano insindacabili.
Al fine di garantire tale terzietà l’organo dovrà essere composto da soggetti non in conflitto di interessi con l’azienda, e se esterni all’azienda, che non svolgano attività di consulenza per la stessa, e che si trovino in una posizione organizzativa adeguatamente elevata da garantire l’indipendenza dagli organi esecutivi.
La soluzione più estrema in tal senso, al fine di garantire piena indipendenza, sarebbe quella di escludere dall’O.d.V. i soggetti appartenenti alla struttura aziendale, ma una simile soluzione risulta essere difficilmente praticabile.

3. Continuità.
Perché il funzionamento dell’O.d.V. sia efficace deve essere costante nel tempo, ed in continua interazione con il management aziendale e le più significative funzioni di staff, quali il controllo di gestione, l’internal auditing, il legale, l’amministrazione e il bilancio, la finanza, i sistemi operativi, l’organizzazione, la gestione delle risorse umane.

Sono invece requisiti soggettivi:

4.La professionalità e l’onorabilità
Come è facile concludere, un organismo chiamato a svolgere una funzione così delicata e specialistica, non può che essere tecnicamente idoneo, ovvero dotato delle necessarie cognizioni tecniche e della esperienza relativa e quindi fornito di conoscenze senz’altro di carattere aziendalistico, ma anche dotato della necessaria cultura legale (societaria, penale, civile, procedurale, amministrativa) contabile, gestionale. Si tratterà quindi di raggruppare una serie di competenze specialistiche e al contempo assai diversificate.
I membri dell’O.d.V. dovranno inoltre garantire la massima affidabilità, e assenza di ogni posizione di conflitto. Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, inoltre, l’O.d.V. potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità da reperirsi anche all’esterno della società che potranno fornire all’uopo un utile supporto tecnico e specialistico.



(*) Avv. Prof. Francesco Da Riva Grechi
E-mail: francesco (at) studiodarivagrechi.it
Studio Roma: Piazza di Spagna, 31
Tel. 06/69941714 - Fax. 06/69781744
Studio Milano: Via Agnello, 18
Tel. 02/86460205 - Fax. 02/8053836

Nomina e configurazione dell'O.d.V.

di Francesco Da Riva Grechi*

Intervento dell'avv. prof. Francesco Da Riva Grechi al convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) - Varese, 15 giugno 2007 - Collegio "De Filippi".

Indice dell'intervento:
La responsabilità delle persone giuridiche e gli aspetti etici dell'attività d'impresa - O.d.V.: requisiti oggettivi e soggettivi - Nomina e configurazione dell'O.d.V. - Funzioni e poteri dell'O.d.V. - O.d.V.: obblighi di informazione e flussi bidirezionali di informazioni - O.d.V.: raccolta e conservazione delle informazioni - Sulla responsabilità dei componenti dell'organo di controllo (O.d.V.).



La nomina dei componenti dell’organo di vigilanza compete all’organo dirigenziale; sul punto la dottrina di riferimento è concorde, difatti, essendo l’organismo dirigente competente all’adozione del modello organizzativo-gestionale, ex art.6 co1 d.ls. 231/01, è pertanto competente anche per la nomina dell’O.d.V..

E’ invece controversa l’esatta configurazione dell’O.d.V., ed in particolare, nel silenzio della normativa, è aperta la questione se debba essere affidata la suddetta funzione di vigilanza ad uno degli organi già esistenti e deputati ad altra funzione o piuttosto sia preferibile la costituzione di un organismo pensato ad hoc per lo svolgimento dei compiti di vigilanza.
La scelta di un organismo già esistente all’interno dell’ente, consentirebbe di assecondare l’esigenza, senz’altro sentita dall’impresa, di contenimento dei costi aggiuntivi; optando per questa scelta è però necessario analizzare i profili di compatibilità delle strutture esistenti con il ruolo proprio dell’O.d.V. tenuto conto della primaria esigenza di istituire un organismo efficiente e credibile.
A riguardo l’unico dato certo fornito dal legislatore è costituito dalla deroga di cui all’art. 6 a favore degli enti di piccole dimensioni, in virtù della quale la funzione di controllo può essere espletata dall’organo dirigente direttamente.

Con riguardo invece a quegli enti per cui non opera la deroga menzionata, sembra doversi escludere il conferimento dell’incarico di vigilanza all’amministratore unico, al consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato, in quanto soggetti passivi, essi stessi, di vigilanza.
Parimenti è da escludersi l’utilizzabilità del collegio sindacale, chiamato dalla disciplina societaria ad altre funzioni anche tipizzate dalla tradizione.
Si segnala invece una convergenza di opinioni favorevole all’utilizzo della funzione di c.d. internal auditing (revisione interna) ove esistente. In particolare nelle Linee Guida di Confindustria del 2004, sono state indicate quali possibili opzioni, l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove esistente, o in alternativa alla funzione di internal auditing, o infine la creazione di un organismo ad hoc.

