30 aprile 2008

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, Supplemento Ordinario n. 108, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (scarica il file in formato pdf) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ovvero il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro.

Il testo, in vigore dal 15 maggio, è consultabile anche sulla Gazzetta Ufficiale on line.

Si ricorda che l'unico testo ufficiale sarà quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in forma cartacea.

ISVAP, Regolamento n. 20/2008, Capo VI e VII

Il Capo VI del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008 specifica i compiti della capogruppo in tema di gestione dei rischi; il Capo VII tratta degli obblighi di comunicazione all'ISVAP.

Nel Capo VI (Disposizioni in materia di gruppo assicurativo), secondo quanto riportato nella relazione “ … in attuazione dell’articolo 87 del Codice delle Assicurazioni, è stata introdotta una serie di disposizioni in tema di gruppo assicurativo, in larga parte riprese dalla previgente circolare 577.”.

L’articolo 26 “Ruolo della capogruppo” stabilisce che: “La capogruppo, nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento del gruppo assicurativo, esercita … ” articolate forme di controllo (strategico, gestionale e tecnico operativo) sul gruppo.

Il successivo articolo 27 “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo” rafforza e sviluppa ulteriormente i compiti della capogruppo: “Fermo restando che ciascuna impresa … appartenente al gruppo assicurativo si dota di un sistema di controllo e gestione dei rischi … , la capogruppo dota il gruppo di un sistema di controlli interni idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull’equilibrio gestionale delle singole componenti.”. A questa affermazione segue un elenco dettagliato ma non esaustivo di quanto sia necessario fare: “In particolare, sono previste: … ”. “La capogruppo formalizza e rende noti … i criteri di identificazione, misurazione e gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo all’interno del gruppo assicurativo.” “… la capogruppo si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle società che compongono il gruppo assicurativo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.”.

Il Capo VII (Obblighi di comunicazione all’ISVAP) si compone del solo articolo 28 “Comunicazioni all’ISVAP”, che disciplina gli obblighi di comunicazione con l’Istituto, in linea con quanto già previsto dalla circolare 577.

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29 aprile 2008

ISVAP, Regolamento n. 20/2008, Capo V

Il Capo V (Funzione di compliance) del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008 è dedicato alla definizione degli obiettivi di compliance, e dei compiti della Funzione Compliance nelle imprese di assicurazione.

Si arriva così al Capo V (Funzione di compliance), che è così presentato dall’Istituto “L’esistenza all’interno dell’impresa di adeguati presidi organizzativi e procedurali che assicurino il rispetto delle norme si configura come un importante strumento proattivo di prevenzione che consente non solo di circoscrivere e minimizzare i rischi legali e di reputazione, ma anche di garantire una adeguata protezione degli assicurati.
Il venire meno dell’incertezza su comportamenti richiesti in uno con la responsabilizzazione di tutto il personale facilita, infatti, la creazione di un patrimonio di regole e di valori condivisi, con conseguenze positive anche sui rapporti con la clientela.”.

In tale ottica l’articolo 22 “Obiettivi della verifica di conformità alle norme” prevede che: “Nell’ambito del sistema dei controlli interni le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.”. Nel fare ciò le imprese devono porre particolare attenzione: “ … al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all’informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.”.

L’articolo 23 “Funzione di compliance” dispone la costituzione di: “ … una funzione di compliance, proporzionata alla natura, dimensione e complessità dell’attività svolta, cui è affidato il compito di valutare che l’organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 22.”. Anche l’istituzione di tale funzione deve essere: “ … formalizzata in una specifica delibera dell’organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.”.
Sono poi identificati i compiti affidati alla funzione. Anche questa funzione “… deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, avere libero accesso a tutte le attività … e a tutte le informazioni … e disporre delle risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per lo svolgimento delle attività.”. “In ogni caso, è garantita la separatezza della funzione di compliance dalle funzioni operative e dalle altre funzioni di controllo, attraverso la definizione espressa dei rispettivi ruoli e competenze.”. Anche qui è ribadito il principio, già fissato dall’articolo 17, per il quale: “Il collegamento tra la funzione di compliance e le funzioni di revisione interna e di risk management è definito e formalizzato dall’organo amministrativo.”. Si afferma infine che “La funzione di compliance è comunque separata dalla funzione di revizione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte della stessa.”.

L’articolo 24 “Responsabile della funzione di compliance” prevede, secondo quanto afferma l’Istituto nella relazione, che “… indipendentemente dal modello organizzativo scelto dall’impresa, debba essere comunque nominato un responsabile della funzione di compliance, in possesso di adeguati requisisti di professionalità, indipendenza ed autorevolezza, cui devono fare riferimento tutte le risorse investite a vario titolo di compiti di conformità.”. La norma in parola dispone ancora che: “Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.”. E’ infine previsto che “Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta all’anno, una relazione all’organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall’impresa per la gestione del rischio di non conformità alle norme.”.
L’articolo 25 “Esternalizzazione della funzione di compliance”, infine, ne prevede, alle condizioni già richiamate, la possibile esternalizzazione.

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28 aprile 2008

Testo Unico sulla Sicurezza. Nuova e vecchia delega di funzioni. Differenze.

L’istituto della delega di funzioni costituisce un importante strumento di organizzazione aziendale, essenziale per una migliore efficienza nelle organizzazioni c.d. ‘complesse’ ed altresì capace di allocare, in corrispondenza del soggetto sul quale gravano effettivamente decisioni e poteri di spesa, le responsabilità giuridiche derivanti da infortuni sui luoghi di lavoro.

di Matteo Grassi e del dott. Andrea Guerrerio, dello studio legale associato LCG.
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Come noto, l’istituto della delega di funzioni costituisce un importante strumento di organizzazione aziendale, essenziale per una migliore efficienza nelle organizzazioni c.d. ‘complesse’ ed altresì capace di allocare, in corrispondenza del soggetto sul quale gravano effettivamente decisioni e poteri di spesa, le responsabilità giuridiche derivanti da infortuni sui luoghi di lavoro.

Sul punto, in assenza di una specifica definizione legislativa, la giurisprudenza aveva individuato una serie di caratteristiche volte a confermare l’istituto della delega ed i suoi relativi effetti in tema di responsabilità.

In estrema sintesi si chiariva che (1) il trasferimento delle funzioni dovesse essere giustificato in base alle effettive esigenze organizzative dell’impresa; (2) unitamente alle funzioni dovessero essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; (3) la delega non potesse mai riguardare le attività concernenti l’assetto organizzativo della impresa, (4) la delega dovesse essere puntuale ed espressa, senza che fossero trattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale; (5) il soggetto preposto dovesse essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli (Cass., III, 11 gennaio 2006, n. 2085, Lanzavecchia).

