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29 maggio 2008
ISVAP, vigilanza sulle operazioni infragruppo
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26 maggio 2008
Stop alle carte di fedeltà se spiano nel carrello della spesa
di Matteo Colombo, fonte Newsletter del Garante della Privacy del 21 maggio 2008.
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Dagli accertamenti avviati dal Garante fin dal 2005 sull'uso delle Fidelity Card, che permettono di raccogliere punti e ricevere piccoli premi o usufruire di sconti al supermercato, sono emerse numerose irregolarità.
Sotto la lente del Garante, in particolare, il modello sottoposto ai clienti per ottenere le carte fedeltà, nel quale non veniva specificato che i loro dati personali sarebbero stati utilizzati anche a fini di analisi delle abitudini, scelte di consumo e strategie di marketing.
La società raccoglieva e elaborava, infatti, all'insaputa dei clienti, oltre a nome, cognome e volumi di spesa, anche professione, indirizzo mail, numero di cellulare, numero degli scontrini emessi, dettagli dei prodotti e l'esercizio dove erano stati acquistati.
Questa massa di informazioni permetteva alla GS di costruire un "profilo" dei clienti in quanto consumatori, valutarne il grado di "fidelizzazione", classificarli in base ad un punteggio e di verificare il loro posizionamento geografico, per poi attivare campagne promozionali o inviare comunicazioni commerciali mirate.
Nel corso del procedimento la GS aveva modificato il modello per la raccolta dei dati, che era risultato però ancora irregolare: pur essendo indicate, infatti, le finalità di "profilazione" e di marketing, il modello non consentiva al cliente di esprimere liberamente un consenso separato per i diversi usi dei dati, condizionato dall'apposizione di un'unica firma.
Questo è in contrasto con le disposizioni del Codice privacy che riconoscono al cliente il diritto di avere la fidelity card senza essere obbligato a dare il consenso anche per altri trattamenti e di poter liberamente autorizzare ogni singolo uso dei propri dati.
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22 maggio 2008
Testo unico sicurezza sul lavoro (d.lg. 81/2008) e modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001
L’art 2 lett. dd) del T.U. reca la seguente definizione di modello organizzativo:
“modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”.
Va rilevato che, nella bozza preliminare del T.U. del 10 gennaio 2008, la definizione era parzialmente differente ed evidenziava il vero “bersaglio” della prevenzione (art 2 lett. u): si faceva infatti riferimento al modello “idoneo a prevenire i reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, i delitti” di cui agli artt 589 e 590 c.p.
Il contenuto del modello è, come si vedrà, indicato nell’art 30 T.U. e, almeno prima facie, pone problemi di coordinamento con i principi generali di cui al d.lg. 231.
2. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
E’ istituita presso il Ministero del Lavoro.
Tra i suoi compiti c’è pure quello di “indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30” (art 6 comma 8 lett. m).
Per la prima volta dall’entrata in vigore del d.lg. 231 si prevede la possibilità che modelli organizzativi (ma sarebbe stato meglio scrivere: linee guida o codici di comportamento) possano essere indicati da un soggetto diverso rispetto all’associazione rappresentativa di categoria.
Dalla lettera del T.U. si desume la completa autonomia di questa “competenza” rispetto al c.d. placet del Ministero della Giustizia (in sede di esame delle linee guida di categoria ai sensi del regolamento di esecuzione del d.lg. 231).
Con ogni probabilità si tratterà di coordinare le eventuali iniziative in materia tra la Commissione e le associazioni di categoria, per evitare inutili duplicazioni e, soprattutto, per affermare principi e direttive “forti” in tema di prevenzione degli illeciti in questione.
3. La delega di funzioni (art 16)
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, deve possedere i seguenti requisiti:
a) deve risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) deve essere accettata dal delegato per iscritto
La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata.
Interessante il comma 3 dell’art 16, che introduce una perspicua modalità di collegamento tra responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex d.lg. 231/2001:
“3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche
attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Insomma: il Modello esimente per l’ente può avere un effetto analogo sulla c.d. culpa in vigilando del datore.
Meglio: attraverso il sistema di controllo degli adempimenti del Modello, il datore potrà esercitare il controllo sul corretto adempimento della delega di funzioni.
4. Il sistema dei Modelli di organizzazione e di gestione in materia antinfortunistica
L’art 30 T.U. pone una serie di problematiche essenzialmente riconducibili ai seguenti quesiti:
- il Modello organizzativo per la prevenzione dei reati ex art 25 septies è obbligatorio?
- l’adozione del suddetto Modello integra di per sé l’esimente dalla responsabilità per l’ente?
- l’adozione del suddetto Modello impone la nomina di un Organismo di vigilanza?
Vediamo innanzitutto il testo della disposizione:
“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11”.
4.1 Sull’obbligatorietà del Modello
Innanzitutto non inganni, ad avviso di chi scrive, il comma 1 nella parte in cui afferma che il modello “deve essere adottato ed efficacemente attuato”.
L’adozione del Modello è, allo stato, sempre facoltativa: pertanto se si decide di adottarlo, esso – allora sì - deve avere un certo contenuto e deve essere effettivamente attuato.
Una diversa scelta legislativa avrebbe richiesto innanzitutto termini univoci ed indiscutibili.
