30 settembre 2008

Assonime risponde alla consultazione Consob sulla direttiva Transparency

Assonime ha pubblicato sul proprio sito la risposta alla consultazione della Consob per il recepimento della direttiva "Transparency" (direttiva 2004/109/CE), formulando i seguenti rilievi:
  • è necessario riordinare il Regolamento Consob n. 11971/1999 in materia di emittenti, accorpando articoli di simile contenuto ed eliminando, per esempio, la divisione tra le informazioni da diffondere al pubblico e alla Consob;
  • con riferimento al sistema di comunicazione delle informazioni regolamentate la scelta, per gli emittenti, di procedere direttamente o avvalersi di un soggetto terzo per la dissemination è prematura, anche alla luce della valutazione dei complessi requisiti tecnici e funzionali previsti;
  • con riguardo alla disciplina dello storage, la disciplina comunitaria non esclude la possibilità che lo stoccaggio sia effettuato direttamente dal sito internet dell’emittente;
  • similmente a quanto già accade in altri Paesi, in presenza di costi elevati potrebbe essere la Consob a svolgere i servizi di diffusione e di stoccaggio delle informazioni;
  • si ritiene condivisibile la necessità di stabilire un congruo regime transitorio che consenta agli operatori di adeguarsi al nuovo sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, sia per avere contezza dell’esistenza di soggetti che intendano essere autorizzati come SDIR (sistema di diffusione delle informazioni regolamentate) e come soggetti preposti allo stoccaggio, sia per assumere decisioni consapevoli sull’eventuale diffusione delle informazioni da parte degli emittenti;
  • con riferimento alle partecipazioni rilevanti, si ritiene opportuno prevedere l’eliminazione di alcune soglie, introdotte dalla Consob ma non previste dalla Transparency, che fanno scattare gli obblighi di comunicazione;
  • con riferimento agli obblighi di disclosure in caso di detenzione di strumenti finanziari derivati, è opportuno fissare la soglia al 3% (attualmente proposta al 2%), per non disincentivare l’accesso al mercato italiano da parte di investitori stranieri;
  • per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti si auspica l’adozione del modello standardizzato elaborato dal CESR nel marzo 2007, che semplifica i contenuti della comunicazione, e renderebbe più semplice il relativo adempimento nelle operazioni cross-border tra investitori stranieri.

29 settembre 2008

Competenza dell'OdV

"Posso essere nominato organismo di vigilanza (monocratico) di un'azienda e ricoprire tale carica solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rapporti con i dipendenti? L'obiettivo dell'azienda è di evitare la moltiplicazione delle attività e funzioni di controllo in materia fiscale, di lavoro, legale e qualita."
Il D.Lgs. 231/01 affida all'Organismo di Vigilanza "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (e) di curare il loro aggiornamento" precisando che, per poter esercitare tale attività, l'organismo deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 1, lett. b).

Pertanto, se si vuole realizzare un modello di controllo efficace, all'Organismo di vigilanza devono essere riconosciuti ampi poteri di vigilanza e di controllo quali, a puro titolo semplificativo, la possibilità di accedere senza limitazioni alla documentazione aziendale (per la parte relativa ai processi identificati come sensibili nel modello), un'adeguata collocazione organizzativa, l'assegnazione di un budget di spesa coerente con l'attività svolta etc.
Non è quindi possibile pensabile di limitare, già a priori, l'ambito di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Il tema sollevato è, tuttavia, di sempre maggiore rilevanza: le aziende devono infatti cercare di conciliare la crescente richiesta di controllo (proveniente in primis dallo Stato ) con i propri obiettivi di profitto. E' infatti evidente che le attività di controllo rappresentano, soprattutto nel breve periodo, un costo per l'azienda: sia per le persone da destinare all'attività, sia per le interferenze con le normali attività operative.
Al momento non vi è tuttavia altra soluzione se non quella di far dialogare i diversi organi (interni ed esterni) preposti al controllo, alla ricerca delle possibili sinergie.
Ricordando tuttavia che all'Organismo di vigilanza sono riconosciuti "autonomi poteri di iniziative e di controllo" e che, pertanto, può scegliere di esercitare la propria attività di controllo in completa e piena autonomia.

26 settembre 2008

Valutare i rischi di stress lavoro-correlato

Attenzione: questo evento non è più attivo!

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione di un seminario slla valutazione dei rischi di stress lavoro-correlato.

Valutare i rischi di stress lavoro-correlato con il protocollo SSR e la certificazione SSR: il 23 ottobre 2008 a Milano la giornata di presentazione del modello
(ai partecipanti iscritti verrà consegnato il modello di valutazione dei rischi)

Le aziende devono adeguarsi al d.l. 81/2008 (valutazione dei rischi di stress lavoro-correlato) entro il 1 gennaio 2009, ma non sanno come fare. Le indicazioni sono chiare rispetto agli obiettivi, ma non rispetto al metodo. I professionisti della sicurezza e della medicina del lavoro si trovano ad affrontare un problema nuovo.

Il Centro FerrariSinibaldi ha sviluppato il protocollo SocialStressRisk(r) di valutazione dei rischi per permettere alle aziende di adeguarsi all’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro-correlato.

Il protocollo è il risultato di una ricerca psico-sociale durata 5 anni condotta su 140 aziende italiane e internazionali. I risultati di questa ricerca sono stati integrati con le più recenti ricerche in ambito clinico (World Health Organization e OMS) e della sicurezza aziendale.

La certificazione SSR offre alle aziende una ricca documentazione di riferimento, tabelle di analisi e confronto per i diversi fattori di rischio, linee guida di intervento e la formazione di un responsabile interno aziendale.

Oltre al protocollo di valutazione dei rischi è stata sviluppata la Certificazione SSR, che prevede la personalizzazione dei parametri, piani di formazione, la nomina di un responsabile interno, un referente esterno (medico psichiatra o psicoterapeuta) contattabile tramite numero verde per qualsiasi necessità relativa alla gestione dei rischi stress-correlati, gestione diversity e mobbing.