Ulteriori requisiti perché la delega conservasse efficacia erano ritenuti (6) la non ingerenza del soggetto superiore nelle scelte operate dal delegato, non essendo intervenuta una richiesta di intervento da parte del delegato; (7) si riteneva inoltre che il delegante non dovesse essere a conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato all’attuazione della delega; infine, sotto il profilo gestionale, (8) si richiedeva che la delega fosse preceduta da precise norme interne volte a disciplinare il conferimento delle deleghe ed a dare adeguata pubblicità alle stesse (Cass., III; 23 aprile 1996, n. 5242, Zanoni).

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza reca una serie di condizioni che in parte confermano gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati; si richiede infatti che la delega a) risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che essa abbia adeguata e tempestiva pubblicità.

Sembra, quindi, di poter escludere che i requisiti non espressamente richiamati debbano ritenersi ancora necessari, tra i quali in particolare che essa si giustifichi sotto il profilo organizzativo-gestionale, essendo così in facoltà anche del piccolo imprenditore delegare specifiche funzioni.

Più delicato pare stabilire se essa, come si riteneva in precedenza, valga ad esimere la responsabilità del delegante, oppure possa condurre ad un concorso di responsabilità tra i delegato e delegante, perplessità derivanti dal nuovo terzo comma dell’art. 16: “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Pare peraltro difficile sostenere un’interpretazione siffatta, che arrecherebbe soltanto significativi svantaggi per le Società di medie e grandi dimensioni, in controtendenza alla prassi ormai consolidata seguita anche dai giudici più attenti ed esigenti in materia di salute e sicurezza.

ISVAP - Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

23 aprile 2008

Banca d’Italia: il punto su Basilea2 – luci ed ombre

di Cristina Cellucci. Fonte Compliancenet.it.

Intervenendo al convegno ABI "Basilea 2 alla prova dei fatti" (22 e 23 aprile 2008) Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, ha fatto il punto sullo stato di attuazione di "Basilea 2" nelle banche italiane. Nel suo intervento (pdf, 143 K, 11 pp) Carosio conferma la validità complessiva dello schema adottato finora ma suggerisce miglioramenti in alcuni aspetti specifici; interessanti le valutazioni sul sistema di controllo e sulle prossime novità. Nel seguito una sintesi dell’intervento di Carosio.



Lo stato di attuazione della nuova regolamentazione

In Italia l’entrate in vigore delle nuove regole, all’inizio del 2007, ha di fatto riguardato solo pochi intermediari, avendo gli altri esercitato l’opzione – prevista dalla Direttiva europea – di posticiparla di un anno; i primi provvedimenti di autorizzazione all’utilizzo di sistemi di misurazione interni per i rischi creditizi e operativi sono stati rilasciati il mese scorso; il "Secondo Pilastro" dell’Accordo entrerà nella fase operativa solo in autunno, con la trasmissione, da parte di tutte le banche, delle prime rendicontazioni del proprio processo di auto-valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP); i requisiti di trasparenza informativa previsti dal "Terzo Pilastro" dell’Accordo verranno di fatto messi alla prova per la prima volta con i prossimi bilanci d’esercizio.
È però insito nella filosofia stessa dell’Accordo l’incentivo ad un significativo miglioramento nella misurazione e gestione dei rischi in tutto il sistema bancario. Nessun intermediario che intenda mantenere la propria posizione competitiva può permettere che lo scarto fra le proprie prassi in termini di trattamento dei rischi e quelle adottate da una quota considerevole del sistema cresca a dismisura, pena l’esporsi a fenomeni di selezione avversa che potrebbero erodere il proprio bacino di clientela.



I problemi incontrati nella convalida dei modelli interni

Nell’esperienza italiana recente le esigenze riorganizzative indotte da Basilea 2 si sono spesso intersecate con eventi aziendali e societari rilevanti (acquisizioni, fusioni, ristrutturazioni), i quali hanno richiesto sostanziali revisioni delle priorità e ripianificazioni degli impegni, attesa la necessità, per i gruppi coinvolti, di procedere alla laboriosa integrazione di infrastrutture informatiche quasi sempre molto diverse e all’adozione di soluzioni-ponte per l’immediato; di estendere i sistemi di misurazione interni già sviluppati in una componente alle altre del gruppo, in alcuni casi dovendo selezionare, fra i diversi progetti già avviati, la soluzione più idonea al nuovo assetto; di rivedere l’utilizzo delle misure di rischio nell’ambito dei processi decisionali così come ridisegnati nella nuova realtà.
Se all’aumento di complessità indotto dai processi di aggregazione si aggiunge la diffusa tendenza, da parte dei vertici aziendali, a sottostimare nelle fasi di avvio dei progetti le problematiche applicative, si può comprendere come le difficoltà via via emerse abbiano indotto le banche a rivedere la tempistica e le modalità attuative dei progetti secondo criteri più realistici. Ne sono derivati slittamenti rispetto ai tempi originariamente previsti, ma è stata colta un’occasione irripetibile per effettuare interventi in profondità.



La governance

L’effettivo uso dei sistemi interni a fini gestionali è un elemento essenziale della nuova disciplina (…).Il coinvolgimento degli organi di governo deve essere anzi costante e sostanziale, in linea con gli indirizzi generali in tema di governance interna ribaditi dalla Banca d’Italia anche nelle disposizioni in materia di organizzazione e governo societario recentemente emanate. Nel caso dei sistemi di misurazione interni dei rischi tale coinvolgimento deve andare dall’impulso iniziale per l’avvio del progetto, all’allocazione di un adeguato insieme di risorse, alla verifica periodica degli stati di avanzamento dei lavori, alla individuazione e adozione delle eventuali misure correttive, alla cura della documentazione e di un adeguato grado di formalizzazione delle principali decisioni.



I tre livelli di controllo

Assume crescente rilevanza l’articolazione interna delle funzioni, fra "chi fa" e "chi controlla" e, all’interno delle funzioni di controllo, fra i tre diversi livelli (controlli di linea, convalida interna, revisione interna).
Si tratta di un’articolazione non semplice da realizzare e talvolta costosa: la comprensione e la valutazione dei sistemi di misurazione interni implicano, soprattutto sul versante metodologico, la disponibilità di risorse con competenze e conoscenze di natura specialistica, che non sono facilmente reperibili all’interno delle aziende e, talvolta, neanche nel mercato esterno. Il dover distribuire tali risorse su tre livelli di controllo non fa che acuire le difficoltà.
Per venire incontro agli intermediari, la Banca d’Italia ha adottato un approccio pragmatico in base al quale, tenuto conto delle dimensioni e del grado di complessità organizzativa (e comunque ferma restando la necessità di un’indipendenza fra i responsabili ultimi delle tre funzioni), si può in certi casi ammettere che le risorse specialistiche dedicate ai due livelli superiori di controllo (convalida e revisione interna) siano parzialmente condivise con la funzione di sviluppo, ovvero allocate in uno solo dei due livelli superiori.
Grazie a questa interpretazione flessibile della norma è stato possibile ridurre l’onere a carico delle banche, conseguendo ugualmente i vantaggi attesi: in particolare, la convalida interna e, successivamente a questa, la revisione interna da parte dell’audit rappresentano il momento in cui la banca assume consapevolezza dei limiti e delle esigenze di intervento sui sistemi di misurazione; si può senz’altro dire che il lavoro delle funzioni di convalida e revisione interna, se svolto correttamente, facilita notevolmente il dialogo con le autorità di vigilanza e consente un progresso più rapido e il miglioramento continuo dei sistemi di misurazione stessi.