Inoltre - e soprattutto - non è stata mantenuta la disposizione contenuta nella bozza di T.U. del 10 gennaio 2008, che sanciva a chiare lettere l’obbligatoria adozione del Modello per le seguenti attività:
- datori di lavoro che occupino più di 1000 lavoratori
- aziende estrattive ed altre attività minerarie
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno 10 lavoratori
- centrali termoelettriche
- impianti e depositi nucleari
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private
Infine non sono previste sanzioni per la mancata adozione del Modello organizzativo ex art 30.
4.2 Sull’efficacia esimente del Modello
In sede di prima lettura è stato affermato che per la prima volta dall'introduzione della responsabilità amministrativa da reato, nelle ipotesi di violazione di norme antinfortunistiche, alle imprese sarà garantita una via d'uscita: mentre, infatti, di regola spetta al giudice valutare l'efficacia dei modelli organizzativi adottati dalle imprese per decretare l'esonero dalle sanzioni, nel caso della sicurezza la forza esimente dei modelli è sancita direttamente dalla legge (Bellinazzo, Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2008; nello stesso senso Fava, Il Sole 24 Ore, 6 maggio 2008).
Chi scrive non condivide tale opzione interpretativa.
Premesso che la forza esimente dei modelli risiede per definizione nel d.lg. 231/2001, va rilevato che il Giudice penale potrà essere vincolato, al limite, nella valutazione dell’idoneità in astratto del Modello aziendale rispondente alle normative tecniche indicate.
Resta in ogni caso necessaria, ai fini della concreta operatività dell’esimente di cui all’art 6 d.lg. 231, la verifica dell’effettiva attuazione del Modello “cartaceo”.
In altri termini nessun “bollino blu” può, allo stato, vincolare la valutazione del Giudice penale sull’effettiva attuazione del Modello organizzativo.
Quanto appena detto ridimensiona ma non sminuisce, tuttavia, l’importanza del “tentativo” di fornire alle imprese maggiori certezze sui benefici della prevenzione.
4.3 Sull’istituzione dell’Organismo di vigilanza
L’art 30 non menziona l’Organismo di vigilanza, che, come è noto, è il vero protagonista del sistema dei Modelli organizzativi.
Si è già avuto modo di leggere che l’adozione del modello per la prevenzione dei reati ex art 25 septies non impone l’istituzione di un apposito ODV.
Trattasi, anche in questo caso, di impostazione non condivisibile.
Non bisogna mai leggere l’art 30 in maniera avulsa dalla “legge-quadro” vigente in materia: il d.lg. 231 configura come assolutamente nodali le funzioni dell’ODV.
Perché possa configurarsi l’esimente deve esserci un Modello; questo Modello deve essere attuato; il supervisore dell’attuazione e dell’aggiornamento deve essere un apposito Organismo dotato di poteri e guarentigie rilevanti. Insomma: senza ODV non si può parlare di Modello organizzativo ai sensi del d.lg. 231.
Pensare di poter valorizzare il riferimento che l’art 30 opera a “sistemi di controllo sull’attuazione del Modello” nel senso di non esigere un apposito ODV, significa creare – a dire il vero arbitrariamente – un sottosistema di prevenzione dei reati, distinto e meno incisivo rispetto a quello delineato dal d.lg. 231.
Problematiche analoghe si erano poste in relazione al disposto dell’art 25 ter d.lg. 231 (reati societari), laddove tale ultima disposizione sembrava intervenire sulla Parte Generale del sistema di responsabilità dell’ente.
Infatti la formulazione contenuta nell’art 25 ter in relazione ai reati commessi dai c.d. sottoposti (“qualora il fatto non si fosse realizzato se essi – i soggetti di vertice, ndr - avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”) suscitava l’interrogativo se il criterio in questione fosse sostitutivo rispetto a quello consistente nell’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione (art 7 d.lg. n. 231), ovvero complementare rispetto ad esso.
In altri termini: per i reati societari è sufficiente una generica culpa in vigilando dei soggetti di vertice, piuttosto che una specifica negligenza degli stessi, consistita nella mancata adozione ed attuazione dei compliance programs?
Ed effettivamente la prima tesi è stata sostenuta: “nell’ipotesi di reati quali il falso in bilancio compiuto dagli amministratori, la responsabilità della società nel cui interesse (anche solo parziale) quel reato è stato compiuto sarà in re ipsa, senza la possibilità di invocare modelli di organizzazione e di gestione finalizzati a prevenire quegli stessi illeciti” (Lanzi).
Ad avviso della prevalente dottrina, invece, è proprio nell’osservanza/inosservanza dell’obbligo (rectius: onere) posto dall’art. 6 d.lg. n. 231, dell’adozione ed efficace attuazione del modello di prevenzione che si individua, e risiede, la “fonte di legittimazione” del sistema della responsabilità della persona giuridica.
Pertanto, pur censurando la formulazione poco chiara dell’art 25 ter, si deve comunque ritenere che anche ai reati societari debbano essere applicati i principi generali di cui al d.lg. n. 231 (anche e soprattutto per il dettato della legge delega n. 366 del 2001: in questi termini Paliero).