L’istituzione della funzione di internal auditing va sempre più diffondendosi, specie nelle strutture aziendali medio grandi, sia in virtù delle indicazioni provenienti dalle discipline aziendalistiche, sia in virtù di sempre più frequenti riferimenti normativi o regolamentari da parte del legislatore italiano o da parte di quelle Autorità di vigilanza che, là dove esistenti, invitano, ed in alcuni casi obbligano, all’istituzione di detti controlli interni. Ci si riferisce alle istituzioni previste nel d.lgs. 58/98 ( T.U.F.) che direttamente contempla la figura di colui che è preposto ai controlli interni, o alle istituzioni di vigilanza per le banche della Banca D’Italia, o ai regolamenti emessi nei confronti degli intermediari autorizzati, delle SICAV, delle società di gestione del risparmio, che obbligano questi soggetti all’istituzione di un “apposita funzione di controllo interno”.
La funzione in esame è spesso collocata alle dirette dipendenze del vertice esecutivo aziendale e a questa funzione, oltre che compiti di natura ispettiva, viene oggi attribuito anche il compito di verificare l’esistenza e il buon funzionamento dei controlli atti ad evitare il rischio di infrazioni alle leggi in genere, come ad esempio la legislazione in materia di privacy o in materia di sicurezza, creando, peraltro, un apposito canale di comunicazione o una linea di riporto verso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato per il controllo interno, ove esistente.

Alla luce di queste considerazioni sembra che la funzione di Internal auditing sia quella che maggiormente possiede le risorse necessarie per poter svolgere i compiti propri dell’O.d.V., sia pure con i debiti correttivi, ad es. inserendo personale esperto dell’area legale; senza considerare che, in caso di svolgimento di attività che richiedono specifiche competenze, sarà pur sempre possibile ricorrere all’ausilio di consulenti esterni.

Tuttavia è necessario considerare che pur negli enti medio grandi, non sempre è presente la funzione di internal auditing.
In quest’ultimo caso si rende necessaria l’istituzione di un organismo ad hoc preposto allo svolgimento dei compiti dell’Autorità di Vigilanza. Detto organo dovrà garantire competenza, efficenza e indipendenza, dovendosi soprattutto tutelare la sua autonomia rispetto all’organo dirigente.
La durata dell’incarico potrà essere sia a tempo determinato che indeterminato, con o senza possibilità di proroga o rinnovo, ma è preferibile prevedere un limite temporale di durata dell’incarico, poiché anche una previsione di durata a tempo indeterminato con facoltà di recesso da parte dell’ente potrebbe costituire un limite all’autonomia dell’organo di vigilanza e oltretutto la durata a tempo indeterminato del suddetto incarico potrebbe infine scalfire l’autonomia e l’indipendenza dei componenti dell’organo, rispetto all’organo amministrativo.
Quanto invece al compenso dell’incarico, da ritenersi ovviamente oneroso, potrà essere stabilito con rinvio alle tabelle professionali, tenuto conto dell’importanza dello stesso, dovendosi però escludere l’attribuzione di premi o un altro tipo di retribuzione parametrata agli utili della società, attesa la necessaria autonomia dell’O.d.V. dagli organi sociali nonché l’estraneità dello stesso organo di vigilanza ad ogni attività di gestione.

Come accennato, il problema dell’individuazione di un organo, ad hoc o meno, chiamato a svolgere le funzione dell’O.d.V. non si pone con riguardo ad enti di piccole dimensioni, per le quali vale la previsione derogatoria di cui all’art. 6, in virtù del quale la funzione di vigilanza può in tal caso essere esercitata dall’organo amministrativo.
Il criterio discretivo appare essere incentrato sui requisiti dimensionali dell’impresa, l’approccio interpretativo deve quindi muovere dalla determinazione di una soglia dimensionale afferente la struttura dell’ente, la configurazione organizzativa, l’ambito operativo dello stesso. Potrà essere considerata di piccole dimensioni ad es. la s.r.l. unipersonale che abbia limitate relazioni e non si avvalga di particolari strumenti finanziari.
In tali ipotesi l’organo amministrativo potrà svolgere le funzioni dell’O.d.V., ma si tratta pur sempre di un opzione che lascia la facoltà di istituire un organo apposito deputato a queste attività, scelta da reputarsi anche opportuna in caso di amministratore unico.
Avendo il legislatore fatto esplicito riferimento all’organo amministrativo, rimane da escludere, con riguardo agli enti di piccole dimensioni, ogni altra opzione, quale il ricorso al collegio sindacale.
E’ chiaro che pur all’interno di un ente di piccole dimensioni, sarà indispensabile assicurare l’esercizio della funzione di vigilanza con le caratteristiche di effettività e indipendenza proprie di quest’organismo, soprattutto al fine di escludere in capo ai membri dell’OdV una responsabilità personale per non aver impedito la commissione del reato presupposto, rendendo così la persona giuridica imputabile per il correlato illecito amministrativo.