I rischi operativi

Dalle verifiche svolte nei confronti dei gruppi bancari italiani con sistemi di misurazione più avanzati emergono apprezzabili risultati conseguiti nella realizzazione del sistema per la misurazione e gestione dei rischi operativi. In particolare, sono stati definiti appropriati meccanismi di identificazione, governo e quantificazione di tale tipologia di rischio; apprezzabile è risultata anche la coerenza complessiva dell’impianto logico-matematico sottostante il sistema di misurazione, che presenta una sufficiente stabilità dei risultati. Ulteriori investimenti sulle varie componenti di matrice qualitativa e quantitativa sono però ancora necessari per poter pervenire a sistemi in grado di rappresentare con elevata precisione la rischiosità operativa attuale e prospettica dell’intermediario, consentendo così il loro pieno utilizzo per finalità di natura strategica e gestionale oltre che regolamentare.



Futuri sviluppi del quadro regolamentare

Alcuni, limitati, interventi appaiono tuttavia necessari.
Occorre rivedere, aumentandoli, i requisiti patrimoniali applicati a certi prodotti strutturati complessi, quali le cartolarizzazioni di secondo livello, e rendere più incisivo il trattamento dei veicoli d’investimento sponsorizzati dalle banche, in particolare chiarendo i casi in cui vanno attratti nell’area del consolidamento dei conti.
Più in generale, sarà rivista la regolamentazione dell’attività di cartolarizzazione dei crediti, anche negli aspetti che riguardano la trasparenza ("Terzo Pilastro") e la gestione dei rischi ("Secondo Pilastro").
Nella stessa linea, nuovo impulso sarà dato ai lavori già previsti per il portafoglio di negoziazione, estendendo il concetto di “rischio di evento” a cui vanno applicati requisiti di capitale aggiuntivi.

22 aprile 2008

ISVAP, Regolamento n. 20/2008, Capo IV

L'articolo di oggi si concentra sul Capo IV (Gestione dei rischi) del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

Anche il Capo IV (Gestione dei rischi) consolida, per dichiarazione dell’Istituto, le disposizioni della circolare 577.

L’articolo 18 “Obiettivi dei sistema di gestione dei rischi” individua nella finalità: “ … di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali dell’impresa, i rischi a cui sono esposte, le imprese si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell’attività esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, intendendosi per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell’impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali.”. Questi rischi devono essere catalogati “ … in funzione della natura e dimensioni dell’attività.”. Fra i rischi da catalogare devono essere compresi almeno quelli che seguono: “ … rischio di assunzione … rischio di riservazione … rischio di mercato … rischio di credito … rischio di liquidità … rischio operativo … rischio legato all’appartenenza al gruppo … rischio di non conformità alle norme … rischio reputazionale …”.

A norma dell’articolo 19 “Individuazione e valutazione dei rischi”: “Le imprese raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici a cui sono esposte … Le imprese devono essere in grado, … , di comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, la possibilità o necessità di controllarli e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunità … Nella misurazione le imprese considerano, ove possibile, le interrelazioni tra i rischi … Le politiche di assunzione, misurazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio … I processi di individuazione e valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa … Le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestività l’insorgere di rischi che possono danneggiare la situazione patrimoniale ed economica o il superamento delle soglie di tolleranza fissate. … ”.

L’articolo 20 “Stress test” prevede “Per ciascuna delle fonti di rischio identificate dalle imprese come maggiormente significative … ” l’effettuazione di “ … analisi prospettiche quantitative attraverso l’uso di stress test.”. Questi ultimi “ … basati su modelli deterministici o stocastici, sono disegnati e sviluppati in coerenza con le dimensioni e la natura dell’attività dell’impresa e ripetuti con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall’evoluzione delle dimensioni e dell’attività dell’impresa e del contesto di mercato, e in ogni caso con cadenza almeno annuale.”. “I risultati degli stress test, … , sono portati all’attenzione dell’organo amministrativo … ”. “Se i risultati delle prove di stress indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, le imprese adottano idonee misure per gestire adeguatamente i relativi rischi.”. L’Istituto si riserva infine la facoltà di richiedere alle imprese di effettuare “ … stress test standardizzati sulla base di fattori di rischio e parametri prefissati dall’ISVAP stesso.”

Infine l’articolo 21 “Funzione di risk management” stabilisce che: “Le imprese istituiscono una funzione di risk management, appropriata alla natura, dimensione e complessità dell’attività …. ” definendone i compiti. “La collocazione organizzativa della funzione … è lasciata all’autonomia delle imprese nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo.”. Prevede ancora la possibilità di “ … accentrare all’interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un’unità specializzata … ” le funzioni di risk management stabilendone le pre condizioni. A tutela dell’azione della funzione è previsto che questa “ … anche quando non costituita in forma di specifica unità, risponde all’organo amministrativo. La collocazione operativa della funzione di risk management deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.” Infine, quasi non fosse già previsto dall’articolo 17, si afferma che: “Il collegamento tra la funzione di revisione interna e quella di risk management è definito e formalizzato dall’organo amministrativo.”.

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21 aprile 2008

Aiia, Corporate Governance Paper

L'Associazione Italiana Internal Auditors ha rilasciato, nel mese di febbraio 2008, la versione definitiva del Corporate Governance Paper dal titolo "Approccio Integrato al Sistema di Controllo Interno ai fini di un'efficace ed efficiente governo d'Impresa" che delinea la posizione dell'Associazione in merito al sistema di controllo interno quale strumento per una migliore governance aziendale.

Fondo per lo sviluppo delle imprese italiane in paesi extra UE

Pubblichiamo la seguente nota che, pur non riguardando la compliance aziendale, riteniamo possa interessare più di qualche lettore.

Il Ministero del Commercio Internazionale ha stanziato 4 milioni di Euro a sostegno delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni che intendono avviare progetti di investimento nei Paesi non aderenti all’Unione Europea esportando il made in Italy. La gestione del Fondo e l’organizzazione delle varie attività di investimento sono promosse ed attuate dalla SIMEST S.p.A., la società finanziaria per azioni istituita con L. n. 100/1990, avente ad oggetto il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e collaborazione commerciale ed industriale all’estero da parte delle imprese italiane. Le operazioni di sostegno finanziario consisteranno nell’erogazione di un importo massimo fino a 200mila Euro a favore della singola impresa richiedente e 400mila Euro per singolo investimento. Le somme non verranno stanziate a fondo perduto, tuttavia si autoalimenteranno con gli utili della SIMEST, la quale acquisterà partecipazioni nel capitale delle imprese sovvenzionate fino alla quota del 49% (in deroga a quanto prevede l’art. 3 L. n.100/1999, che fissa la quota massima di partecipazione al 25% del capitale sociale), per poi cederle entro due o quattro anni dall’acquisizione (per particolari progetti, il limite temporale del finanziamento è elevabile a sei anni) . Tale fondo sovvenziona la fase di start up delle imprese piccole e medie, cioè la nascita e il primo sviluppo, stimolando l’adozione di strumenti di ingegneria finanziaria ed offrendo assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa, al fine di sostenere gli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative delle imprese italiane nei Paesi extra UE. La concessione del contributo verrà erogata preferibilmente alle imprese di piccole dimensioni, a quelle la cui compagine sociale sia femminile ed infine a quelle che nel proprio business plan valorizzeranno l’innovazione di prodotto e di processo.