RIFERIMENTI
Centro FerrariSinibaldi
ssr@ferrarisinibaldi.it
http://www.ferrarisinibaldi.it/testounicostress

24 settembre 2008

Il Tour dell'Internal Audit

Viaggio tra le funzioni di Internal Audit delle società italiane quotate a medio-piccola capitalizzazione.


Siamo molto orgogliosi nel presentarvi l'iniziativa "Il Tour dell'Internal Audit" (scarica la locandina / i loghi), un viaggio-indagine per approfondire le caratteristiche organizzative ed operative delle Funzioni di Internal Audit istituite presso le società italiane quotate a medio-piccola capitalizzazione.

Ogni "tappa" del Tour dell’Internal Audit è rappresentata da un’intervista con il referente della funzione di Internal Audit delle società che hanno aderito all’iniziativa; il percorso e i temi dell’intervista sono comunicati in anticipo ai partecipanti ed ai visitatori del sito, in modo che tutti gli interessati possano attivamente seguire l’avanzamento del Tour e interagire -attraverso il forum- con i colleghi intervistati. Il campione delle società a medio-piccola capitalizzazione, secondo i corsi di borsa alla data dell’indagine, è stratificato geograficamente in macro-regioni/metropoli in cui sono localizzate le sedi principali.

Il Tour dell’Internal Audit vuole anche essere l’occasione per promuovere la costituzione di una rete di relazioni tra i professionisti dell’Internal Audit, fornendo loro lo stimolo per condividere (partendo dalle interviste in programma) esperienze e opinioni o per scambiare documenti di interesse comune.

L'iniziativa si rivolge anche ai visitatori più giovani del sito ComplianceAziendale.com, agli studenti universitiari e a chiunque si prepara alla carriera di auditor: potranno infatti conoscere più da vicino l’ambiente di lavoro e i percorsi di carriera che caratterizzano le funzioni di Internal Audit delle società coinvolte (che hanno così a disposizione un’efficace leva di recruiting).

La interviste saranno pubblicate nei prossimi mesi sul sito ComplianceAziendale.com e su alcuni siti partner di ComplianceAziendale.com.
Se non siete ancora stati contattati, se rientrate nel target di questa iniziativa (le società italiane quotate a medio-piccola capitalizzazione) e se desiderate partecipare per condividere la vostra esperienza professionale, potete scaricare qui il modulo di adesione (file in formato MSWord -compresso- da restituire compilato all'indirizzo e-mail complianceaziendale@gmail.com).

23 settembre 2008

Piccola media impresa (PMI) e d.lgs. 231/01

In una discussione sul forum di ComplianceAziendale.com ci siamo imbattuti nel tema dell'applicazione del Decreto Legislativo 231/01 alle piccole e medie imprese.

Il D.Lgs. 231/01 prevede che "negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, (il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ndr) possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente" (D.Lgs. 231/01, art. 6, co. 4).

Uno degli aspetti discussi riguarda l'applicabilità del comma citato e , quindi, l'identificazione di una impresa come piccola o come media; al riguardo, dal 1 gennaio 2005 l'Unione Europea ha uniformato il concetto di piccola-media impresa [1] prendendo a riferimento numero di occupati e fatturato o (in alternativa ai primi due) il totale di bilancio:
  1. Media impresa
    • Fatturato inferiore o uguale a 50 milioni di euro e meno di 250 occupati o ...
    • ... totale di bilancio inferiore o uguale a 43 milioni di euro
  2. Piccola impresa
    • Fatturato inferiore o uguale a 10 milioni di euro e meno di 50 occupati o ...
    • ... totale di bilancio inferiore o uguale a 10 milioni di euro
  3. Micro impresa
    • Fatturato inferiore o uguale a 2 milioni di euro e meno di 10 occupati o ...
    • ... totale di bilancio inferiore o uguale a 2 milioni di euro
Con riferimento all'applicabilità del comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 231/01, tuttavia, Confindustria precisa che la definizione di "piccola impresa ... in questa sede, va ricercata più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale" in quanto "è evidente che questioni concernenti l’organizzazione, le deleghe di funzioni e le procedure decisionali ed operative siano destinate ad assumere un minor rilievo in una piccola impresa, nella quale la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone" (Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 31 marzo 2008, pag. 50).

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[1] Recepita in Italia con DM 18 aprile 2005 del Ministero della Attività Produttive, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

19 settembre 2008

Donazioni e liberalità nelle aziende farmaceutiche

Il gruppo di lavoro "Compliance 231 Farmaceutiche" ha rilasciato un interessante documento che affronta il tema della gestione delle donazioni e omaggi nelle aziende farmaceutiche.

Come precisano gli autori, l'obiettivo del documento non è quello di definire le linee guida per la gestione delle liberalità nelle aziende farmaceutiche, quanto piuttosto quello di stimolare la discussione ed il confronto su questo tema, nella convinzione che "soltanto con l'approfondita e continua collaborazione degli addetti ai lavori si possa conciliare il business con l'etica e la compliance".

Riconoscendo che la "prassi dei modelli organizzativi adottati dalle società farmaceutiche conosce una gamma estremamente variegata di presidi di varia natura finalizzati a disciplinare il fenomeno delle donazioni" e che "è arduo ipotizzare 'ricette' valide per ogni realtà aziendale", il documento approfondisce i pro ed i contro delle diverse soluzioni organizzative, gestionali e di controllo che possono essere adottare in materia dalle società farmaceutiche.