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21 maggio 2008
I modelli per la sicurezza sono obbligatori?
di Giovanni Battisti.
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I Modelli di organizzazione e di gestione, previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08, sono obbligatori?
Ricordiamo, infatti, che il D.Lgs. 231/01 parla dei modelli di organizzazione e di gestione in termini di facoltà di adozione mentre il D.Lgs. 81/08, all’art. 30, recita testualmente “Il modello di organizzazione e di gestione […] di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, …”.
Abbiamo girato la domanda a due esperti del settore (l’avv. Francesco Da Riva Grechi e l’avv. Maurizio Arena), ottenendo pareri opposti: favorevole l’uno all’ipotesi di obbligatorietà di adozione del Modello di organizzazione, propenso l’altro a parlare di adozione non obbligatoria.
Qual è la nostra opinione?
Per cercare di approfondire la questione, abbiamo recuperato il testo della bozza di schema di decreto legislativo resa pubblica lo scorso 10 gennaio, della quale riportiamo uno stralcio dell’art. 30, co. 1 e co. 6:
“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, …”Quindi, anche in questa bozza si usava l’espressione “deve essere adottato ed efficacemente attuato”, ma il comma 6 precisava che l’obbligo di adozione del modello riguardava solo situazioni specifiche.
“6. L’adozione dei modelli di cui al presente articolo è obbligatoria per: …”.
Nel testo definitivo del D.Lgs. 81/08, la formulazione del co. 1 (per la parte citata) è rimasta invariata, mentre è stato soppresso il co. 6.
Questo sembrerebbe avvalorare l’interpretazione di quel “deve essere” come “per aver efficacia esimente il Modello deve essere adottato ed efficacemente attuato”, in linea con lo spirito del D.Lgs. 231/01.
Ribadiamo che è un’interpretazione: visto la materia in discussione, la sicurezza sul luogo di lavoro, il consiglio finale non può che essere che per una puntuale definizione ed applicazione di un efficace modello di prevenzione.
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20 maggio 2008
Banca d'Italia: disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Il 16 maggio 2008 nella collana "Quaderni di ricerca giuridica" di Banca d'Italia è stato pubblicato il volume numero 60, a cura di Marcello Condemi e Francesco De Pasquale dal titolo "Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo". Il testo si propone l'obiettivo di ricostruire - anche al fine di coglierne logiche e debolezze - le maglie di un complesso reticolato di principi, di atti e di norme che contraddistinguono a livello sovranazionale l'attività di prevenzione e contrasto sia del riciclaggio di capitali illeciti sia, a partire dai tragici eventi del settembre 2001, del finanziamento del terrorismo.
La ricerca, dopo aver esaminato le iniziative condotte dagli organismi internazionali più importanti attivi nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, quali il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), l'Unione Europea, il Gruppo Egmont, il Consiglio d'Europa, ma anche il Fondo Monetario Internazionale e le Nazioni Unite, affronta specifiche tematiche di rilievo, quali, tra le altre, la collaborazione sui peculiari fronti in cui si sostanzia l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cooperazione in campo giudiziario, finanziario ed investigativo) ed il controllo sul sistema dei pagamenti.
MiFID: Guida CESR per gli investitori
di Cristina Cellucci, fonte ComplianceNet.
Il 24 aprile 2008 Consob ha dato notizia che CESR, The Committee of European Securities Regulators (Comitato di coordinamento fra le autorità di vigilanza sui mercati finanziari della Ue), ha pubblicato, in lingua italiana, la "Guida per il consumatore, investire in prodotti finanziari - La Direttiva MiFID" (qui in pdf, 516 K, 13 pp.) datata marzo 2008.
La guida è destinata a chi ha investito in prodotti finanziari o sta valutando tale eventualità ed illustra gli elementi base della nuova direttiva europea, MiFID (Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari) e in che modo essa interessa gli investitori in Europa.
(tratto dalla guida)
La MiFID stabilisce tre principi fondamentali che si applicano alle imprese che svolgono attività d’investimento per te. Essi sono:
- Agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio i tuoi interessi. Questo principio ti protegge nei confronti di un’impresa che, in quanto esperto del settore, si trova in una posizione più forte rispetto a te.
- Fornirti informazioni appropriate e complete che siano corrette, chiare e non fuorvianti. Questo ti aiuterà a capire i prodotti e i servizi permettendoti di prendere decisioni informate e ti darà la certezza di non ricevere informazioni parziali o ingannevoli.
- Offrirti dei servizi che tengano conto della tua situazione individuale. Questo garantisce che i tuoi investimenti corrispondano al tuo profilo di investitore e alle tue esigenze.
19 maggio 2008
Sicurezza sul lavoro e deleghe
di Giovanni Battisti.
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Nella progettazione e realizzazione del sistema di deleghe aziendali che assegna i compiti e le responsabilità necessari per dare effettiva attuazione al modello di organizzazione per la sicurezza, i principali articoli del D.Lgs. 81/08 cui fare riferimento sono
- l’art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, che fissa i compiti che per legge devono restare in capo al datore di lavoro, ovvero la valutazione dei rischi con la redazione del relativo documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- l’art. 16 “Delega di funzioni”, che stabilisce le caratteristiche imprescindibili della delega:
“a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.”