Adèle Morelli, Avvocato in Latina (admorelli@libero.it)

18 aprile 2008

ISVAP, Regolamento n. 20/2008, Capo III

Prosegue, con l'approfondimento del Capo III dedicato ai temi della revisione interna, l'analisi del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.


Il Capo III (Revisione interna), così come il successivo Capo IV (Funzione di compliance), consolidano le disposizioni della circolare 577 già citata.
L’articolo 15 “Funzione di revisione interna” stabilisce che: “Le imprese istituiscono una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo interno e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.”. Per raggiungere questi obiettivi : “La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) la collocazione … deve essere tale da garantirne l’indipendenza e l’autonomia … la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative … ;
b) il responsabile della funzione è nominato dall’organo amministrativo: egli deve avere specifica competenza e professionalità per lo svolgimento dell’attività; i compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera del consiglio … ;
c) agli incaricati della funzione stessa deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione … ;
d) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno; il responsabile della funzione è dotato dell’autorità necessaria a garantire l’indipendenza della stessa;
e) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alle dimensioni dell’impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire … ”.
Il comma successivo stabilisce che: “La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale … ” individuando le tipologie di verifiche che devono essere attuate.
Viene ancora richiamata la necessità che la funzione di revisione interna pianifichi l’attività: “ … in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente ad audit. Il piano di audit è sottoposto all’approvazione dell’organo amministrativo … ”. Coerente con questa impostazione è la disciplina della comunicazione all’organo amministrativo dei risultati dell’attività e la sottolineatura che: “La revisione interna si conclude con l’attività di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell’efficacia delle correzioni apportate al sistema.”.
L’articolo 16 “Esternalizzazione della funzione di revisione interna” prevede che: “ Le imprese per le quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l’istituzione della funzione di revisione interna non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell’ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII.”. E’ prevista la possibilità di accentrare la funzione di revisione interna, all’interno di un gruppo assicurativo: “ … attraverso la costituzione di un’unità specializzata, a condizione che: a) in ciascuna impresa … sia individuato un referente … b) siano adottate adeguate procedure per garantire … ”.
L’articolo 17 “Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo” precisa che: “L’organo di controllo, la società di revisione, la funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, l’organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l’attuario incaricato e ogni altro organo o funzione a cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l’espletamento dei rispettivi compiti. L’organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni a cui sono attribuiti compiti di controllo.”.

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Regolamento REACH: si avvicinano le scadenze per i nuovi obblighi

Dal primo giugno diventerà operativo il nuovo regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH. Le imprese dovranno preregistrare le sostanze chimiche fabbricate e/o importate entro il primo dicembre 2008.
Fonte: Punto Sicuro.

Il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è un regolamento dell'UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla preregistrazione e dalla registrazione.

Questa nuova normativa sulle sostanze chimiche diventerà operativa il 1° giugno. La Commissione europea e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) stanno allertando le imprese sugli obblighi che ad esse incombono in forza della stessa.

Tutti i fabbricanti o importatori di sostanze chimiche dovranno preregistrare le sostanze chimiche se vorranno continuare a fabbricarle o a importarle senza soluzione di continuità. Si stima che verranno presentati più di 180.000 fascicoli di preregistrazione.

L’ECHA quindi dovrà preregistrare circa 30.000 sostanze chimiche attualmente in uso (ad es. acidi, metalli, solventi, tensioattivi, colle), nel periodo tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008.

Il processo di preregistrazione consentirà alle imprese di condividere dati relativi alle loro sostanze chimiche e prepara il terreno per acquisire una maggiore conoscenza di tali sostanze. Questo è un requisito essenziale per migliorare la sicurezza negli anni a venire.

Il vicepresidente dell’ECHA, Günter Verheugen, responsabile per le Imprese e la politica industriale, e Stravros Dimas, commissario responsabile per l'Ambiente, hanno fatto una dichiarazione in comune: "REACH è una delle normative chimiche più ambiziose al mondo e ci consentirà di aumentare enormemente le nostre conoscenze sull'utilizzo delle sostanze chimiche e su come usarle in modo sicuro, tutelando così la salute dell'uomo e quella dell'ambiente. REACH recherà un prezioso contributo per la gestione sicura delle sostanze chimiche nell'UE. Entreremo fra breve nella fase cruciale della preregistrazione e incoraggiamo caldamente ogni fabbricante e ogni importatore di sostanze chimiche a procedere quanto prima alla preregistrazione. Se non volete avere brutte sorprese vi invitiamo a non lasciare passare la scadenza del 1° dicembre 2008."

La normativa REACH non riguarda solo le industrie del settore chimico, per cui c’è la possibilità che alcune imprese possano non essere ancora consapevoli dei loro obblighi. Per questo motivo la Commissione sollecita le autorità degli Stati membri, l'industria, i paesi terzi e altri attori del settore ad adoperarsi per far conoscere alle imprese gli obblighi in questione.

È importante chiarire che tutte le imprese dell'UE che fabbricano sostanze chimiche o le importano al suo interno dovranno procedere alla preregistrazione nel caso in cui i quantitativi annuali della sostanza fabbricata o importata siano pari o superiori a una tonnellata.

La preregistrazione è essenziale per tutte le imprese che vorranno beneficiare del prolungamento delle scadenze per la registrazione effettiva, e potranno così presentare i fascicoli completi di registrazione entro il 2010, il 2013 o il 2018 a seconda dei casi.

La preregistrazione è gratuita e consiste nella presentazione di informazioni di base all'Agenzia: dettagli dell'impresa e nome della sostanza chimica in oggetto. Questo processo consentirà alle imprese di condividere i dati sulle sostanze chimiche che registrano riducendo così i costi.

Le imprese che non effettueranno la preregistrazione di una sostanza chimica entro il periodo stabilito, non potranno continuarne la fabbricazione o l'importazione dopo il 1° dicembre 2008 a meno che non provvedano alla registrazione completa presso l' ECHA entro la fine dell’anno.

Il successivo processo di registrazione dovrebbe interessare circa 30.000 sostanze chimiche nel periodo dal 1° giugno 2008 al 30 maggio 2018.

Le imprese dovranno consolidare i dati relativi alle implicazioni per la salute, l'ambiente e ai rischi legati alle loro sostanze chimiche e dovranno essere in grado di dimostrare che queste possono essere usate in modo sicuro. Il fascicolo è quindi presentato all'Agenzia.