(*) Avv. Prof. Francesco Da Riva Grechi
E-mail: francesco (at) studiodarivagrechi.it
Studio Roma: Piazza di Spagna, 31
Tel. 06/69941714 - Fax. 06/69781744
Studio Milano: Via Agnello, 18
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Funzioni e poteri dell'O.d.V.

di Francesco Da Riva Grechi*

Intervento dell'avv. prof. Francesco Da Riva Grechi al convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) - Varese, 15 giugno 2007 - Collegio "De Filippi".

Indice dell'intervento:
La responsabilità delle persone giuridiche e gli aspetti etici dell'attività d'impresa - O.d.V.: requisiti oggettivi e soggettivi - Nomina e configurazione dell'O.d.V. - Funzioni e poteri dell'O.d.V. - O.d.V.: obblighi di informazione e flussi bidirezionali di informazioni - O.d.V.: raccolta e conservazione delle informazioni - Sulla responsabilità dei componenti dell'organo di controllo (O.d.V.).


Funzione primaria dell’O.d.V è quella di vigilanza continuativa sulla funzionalità del modello adottato, curandone l’attuazione, la corretta applicazione, l’aggiornamento e gli adattamenti necessari e utili.
Oggetto della vigilanza è il modello in concreto adottato in ogni sua esplicazione, comprensivo quindi del codice etico, della valutazioneo delle criticità dell’organizzazione, ovvero della vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un reato presupposto,dei protocolli comportamentali adottati ai fini di un idonea prevenzione dei rischi di commissione di un reato, del sistema sanzionatorio esistente.

La realizzazione di una simile funzione impone quindi il monitoraggio continuo delle aree a rischio, dell’effettiva adozione e messa in pratica del modello, della regolare tenuta dei documenti prescritti, dell’efficienza ed effettivo funzionamento delle misure e cautele previste dal modello.
L’O.d.V., oltre a preoccuparsi della vigilanza sul modello, dovrà provvedere a esercitare l’attività di stimolo e di propulsione ai fini dell’aggiornamento del modello in ogni sua componente, qualora se ne manifesti l’opportunità, in relazione ad una serie di circostanze quali potrebbero essere una variazione dell’attività connessa ad un evento straordinario, che renda necessario un ripensamento del modello, o, in sede di intervento correttivo dello stesso, qualora si evidenzino, a seguito dell’attività di sorveglianza svolta dallo stesso O.d.V., aree scoperte e malfunzionamenti, sino al caso in cui sia stato realizzato un reato presupposto.
Il ruolo dell’organismo in tale circostanza sarà fondamentale e consisterà nell’ esercitare azioni propulsive e propositive nei confronti dell’organo dirigente poi tenuto a valutare ed adottare eventuali proposte di modifica e di adeguamento del modello provenienti dall’O.d.V.
Ai fini dell’esercizio delle funzioni così descritte, ovviamente l’O.d.V. dovrà godere dei poteri relativi che ne consentano in concreto l’esplicazione.

Sarà cura dell’O.d.V. e oggetto della regolamentazione che lo stesso andrà a dettare , posto la completa libertà della norma di legge a riguardo, pianificare la frequenza delle riunioni periodiche, da valutarsi in ragione delle specifiche esigenze del momento, avendo cura di verbalizzarne lo svolgimento nonché l’esito delle stesse.
Alle medesime riunioni, in relazione al tema trattato, potranno essere chiamati a partecipare anche i sindaci, o l’organo di gestione, proprio al fine di reperire utili informazioni e mantenere il coordinamento interorganico.

Al fine di poter svolgere la propria funzione di vigilanza, deve essere garantito all’O.d.V. l’accesso a tutte le informazioni e documentazioni aziendali presso qualsiasi organo, nel rispetto della normativa in materia di privacy e di eventuali normative di settore, quale potrebbe essere la disciplina in materia di insider trading prevista per le società quotate.
Lo stesso O.d.V. dovrebbe, inoltre, poter richiedere di partecipare ad alcune sedute del C.d.a., anche tramite un proprio rappresentante, convocate in caso di trattazione di materie organizzative, di competenza dell’O.d.V..