- L’art. 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”, che “suggerisce” vivamente di realizzare un sistema di deleghe coerente con la reale struttura organizzativa dell’azienda:
“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”Ringrazio il prof. M. Lepore, amministratore di Master management studi e ricerche, per questo spunto.
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16 maggio 2008
Possibilità di lavoro in progetto in ambito 231
La società ha sede a Bologna, con i principali clienti nell'area nord-est (soprattutto Emilia Romagna, e Lombardia).
Per maggiori info visitare il sito e, se interessati, inviare cv a: a.dellarte@scsconsulting.it.
N.B.: ComplianceAziendale.com pubblica gratuitamente (scrivere a ComplianceAziendale @ gmail.com, oggetto "offerta di lavoro") le offerte di lavoro in ambiti relativi alla compliance, quale servizio per chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative. Non si assume tuttavia alcuna responsabilità relativamente al contenuto delle proposte o al loro esito.
15 maggio 2008
Parlano di noi su operàri
Entra in vigore il D.Lgs 81/01
Sono previste tuttavia delle eccezioni (art. 306 D.Lgs. 81/08)
- le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative disposizioni sanzionatorie entrano in vigore il 28 luglio 2008;
- le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V) entrano in vigore il 26 aprile 2010;
- le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV) entrano in vigore il 30 aprile 2012 [1].
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[1] Primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2004/40/CE, come modificata dalla Direttiva 2007/30/Ce e dalla Direttiva 2008/46/Ce
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14 maggio 2008
Comunicazione del nominativo del RSPP
Un lettore di PuntoSicuro, professionista nel settore della sicurezza sul lavoro, ci ha consultato per un quesito circa l'articolo del decreto legislativo 626/94 che stabilisce la comunicazione obbligatoria del nominativo dell’RSPP agli organi di vigilanza e che non compare più, nella stessa formula, nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro:
“Sono un professionista che si occupa di sicurezza sul lavoro, e chiedo a Voi notizie della sparizione di un comma dell'ex-626”.
L’articolo in questione del D.Lgs 626/94 è l’art. 8 comma 11, che recita testualmente:
“11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.”
Data l’importanza dell’argomento abbiamo ritenuto opportuno consultare l’avvocato Rolando Dubini, avvocato specializzato in diritto penale del lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori.
L’avvocato ha risposto confermando la sparizione dell’articolo in questione, comunicandoci però che l’argomento viene trattato nell’articolo 28 del nuovo decreto n. 81 in cui è riportato l'obbligo penalmente sanzionato di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nome dell'RSPP in carica.
Riportiamo il testo dell’articolo 28:
“Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.”
13 maggio 2008
Struttura del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(GU n. 101 del 30 aprile 2008)
PREMESSA
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1. Finalità
art. 2. Definizioni
art. 3. Campo di applicazione
art. 4. Computo dei lavoratori
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
art. 7. Comitati regionali di coordinamento
art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
art. 11. Attività promozionali
art. 12. Interpello
art. 13. Vigilanza
art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
art. 15. Misure generali di tutela
art. 16. Delega di funzioni (leggi commento 1, commento 2)
art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili (leggi commento 1)
art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
art. 19. Obblighi del preposto
art. 20. Obblighi dei lavoratori
art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
art. 22. Obblighi dei progettisti
art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
art. 24. Obblighi degli installatori
art. 25. Obblighi del medico competente
art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi (leggi commento 1)
art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione (leggi commento 1)
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
art. 35. Riunione periodica
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
art. 36. Informazione ai lavoratori
art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
art. 38. Titoli e requisiti del medico competente
art. 39. Svolgimento dell'attività di medico competente
art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
art. 41. Sorveglianza sanitaria
art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
art. 43. Disposizioni generali
art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
art. 45. Primo soccorso
art. 46. Prevenzione incendi
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
art. 51. Organismi paritetici
art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI
art. 53. Tenuta della documentazione
art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
art. 56. Sanzioni per il preposto
art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
art. 58. Sanzioni per il medico competente
art. 59. Sanzioni per i lavoratori
art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 62. Definizioni
art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
art. 64. Obblighi del datore di lavoro
art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
Capo II - SANZIONI
art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
art. 69. Definizioni
art. 70. Requisiti di sicurezza
art. 71. Obblighi del datore di lavoro
art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
art. 73. Informazione e formazione
Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
art. 74. Definizioni
art. 75. Obbligo di uso
art. 76. Requisiti dei DPI
art. 77. Obblighi del datore di lavoro
art. 78. Obblighi dei lavoratori
art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso
Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
art. 80. Obblighi del datore di lavoro
art. 81. Requisiti di sicurezza
art. 82. Lavori sotto tensione
art. 83. Lavori in prossimità di parti attive
art. 84. Protezioni dai fulmini
art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
art. 86. Verifiche
