28 novembre 2008

Accountability rating e responsabilità d'impresa

Attenzione: questo evento non è più attivo!

Fonte: SCS Consulting

L'Accountability Rating® (scarica la presentazione) è uno strumento che valuta, attraverso quanto emerge dalle informazioni rese pubbliche dalle aziende:
  • in che misura hanno integrato pratiche responsabili nel loro modo di fare business;
  • il loro impegno nel rendere conto ai propri stakeholder e nel coinvolgerli;
  • gli impatti delle loro attività sul mercato, sulla società e sull’ambiente in cui operano.
Dal 2005 viene pubblicato ogni anno su Fortune International; copre le 100 aziende più grandi per fatturato a livello mondiale,a cui si aggiunge una serie di liste nazionali che valutano le principali imprese dei singoli paesi. Questo permette un confronto tra leader globali e nazionali.

E' uno strumento sviluppato da AccountAbility e da csrnetwork:
  • AccountAbility è l’istituto internazionale di ricerca noto per gli standard per la rendicontazione sociale “AA1000”, che lavora per promuovere innovazioni nelle pratiche di accountability per lo sviluppo sostenibile;
  • csrnetwork è una società di consulenza inglese specializzata sui temi della sostenibilità e della responsabilità d’impresa.
    SCS Consulting e Il Sole 24 Ore presenteranno, in anteprima per il mercato italiano, il sistema di accountability rating nel convegno "Responsabilità d'impresa per ricotruire la fiducia - Presentazione del primo accountability rating® in Italia" (Milano, Via Monte Rosa 91, 2 dicembre 2008, ore 10-13, presso la sede de Il Sole 24 Ore).

    Il programma prevede, dopo l'introduzione di Gianfranco Fabi (Vice Direttore de Il Sole 24 ORE), la presentazione del sistema Accountability Rating® a livello "Global 2008" (a cura di Alex McGillivray) e a livello "Italia 2008" (a cura di Valeria Fazio, Responsabile Area Accountability e Responsabilità d’Impresa, SCS Consulting).

    Seguirà una tavola rotonda sul tema "La responsabilità d'impresa per ricostruire la fiducia", cui parteciperanno: Mario Molteni (Professore Ordinario di Corporate Strategy e Economia Aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano), Pietro Guindani (Presidente Vodafone, membro Commissione Cultura Confindustria), Daniela Carosio (Corporate Governance and Financial Analyst), Mariarosa Cutillo (Responsabile Relazioni Esterne e Internazionali, Mani Tese Onlus), Stefano Cavazza (Direttore Generale, SCS Consulting), Laura La Posta (Caporedattore, Il Sole 24 Ore).

    E' richiesta la conferma della propria presenza al 02 34973208.

    27 novembre 2008

    L'Internal Auditing in Nice s.p.a.

    Nell'ambito dell'iniziativa "Il tour dell'Internal Auditing" abbiamo intervistato la dottoressa Laura Artich, responsabile della costituzione ed avvio della funzione di Internal Auditing all'interno di Nice s.p.a..

    La dott.ssa Artich evidenzia, tra i molti spunti interessanti, anche le difficoltà di "recruiting" di personale qualificato ed il relativo costo, che per le società a medio-piccola capitalizzazione possono rappresentare un onere significativo.
    Il futuro della funzione di auditing, quindi, dipende in questi contesti sia dalla sua capacità di "seguire un approccio volto non solo a perseguire obiettivi di compliance, ma anche di miglioramento interno a livello di processi e di organizzazione e di trasmettere al top management i risultati ottenuti in tal senso" sia dalla "sensibilità del management verso i processi di miglioramento continuo dell’organizzazione e quindi anche verso il contributo che può venire dalla funzione di IA". E qui sta di nuovo al RIA la capacità di valorizzare l'attività svolta dalla propria funzione, per garantirle una sponsorizzazione forte "dal top management dell’azienda".
    E' possibile commentare le risposte della dott.ssa Artich sia in calce a questo post (cliccando su "commenti") sia sul forum CA.

    Origine, responsabilità e collocazione della funzione di Internal Audit
    ComplianceAziendale.com: Quando è stata istituita la funzione di Internal Auditing e quali responsabilità le sono state assegnate?
    Laura Artich: In Nice la funzione di internal auditing nasce da un’esigenza di compliance: l’impianto ed il mantenimento del Sistema di Controllo Interno secondo un approccio integrato per garantire il supporto sia alle attestazioni del Dirigente Preposto (ex L. 262/2005) sia al mantenimento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001. I primi lavori sono iniziati nella seconda metà del 2007. Attualmente la “neo-nata” funzione di Internal Auditing è ancora in fase di avvio in quanto non sono ancora state formalmente attribuite cariche e responsabilità.