Passando invece ai poteri ispettivi, che rappresentano la fetta più corposa delle competenze attribuite all’O.d.V., e che riguarderanno la vigilanza sull’effettiva applicazione e adeguatezza del modello prescelto, i poteri che strumentalmente saranno attribuiti all’O.d.V. saranno inerenti a:
  • verifiche periodiche su alcune operazioni che superino un determinato ammontare;
  • verifiche obbligatorie su alcune operazioni e processi societari particolarmente significativi, come la gestione finanziaria e le operazioni di tesoreria;
  • verifiche a campione sulla corretta conduzione delle operazioni di tesoreria, anche al fine di accertarne l’eventuale costituzione di fondi neri e la corretta tenuta dei bilanci;
  • interventi immediati, per quanto di competenza dell’O.d.V., in caso di intervento dell’autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa;
  • verifica periodica e cura della corretta interpretazione del codice etico e comportamentale, del modello e delle procedure aziendali previste in attuazione del modello stesso;
  • adempimento dell’obbligo di informazione, e delle risultanze dell’attività di controllo svolta al fine di verificare l’esistenza di eventuali anomalie;
  • verifiche periodiche e a campione della regolarità dei protocolli previsti in attuazione delle procedure adottate dall’azienda, della documentazione di supporto alle operazioni aziendali, anche di carattere contabile, riscontrando e segnalando all’organo dirigente ogni eventuale anomalia;
  • controlli e approfondimenti sulle poste di bilancio in caso di rilevazione di anomalie, e controlli ad hoc sulle stesse poste di bilancio, a discrezione del’O.d.V.
L’O.d.V. ha potere di verifica e intervento immediato nel caso di segnalazione di irregolarità, anzi, l’intervento dello stesso si configura come doveroso in tal caso.
Effettuate le verifiche del caso, sentendo anche l’autore della violazione segnalata - indipendentemente da un eventuale condanna o processo penale - l’organo di vigilanza riferisce dell’avvenuta infrazione all’organo amministrativo, proponendo la misura sanzionatoria all’uopo prevista dal sistema disciplinare adottato nell’impresa.

L’O.d.V. interviene in funzione propositiva e consultiva, giammai però interviene nei processi decisionali dell’impresa, che rimangono accentrati in capo all’organo amministrativo.



(*) Avv. Prof. Francesco Da Riva Grechi
E-mail: francesco (at) studiodarivagrechi.it
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O.d.V.: obblighi di informazione e flussi bidirezionali di informazioni

di Francesco Da Riva Grechi*

Intervento dell'avv. prof. Francesco Da Riva Grechi al convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) - Varese, 15 giugno 2007 - Collegio "De Filippi".

Indice dell'intervento:
La responsabilità delle persone giuridiche e gli aspetti etici dell'attività d'impresa - O.d.V.: requisiti oggettivi e soggettivi - Nomina e configurazione dell'O.d.V. - Funzioni e poteri dell'O.d.V. - O.d.V.: obblighi di informazione e flussi bidirezionali di informazioni - O.d.V.: raccolta e conservazione delle informazioni - Sulla responsabilità dei componenti dell'organo di controllo (O.d.V.).


Come d’altronde emerge dalla disamina appena effettuata, in ordine ai poteri e alle funzioni proprie che l’O.d.V. è chiamato ad esercitare, risulta evidente che al fine di rendere effettivo l’esercizio delle funzioni dello stesso, è necessario garantire un flusso costante di informazioni verso il medesimo O.d.V.

Più precisamente i flussi di informazioni avranno carattere bidirezionale, ovvero, da un lato, i soggetti coinvolti nell’espletamento delle funzioni dirigenziali amministrative e di controllo dell’ente, sono tenuti a informare costantemente l’O.d.V.; nello stesso tempo, il medesimo organo di vigilanza sarà tenuto costantemente a relazionare nei confronti degli organi di controllo e amministrativo, anche al fine e di stimolare un attività di quest’ultimo, e di consentire allo stesso di adottare i provvedimenti sanzionatori, o di altro genere ( ad. es. modifica del modello o del codice etico) del caso.

I dirigenti, gli amministratori, dipendenti e collaboratori della società, dovranno quindi garantire la massima collaborazione all’O.d.V. trasmettendogli, obbligatoriamente, ogni informazione utile per l’espletamento delle funzioni che gli sono proprie.

Sono d’altronde previsti, anche per prassi, dal codice etico e disciplinare, specifici obblighi a carico di dipendenti e collaboratori che venissero a conoscenza di violazioni, inadempimenti o accadimenti sospetti, di informarne tempestivamente l’Organo di Vigilanza.

Appare quindi opportuno prevedere specifici mezzi o moduli in grado di garantire la segnalazione tempestiva delle violazioni di cui si è parlato, ponendo in essere canali di comunicazione, prevedendo anche obblighi di reporting o di richiesta di pareri qualora venga posta in essere un attività che possa presentare profili di responsabilità penale rilevanti.

I protocolli dovranno prevedere che, in qualsiasi circostanza in cui venga effettuato un accesso, ispezione o verifica da parte di un Autorità di vigilanza, giudiziaria, o delle forze dell’ordine, della Guardia di finanza, venga avvertito immediatamente l’Organismo di Vigilanza.

Relativamente alle informazioni che si ritiene debbano essere messe a disposizione dell’O.d.V. si possono indicare, al fine di fornire un indicazione di massima, alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l’O.d.V. :
a) Informazioni relative all’assetto dell’azienda anche prima dell’istituzione dell’O.d.V.;
b) notizie relative all’attuazione del modello e alle sanzioni che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
c) atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il modello;
d) provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal d.lgs. 231/01;
e) avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
f) operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
g) partecipazione a gare d’appalto, ed aggiudicazione degli stessi, e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.a.;
h) informazione immediata di ogni accertamento fiscale, del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali, dell’antitrust, e di ogni altra Autorità di Vigilanza, a cura del responsabile dell’area sottoposta al relativo accertamento;
i) comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie, ed in ordine alle connesse adunanze dell’organo amministrativo;
l) comunicazione tempestiva dell’emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari;

L’inosservanza dei suddetti obblighi comporterà violazione del modello e relativa applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.