art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 88. Campo di applicazione
art. 89. Definizioni
art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi
art. 95. Misure generali di tutela
art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
art. 99. Notifica preliminare
art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
art. 101. Obblighi di trasmissione
art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
art. 103. Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi
Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONIE NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
art. 105. Attività soggette
art. 106. Attività escluse
art. 107. Definizioni
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
art. 108. Viabilità nei cantieri
art. 109. Recinzione del cantiere
art. 110. Luoghi di transito
art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
art. 112. Idoneità delle opere provvisionali
art. 113. Scale
art. 114. Protezione dei posti di lavoro
art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
art. 117. Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III - Scavi e fondazioni
art. 118. Splateamento e sbancamento
art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli
art. 120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi
art. 121. Presenza di gas negli scavi
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali
art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature
art. 125. Disposizione dei montanti
art. 126. Parapetti
art. 127. Ponti a sbalzo
art. 128. Sottoponti
art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
art. 130. Andatoie e passerelle
Sezione V - Ponteggi fissi
art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
art. 132. Relazione tecnica
art. 133. Progetto
art. 134. Documentazione
art. 135. Marchio del fabbricante
art. 136. Montaggio e smontaggio
art. 137. Manutenzione e revisione
art. 138. Norme particolari
Sezione VI - Ponteggi movibili
art. 139. Ponti su cavalletti
art. 140. Ponti su ruote a torre
Sezione VII - Costruzioni edilizie
art. 141. Strutture speciali
art. 142. Costruzioni di archi, volte e simili
art. 143. Posa delle armature e delle centine
art. 144. Resistenza delle armature
art. 145. Disarmo delle armature
art. 146. Difesa delle aperture
art. 147. Scale in muratura
art. 148. Lavori speciali
art. 149. Paratoie e cassoni
Sezione VIII - Demolizioni
art. 150. Rafforzamento delle strutture
art. 151. Ordine delle demolizioni
art. 152. Misure di sicurezza
art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione
art. 154. Sbarramento della zona di demolizione
art. 155. Demolizione per rovesciamento
art. 156. Verifiche
Capo III - SANZIONI
art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
art. 158. Sanzioni per i coordinatori
art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
art. 160. Sanzioni per i lavoratori
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 161. Campo di applicazione
art. 162. Definizioni
art. 163. Obblighi del datore di lavoro
art. 164. Informazione e formazione
Capo II - SANZIONI
art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
art. 166. Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 167. Campo di applicazione
art. 168. Obblighi del datore di lavoro
art. 169. Informazione, formazione e addestramento
Capo II - SANZIONI
art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
art. 171. Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 172. Campo di applicazione
art. 173. Definizioni
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
art. 174. Obblighi del datore di lavoro
art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro
art. 176. Sorveglianza sanitaria
art. 177. Informazione e formazione
Capo III - SANZIONI
art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
art. 179. Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 180. Definizioni e campo di applicazione
art. 181. Valutazione dei rischi
art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili
art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori
art. 185. Sorveglianza sanitaria
art. 186. Cartella sanitaria e di rischio
Capo II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
art. 187. Campo di applicazione
art. 188. Definizioni
art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione
art. 190. Valutazione del rischio
art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
art. 192. Misure di prevenzione e protezione
art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali
art. 194. Misure per la limitazione dell'esposizione
art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori
art. 196. Sorveglianza sanitaria
art. 197. Deroghe
art. 198. Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
Capo III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
art. 199. Campo di applicazione
art. 200. Definizioni
art. 201. Valori limite di esposizione e valori d'azione
art. 202. Valutazione dei rischi
art. 203. Misure di prevenzione e protezione
art. 204. Sorveglianza sanitaria
art. 205. Deroghe
Capo IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPIELETTROMAGNETICI
art. 206. Campo di applicazione
art. 207. Definizioni
art. 208. Valori limite di esposizione e valori d'azione
art. 209. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
art. 210. Misure di prevenzione e protezione
art. 211. Sorveglianza sanitaria
art. 212. Linee guida
Capo V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONIOTTICHE ARTIFICIALI
art. 213. Campo di applicazione
art. 214. Definizioni
art. 215. Valori limite di esposizione
art. 216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
art. 218. Sorveglianza sanitaria
Capo VI - SANZIONI
art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
art. 220. Sanzioni a carico del medico competente
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
art. 221. Campo di applicazione
art. 222. Definizioni
art. 223. Valutazione dei rischi
art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione
art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori
art. 228. Divieti
art. 229. Sorveglianza sanitaria
art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio
art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori
art. 232. Adeguamenti normativi
Capo II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Sezione I - Disposizioni generali
art. 233. Campo di applicazione
art. 234. Definizioni
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