    CA: Qual è la provenienza professionale dell'attuale Responsabile dell’Internal Auditing e delle principali risorse a disposizione della funzione?
    LA: Il RIA ha maturato precedenti esperienze nella revisione contabile e nel controllo di gestione con particolare riferimento all’area del reporting di gruppo.

    CA: A chi riporta (gerarchicamente e funzionalmente) il RIA?
    LA: Come già anticipato, allo stato attuale la funzione non è ancora stata ufficialmente definita. Tuttavia il progetto prevede che il RIA sia una figura che riporta gerarchicamente all’Amministratore Delegato e funzionalmente al Comitato per il Controllo Interno.

    Organizzazione della funzione
    CA: Gli Internal Auditor sono in possesso di certificazione?
    LA: No.

    CA: Le risorse assegnate (strumentali, umane e finanziarie) alla funzione IA sono sufficienti e adeguate?
    LA: L’investimento fatto e pianificato per lo sviluppo della funzione si sta dimostrando adeguato rispetto agli obiettivi prefissati, che per il primo consuntivo sono stati pienamente raggiunti.

    CA: Quali strumenti informatici sono utilizzati nell’erogazione dei servizi di IA?
    LA: Soprattutto Excel, ma anche altri applicativi del pacchetto Office e il gestionale Axapta adottato dal gruppo Nice.

    CA: Recruiting-Employee Retention applicato alla vostra realtà: quali a suo parere le difficoltà, opportunità, leve e limiti?
    LA: Difficoltà: trovare le competenze più adatte già formate sul mercato del lavoro, in quanto la funzione di internal auditing è ancora poco diffusa nel mondo delle società italiane, specialmente nei gruppi industriali di medie dimensioni.
    Opportunità: sfruttare l’interesse per la novità dell’internal auditing per attirare personale qualificato e motivato a sviluppare le competenze specifiche che questo tipo di attività richiede.
    Leve: puntare a far crescere internamente le figure dedicate alla funzione (responsabile ed eventuale staff) per creare le competenze che meglio si attagliano alla propria realtà aziendale.
    Limiti: sicuramente i costi di figure qualificate. Soprattutto per le società quotate italiane di piccola-media capitalizzazione questi costi possono rappresentare un onere significativo che va a sommarsi a quelli per il mantenimento dello stato di società quotata.

    CA: La Funzione ricorre all’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
    LA: Si. L’investimento che è stato fatto prevede soprattutto la disponibilità di risorse in co-sourcing.

    CA: Se sì, qual è la sua valutazione delle opportunità e dei limiti dell’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
    LA: Opportunità: disporre fin da subito di competenze qualificate in grado anche di apportare l’esperienza maturata in altre realtà. Nel caso di Nice il lavoro svolto a stretto contatto con i consulenti esterni favorisce la formazione del personale interno.
    Limiti: il consulente ha bisogno comunque di una figura interna che garantisca l’aggiornamento sui fatti aziendali rilevanti e il coordinamento con le funzioni interne. In mancanza di questo punto di collegamento la funzione IA rischia di essere una funzione di mera compliance, limitando di molto la possibilità di contribuire al miglioramento dei processi aziendali.

    CA: Quali sono, a suo parere, tre caratteristiche del vostro ambiente di lavoro che lo rendono di interesse per un potenziale candidato?
    LA: Forte dinamicità, internazionalizzazione, ampi margini di crescita.

    Servizi erogati
    CA: Con riferimento ai servizi erogati dalla sua Funzione nell’ultimo anno, come si distribuiscono in termini percentuali per tipologia i volumi spesi (es. incarichi di consulenza, incarichi di audit, dominio finanziario, di compliance, operational, IT)?
    LA: Come già detto all’inizio la funzione di IA è ancora nel suo primo anno di vita. Fino a questo momento possiamo stimare i volumi spesi come segue: 10% consulenza, 90% compliance.

    CA: Quali sono i committenti o i destinatari dei servizi della Funzione IA all’interno dell’azienda (es. Dirigente Preposto, OdV, CdA/CCI, Preposto CI, Vertici Aziendali, etc.)?
    LA: Dirigente preposto, OdV, CCI.

    CA: Come è percepita la funzione di IA da parte dei diversi interlocutori aziendali (auditati, CdA/CCI, collegio sindaci, società revisione, Dirigente Preposto, ODV 231, etc.)?
    LA: I risultati apportati fin’ora sono stati particolarmente apprezzati dal CCI e dal Collegio Sindacale. Anche la società di revisione riconosce elevato valore a questa funzione.

    CA: Come viene gestita la complessità (lingua, normativa, cultura, etc.) delle relazioni con le società o sedi estere in una realtà come la vostra?
    LA: La lingua rappresenta sicuramente un ostacolo nella condivisione delle attività che coinvolgono le controllate estere. Fortunatamente però, la collaborazione di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti (colleghi stranieri da una parte e consulenti dall’altra) ha permesso di superare questo problema.