L'ECHA ha lavorato sodo per fornire orientamenti e strumenti di facile comprensione. Il suo sito web multilingue e gli helpdesk REACH sono pronti ad assistere le imprese nella preregistrazione on-line.

L'importanza delle attività di sensibilizzazione in corso è stata ribadita in occasione di un workshop che si è tenuto a Bruxelles il 14 aprile 2008 organizzato congiuntamente dalla Commissione e dall'ECHA. Un altro workshop verrà organizzato nell'autunno di quest'anno a Helsinki. La registrazione dell’evento del 14 aprile è disponibile on line in lingua inglese.

17 aprile 2008

ISVAP, Regolamento n. 20/2008, Capo I e II

Prosegue, con questo focus sul Capo I (Disposizioni di carattere generale) e sul Capo II (Sistema dei controlli interni), la nostra analisi del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008 "recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209 – Codice delle assicurazioni private".


Il Capo I (Disposizioni di carattere generale) si compone di tre articoli: Fonti normative (Articolo 1), Definizioni (Articolo 2) ed Ambito di applicazione (Articolo 3) sui quali non è il caso di indugiare.

Il Capo II (Sistema dei controlli interni) comprende tre sezioni riguardanti rispettivamente i Principi generali (Sezione I), il Ruolo degli organi sociali (Sezione II) ed i Componenti del sistema dei controlli interni (Sezione III). Già queste prime annotazioni ci possono indicare quanto questo Capo sia importante nell’economia del regolamento.
Sezione I (Sistema dei controlli interni).
L’articolo 4 “Obiettivi del sistema dei controlli interni” stabilisce che le imprese: ”… si dotano di un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionati …”.
Sezione II (Ruolo degli organi sociali)
L’articolo 5 “Organo amministrativo” afferma che questo, in linea con l’orientamento costante dell’Istituto, “… ha la responsabilità ultima del sistema dei controlli interni del quale deve assicurare la costante completezza, funzionalità ed efficacia …”. L’articolo prosegue delineando: “… nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di cui all’articolo 2381 del codice civile… ” le funzioni assegnate all’organo amministrativo.
L’articolo 6 “Comitato per il controllo interno” prevede che: ”Per l’espletamento dei compiti relativi al sistema dei controlli interni, l’organo amministrativo può costituire un Comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti… ” in particolare questo Comitato: ” … assiste l’organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica … , nell’identificazione e gestione … ”. Precisando ancora che: ”L’istituzione del Comitato di controllo interno non solleva l’organo amministrativo dalle proprie responsabilità.”.
L’articolo 7 “Alta direzione” ne afferma la responsabilità. ”L’alta direzione è responsabile dell’attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, … , coerentemente con le direttive dell’organo amministrativo.”. Seguono poi alcune precise indicazioni di compiti affidati all’alta direzione.
L’articolo 8 “Organo di controllo” riguarda, per le imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2380, comma 1 del codice civile, il ruolo del collegio sindacale mentre per le altre riguarda il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. A questo organo viene affidato il compito di verificare: “… l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’impresa e il suo concreto funzionamento.”. L’organo di controllo, per l’espletamento dei compiti che gli sono affidati in materia, “… può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo.”.
Segue un’articolata indicazione delle attività che rientrano nei compiti dell’organo di controllo.
L’articolo 9 “Formalizzazione degli atti” stabilisce che “L’operato dell’organo amministrativo, direttivo e di controllo è adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.”.
La Sezione III (Componenti del sistema dei controlli interni) si apre con l’articolo 10 “Cultura del controllo interno” che bene esplicita la visione dell’Istituto sottesa a questo regolamento. Nell’articolo infatti si afferma: “L’organo amministrativo promuove un alto livello di integrità e di cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l’intero personale sull’importanza e utilità dei controlli interni. L’alta direzione è responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità … L’alta direzione promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l’effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici. … Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell’integrità e dei valori etici (n.d.r. in questa sede l’Istituto richiama anche il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e l’articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) … le imprese adottano un codice etico … Le imprese evitano, ad ogni livello aziendale, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli standard etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con l’interesse della società.”.
L’articolo 11 “Attività di controllo e separazione dei compiti” applica il concetto di proporzionalità nell’esecuzione delle attività di controllo: “ … attività di controllo proporzionate alle dimensioni, natura e complessità degli affari … ”, statuisce la necessità che le attività di controllo siano “ … formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale.”. Riafferma la necessità che: “Compatibilmente con le dimensioni aziendali … ” sia garantito “ … un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.”
L’articolo 12 “Flussi informativi e canali di comunicazione” riprende e sottolinea un tema caro all’organo di controllo (oltre che alle imprese): “Le imprese devono possedere informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall’organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l’alta direzione assicura che l’organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un’adeguata reportistica.” L’articolo poi prosegue affidando al sistema dei controlli interni il compito di garantire: “ … che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza … ” seguono poi le definizioni dei principi così richiamati.
Altre sono ancora le indicazioni contenute nell’articolo ma tutte rispecchiano il chiaro intendimento dell’Istituto a che le informazioni dirette a terzi siano : “ … attendibili, tempestive, pertinenti e … comunicate in maniera chiara ed efficace.”.
Non sembra necessario soffermarsi sui successivi commi che esplicitano taluni orientamenti dell’Istituto.
L’articolo 13 “Produzione dei dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare” per dirla con le parole della relazione dell’Istituto: “ … conferma l’obbligo, ai sensi dell’articolo 212 del Codice delle Assicurazioni, di individuare una funzione per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare, riprendendo sul punto le disposizioni della circolare ISVAP n.456 del 6 novembre 2001.”
Anche l’articolo 14 “Sistemi informatici” affronta un punto importante e delicato per le imprese e per l’Istituto. Muovendosi nell’ambito della proporzionalità e dell’utilizzo di principi piuttosto che di regole, l’Istituto stabilisce che: “I sistemi informatici devono essere appropriati rispetto alle dimensioni e all’attività dell’impresa e devono fornire informazioni, sia all’interno che all’esterno, rispondenti ai principi di cui all’articolo 12, comma 2.”. Seguono poi le indicazioni che devono essere rispettate per raggiungere i fini prima riportati; di particolare importanza sembrano essere: “ … l’organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia dell’informazione e comunicazione (ICT) … gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati … sono formalizzate le procedura per l’approvazione e l’acquisizione dell’hardware e del software … sono adottate procedure che assicurino la sicurezza fisica dell’hardware, del software e delle banche dati … ”. E’ disciplinata anche la gestione di operazioni straordinarie: “In caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizione di portafoglio, l’impresa predispone un piano si integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati … ”.

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16 aprile 2008

ISVAP, Regolamento n. 20/2008, introduzione

Inizia con questo articolo un'approfondita analisi del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008 "recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209 – Codice delle assicurazioni private".