art. 235. Sostituzione e riduzione
art. 236. Valutazione del rischio
art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali
art. 238. Misure tecniche
art. 239. Informazione e formazione
art. 240. Esposizione non prevedibile
art. 241. Operazioni lavorative particolari
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie
art. 244. Registrazione dei tumori
art. 245. Adeguamenti normativi
art. 246. Campo di applicazione
Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
Sezione I - Disposizioni generali
art. 247. Definizioni
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
art. 248. Individuazione della presenza di amianto
art. 249. Valutazione del rischio
art. 250. Notifica
art. 251. Misure di prevenzione e protezione
art. 252. Misure igieniche
art. 253. Controllo dell'esposizione
art. 254. Valore limite
art. 255. Operazioni lavorative particolari
art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
art. 257. Informazione dei lavoratori
art. 258. Formazione dei lavoratori
art. 259. Sorveglianza sanitaria
art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
art. 261. Mesoteliomi
Capo IV - SANZIONI
art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
art. 263. Sanzioni per il preposto
art. 264. Sanzioni per il medico competente
art. 265. Sanzioni per i lavoratori
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
art. 266. Campo di applicazione
art. 267. Definizioni
art. 268. Classificazione degli agenti biologici
art. 269. Comunicazione
art. 270. Autorizzazione
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
art. 271. Valutazione del rischio
art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali
art. 273. Misure igieniche
art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
art. 276. Misure specifiche per i processi industriali
art. 277. Misure di emergenza
art. 278. Informazioni e formazione
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
art. 279. Prevenzione e controllo
art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali
art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV - SANZIONI
art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
art. 283. Sanzioni a carico dei preposti
art. 284. Sanzioni a carico del medico competente
art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori
art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 287. Campo di applicazione
art. 288. Definizioni
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni
art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione
art. 291. Obblighi generali
art. 292. Coordinamento
art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
art. 295. Termini per l'adeguamento
art. 296. Verifiche
Capo III - SANZIONI
art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
art. 298. Principio di specialità
art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi (leggi commento 1)
art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (leggi commento 1)
art. 301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto
art. 303. - Circostanza attenuante
TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 304. Abrogazioni
art. 305. Clausola finanziaria
art. 306. Disposizioni finali (leggi commento 1)
12 maggio 2008
D.Lgs. 81/08 e Allegati
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- Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
- Linee Guida di Confindustria, prime considerazioni sulle novità
Glossari per la Compliance (privacy e antiriciclaggio)
- Glossario della Privacy (a cura dell'ingegner Panfilo Marcelli);
- Glossario dell'Antiriciclaggio (a cura dell'avvocato Roberta Maffia).
09 maggio 2008
Adozione del Modello 231/01 nelle società quotate (2 di 2)
Per gentile concessione di operàri ne riproduciamo l'executive summary ("obiettivi della ricerca", e "risultati della ricerca"). Il testo completo della ricerca è scaricabile gratuitamente dalla sezione "documenti" del sito.
Risultati della ricerca
Autore: Vanessa Sunda, Nicola Piras, operari s.r.l.Fonte: www.operari.it
Nel contesto dell’atteggiamento illuminato possono essere inoltre individuate ulteriori tipologie di profilo comportamentale che descrivono come il 70% degli Illuminati dia maggior rilievo alla dimensione interna che non a quella esterna (sotto-quadranti 2-4).
La classe di capitalizzazione e il settore merceologico di appartenenza non sembrano caratterizzare in modo significativo il comportamento dei soggetti intervistati. Tale assenza di caratterizzazione potrebbe di per sé risultare un fattore di approfondimento, soprattutto in relazione al fatto che i diversi settori merceologici sono inerentemente esposti in maniera differenziata alle categorie di reati previsti dal D.Lgs. 231/01.
Nell’ambito del quadrante illuminato, in senso assoluto i risultati appaiono disperdersi nelle quattro classi di capitalizzazione. La classe K2, in cui ricadono le società a media capitalizzazione, numericamente più rilevante, si distribuisce in maniera quasi uniforme tra i sottoquadranti 2 (2 società su 7), 3 (2 società su 7) e 4 (3 società su 7).
Non sembra emergere una stringente correlazione tra il volume della capitalizzazione e punteggi massimi sulle due dimensioni. Le società del campione a capitalizzazione più elevata, come evidenziato dalla tabella di riepilogo sottostante, si posizionano, infatti, tutte nel sottoquadrante 4, quello più prossimo ai valori medi assoluti.
Nella prospettiva del settore di appartenenza, ancora, non emergono evidenze particolari salvo il concentrarsi di tutte le 5 società operanti nel settore finanziario nel secondo sottoquadrante, segno di una inevitabile maggiore attenzione agli aspetti della dimensione interna dell’implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto in esame, forse derivante dall'abitudine alla gestione della compliance nel contesto nella normativa di riferimento.
Dal punto di vista della caratterizzazione per segmento di appartenenza, la sottopopolazione di soggetti che si posizionano nel quadrante illuminato è distribuita secondo le seguenti proporzioni:
[Torna a: Gli obiettivi dell'indagine]
08 maggio 2008
Adozione del Modello 231/01 nelle società quotate (1 di 2)
Per gentile concessione di operàri ne riproduciamo l'executive summary ("obiettivi della ricerca", "risultati della ricerca"). Il testo completo della ricerca è scaricabile gratuitamente dalla sezione "documenti" del sito.