(*) Avv. Prof. Francesco Da Riva Grechi
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O.d.V.: raccolta e conservazione delle informazioni

di Francesco Da Riva Grechi*

Intervento dell'avv. prof. Francesco Da Riva Grechi al convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) - Varese, 15 giugno 2007 - Collegio "De Filippi".

Indice dell'intervento:
La responsabilità delle persone giuridiche e gli aspetti etici dell'attività d'impresa - O.d.V.: requisiti oggettivi e soggettivi - Nomina e configurazione dell'O.d.V. - Funzioni e poteri dell'O.d.V. - O.d.V.: obblighi di informazione e flussi bidirezionali di informazioni - O.d.V.: raccolta e conservazione delle informazioni - Sulla responsabilità dei componenti dell'organo di controllo (O.d.V.).


L’attività dell’O.d.V., anche al fine di garantire in grado massimo la persona giuridica da ogni rischio di responsabilità penale ai sensi del d.lgs. 231/01, necessita di un elevato grado di attenzione nella tenuta e conservazione delle informazioni, nonché della documentazione dell’attività svolta dall’organo di vigilanza.

Conseguentemente l’attività dell’O.d.V. sarà caratterizzata da una notevole formalizzazione, con redazione di verbali scritti idonei a documentare ogni riunione dello stesso, nonché le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree di azione della persona giuridica che rendano necessario l’intervento dell’O.d.V..

Ogni traccia dell’intervento, della proposte avanzate all’organo dirigente e dell’attività di controllo eseguita, dovrà essere adeguatamente documentato in modo da fornire un valido strumento in caso di eventuali contestazioni, atto a costituire riscontro oggettivo dei provvedimenti concreti adottati dall’azienda al fine di scongiurare i rischi di commissione di uno dei reati fondanti responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/01.



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Sulla responsabilità dei componenti dell'organo di controllo (O.d.V.)

di Francesco Da Riva Grechi*

Intervento dell'avv. prof. Francesco Da Riva Grechi al convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) - Varese, 15 giugno 2007 - Collegio "De Filippi".

Indice dell'intervento:
La responsabilità delle persone giuridiche e gli aspetti etici dell'attività d'impresa - O.d.V.: requisiti oggettivi e soggettivi - Nomina e configurazione dell'O.d.V. - Funzioni e poteri dell'O.d.V. - O.d.V.: obblighi di informazione e flussi bidirezionali di informazioni - O.d.V.: raccolta e conservazione delle informazioni - Sulla responsabilità dei componenti dell'organo di controllo (O.d.V.).

Dinanzi al silenzio del legislatore, in questa sede, occorre soffermare l’attenzione sul tipo di responsabilità in cui possano incorrere i componenti dell’Organismo di Vigilanza, qualora non abbiano correttamente adempiuto alle attività di verifica e vigilanza del modello organizzativo, provocando, in tal modo, la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs 231/01, in caso di commissione di un reato presupposto alle condizioni previste dallo stesso decreto.

In primo luogo, si intende esaminare se, a seguito del mancato svolgimento di tali funzioni di controllo, ne possa discendere una responsabilità di natura penale. A tal fine è d’uopo analizzare il disposto dell’art. 40, II° comma, c.p., che dispone “non impedire l’evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Le osservazioni devono pertanto incentrarsi sulla possibilità di configurare, in capo ai componenti dell’OdV, un obbligo giuridico che abbia ad oggetto l’impedimento di un evento criminoso, precisando che l’ambito dell’attuale riflessione è limitato alla sola ipotesi di omissione dolosa e non anche colposa, dal momento che i reati oggetto del decreto sono tutti di natura dolosa.

Secondo il principio di riserva di legge e tipicità della fattispecie penale, come sancito all’art. 25 della Costituzione, l’obbligo giuridico deve essere certo, sufficientemente determinato e tassativo (MANTOVANI, Diritto Penale, 1992, p. 194) e, secondo il criterio tradizionale, deve trovare fondamento in una fonte formale dell’ordinamento, che sia la legge, il contratto o l’assunzione volontaria dell’obbligo. La dottrina e la giurisprudenza ritengono inoltre che “il principio di equivalenza tra l’omissione non impeditiva e l’azione causale presuppone non già un semplice obbligo giuridico di attivarsi, ma una posizione di garanzia nei confronti del bene protetto” (fra tutti, FIANDACA, MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, pp. 549 ss.). Pertanto tra tutti gli obblighi giuridici posti dalle fonti formali, a cui si è fatto cenno, possono dar luogo ad una responsabilità omissiva solamente quelli che pongono il soggetto in una posizione di garanzia, consistente nella protezione o nel controllo del bene giuridico tutelato dalla norma.