ISVAP - Regolamento n. 20 del 26 Marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.
Con l’emanazione di questo regolamento l’ISVAP porta a compimento l’iter avviato con il documento di consultazione n. 11/2007 emesso l’11 ottobre 2007 con termine per la pubblica consultazione il 15 novembre 2007.

Sul documento sono pervenute all’ISVAP (vedi “Esiti della pubblica consultazione”) osservazioni da parte di:
  • ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici);
  • AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors);
  • Poste Vita s.p.a.;
  • Studio legale Ciavarella;
le osservazioni ed i commenti sono stati oggetto di riflessione e, in taluni casi, di conseguente adattamento del testo dello schema di regolamento ed in altri non accettati anche con significative puntualizzazioni da parte dell’Istituto.

Anche in questo regolamento, come in altre circostanze, si esprime con chiarezza la volontà dell’Istituto di sottolineare la funzione pregnante dell’organo amministrativo (usualmente il Consiglio di Amministrazione) nell’indirizzo strategico e politico della società e la necessità, in primis per la società stessa, di disporre di adeguati presidi organizzativi per ridurre i rischi e tutelare gli interessi degli assicurati.

Esaminiamo ora, in breve sintesi, il regolamento seguendo le linee di presentazione della “Relazione” dell’ISVAP.
Come recita il titolo stesso il regolamento dà attuazione agli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del Codice delle Assicurazioni.
Il regolamento riproduce in larga misura la circolare ISVAP n. 577 del 30 dicembre 2055 (che viene quindi abrogata ai sensi dell’articolo 39).

Innovative, rispetto alla circolare citata, sono l’istituzione di una funzione di compliance (Capo V) e l’introduzione di una disciplina dell’esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

Due paiono essere le linee che ispirano l’approccio dell’Istituto: un’impostazione principle based “…attraverso l’individuazione di obiettivi e requisiti minimali, lasciando autonomia alle imprese nel definire i propri modelli gestionali.” ed il principio di proporzionalità “…per consentire implementazioni dei principi calibrate sulle dimensioni e sulla natura delle attività svolte dalle imprese di assicurazione.”.

Il Regolamento si compone di 41 articoli suddivisi in nove capi:

12 aprile 2008

Art. 24 bis e reati informatici

Sabato 5 aprile è entrata in vigore la legge 18 marzo 2008, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008), che introduce l'art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" nel D.Lgs. 231/01.

11 aprile 2008

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Il 30 aprile entrano in vigore le disposizioni dell'art. 49 del D.Lgs. 231/07 "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore".
Vi proniamo il vademecum predisposto dal Ministero del Tesoro.


Il 30 aprile entra in vigore la nuova normativa sul denaro contante e i titoli al portatore. Alcune regole da non dimenticare:
  • Sono vietati i pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a 5.000 euro È sempre possibile versare o ritirare denaro contante di qualsiasi importo tramite una banca o Poste Italiane;
  • Le banche e Poste Italiane vi consegneranno solamente assegni con la scritta “non trasferibile” Per ottenere assegni liberi occorre richiederlo per iscritto e pagare 1,50 euro per assegno;
  • Gli assegni liberi (cioè privi della scritta “non trasferibile”) non devono essere di importo pari o superiore a 5.000 euro;
  • Gli assegni liberi possono essere trasferiti tramite girata, cioè apponendo sul retro la propria firma e codice fiscale prima di cedere l’assegno. Attenzione quando ricevete un assegno: la mancanza del codice fiscale ne impedisce il pagamento da parte della banca o di Poste Italiane;
  • Potrete utilizzare gli assegni già in vostro possesso ma ricordate di aggiungere a penna la scritta “non trasferibile” se l’importo dell’assegno è pari o superiore a 5.000 euro
  • Gli assegni a favore del traente (cioè intestati a “me medesimo” o simili) non possono circolare e possono essere usati solo per l’incasso diretto;
  • Non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore a 5.000 euro. Avete tempo fino al 30 giugno 2009 per regolarizzare i libretti esistenti di saldo superiore a 5.000 euro.

Privacy: numeri in chiaro sulle bollette del telefono

di Matteo Colombo.

A partire dal 1 luglio 2008, chi ha chiesto la fatturazione dettagliata, potrà trovare sulla sua bolletta tutti i numeri 'in chiaro". Il Garante Privacy ha infatti autorizzato le compagnie telefoniche a emettere fatture dettagliate senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, come è attualmente.

Chi preferisce ricevere i numeri ancora con le ultime tre cifre oscurate potrà ottenerlo, ma dovrà richiederlo espressamente al proprio gestore. Il provvedimento (disponibile sul sito dell'Autorità e in via di pubblicazione sulla Gazzetta), tiene conto delle esigenze, più volte manifestate in questi anni da alcuni abbonati, di poter verificare più agevolmente l'esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate.
Ora infatti, si possono conoscere i numeri totalmente in chiaro solo se si contestano addebiti determinati o riferiti a periodi limitati.

I gestori telefonici potranno però esercitare questa facoltà a condizione che, come richiesto dal Garante, tutti gli abbonati vengano preventivamente portati a conoscenza di questa possibilità, mediante un'apposita informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel sito web del fornitore.

L'informativa dovrà citare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione del Garante e specificare che tutti gli abbonati, che abbiano fatto o faranno richiesta di fatturazione dettagliata, la riceveranno 'in chiaro', salvo che non intendano mantenere il mascheramento delle ultime tre cifre.

Il provvedimento si applica anche alle aziende, che potranno quindi avere la bolletta "in chiaro" (senza una preventiva richiesta) quando emergono utilizzi non conformi.

09 aprile 2008

Linee Guida di Confindustria, prime considerazioni sulle novità

Il Ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" di Confindustria; le novità più rilevanti riguardano l'integrazione delle linee guida ai reati colposi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Di seguito le prime considerazioni.

di Giovanni Battisti.
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Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione delle Linee Guida di Confindustria (il testo è disponibile sul sito di Confindustria) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001, ritenendole idonee al raggiungimento dell'obiettivo dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.
Le nuove Linee Guida (aggiornate al 31 marzo 2008) sostituiscono la precedente versione del 24 maggio 2004; gli adeguamenti forniscono indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio.