    Associazioni professionali e prospettive future
    CA: Gli Internal Auditor dell’azienda sono iscritti a qualche associazione professionale?
    LA: No.

    CA: Come vede l'evoluzione dell'attività di Internal Auditing nelle aziende a medio-piccola capitalizzazione?
    LA: Ritengo che la possibilità che questo tipo di attività si sviluppi in aziende come Nice siano strettamente dipendenti principalmente da due fattori legati tra loro. Da un lato la capacità della funzione di seguire un approccio volto non solo a perseguire obiettivi di compliance, ma anche di miglioramento interno a livello di processi e di organizzazione e di trasmettere al top management i risultati ottenuti in tal senso. Dall’altro la sensibilità del management verso i processi di miglioramento continuo dell’organizzazione e quindi anche verso il contributo che può venire dalla funzione di IA. Credo quindi che per l’evoluzione di questa funzione, spesso ancora poco conosciuta, serva uno sponsor proveniente dal top management dell’azienda.

    26 novembre 2008

    Quesiti sul D.Lgs. 81/08

    La Regione Piemonte ha elaborato un opuscolo che raccoglie i quesiti sull'applicazione del D.Lgs. 81/08 pervenuti al numero verde regionale per la sicurezza sul lavoro.
    Il documento "Quesiti sul D.Lgs. 81/01" (file pdf, 23 pagine) può essere scaricato gratuitamente dal sito della Regione Piemonte, nella sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro.

    I questiti sono stati raggruppati per area tematica:
    • applicazione generale del decreto 81/08 (titolo I)
    • luoghi di lavoro, macchine e DPI (titolo II e III)
    • cantieri (titolo IV)
    • segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali (titolo V, VI, VII)
    • agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive (titoli VIII, IX, X, XI)
    L'iniziativa si inserisce nel contesto del progetto "Sicuri di essere Sicuri", avviato dalla Regione Piemonte per contribuire allo sviluppo della cultura alla sicurezza sul lavoro.

    25 novembre 2008

    La costruzione e la disciplina dell’ODV

    L'avv. Arena ha pubblicato, sullla rivista on-line "I Reati Societari", un interessante articolo che riassume le tematiche relative alla costituzione, avvio e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza nel sistema del D.Lgs. 231/01, alla luce sia della normativa in vigore sia delle osservazioni contenute nell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 9.11.2004, e propone le relative soluzioni suggerite dalla "linee guida" emanate da alcune associazioni di categoria (tra le quali ABI, Associazione bancaria italiana, ASSTRA, Associazione delle imprese di trasporto, ASSIFACT, Associazione delle imprese di factoring, e ASSOGESTIONI, Associazione delle società di gestione del risparmio).

    L'articolo "La costruzione e la disciplina dell'ODV" approfondisce i seguenti argomenti:
    • Struttura e composizione (dell'ODV)
    • Nomina dell'ODV
    • Risorse umane e finanziarie assegnate all'ODV
    • Requisiti soggettivi dell'ODV
    • L'esercizio delle funzioni dell'ODV
    • La segnalazione di violazioni
    • La formazione del personale
    • La modifica del Modello
    • La procedura sanzionatoria

    20 novembre 2008

    La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni dell'IRDCEC

    L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili -IRDCEC- ha pubblicato un documento di analisi sul nuovo contenuto della Relazione sulla Gestione.

    Il documento, scaricabile dal sito dell'IRDCEC, approfondisce le modifiche apportate all'art. 2428 del Codice Civile, che disciplina appunto il documento di "relazone sulla gestione", dal D.Lgs. n. 32 del 2007, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva comunitaria n. 51/2003.
    art. 2428 - Relazione sulla gestione
    Testo in vigore dal 12/04/2007 (modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, art. 1)
    Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
    L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
    L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
    Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
    1) le attività di ricerca e di sviluppo;
    2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
    3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
    4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
    5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
    6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
    6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
    a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
    b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
    Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
    Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

    (N.D.R.: Ai sensi dell'art.5 DLG 2 febbraio 2007 n.32 le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva del 12 aprile 2007, data di entrata in vigore del citato DLG n.32 del 2007.)
    L'analisi dell'IRDCEC si concentra in particolare sul comma 1, 2 e 6-bis dell'art. 2428 c.c., con l'obiettivo di fare chiarezza sulle espressioni impiegate dal legislatore e di renderle operative.