Questi gli argomenti approfonditi:
  1. Codice etico;
  2. Sistema disciplinare;
  3. Procedura ad hoc per le donazioni / liberalità;
  4. Il flusso informativo verso l'Organismo di vigilanza;
  5. Individuazione del donatario;
  6. Modalità esecutive;
  7. Autorizzazioni;
  8. Oggetto delle donazioni;
  9. Fattispecie che presentano analogie con le donazioni/liberalità:
    • Contributi alla ricerca;
    • Borse di studio - Finanziamenti di posti da ricercatore (o tecnico di laboratorio);
    • Rischio di elusione delle norme sulla sponsorizzazione e sul supporto parziale degli studi clinici attraverso la "scorciatoia" della donazione.

Può una società di revisione svolgere il ruolo di OdV?

di Giovanni Battisti.
"Cosa pensate di una società di revisione che svolge anche il ruolo di OdV?"
La domanda è posta da una lettrice sul forum e la risposta è che non reputo opportuna questa soluzione. Ma vediamo di argomentare la risposta.

Il D.Lgs. 231/01 parla di Organismo di Vigilanza unicamente all’art. 6, co. 1, lett. b: "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo". Poco oltre si limita ad aggiungere qualcosa in ordine agli obblighi informativi verso l’organismo, ma questo al momento non ci interessa.

Comunque, già l'aver utilizzato l’espressione "organismo dell’ente" porterebbe ad escludere la possibilità che una società di revisione possa svolgere il ruolo di organismo di vigilanza; e infatti la relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/01 a tale proposito precisa che "... per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la societas si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della societas attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente)".

Oltre a questo, anche se proprio questo pare il nocciolo della questione, un Organismo di Vigilanza così costituito non sembra poter garantire quella “continuità d’azione” richiesta dalla Linee Guida di Confindustria: "Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale é quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all’attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari."

Diverso è invece domandarsi se i professionisti della società di revisione di un'azienda possano essere nominati anche membri dell’organismo di vigilanza per la stessa azienda; di sicuro, infatti, un revisore possiede le caratteristiche di professionalità di cui parla Confindustria.
Senza addentrarci al momento negli obblighi deontologici e normativi in capo ai revisori, una tale scelta farebbe a mio parere venir meno l’autonomia di azione del singolo componente, quantomeno per ciò che attiene l’ambito dei reati societari.
A tale proposito, parlando dei rapporti tra Organismo di Vigilanza e società di revisione, l’avv. Arena arriva a suggerire che "al contrario, può essere opportuno introdurre controlli ad hoc sull’operato del revisore, soprattutto in termini di mantenimento di quell’indipendenza, senza la quale la certificazione rischia di risultare un mero timbro formale sui documenti predisposti dall’ente", ribadendo così che società di revisione e organismo di vigilanza hanno -sulla stessa materia- ambiti di controllo diversi, che è opportuno che pertanto rimangano anche autonomi e distinti.

16 settembre 2008

La Compliance nelle banche

Opuscolo informativo sulla compliance nelle bancheAbbiamo ricevuto dalla società Consulting – una società di consulenza specializzata sulle tematiche delle banche – la brochure “.. con tanta Compliance”. Si tratta di un’agile pubblicazione di sole 24 pagine destinate ad una prima informazione (quasi un’alfabettizzazione) sui profili normativi, regolamentari ed applicativi della Compliance per il personale delle banche.

Le istruzioni della Banca d’Italia sollecitano ripetutamente gli intermediari ad attuare adeguate politiche di formazione e di coinvolgimento del personale sull’importante materia: l’opuscolo mira quindi a facilitare l’avvicinamento alla materia da parte del personale bancario, costituendo un primo passo verso un’auspicata cultura della compliance.

Pubblichiamo volentieri l’informazione che ci è pervenuta, rinviando al sito della società per maggiori informazioni.

15 settembre 2008

Tutela Legale dell'Impresa: Legal Privilege ed evoluzioni del diritto di difesa

Attenzione: questo evento non è più attivo!

L'AIGI, Associazione Italiana Giuristi di Impresa, ha organizzato per il prossimo 25 settembre 2008 a Roma (presso l'Università LUISS) un convegno dedicato al tema "Tutela Legale dell'Impresa - Legal Privilege ed evoluzioni del diritto di difesa".

Il convegno si propone di analizzare e dibattere il complesso tema delle garanzie procedimentali e sostanziali per l’Impresa nei procedimenti a carattere contraddittorio, sia avanti ad autorità indipendenti che avanti ad autorità giurisdizionali, tema oggi particolarmente importante per gli operatori del diritto che operano negli uffici legali delle Imprese, come anche per i colleghi che esternamente forniscono supporto consulenziale in tali procedimenti.
Sarà analizzato il rinnovato ruolo e contributo del Giurista d’Impresa all’attuale realtà imprenditoriale e allo sviluppo di una cultura della legalità in azienda, con particolare riferimento alla nuova funzione della Compliance, con un occhio anche al corrispondente panorama normativo ed istituzionale europeo ed americano.
Verranno discussi gli strumenti (già esistenti o necessari) e le garanzie indispensabili per l’operato del Giurista d’Impresa rispetto ai contenuti propri della funzione legale, con la volontà di ribadire che, per operare a tutela dell’azienda di appartenenza, i componenti del servizio legale interno devono poter beneficiare di strumenti e garanzie assimilabili a quelle dei professionisti esterni.

Per iscrizioni e informazioni:
AIGI Associazione Italiana Giuristi di Impresa
Piazza Bertarelli 4 - 20122 Milano | Tel 02 86982383 - Fax 02 86995214
e-mail: segreteria.aigi@aigi.it | www.aigi.it

14 settembre 2008

Modalità di redazione del bilancio semestrale abbreviato

Sul sito dell'Associazione Italiana Revisori Contabili è disponibile il documento "Modalità di redazione del bilancio semestrale abbreviato da includere nella relazione finanziaria semestrale – applicazione dei requisiti minimi richiesti dallo IAS 34" (documento di ricerca n. 125).