L’aggiornamento, ha riguardato sia la parte generale delle Linee Guida che l’Appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study).
Queste le principali novità per la Parte Generale (Cap. I - IV):

Cap. I - Individuazione dei rischi e protocolli
Le principali novità riguardano, com'era prevedibile, l'integrazione nelle Linee Guida delle norme di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
  • Identificazione dei rischi. Si sottolinea che "Riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali."
  • Progettazione del sistema di controlli. Con riferimento al rischio di comportamenti illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, si richiama il "sistema degli adempimenti obbligatori" previsto dal D.Lgs. 626/94 ritenuto idoneo (laddove opportunamente integrata / adeguata in funzione del “modello organizzativo” previsto dal D. Lgs. n. 231/2001) "agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001".
  • Definizione di rischi accettabile. "nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D. Lgs. n. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell’apposito organismo".
  • Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio - analisi dei rischi potenziali. L’analisi delle possibili modalità attuative dei reati previsti dall'art. 25 septies (omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime...) "corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i."
  • Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio - Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi. La nuova versione delle "Linee Guida" distingue tra sistema dei controli preventivi per la prevenzione dei reati dolosi (che non presenta novità rispetto alla precedente versione) e sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati colposi ex art. 25 septies. Con riferimento a quest'ultimo, il sistema di controlli si articola nei seguenti elementi: Codice Etico, struttura organizzativa, formazione e addestramento, comunicazione e coinvolgimento, gestione operativa, sistema di monitoraggio della sicurezza. Il riferimento alle “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” è particolarmente evidente sia nel riferimento alla "gestione operativa" ("Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.") sia nell'introduzione esplicità di un sistema di monitoraggio su 2 livelli, il primo livello di monitoraggio "svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell’operatore, sia da parte del preposto/dirigente", il secondo livello di monitoraggio svolto dall'azienda e volto a verificare la "funzionalità del sistema preventivo adottato". Le citate “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” sono poi ulteriormente richiamate nello "schema generale" dei controlli.

Cap. II - Codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e sistema disciplinare
  • Codice etico. In considerazione dell’estensione della responsabilità amministrativa a numerose fattispecie di reato, l'indicazione è quella di "arricchire lo schema proposto con ulteriori e più dettagliate indicazioni. In particolare, l’ente dovrebbe valutare, con riguardo ad ogni singola fattispecie di reato cui si applica il decreto 231, quale sia il rischio specifico di commettere quel determinato reato ed introdurre principi etici ad hoc."
  • Sistema disciplinare. "Agli effetti della salute e sicurezza sul lavoro, sarà opportuno inserire nel regolamento disciplinare aziendale - o, in mancanza, indicare in modo formale come vincolanti per tutti i dipendenti - i principali doveri dei lavoratori, mutuandoli dalle previsioni dell’art. 5 del D. Lgs. n. 626/1994".

Cap. III - L'Organismo di vigilanza
  • Quanto ai compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza, Confindustria si limita a sottolineare che "L’estensione dell’applicazione del decreto 231 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’organismo di vigilanza. L’autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. Deve essere chiaro pertanto, così come specificato nella apposita parte del Case Study, che i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti."
  • Con riferimento all'autonomia ed indipendenza, si ribadisce che "conformemente alle prime indicazioni giurisprudenziali, i componenti interni dell’Odv non dovrebbero svolgere [...] funzioni operative".
  • Per quanto concerne le professionalità necessarie per la gestione delle tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Odv dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il già citato D. Lgs. n. 494/1996".
  • Quanto alla scelta tra "utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo (di vigilanza) ad hoc", non ci sono particolari novità da segnalare, se non il fatto che Confindustria ritiene "da escludere, relativamente alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme inmateria di salute e sicurezza sul lavoro, la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 626/19942".
  • Gli "obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza" sono estesi prevedendo che "L’organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
  • Con riferimento, infine, all’eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all’Organismo in caso di commissione di illeciti da parte dell’ente a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull’attuazione e sul funzionamento del Modello, Confindustria si esprime nuovamente in senso negativo: "Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso l’Organismo di vigilanza non ha obblighi di controllo dell’attività, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati."

Cap. IV - Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese
Il capitolo dedicato alle c.d. "piccole imprese" è stato integrato per gli aspetti normativi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, relativamente all'articolazione dei controlli preventivi ed alla configurazione dell'organismo di vigilanza.

Approvate le nuove Linee Guida Confidustria

Il ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" di Confindustria, integrate (tra gli altri) per i reati relativi all'antiriciclaggio e alla violazione della normativa sulla sicurezza.

Questo il comunicato dell'Area Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria:
"Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001. Le Linee Guida sono state approvate in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 231/2001.
La nuova versione delle Linee Guida, aggiornata alle novità legislative che hanno esteso l’ambito applicativo della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a ulteriori fattispecie di reato, era stata trasmessa al Ministero della Giustizia il 18 febbraio scorso.
L’aggiornamento, che è stato realizzato nell’ambito del Gruppo di lavoro di Confindustria sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha riguardato sia la parte generale delle Linee Guida che l’appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study). Le nuove Linee Guida sostituiscono la precedente versione del 24 maggio 2004.
In particolare, gli adeguamenti sono diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio. Con specifico riferimento agli abusi di mercato, l’adeguamento è stato realizzato a seguito di un approfondito confronto con la Consob."
Clicca qui per scaricare dal sito di Confindustria le nuove Linee Guida di Confindustria.

Seminario - Le nuove linee guida Confindustria

Attenzione: questo evento non è più attivo!

Business International segnala il seguente convegno (Milano, 21/05/2008 - Le Meridien Gallia - Piazza Duca D'Aosta 9):

Il Ministero della Giustizia ha approvato ad Aprile 2008 le nuove linee Guida Confindustria in tema di Responsabilità degli enti e modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001.
Nonostante ciò rimangono ancora molti i dubbi e le difficoltà di adeguamento alle richieste normative anche in relazione alle ultime disposizioni che introducono nuovi reati: antiriciclaggio, market abuse, sicurezza sul lavoro.
Per fare il punto sull'effettivo adeguamento delle imprese ai modelli 231/2001 e analizzare le pronuncie giurisprudenziali più significative Business International ha riunito gli esperti italiani sul tema per discutere di:
  • Nuove linee guida Confindustria e nuovi modelli organizzativi
  • I nuovi reati rinetranti nel campo di applicazione del Dlgs 231/2001: ntiriciclaggio, market abuse, sicurezza sul lavoro
  • I modelli 231/2001 nei Gruppi d’impresa
  • Le risposte organizzativie delle imprese (Organismo di Vigilanza, Valutazione della rischiosità di un processo, programmi di risk assessment)
  • L’adeguatezza dell’organizzazione quale requisito per la predisposizione dei modelli
  • Aspetti procedurali del Dlgs 231/2001
Particolare attenzione sarà dedicata all’applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 alle fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro, con un focus sulla costituzione di un modello organizzativo ad hoc.
Tutte le informazioni per l'iscrizione al convegno sul sito di Business International.

08 aprile 2008

Assicurazioni e Quantitative Impact Study (QIS4)

Fonte: ISVAP.

Nei giorni scorsi l'ISVAP ha inviato a tutte le compagnie assicurative l’invito a partecipare al quarto Quantitative Impact Study (QIS4), per testare le semplificazioni introdotte nel calcolo dei requisiti di capitale della formula standard. Il periodo previsto affinché le imprese effettuino le simulazioni si concluderà il 7 luglio 2008 per le singole imprese ed il 31 luglio per i gruppi.

Lo sviluppo del progetto Solvency II si avvia quindi verso la fase conclusiva. Entro la fine del 2008 è prevista la definizione della Direttiva Quadro da parte di Consiglio e Parlamento europei che stabilisce i principi cardine del nuovo sistema di solvibilità.