Dalla dottrina maggioritaria viene esclusa una siffatta posizione di garanzia ai componenti dell’Organo di Vigilanza quando afferma che tale organismo non risulta essere dotato di poteri che, se correttamente esercitati, possano concretamente e direttamente prevenire il compimento di reati, essendo questo esclusivamente preordinato ad attività di controllo in ordine al funzionamento e all’osservanza dei modelli di salvaguardia. In altri termini allo stesso non è attribuito alcun potere di gestione attiva in grado di intervenire sull’organizzazione interna dell’ente (cfr. ZANALDA, BARCELLONA, Economia d’Impresa, La responsabilità amministrativa degli enti, Sole 24 ore, 4852/01, 2002, p. 83; ). In tal senso si è pronunciata anche la relazione sulle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, approvata dal Consiglio direttivo della Confindustria il 6 febbraio 2002. Esclusa pertanto una posizione di garanzia in capo ai componenti dell’organo di controllo, non potrà applicarsi quanto previsto dall’art. 40 c.p.

Potrà al contrario configurarsi una responsabilità penale del singolo membro quando, quest’ ultimo, abbia partecipato direttamente, anche attraverso l’omissione di precise funzioni, al disegno criminoso compiuto da altri, in forza dell’art. 110 c.p.. Tale norma, che regola il concorso di persone nel reato, presuppone non solo la volontaria partecipazione alla condotta criminosa posta in essere, ma anche un apporto casualmente collegato alla realizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, invece, escludendo i casi di dolo e colpa grave, potrebbe, però, sussistere in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza l’ipotesi di responsabilità per condotta omissiva, alla luce anche degli ultimi approfondimenti della dottrina (LATTANZI, L’azione di rivalsa dell’ente nei confronti dei responsabili, in Reati e responsabilità dell’ente, Giuffrè, p. 276 e ss; MARRAFFA, L’azione di rivalsa nei confronti dei responsabili, in D.Lgs 231/01: responsabilità degli enti, Maiora, p.130 e ss., che concordano nel ritenere che l’ente incriminato possa esperire azioni civili contro i componenti dell’O.d.V., intese a conseguire il risarcimento del danno economico conseguente alla condanna), nei confronti di coloro che hanno creato i presupposti del reato. Tali azioni potranno essere esperite sia nei confronti dello stesso autore del reato, ma anche nei confronti di quei soggetti che abbiano reso possibile la realizzazione dell’evento, come appunti potrebbero essere i membri dell’Organismo di Vigilanza che non abbiano vegliato in modo diligente, se direttamente imputabili.



(*) Avv. Prof. Francesco Da Riva Grechi
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04 gennaio 2008

Le disposizioni della Banca d'Italia in materia di compliance

(Notizia tratta da agatinogrillo.it)

Istruzioni di vigilanza sulla Compliance
La Banca d’Italia ha emanato, il 12 luglio 2007, le disposizioni (definitive) di vigilanza per le banche in materia di conformità alla norme (pdf, 50 K, 9 pp, 9 luglio 2007), la cosiddetta Compliance. Tali istruzioni tengono conto delle osservazioni e dei commenti forniti alla Banca d’Italia dopo la pubblicazione, il 25 agosto 2006, del "Documento di consultazione concernente la normativa di vigilanza in materia di conformità alle norme (Compliance)" (pdf, 145 K, 8 pp.).

Cos'è il rischio di compliance nelle banche?
La Banca d’Italia nella sua "Relazione al Parlamento e al Governo" (pdf, 855 K, 155 pp.) del giugno 2007 spiega che con il termine "rischio di compliance nelle banche" si intende "il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione" (pag. 66) . L’esigenza di regolamentare questo tipo di rischio nasce da riflessioni condotte a livello nazionale ed internazionale (leggi: Basilea II); in particolare occorre assicurare la piena osservanza delle disposizioni riguardanti le relazioni con la clientela.

Cosa occorre fare?
In linea con gli orientamenti emersi in sede internazionale, le Istruzioni:

  • definiscono ruoli e responsabilità degli organi di vertice delle banche in materia;

  • richiedono la costituzione di una funzione di Compliance quale elemento integrante del sistema dei controlli interni;

  • assegnano a tale funzione il presidio e la gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative o di autoregolamentazione (rischio di compliance).
Le disposizioni di vigilanza, in attuazione del principio di proporzionalità, "recano previsioni particolari" per l’articolazione della funzione all’interno dei gruppi bancari e nelle realtà aziendali minori.

Che rapporto c’è tra Compliance e Risk Management?
La funzione di compliance è chiamata a svolgere un ruolo complementare rispetto al sistema di gestione dei rischi previsto dalla nuova regolamentazione prudenziale essendo rivolta, soprattutto in un’ottica preventiva, a presidiare rischi di carattere legale e reputazionale.