Il documento fornisce una indicazione dei requisiti minimi richiesti dallo IAS 34 per la predisposizione del bilancio semestrale abbreviato da includere nella relazione finanziaria semestrale.
Un bilancio intermedio può essere redatto in forma completa oppure in forma sintetica (34.4); se redatto in forma sintetica i requisiti di contenuto minimo di un bilancio intermedio sintetico sono indicati in IAS 34.8 e comprendono i prospetti contabili sintetici (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto, rendiconto finanziario) e le note illustrative selezionate, in forma descrittiva o tabellare.

13 settembre 2008

I rapporti tra OdV e società di revisione

di Maurizio Arena, curatore del sito I Reati Societari.

N.B.: L'articolo proposto è un estratto del documento "Il ruolo dell'ODV nell'ambito del sistema di controllo interno della società."

Qualche ulteriore considerazione va svolta sull’incidenza della revisione contabile sul modello organizzativo e sul sistema di controllo interno.
In dottrina è stata evidenzia la seguente correlazione tra il sistema dei modelli e la revisione del bilancio: l’irrogazione di una sanzione metterà in luce l’insufficienza del controllo interno, elemento questo che non dovrebbe non essere stato preventivamente rilevato anche nell’ambito dell’attività di revisione. Inoltre tale inadeguatezza “non potrebbe non avere conseguenze sul giudizio complessivo di attendibilità del bilancio nel suo insieme e sul connesso rischio dell’esistenza di errori significativi non scoperti, con possibile invalidità civilistica e falsità penale del bilancio stesso” (Albertinazzi).
E’ senz’altro erroneo ritenere che, laddove il bilancio sia certificato, il modello possa essere ridotto ai minimi termini: infatti, reati rilevanti ai sensi del d.lg. n. 231 possono verificarsi anche in società (o gruppi) assoggettati a revisione e certificazione del bilancio.
Quanto, poi, all’organismo di vigilanza, i compiti di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, con riferimento ai reati in esame, potranno essere più o meno vasti in relazione, anche in questo caso, alla presenza o meno dell’istituto della certificazione del bilancio; ma non potranno mai essere azzerati nel presupposto che i controlli dei revisori esterni rendano superflua l’azione dell’organismo stesso (si tratterebbe di una delega all’esterno delle funzioni di vigilanza, non ammessa dal d.lg. .231).
Al contrario, può essere opportuno introdurre controlli ad hoc sull’operato del revisore, soprattutto in termini di mantenimento di quell’indipendenza, senza la quale la certificazione rischia di risultare un mero timbro formale sui documenti predisposti dall’ente. All’organismo andrebbe comunicato qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio; sempre sotto questo profilo dovrebbe essergli trasmessa copia delle comunicazioni alla Consob dell’insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata, oltre alle valutazioni in ordine alla scelta stessa della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, ecc. e non solo in base all’economicità).
A ben vedere il punctum dolens è rappresentato da “accordi corruttivi” tra soggetti apicali e società di revisione.
La recente legge n. 262/2005 ha all’uopo inserito nel T.U.F. gli artt 174 bis e 174 ter che puniscono le falsità nelle comunicazioni e nelle relazioni delle società di revisione e la corruzione del revisore: in entrambe le fattispecie le pene vengono irrogate anche al “corruttore” intraneus (amministratore, direttore generale, sindaco).
Sarebbe opportuno che i protocolli aziendali prevedessero almeno una riunione tra la società di revisione, il collegio sindacale, il comitato per il controllo interno (ove esistente) e l’organismo di vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento.
Nelle società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione, è consigliabile prevedere una procedura che preveda uno o più incontri dell’organo di vigilanza con il Responsabile Amministrativo aventi ad oggetto il bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza di bilancio predisposta e con stesura di relativo verbale firmato da entrambi.
In ogni caso è opportuno che l’ODV – anche in questo caso per aumentare la percezione del grado di indipendenza funzionale dell’ODV stesso - rediga ed invii alla società di revisione una relazione periodica sull’attuazione del Modello.
D’altro canto la società di revisione deve comunicare all’ODV ogni informazione ritenuta rilevante ai fini dell’attuazione del Modello e del rispetto del d.lg. n. 231.

12 settembre 2008

Isvap, guida ai reclami

L'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha pubblicato sul proprio sito internet una guida ai reclami per gli utenti delle imprese di assicurazione (assicurati e/o danneggiati) e le associazioni dei consumatori.

La lettura delle guida può risultare utile anche agli internal auditor o ai compliance officer delle imprese di assicurazione, in quanto il documento riepiloga:
  • il processo di gestione dei reclami;
  • i soggetti che possono presentare reclamo;
  • gli ambiti per i quali può essere presentato;
  • la gestione dei reclamami nel caso di liti transfrontaliere (ossia con imprese di assicurazione residenti in stato estero);
  • l'organizzazione e le forme di pubblicità che le imprese di assicurazione devono adottare per la gestione dei reclami;
  • la normativa applicabile, con i richiami al Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

11 settembre 2008

Il ruolo del Collegio Sindacale nel sistema di controllo interno

di Maurizio Arena, curatore del sito I Reati Societari.

N.B.: L'articolo proposto è un estratto del documento "Il ruolo dell'ODV nell'ambito del sistema di controllo interno della società."