I documenti relativi al QIS4 sono disponibili sul sito della Commissione Europea; per informazioni e per le modalità di partecipazione è possibile contattare la sezione Affari Internazionali dell’ISVAP (sez.internazionale@isvap.it).

07 aprile 2008

AiiA, Corporate Governance Paper, Exposure draft

L'Associazione Italiana Internal Auditors ha reso disponibile in pubblica consultazione l'Exposure Draft del nuovo Corporate Governance Paper che delinea la posizione dell’Associazione in merito ad aspetti che incidono sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di controllo interno.

Questo Paper, ad integrazione del precedente di recente emanazione, propone, tra l'altro, specifici modelli gestionali per una migliore governance aziendale con focus sulle interrelazioni tra funzioni e organi preposti al controllo.

Eventuali osservazioni o contributi possono essere inviati all'indirizzo email: direzione@aiiaweb.it entro mercoledì 30 aprile 2008.

04 aprile 2008

Testo del decreto legge sulla salute e sicurezza sul lavoro

Grazie alla collaborazione di "Master management studi e ricerche", è possibile scaricare il nuovo decreto legislativo attuativo della legge 123/2007, il c.d. nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il file contiene, oltre al Testo del Decreto, la relazione illustrativa, la relazione tecnica e la relazione tecnico-normativa.

IT Risk Assessment – le nuove guide GAIT

Segnalato da Agatino Grillo.

Nel mese di marzo 2008 The Institute of Internal Auditors (IIA), l’associazione internazionale degli Internal Auditor, ha pubblicato la seconda e terza guida relative al progetto GAIT (Guide to the Assessment of IT Risk). In totale le guide disponibile sono tre:
  1. The GAIT Methodology: approccio metodologico risk-based per valutare lo scope dei controlli di tipo generale;
  2. GAIT for IT General Control Deficiency Assessments che offre a auditor e management un approccio metodologico per valutare se i punti di debolezza negli IT general control identificati durante le verifiche previste dalla sezione 404 del Sarbanes-Oxley Act rappresentano criticità significative o meno;
  3. GAIT for Business and IT Risk di ausilio per identificare i controlli chiave nell’IT.

02 aprile 2008

Principali novità del TU sicurezza in relazione al d.lg. 231/2001

Dell'avv. Maurizio Arena.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO
(approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008)

art 6 comma 8 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro): tra i suoi compiti c’è pure quello di “indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30” (lett. m).

articolo 16 (Delega di funzioni)
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Interessante il comma 3, che introduce una perspicua modalità di collegamento tra responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex d.lg. 231/2001:
“3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.

Insomma: il Modello esimente per l’ente può avere un effetto analogo sulla culpa in vigilando del datore.

articolo 30 (Modelli di organizzazione e di gestione)
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

Articolo 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. L’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Il comma 1 del nuovo art 25 septies rinvia pertanto all’art 55 comma 2 del medesimo T.U.:

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a) (violazione di specifiche disposizioni degli artt 17 e 28 sulla valutazione dei rischi), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f;
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Articolo 306 (Disposizioni finali)
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Alcune osservazioni prima facie:
1. Per la prima volta dall’entrata in vigore del d.lg. 231 si introduce ex lege la possibilità di adottare modelli organizzativi conformi a disciplinari di riferimento (quello UNI-INAIL, per quanto mi consta, non è però stato predisposto per attività di certificazione); in questa ipotesi il modello “si presume conforme” ai requisiti richiesti dall’art 30. Trattasi di presunzione relativa, vale a dire superabile in sede di accertamento giudiziario.
2. Per la prima volta dall’entrata in vigore del d.lg. 231 si prevede la possibilità che modelli organizzativi (sarebbe stato meglio scrivere: linee guida o codici di comportamento generali) possano essere indicati da un soggetto diverso rispetto all’associazione rappresentativa di categoria (la Commissione consultiva permanente, istituita presso il Ministero del Lavoro).
3. Per la prima volta si prevede la possibilità di finanziamento pubblico dell’attività di redazione del Modello (art 11, per le imprese fino a 50 lavoratori).
4. Un’altra (possibile) prima volta: poiché viene previsto un termine di 90 giorni (dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento riassuntivo, si può verosimilmente interpretare l’art 306 comma 2 nel senso che anche la redazione del modello in parte qua può essere differita dello stesso termine.
5. A proposito dell’art 25 septies: ci troviamo di fronte ad ipotesi di responsabilità dell’ente in relazione a delitti colposi che vedono la possibilità di applicazione di tutte le sanzioni interdittive, a differenza di altre ipotesi di responsabilità da delitto doloso, che non la prevedono affatto (reati societari; abusi di mercato) o la prevedono ma non con riguardo a tutte le sanzioni interdittive (art 24).
6. Si prevede espressamente che il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, “quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico”. Insomma si scrive in un testo di legge quanto comunemente affermato a livello di best practice.

(Maurizio Arena)

Modelli di organizzazione e Linee Guida UNI-INAIL (SGSL)

Il nuovo “decreto legislativo per la sicurezza e salute sul lavoro” (il c.d. Testo Unico) richiama esplicitamente, quale documento di riferimento per la progettazione dei "modelli di organizzazione, gestione e controllo" ex D.Lgs. 231/01, le “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro".

di Giovanni Battisti.
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Il nuovo “decreto legislativo per la sicurezza e salute sul lavoro” (il c.d. Testo Unico) introduce, tra il materiale di riferimento per la realizzazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, le “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”: i modelli di organizzazione in linea con tali linee guida si presumono infatti, “in sede di prima applicazione”, conformi ai requisiti del decreto legislativo (rimandiamo invece a questo articolo quanto alla loro efficacia esimente).
In questo post iniziamo quindi ad approfondire le caratteristiche delle “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”, concentrandoci sulle finalità del sistema e sulle fasi di realizzazione e manutenzione; trascuriamo invece volutamente, per il momento, l’ulteriore riferimento al British Standard OHSAS 18001:2007.

Finalità del sistema di gestione della sicurezza ex Linee Guida UNI-INAIL
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro codificato nel documento “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”:
  • integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi;
  • definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti;
  • è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’impresa/organizzazione si è data in un’efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:
  • ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
  • aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa;
  • contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
  • migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione.
Fasi progettuali per la realizzazione e manutenzione del sistema
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si articola nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, inserite in un processo ciclico:
Pianificazione
  • stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
  • identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;
  • identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori (con particolare attenzione i nuovi assunti, i lavoratori interinali, i portatori di handicap, i lavoratori stranieri, le lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, ecc.), associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.;
  • identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali).
Attuazione
  • fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
  • elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
  • stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi;
  • sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Monitoraggio
  • attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni;
  • avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

Riesame del sistema
  • valutare periodicamente l’efficacia e l’efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l’adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni, modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell’impegno al miglioramento continuo.
Il sistema descritto nelle Linee Guida UNI-INAIL ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc.) che intende adottarlo.