Obiettivi della ricerca
Autore: Vanessa Sunda, Nicola Piras, operari s.r.l.Fonte: www.operari.it
Il progetto di ricerca qui presentato è stato guidato dal seguente principale obiettivo:
descrivere le tendenze nell’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.lg. 231/2001 presso i segmenti del MTA di Borsa Italiana, analizzati su base campionaria.Nel tentativo di distinguere tra una rilevanza interna ed una esterna nell’adozione del Modello, abbiamo ipotizzato una tassonomia di quattro potenziali tipologie di comportamento o profili di compliance al D.lgs. 231/2001:
- Formale: la società decide di dotarsi del Modello 231 perché si sente obbligata o spinta a tale compliance (dal Collegio Sindacale, dal Comitato per il Controllo Interno, o è obbligata in quanto quotata nel segmento STAR, ecc.) e lo considera un documento interno, confidenziale e riservato agli addetti ai lavori, da mostrare solo in caso di giudizio penale e al fine della potenzialità esimente;
- Opportunistico: la società decide di dotarsi del Modello 231 perché si sente obbligata o spinta a tale compliance (dal Collegio Sindacale, dal Comitato per il Controllo Interno, o è obbligata in quanto quotata nel segmento STAR, ecc.), ma in maniera opportunistica, una volta adottato, utilizza il Modello come strumento di comunicazione istituzionale societaria verso gli stakeholder;
- Virtuoso: la società decide di dotarsi del Modello 231 perché crede nella sua effettiva utilità; considera tuttavia il Modello come un documento interno, confidenziale e riservato agli addetti ai lavori, da mostrare solo in caso di giudizio penale e al fine della potenzialità esimente; il virtuosismo rappresentato dal Modello come strumento di gestione dei rischi-reato non varca la porta dell'azienda e non viene utilizzato come strumento di comunicazione istituzionale verso gli stakeholders;
- Illuminato: è l'ultimo quadrante, quello che presenta l'approccio più moderno in senso lato. La società decide di dotarsi del Modello 231 perché crede nella sua effettiva utilità e lo utilizza come strumento di comunicazione istituzionale societaria verso gli stakeholder.
[Segue: I risultati dell'indagine]
07 maggio 2008
Il sistema dei controlli aziendali: alla ricerca di una governance (IV incontro compliance)
Dexia Crediop con il patrocinio ed in collaborazione con l'AICOM - Associazione Italiana Compliance, organizza il 4° incontro Compliance, dal titolo "Il sistema dei controlli aziendali: alla ricerca di una governance":
"Le nuove norme sull'organizzazione e la governance nel settore bancario, l'introduzione di nuove figure di controllo interno nelle imprese complesse, le necessarie sinergie tra le diverse funzioni di controllo, rendono necessaria una riflessione sulla via da percorrere per un efficiente governo d'impresa."L'incontro si terrà il 6 giugno a Roma. Tutte le informazioni, il programma dell'incontro e le modalità di partecipazione sul sito dell'AICOM.
06 maggio 2008
Il nuovo Testo unico modifica il 25-septies: modifiche edittali
*****
La più evidente modifica prevede un’articolata modulazione delle sanzioni a carico dell’ente, secondo una triplice distinzione:
a) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, T.U. (omessa o parzialmente incompleta valutazione dei rischi relativamente alle aziende ivi contemplate), la sanzione è pari a 1.000 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi a un anno;
b) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse da quella sopra indicata), si applica la sanzione da 250 a 500 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno;
c) per il delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoro, una sanzione non maggiore a 250 quote, oltre a sanzioni interdittive fino a sei mesi.
La modifica operata dal Legislatore risponde a precise doglianze sollevate da studiosi ed operatori del settore che evidenziavano l’estrema rigidità della precedente sanzione (non inferiore a mille quote) che, oltre a coincidere con il limite massimo prestabilito in via generale dall’art. 10, comma 2, D.lgs. 231/2001, poneva sullo stesso piano situazioni caratterizzate certamente da differente disvalore, quali un omicidio colposo e delle lesioni da cui derivi un’impossibilità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 40 giorni.
Tale equiparazione, sospettata dai più di illegittimità costituzionale, è stata eliminata, pur rimanendo le sanzioni a carico degli enti di particolare incisività.
05 maggio 2008
ISVAP, Regolamento n. 20/2008, Capo VIII e IX
*****
Il Capo VIII (Disposizioni in materia di esternalizzazione), riprendendo la relazione dell’Istituto, “ … assume particolare rilievo, in quanto disciplina, per la prima volta in modo organico, l’esternalizzazione di attività e funzioni delle imprese di assicurazione.”. L’Istituto intende fornire un appropriato quadro di riferimento a questa tendenza del mercato assicurativo “ … verso l’adozione di nuovi modelli organizzativi che prevedono l’affidamento di attività o di alcune fasi di esse a soggetti terzi, giuridicamente autonomi, appartenenti o meno al medesimo gruppo dell’impresa.”. Dati questi enunciati ne seguono pertanto le due sezioni che compongono questo Capo.
La Sezione I (Condizioni per l’esternalizzazione) “… enuncia i presupposti formali e sostanziali cui è subordinata la possibilità di esternalizzazione e specifica la portata dei poteri di intervento dell’Autorità.”.
L’articolo 29 “Esternalizzazione di attività” è ben sintetizzato nella relazione. Esso: “ … individua un duplice ordine di limiti alla facoltà di esternalizzazione:
• la natura e la quantità delle attività cedute all’esterno e le modalità della cessione non devono trasformare l’impresa cedente in una “scatola vuota”;Resta naturalmente fermo il principio che l’esternalizzazione di funzioni non può in alcun modo esonerare gli organi sociali e l’alta direzione dalle proprie responsabilità.”
• è fatto divieto di esternalizzare l’attività di sottoscrizione dei rischi – che rappresenta il core business delle imprese di assicurazione.