In che modo la Consob è coinvolta nella definizione delle norme di Compliance?
Sui profili della disciplina relativi ai servizi di investimento è stata interessata anche la Consob, in vista del coordinamento con le disposizioni di recepimento della direttiva MiFID.

Che rapporto c'è tra MiFID e Compliance?
Scrive Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, in "La Funzione di Compliance tra Basilea II e MiFID", pdf, 21 settembre 2007, a pag. 5 e 6: "La derogabilità al requisito di separatezza organizzativa tra funzioni di controllo è applicata in maniera diversa: nella disciplina bancaria ha centralità la funzione di gestione dei rischi, in cui può essere allocata anche la funzione di compliance; la disciplina sui servizi di investimento richiede che sia sempre presente la funzione di conformità, potendosi derogare alla presenza di altre funzioni di controllo indipendenti. Diverso è, naturalmente, il perimetro di riferimento della compliance. Nella disciplina della MiFID, esso è limitato alle norme rilevanti per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento. Nella disciplina prudenziale, il perimetro di riferimento è più ampio; limitandosi alle principali norme di eteroregolamentazione, esso comprende, oltre alle regole relative alla prestazione dei servizi di investimento, anche le norme sullo svolgimento delle operazioni e dei servizi bancari e di pagamento, la disciplina di vigilanza prudenziale, l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell’usura. Nel complesso, la regolamentazione prudenziale sulla funzione di compliance nelle banche appare pienamente compatibile con quella volta ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi di investimento agli investitori e al mercato. Conseguentemente, non sembrano esserci ostacoli a che i profili di conformità afferenti a entrambi gli ambiti regolamentari siano gestiti dalla stessa funzione. L’omogeneità sostanziale delle due discipline eviterà di appesantire gli oneri di adeguamento nelle banche che svolgono servizi di investimento, contribuendo all’efficacia complessiva dei presidi di compliance."


Quali norme devono essere prese in considerazione?
La Banca d’Italia richiede che siano presi in considerazione "norme di etero e autoregolamentazione" dunque sia leggi e regolamenti di settore sia regolamenti, codici di condotta e best practice. Tra le norme da prendere in considerazione ci sono:

  • Istruzioni di vigilanza e requisiti patrimoniali

  • Altre norme specifiche per le istituzioni finanziarie


    • Market Abuse

    • Trasparenza

    • Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)

  • Altre norme

    • Antiriciclaggio

    • Privacy e sicurezza dei dati

A che punto sono le banche?
Alla fine del 2006, Banca D’Italia ha condotto una rilevazione presso i primi sette gruppi bancari volta a verificare lo stato di realizzazione dei progetti di attivazione della funzione di conformità alle norme (compliance). È emerso che l’istituzione della funzione è in corso nei principali gruppi bancari italiani mediante l’adozione di soluzioni organizzative e operative diversificate, ritenute talora non definitive dagli intermediari in considerazione soprattutto della natura innovativa dell’attività di compliance e dell’esigenza di un’evoluzione progressiva del suo raggio di azione.


Link utili
Banca D'Italia


  • Istruzioni di vigilanza sulla Compliance (pdf, 50 K, 9 pp, 9 luglio 2007) .

  • Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, "La Funzione di Compliance tra Basilea II e MiFID" (pdf, 8 pp, 49 K)

  • Documento di consultazione concernente la normativa di vigilanza in materia di conformità alle norme (Compliance) - agosto 2006 (pdf, 145 K, 8 pp.) -> Attenzione: è la versione in bozza , poi sostituita dalla versione del luglio 2007

  • Istruzioni di Vigilanza per le banche, Circolare 229, Testo integrale, aggiornato al 10 aprile 2007 - 13° aggiornamento, (pdf, 2 M, 686 pp)

  • Centrale di Allarme Interbancaria (CAI): Regolamento Banca d'Italia del 29-1-2002 e successive modifiche del 16-3-2005 (pdf, 128 K, 14 pp)


Consob

  • Lamberto Cardia, "L’attuazione della direttiva MiFID in Italia nella regolamentazione secondaria" (pdf, 49 K 19 pp)

  • Banca d’Italia , Documento di consultazione su uno schema di disciplina di attuazione dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF(pdf, 284 K, 46 pp)

  • Consob: Pagina dedicata alla MiFID



Bank for International Settlements (BIS)

  • "Compliance and the Compliance function in banks" (pdf, 62 K, 16 pp, aprile del 2005)


Documenti utili

  • AICOM: terzo convegno Compliance (Roma, 21 settembre 2007)

  • Claudio Clemente, funzione Vigilanza sugli Enti Creditizi di Banca d’Italia, "La Funzione di Compliance nelle banche italiane:
    evoluzione normativa e contributo alla creazione del valore" (ppt, 196 K), presentazione al II convegno sulla Compliance organizzato da AICOM, 28
    giugno 2006

  • pagine di AICOM - Associazione Italiana Compliance

  • articoli di IsacaRoma Newsletter dedicati alla Compliance

  • articoli di Agatino Grillo dedicati alla Compliance

  • articoli di Agatino Grillo dedicati alla MiFID

  • articoli di Agatino Grillo dedicati alla Banca d'Italia

IIA: consultazione sui Nuovi Standard professionali

Il Professional Practices Framework (PPF), emesso dall'Institute of Internal Auditors (IIA), è un documento essenziale per lo svolgimento dell'attività di internal audit.