E’ opinione comune che sotto il profilo della professionalità il collegio sindacale sia, di regola, attrezzato per adempiere efficacemente al ruolo di vigilanza sul Modello.
Per contro, appare arduo riscontrarvi i caratteri di struttura interna e di continuità di azione che il legislatore ha inteso attribuire all’Organismo.
È evidente tuttavia che il Collegio sindacale, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, sarà uno degli interlocutori “istituzionali” dell’Organismo.
Il Testo Unico della Finanza afferma il ruolo del Collegio Sindacale quale organo preposto alla vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno aziendale e allo svolgimento di indagini particolari su fatti anomali, con la conseguente necessità di promuovere azioni correttive da parte degli amministratori o dell’assemblea.
Uno degli obiettivi del controllo interno è quello di garantire il rispetto della normativa applicabile all’ente, e quindi:
  1. delle leggi e dei regolamenti che riguardano l’esercizio dell’attività aziendale;
  2. delle norme statutarie;
  3. delle norme fiscali, assistenziali e previdenziali.
L’attività di vigilanza viene svolta in parte come monitoraggio dell’attività di controllo svolta dai responsabili all’uopo preposti, ed in parte come attività di controllo diretto.
Quest’ultima è riferita, in modo particolare, all’osservanza delle norme statutarie e di legge in ordine agli atti e alle deliberazioni degli organi societari.
L’attività di monitoraggio consiste, a sua volta:
  • nel richiedere informazioni su eventuali mutamenti nel sistema di controllo interno che possono pregiudicarne l’efficacia in ordine alle procedure relative al rispettodella legge e dell’atto costitutivo;
  • nel rilevare difformità dei comportamenti effettivi rispetto a quelli dichiarati;
  • nel constatare i provvedimenti assunti (o non) e la loro efficacia, a seguito delle osservazioni e segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e alla Società di Revisione;
  • nell’acquisire le informazioni in merito dalla Società di Revisione;
  • nel richiedere informazioni all’Internal Auditing e ai preposti alla specifica funzione di controllo;
  • nella partecipazione alle riunioni degli Organi sociali e nella visura degli atti e deliberazioni dei medesimi;
  • nell’evidenziare le irregolarità con l’eventuale verbalizzazione, secondo un criterio di significatività, da esprimere nel rapporto all’Assemblea, nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, negli incontri con la Società di Revisione, alla Consob, ai sensi dell’art. 149, co. 3, d.lg. n. 58/1998. La significatività delle irregolarità deve essere valutata tenendo presente la loro incidenza sul corretto funzionamento degli organi della società, le cause che le hanno determinate, l’entità delle perdite che ne possono conseguire, nonché le finalità istituzionali dell’attività di controllo della Consob (in ogni caso devono ritenersi significative le irregolarità che costituiscono violazioni di norme penali).
Insomma, già prima dell’entrata in vigore del d.lg. n. 231, la normativa prevedeva uno stretto coordinamento tra il collegio sindacale e, da un lato, la società di revisione, dall’altro, “coloro che sono preposti al controllo interno”.
La società di revisione, in particolare, offre al collegio sindacale un riferimento esterno ed indipendente rispetto all’Alta Direzione e al comitato per il controllo interno, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile.
In particolare l’art. 150, comma 2, d.lg. n. 58/1998 prevede un’attività di scambio di dati e di informazioni tra il collegio sindacale e la società di revisione per l’espletamento dei rispettivi compiti.
Quest’attività di relazione nell’ambito della vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, è illustrata in modo chiaro nella norma 2.4 dei Principi di Comportamento del Collegio Sindacale nelle società quotate.
La norma di comportamento prevede, infatti, che il Collegio Sindacale, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, consideri le risultanze del lavoro svolto dalla società di revisione.
I Principi di Revisione emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla CONSOB alle Società di Revisione per la revisione dei bilanci delle società quotate, prevedono, quale compito prioritario di tale attività, che il revisore debba effettuare un adeguato studio e valutazione del sistema di controllo interno dell’azienda.
Inoltre, pur considerando adeguato lo studio e valutazione del sistema di controllo interno effettuato dalla società di revisione, il collegio sindacale dovrà svolgere autonome procedure di controllo, qualora le valutazioni effettuate dai revisori (con finalità principalmente di natura amministrativo – contabile) non siano ritenute sufficienti per i propri (più ampi) compiti di vigilanza.
A tale proposito il secondo paragrafo della Comunicazione CONSOB n. 97001574 del 20.2.1997 (Raccomandazioni in materia di controlli societari) (Rapporti di collaborazione tra Collegio Sindacale e Società di Revisione) così recita:
“Non sempre le informazioni utili per il controllo dell’amministrazione e la vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo possono essere acquisite dal Collegio Sindacale nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo o mediante l’attivazione dei poteri di indagine e di richiesta di notizie agli amministratori.
Al riguardo, affinchè sia garantita ai sindaci la massima visibilità sull’operato degli amministratori, si raccomanda che il Collegio Sindacale richieda alla Società di Revisione tutte le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del sistema di controllo interno ed amministrativo – contabile, il cui fine è proprio garantire la conformità degli atti di gestione all’oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio e l’attendibilità dei dati contabili.
Le Società di Revisione vorranno prestare la massima collaborazione in tal senso”
(Comunicazione CONSOB n. 97001574 del 20.2.1997)
Occorre segnalare, peraltro, che negli ultimi anni la tendenza internazionale delle società di revisione è quella di modificare l’approccio alla revisione contabile (Business Audit), concentrando l’attenzione sul concetto che la redazione del bilancio d’esercizio è influenzata dai rischi di impresa e che alla prevenzione e riduzione di tali rischi deve mirare il sistema di controllo interno.
Il processo di revisione deve quindi tendere all’anticipazione e valutazione di tali rischi e non alla mera rilevazione o individuazione degli errori.
Questa novità nel processo evolutivo della revisione non muta tuttavia la sostanziale distinzione di attività fra il collegio sindacale e la società di revisione, così come indicata dal d.lg. n. 58/98.
L’ODV, una volta istituito, è la funzione aziendale cui spetta il controllo del Modello, vale a dire il controllo sulle procedure etiche, preventive, organizzative e gestionali adottate per evitare di incorrere nelle responsabilità di cui al d.lg. n. 231.
Pertanto ha una competenza ratione materiae sul rispetto di un particolare ambito di normativa applicabile alla società.
Dovrà, di conseguenza, diventare il destinatario di ogni informazione utile a questo fine da parte del collegio sindacale.
I sindaci, dal canto loro, essendo comunque investiti della responsabilità di valutare l’adeguatezza “in generale” dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell’eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello: in tal modo essi potranno attivarsi secondo quanto previsto dalla legge.
In ogni caso è opportuno – soprattutto per garantire l’indipendenza funzionale dell’ODV - che i sindaci vengano informati periodicamente sull’attuazione (e sulle proposte di aggiornamento) del Modello, con apposita relazione scritta, da parte dell’ODV.