L’articolo 30 “Esternalizzazione di attività essenziali o importanti” sottopone a particolari cautele queste operazioni. “Quando le imprese affidano ad un terzo l’esecuzione di attività essenziali o importanti, garantiscono che le modalità di esternalizzazione: … ” non pregiudicano o non compromettono: il sistema di governance, i risultati finanziari e la stabilità dell’impresa, la capacità di prestare un servizio continuo e soddisfacente agli assicurati e ai danneggiati ovvero non determinano un ingiustificato incremento del rischio operativo.
L’articolo 31 “Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori” stabilisce che: ”L’organo amministrativo definisce la politica per l’esternalizzazione … con delibera che include almeno:
a) i criteri di selezione delle attività da esternalizzare;L’articolo 32 “Accordi di esternalizzazione” individua le condizioni che devono essere soddisfatte nella stipulazione di questi accordi, con ulteriori vincoli quando gli stessi riguardino l’esternalizzazione della funzione di revisione interna, risk management e compliance.
b) i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell’onorabilità e della capacità finanziaria;
c) l’adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (service level agreement).”.
L’articolo 33 “Controllo sulle attività esternalizzate” indica gli obiettivi a cui devono tendere i relativi controlli ed anche talune modalità per raggiungerli.
“… il sistema dei controlli interni garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le attività fossero svolte direttamente dall’impresa. …
… le imprese adottano idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attività esternalizzate, …
… le imprese individuano al proprio interno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle attività esternalizzate e ne formalizzano compiti e responsabilità. … nel caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, risk management e compliance, deve trattarsi di soggetti con adeguate caratteristiche di autorevolezza e indipendenza.
Le imprese adottano idonee misure per assicurare la continuità della attività … ”.
L’articolo 34 “Poteri di intervento dell’ISVAP” individua i poteri dell’Istituto nelle ipotesi di esternalizzazione. In particolare: “L’ISVAP verifica che l’esternalizzazione delle attività e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente Capo.
Qualora, … , l’ISVAP ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell’impresa o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all’impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto.
L’esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP”.
La Sezione II (Obblighi di comunicazione all’ISVAP) definisce, appunto, “ … gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ISVAP, alcuni dei quali già previsti nel vigente assetto normativo.”. Questi adempimenti sono diversificati a seconda di ciò che è oggetto di esternalizzazione ed i casi sono trattati nei tre articoli che compongono la sezione.
L’articolo 35 “Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti” richiede, per usare le espressioni dell’Istituto, “ … in ragione della rilevanza delle attività cedute, … una comunicazione preventiva al fine di consentire alla Vigilanza la tempestiva conoscenza delle scelte organizzative dell’impresa; analoga informativa deve essere resa nelle ipotesi di cessazione del rapporto.”.
L’articolo 36 “Esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance” disciplina un’ipotesi di esternalizzazione di delicate funzioni di controllo. In questi casi l’ISVAP richiede anche la bozza del contratto. “Nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, le imprese danno preventiva comunicazione all’ISVAP, allegando la bozza del contratto.”. Questa richiesta è finalizzata a consentire all’Istituto una più accurata verifica della conformità del contratto alle disposizioni del regolamento. Secondo il commento dell’Istituto “La comunicazione dà avvio ad un procedimento che prevede un meccanismo di silenzio assenso, decorsi sessanta giorni senza rilievi da parte dell’Autorità.”.
L’articolo 37 “Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività” prevede, trattandosi “ … di attività diverse da quelle essenziali o importanti … “, la “ … comunicazione all’ISVAP dei contratti stipulati in occasione dell’invio del bilancio di esercizio …”.
Il Capo IX (Disposizioni transitorie e finali) è composto di quattro articoli:
Articolo 38 “Disposizioni transitorie”
Articolo 39 “Abrogazione di norme”
Articolo 40 “Pubblicazione”
Articolo 41 “Entrata in vigore”,
che non assumono particolare rilievo in questa sede.
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02 maggio 2008
Art. 24-bis del d.Lgs. 231/01
di Giovanni Battisti.
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L’art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/01 il poco eloquente art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”:
L. 48/08, ART. 7 “Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”Concretamente, i nuovi reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48/08 sono:
1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».
• FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P., )
Art. 491-bis. – (Documenti informatici).
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [2] riguarda un documento informatico [3] pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
• ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)
Art. 615-ter. – (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
• DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)
Art. 615-quater. – (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
• DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)
Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
• INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)
Art. 617-quater. – (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
• INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)
Art. 617-quinquies. – (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
• DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)
Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
• DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)
Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
• DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)
Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
• DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)
Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
• FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)
Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
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[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79
[2] Capo III - Della falsità in atti, Artt. 476 – 493-bis:
• Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
• Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
• Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
• Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
• Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
• Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
• Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.
• Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
• Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.
• Art. 485. Falsità in scrittura privata.
• Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
• Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
• Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
• Art. 489. Uso di atto falso.
• Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
[3] Il documento informatico è, secondo la definizione data dall'articolo 1 ,lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 ,il c.d Codice dell’Amministrazione Digitale, "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Sul punto, la relazione al disegno di legge originario (n. 2807) annota: " […] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come 'supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli', si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti'."
[4] "con violenza alla persona o con minaccia"
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