Una nuova versione del Framework è stata approvata a luglio del 2007 dal Board dell’Institute (The IIA), con il nome di International Professional Practices Framework (IPPF).

Gli Standard Internazionali per la Pratica Professionale dell’Internal Auditing sono uno degli elementi fondamentali dell'IPPF; recentemente rivisti e migliorati, sono disponibili in bozza sul sito web dell’Institute (IIA) fino al 31 marzo 2008 per la raccolta di commenti e consigli.
I commenti possono essere inviati entro tale data tramite un’apposita Survey Online raggiungibile dal precedente link.

D.Lgs. 231/07: i nuovi compiti dell'OdV e il coordinamento tra organi di controllo

I nuovi compiti attribuiti agli Organismi di Vigilanza istituiti presso gli enti cui è applicabile il D.Lgs. 231/07 e la necessità di coordinamento con altri organi di controllo.

di Matteo Grassi e dell’avv. Davide Bertolazzi, dello studio legale associato LCG.
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Il D.lgs. 231/2007 (di seguito Decreto) innova significativamente la natura dell’attività di controllo sino a questo momento esercitata dall’Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001: dal compito di “vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli” (cfr. art. 6, comma 1, lett. b, D.lgs. 231/2001) si passa ad una vigilanza avente ad oggetto “l’osservanza delle norme” di cui al D.lgs. 231/2007 (cfr. art. 52, comma 1, del Decreto).
In sostanza, si tratta di una verifica sempre più sbilanciata “nel merito”, riguardando non solo l’attuazione di regole e procedure aziendali interne, ma anche l’effettiva applicazione della normativa e, di conseguenza, i singoli comportamenti materiali che con la stessa possono porsi in contrasto: da una valutazione “sui modelli”, ad una rilevazione di comportamenti illeciti (ossia contra legem).
Ma non solo, di fronte ad un precedente dovere di segnalazione delle anomalie esclusivamente all’interno dell’ente, oggi all’Organismo di Vigilanza (degli enti per cui è applicabile il Decreto) viene attribuito un obbligo, penalmente sanzionato, di “denuncia” alle autorità di vigilanza (vedi articolo qui pubblicato il 27 novembre 2007).

A tal proposito si segnala che, mentre i reati indicati nel nuovo art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 riguardano indistintamente tutti gli enti, gli obblighi previsti dal Decreto si riferiscono solamente ai soggetti in esso individuati. Nell’ambito di questi ultimi, è auspicabile istituire appositi flussi informativi tra gli organi deputati al controllo indicati dall’art. 52 del Decreto (oltre all’Organismo di Vigilanza, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati), per favorire un reciproco coordinamento. Ciò in considerazione del fatto che l’omissione delle segnalazioni di cui all’art. 52 comma 2, comporta una responsabilità penale per tutti questi soggetti: al fine di limitare il rischio di sanzioni, è preferibile evitare casi in cui la comunicazione sia effettuata solamente da uno degli organi in questione, rimanendo gli altri soggetti, ugualmente obbligati, privi di qualunque conoscenza al riguardo.

03 gennaio 2008

Privacy: consultazione del Garante sulle linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali

Il Garante per la protezione dei dati personali, ha avviato una procedura di consultazione pubblica sul documento "Linee guida per i trattamenti di dati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali".

L'obiettivo della consultazione, che si concluderà il 15 febbraio 2008, è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di società farmaceutiche e organizzazioni di ricerca che operano nel settore della sperimentazione, nonché di strutture ospedaliere o universitarie e istituti pubblici o privati autorizzati, di organismi rappresentativi di operatori sanitari e associazioni di pazienti interessati, di comitati etici, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e della Conferenza Stato-regioni.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)

Privacy e banche: la Guida del Garante per l'uso dei dati dei clienti

Dal Garante della Privacy una guida per il corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli istituti bancari e degli operatori postali.
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E' possibile scaricare (o consultare) dal sito del Garante della Privacy il provvedimento a carattere generale (G.U. n. 273 del 23 novembre) che fissa le garanzie per il corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli istituti bancari e degli operatori postali, quando operano nell'ambito bancario e finanziario.
Il provvedimento affronta diversi aspetti che regolano il rapporto tra banca e cliente: i casi specifici nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, le modalità con le quali le banche devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali o quelle per informarli sull'uso che viene fatto di questi dati.

A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che:
  • le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca;
  • le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking", ma devono informare gli interessati. È necessario adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni;
  • il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli;
  • le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate;
  • il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati);
  • nel caso in cui dare l'informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando l'informativa sulla Gazzetta Ufficiale.
(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)