10 settembre 2008

I molteplici protagonisti del sistema di controllo interno

di Maurizio Arena, curatore del sito I Reati Societari.

N.B.: L'articolo proposto è un estratto del documento "Il ruolo dell'ODV nell'ambito del sistema di controllo interno della società."

Alla luce della vigente normativa gli attori interessati al funzionamento dei controlli interni e al monitoraggio della loro funzionalità, sono i seguenti:
  • l’Alta Direzione, il Comitato per il controllo interno (ove esistente) e i responsabili delle unità operative aziendali, che rispondono del funzionamento e delmiglioramento del sistema di controllo interno a presidio del raggiungimento degli obiettivi di economicità delle operazioni, attendibilità del sistema informativoaziendale e conformità alla normativa di riferimento;
  • il Controllo di gestione, preposto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di economicità che osserva l’azienda nel suo insieme, monitorando l’operato delle diverse unità organizzative;
  • l’Internal Auditing (revisione interna), preposto, tra l’altro, al monitoraggio della funzionalità del sistema di controllo interno aziendale;
  • il Collegio Sindacale, preposto in generale alla vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno aziendale.
  • la Società di Revisione, fra i cui compiti rientra la valutazione dei controlli interni che presidiano gli obiettivi di attendibilità del sistema informativo aziendale e di monitoraggio dei rischi.
A questi va ora aggiunto, in seguito alla riforma del sistema di tutela del risparmio (legge n. 262/2005), il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art 154-bis. T.U.F. .

09 settembre 2008

Consultazione sull'attuazione della direttiva 2006-46-CE

Nello scorso mese di luglio il Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha sottoposto a pubblica Consultazione la bozza di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/46/CE, che reca "disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte degli emittenti, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio".

Alla Consultazione hanno risposto con un proprio documento di osservazioni ABI, AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari), ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili), ASSONIME, Borsa Italiana spa e Confindustria.

La bozza di decreto legislativo e le osservazioni inviate dai soggetti citati sono disponibili sul sito del Dipartimento.

Riportiamo in estrema sintesi alcune delle osservazioni inviate al Dipartimento del Tesoro, rinviando ai documenti originali per il panorama completo delle osservazioni allo schema di decreto legislativo

ABI:
"La nuova versione della norma, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva, si applicherà non solo, come attualmente disposto, alle società con azioni quotate, ma a tutte le "società emittenti valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati". Alla luce di tale ampliamento "soggettivo", nello schema in consultazione correttamente viene disposto che le società che emettono titoli diversi dalle azioni possano omettere la pubblicazione di talune informazioni (ad esempio, le modalità di funzionamento dell'assemblea degli azionisti), evidentemente non necessarie. Segnaliamo l'opportunità di ampliare il novero delle esenzioni, includendone altre oltre quelle già previste. Tale richiesta è giustificata dalla circostanza che talune delle informazioni che andrebbero rese al pubblico, in caso di società che non hanno azioni quotate non appaiono necessarie, atteso che esse presuppongono la natura azionaria dei titoli ai quali sono riferite, ovvero sono legate al possibile mutamento del controllo, soprattutto in caso di OPA."

AIAF: con riferimento all'art. 1, co. 1 dello schema di decreto legislativo, ritiene "che il testo proposto configuri un allontanamento dal disposto dello IAS 24: il principio internazionale prevede infatti che qualsiasi operazione con parte correlata sia evidenziata, senza riguardo alcuno al valore dell’operazione. L’applicazione dell’esenzione con riferimento alle operazioni classificabili come non rilevanti e concluse a condizioni di mercato avrà il presumibile effetto di aprire una dicotomia tra le imprese, secondo che esse applichino o meno gli IFRS". In tema di "parti correlate", ricorda che "è in via di emanazione un apposito Regolamento Consob, mentre la stessa Banca d’Italia ha avviato approfondimenti che estendono il concetto di parte correlata anche ad aspetti sino ad ora non considerati in materia di credito. Pare dunque auspicabile che, in sede di elaborazione della nuova normativa civilistica, il legislatore non voglia rescindere dalla riflessione in atto."
Esprime inoltre il timore "che l'innalzamento delle soglie disposto al comma 4 possa svuotare di significato l’informativa richiesta dallo IAS 24. Tra le imprese di dimensioni minori, solo quelle i cui manager ed azionisti siano fortemente orientati alla trasparenza eviteranno infatti di avvalersi delle limitazioni agli obblighi di informativa concesse dal rinnovato articolo 2435 bis."

ASSIREVI:
Art. 1, co. 1, schema di decreto legislativo " il termine "accordi non risultanti dalla stato patrimoniale" non è immediatamente riconducibile a voci contabili o a specifiche operazioni e necessita di un contributo interpretativo".
Art. 4, co. 1, schema di decreto legislativo "lo schema di decreto legislativo modifica l'art. 90 del D.gs. 209/2005, prevedendo che "l'ISVAP può altresì stabilir ela documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza al fine delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato". Al riguardo, occorre segnalare che una previsione di tale natura non pare trovare la sua fonte nella direttiva che lo schema di decreto si propone di attuare".
Art. 5, schema di decreto legislativo. Co. 1, sub art. 123 bis n. 1
"Con riguardo all'art. 123 bis D.Lgs. 58/98 (di seguito, "TUIF"), lo schema in esame ripropone l'attuale riferimento ad una specifica sezione della relazione sulla gestione contenente "informazioni dettagliate" sulle voci elencate nel seguito della norma. In proposito, non è chiaro cosa intenda il legislatore con tale espressione, posto che non è dato comprendere quale livello di dettaglio sia richiesto all'estensore della relazione sulla gestione".
Art. 5, schema di decreto legislativo. Co. 1, sub art. 123 bis n. 2
"La disciplina sulla possibile separazione delle relazione sulla gestione dal documento sul governo societario e sul relativo regime di pubblicazione può ... generare qualche difficoltà alle società di revisione".
Art. 5, schema di decreto legislativo. Co. 1, sub art. 123 bis n. 3
"Assirevi ritiene opportuno effettuare alcune osservazioni con riferimento all'obbligo, posto in capo al revisore della norma in esame, di esprimere il giudizio di cui all'art. 156, comma 4bis, TUIF (vale a dire la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio) sulle informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), h), n), e o) dello schema di decreto. In effetti, affinchè il revisore possa esprimere uin giudizio di coerenza nei termini appena ricordati occorre che le suddette informazioni siano contenute nel bilancio o comunque desumibili dallo stesso.
Per quanto consta alla scrivente, in verità, i principi contabili attualmente applicabili nel nostro ordinamento non prevedono l'inserimento nel bilancio di tutte le informazioni indicate nelle lettere b), e), f), h), n), e o) del comma 1 dello schema di decreto".
"In relazione alla seconda parte del n. 3 dell'art. 123bis, come modificato dal comma 1 dell'art. 5 dello schema di decreto in esame, [...] dallo schema di decreto dovrebbe emergere con chiarezza che il revisore è chiamato a verificare che sia stata elaborata apposita sezione della relazione sulla gestione o una separata relazione sul governo societario di cui all'art. 123bis TUIF e, con riguardo alle singole informazion contenute in tali documenti e indicate nelle soprannominate lettere b), e), f), h), n), e o), egli è tenuto ad esprimersi in termini di coerenza delle stesse con il bilancio".
"Da ultimo, appare opportuno sottolineare che lo schema di decreto in consultazione non sembra prevedere una disciplina transitoria".

Assonime:
1. Informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari
"Lo schema aggiunge all’obbligo di disclosure di “dettagliate” informazioni sugli assetti proprietari contenute nel vigente art. 123-bis Tuf una serie di altre “dettagliate” informazioni (contenute nelle lettere a), b), p) e q)) ... il legislatore comunitario opportunamente non ha voluto specificare che esse debbano essere “dettagliate” visti i profili di complessità e riservatezza che possono contenere. Sarebbe allora auspicabile che gli obblighi informativi siano divisi in due commi distinti richiedendo il dettaglio delle informazioni solo per quelle contenute nell’attuale art. 123-bis Tuf."
2. Ruolo della società di revisione
"Lo schema prevede, nel nuovo terzo comma dell’art. 123-bis Tuf, che la società di revisione esprima un giudizio di coerenza su una serie di informazioni che la medesima disposizione propone di inserire nella relazione sulla gestione. [...] L’obbligo contenuto nella direttiva appare, invece, riferirsi ai casi in cui le informazioni non siano contenute nella relazione sulla gestione, ma, come consentito dalla direttiva (e dallo schema), “in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, pubblicata congiuntamente alla stessa, o pubblicata sul sito internet della società”: tali informazioni in tal modo sarebbero assoggettate al controllo del revisore pur non essendo contenute nella relazione sulla gestione".
" [...] la relazione allo schema potrebbe utilmente precisare in cosa consiste il controllo di coerenza del revisore rispetto, ad esempio, ad altre informazioni, quali ad esempio le partecipazioni rilevanti nell’emittente, che il mercato già conosce in quanto diffuse attraverso il sito della Consob".
"la relazione potrebbe precisare il ruolo del revisore relativamente alla valutazione da rendere sulle “principali caratteristiche di sistemi di gestione dei rischi e di controllo interni”."
3. Modifiche al Titolo V del Libro Quinto del Codice civile.
"Lo schema non sembra ... contemplare l’opzione contenuta nella Direttiva, che attribuisce agli Stati membri la facoltà di disporre deroghe per le operazioni concluse tra due o più membri di un gruppo, purché le filiali che sono parte dell’operazione siano di totale proprietà di tale membro” "
"la relazione allo schema potrebbe utilmente precisare cosa debba intendersi per “operazioni non risultanti dallo stato patrimoniale” ... e come debba applicarsi nel
contesto italiano la modifica prospettata".

Borsa Italiana spa:
"In relazione alla consultazione in oggetto, si intende richiamare l’attenzione sull'ambito di applicazione dell'articolo 123-bis del TUF.
Nella proposta in consultazione si fa riferimento genericamente alle "società emittenti valori mobiliari".
Questa formulazione appare troppo ampia e rischia di estendere gli obblighi informativi in tema di governo societario e assetti proprietari a emittenti strumenti finanziari (ad es. covered warrant e certificates o asset backed securities, etc) rispetto ai quali tali informazioni non appaiono rilevanti in
considerazione della natura dell'investimento."
"...con riferimento all'informativa in tema di adesione ai codici di
comportamento in materia di governo societario di cui all'articolo 123-bis lettera a), si suggerisce di recuperare la flessibilità offerta dalla direttiva che consente agli emittenti di fornire livelli diversi di informativa."

Confindustria:
Art. 1 - Modifiche al Titolo V del Libro Quinto del Codice civile art. 2427 c.c. (Contenuto della nota integrativa)
"Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, il tema è attualmente oggetto di una proposta di regolamentazione della Consob sottoposta a pubblica consultazione. Le numerose e articolate considerazioni indirizzate alla Commissione evidenziano l’esigenza di garantire coerenza all’informativa su tali operazioni nei diversi documenti che ad esse fanno riferimento."
"Sarebbe, inoltre, opportuno recepire nello schema di decreto la facoltà concessa agli Stati membri dall’art. 1, par. 6, della direttiva di esonerare le società dall’obbligo di informativa sulle operazioni concluse con parti correlate che siano dalle stesse interamente controllate (al riguardo, la versione in lingua inglese della direttiva fa riferimento, correttamente, alle subsidiares e non alle filiali)."
Art. 5 - Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 art. 123-bis (Informazione sul governo societario e gli assetti proprietari)
"... le informazioni prese in considerazione al co. 3 (in attuazione dell’art. 1, par. 7, co. 2 della direttiva in esame, viene infatti inserito un nuovo co. 3 nell’art. 123-bis TUF, ndr) presentano profili di criticità, in quanto non sembrano direttamente desumibili dal bilancio. Si rischia, in tal modo, di impegnare il giudizio della società di revisione su questioni che non afferiscono ad aspetti tipicamente contabili e che, quindi, non troverebbero immediata rispondenza all’atto dell’esame dei conti della società da parte del revisore."

Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 agosto 2008, proseguirà il suo iter presso le Commissioni Parlamentari competenti per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

08 settembre 2008

Commenti al Codice Antimafia

L'avv. Arena ha pubblicato un primo, breve commento al c.d. "Codice Antimafia", alla cui redazione hanno partecipato Piero Luigi Vigna, Giovanni Fiandaca e Donato Masciandaro.

In particolare, si discute l'obbligo dell'Organismo di Vigilanza, istituito in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/01, a "segnalare eventuali infiltrazioni criminose di cui abbia notizia alla Prefettura competente, a pena di sanzione disciplinare (l’omessa segnalazione integra anzi “grave illecito disciplinare”)", in linea con la tendenza avviata dalla "nuova normativa antiriciclaggio (art 52 d.lg. 231/2007), che prevede la responsabilità penale dell’ODV (e degli altri organi di controllo interno) in caso di omessa comunicazione di alcune violazioni della stessa normativa".

Ricordiamo che il c.d. "Codice Antimafia", la cui predisposizione è stata avviata da Italcementi a fine 2007, formalizza alcune "linee guida" per prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle aziende operanti nelle aree a rischio del nostro Paese.

Come indicato nei primi paragrafi, il Codice Antimafia:
  1. costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (governance) dell’impresa, proposto alle imprese che operano, anche in parte, all’interno di territori ad alto tasso di criminalità, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali;
  2. può essere assunto anche da Associazioni imprenditoriali o di categoria, le quali possono farlo proprio o inserirlo in regolamenti relativi all’attività delle imprese associate;
  3. ha una funzione complementare ad altri codici di governance (codici etici, modelli redatti ai sensi del d. lgs. 231/2001, regolamentazione interna e procedure), oltre che alle fonti primarie di regolazione dell’attività d’impresa.

05 settembre 2008

Adozione obbligatoria dei modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/01

di Giovanni Battisti.

"E alla fine i modelli di organizzazione, gestione e controllo diventarono obbligatori". Molti indizi lasciano supporre che questo sarà il "lieto fine" dell'avventura dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ex D.Lgs. 231/01.

Ma procediamo con ordine (cronologico):
  • l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo -finalizzata a liberare la società dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di uno dei c.d. reati presupposto- è stata originariamente dal legislatore rimessa alla libera scelta degli enti ("l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi", D.Lgs. 231/01, art. 6, co. 1);
  • in fase di predisposizione del nuovo testo normativo sulla sicurezza sul luogo di lavoro, erano circolate alcune bozze di decreto che revedevano l'obbligo di adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (adozione obbligatoria, ovviamente, limitatamente ai reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01) per specifiche tipologie di società ("L'adozione dei modelli di cui al presente articolo è obbligatoria per: a) i datori di lavoro che occupino oltre 1000 lavoratori; b) aziende estrattive ed altre attività mineratrie, c) aziende per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno 10 lavoratori; e) le centrali termoelettriche; e) gli impianti e i depositi nucleari; f) le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.", Schema di decreto legislativo ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123, art. 30, co. 6). Tuttavia, in fase di redazione del testo definitivo, l'obbligo di adozione è svanito, ed è rimasto solo la poco chiara espressione "le aziende devono adottare" (D.Lgs. 81/08, art. 30, co. 1), della quale abbiamo già parlato.
La recente approvazione dell'art. 54 della legge n. 15/2008 della regione Calabria, prontamente commentata dall'avv. Arena, cambia un bel po' le carte in tavola:
1. Le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali.
2. L'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è subordinata al rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.
(Legge regione Calabria n. 15/2008, art. 54 - Adeguamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
Almeno tre sono gli elementi da evidenziare di questo articolo:
  1. l'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" ex D.Lgs. 231/01 non è più facoltativa, ma obbligatoria per tutte le imprese che operano (o intendono operare) in regime di convenzione con la regione Calabria;
  2. l'articolo in questione prevede un obbligo di comunicazione preventiva dell'adozione di tali modelli (o meglio, dell'adeguamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti del D.Lgs. 231/01) ai "competenti uffici regionali" (quali, al momento, non è dato sapere). Il D.Lgs. 231/01 prevede invece una verifica "a posteriori" (ovvero, solo nel malaugurato caso di commissione) da parte del giudice penale (D.Lgs. 231/01, art. 36)
  3. l'adozione dei modelli non è più solo finalizzata alla esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, ma diventa un requisito indispensabile per accedere all'attività contrattuale con la PA regionale (limitatamente, ovviamente, ai contratti per l'erogazione di servizi erogati in regime di concessione dalla Regione Calabria).

03 settembre 2008

Calabria, legge regionale n. 15 del 2008 e modelli di organizzazione

L'avv. Arena segnala (sul sito "I Reati Societari") che con l'approvazione della legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008 "le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la 'disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300' " (legge regionale n. 15/2008, art. 54, co. 1).

Il mancato adeguamento dei propri modelli organizzativi, o la loro mancata formalizzazione e approvazione da parte dell'organo dirigente, impedisce il rinnovo dei contratti di convenzione in scadenza e la stipula di nuovi contratti di convenzione con la regione (legge regionale n. 15/2008, art. 54, co. 2).

I primi approfondimenti e commenti sul sito "I Reati Societari".