    Indice del documento "La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni."
    1. Il nuovo contenuto della Relazione sulla gestione. - 2. Riflessioni sul primo comma dell'art. 2428 c.c. - 2.1 Informazione sui rischi e incertezze - 3. Gli indicatori di risultato finanziari. - 3.1 Gli indicatori alternativi di performance nella Raccomandazione 2005 del CESR. - 3.2 Gli indicatori di risultato non finanziari. - 3.3 Gli indicatori soft - 4. Il progetto dello IASB sul Management Commentary. - 5. Riflessioni sul comma sesto bis) relativo agli strumenti finanziari. - 6. Considerazioni finali.

    19 novembre 2008

    Gli incarichi di consulenza in massima trasparenza

    Attenzione: questo evento non è più attivo!


    Scelta del professionista e determinazione del compenso. Rischi di reato: garanzie, verifiche dei risultati, documentazione e flussi informativi verso l'OdV.

    Forma Futura, in collaborazione con il sito 231 Farmaceutiche, ha organizzato per il 4 dicembre 2008, a Milano, un convegno sulla gestione degli incarichi di consulenza in ambito farmaceutico-sanitario; in occasione del convegno verrà presentato il documento del Gruppo "Compliance 231 Farmaceutiche" sulle consulenze.
    "L’incarico di consulenza in ambito farmaceutico-sanitario permette oggi di regolare diverse forme e modalità di collaborazione. L’indubbia flessibilità ed il diffuso utilizzo dell’istituto potrebbero però esporre sia chi se ne fa promotore che attore a rischi amministrativi e penali rilevanti e spesso sottovalutati.
    La trasparenza, la ‘sicurezza’ dell’incarico di consulenza sono al centro del seminario che si propone l’obiettivo di illustrare le migliori pratiche oggi adottate in questo senso in Italia e di individuarne le ricadute in termini di processi organizzativi interni alle aziende. Particolare attenzione è dedicata, infatti, alla regolamentazione dell’incarico di consulenza ai fini della normativa sulla responsabilità amministrativa d’azienda (d,lgs.231/01) e relativo impatto sui Modelli Organizzativi."
    Tra i relatori l'avv. Maurizio Arena, curatore della Rivista www.reatisocietari.it.

    18 novembre 2008

    Solvency 2 - Issues Paper on Implementing Measures on System of Governance

    Sul sito dell'Ania, nella sezione dedicata alla Solvency 2, è possibile scaricare il documento "Issues Paper on Implementing Measures on System of Governance".

    Il documento, elaborato dal CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors), sviluppa i primi lavori sul Risk Management sulla base dei commenti e delle segnalazioni raccolte fino ad oggi.
    Eventuali commenti devono essere inviati entro il 12 gennaio 2009 all'indirizzo secretariat@ceiops.eu usando il seguente template.

    Privacy e giornalismo

    Fonte: sito del Garante.

    Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso disponibile on line la seconda edizione aggiornata (a dicembre 2006) del volume "Privacy e giornalismo, diritto di cronaca e diritti dei cittadini", a cura di Mauro Paissan (379 pagine).

    Il volume innova in buona parte la prima edizione di "Privacy e giornalismo", del 2003, con la pubblicazione di nuovi provvedimenti e di nuovi materiali di documentazione. Nel frattempo, infatti, "l'attività del Garante in questo campo è proseguita con decisioni innovative, mentre si sono imposte nuove sensibilità e nuove tematiche. Basti pensare alle questioni create dall'avvento di Internet, del giornalismo on line, dei cellulari, dei videotelefonini e delle nuove forme di televisione. Per non parlare della pubblicazione integrale di ogni genere di intercettazioni telefoniche. Novità sono giunte anche da recenti sentenze della nostra magistratura e delle Corti internazionali".

    Il volume si propone di fornire gli elementi per "trovare nelle situazioni concrete il punto di equilibrio tra valori costituzionalmente e socialmente assai rilevanti", in particolare tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto all'informazione e quindi "la cronaca, nel senso più ampio del termine, che mette ciascuno di noi davanti "all'occhio del pubblico", con effetti che non si limitano ad una occasionale violazione dell'intimità, ma possono determinare l'immagine stessa che di noi viene proiettata".

    "Il diritto di informazione ha il suo fondamento nella libertà di manifestazione del pensiero, nella libertà di comunicazione, e non può, quindi, essere considerato come se si trattasse di un interesse prevalentemente del giornalista. La sua ragione si trova piuttosto nel diritto di sapere dei cittadini, nella trasparenza che deve caratterizzare ogni sistema democratico. Ma libertà di comunicazione, diritto di sapere, trasparenza non possono mai cancellare il bisogno di intimità, l'esigenza di "ritirarsi dietro le quinte", soprattutto il diritto di costruire liberamente la propria sfera privata, di sviluppare liberamente la personalità, di veder comunque rispettata la propria dignità".
    (Tutte le citazioni tra virgolette sono tratte dalla Presentazione al volume)

    Il volume può essere scaricato gratuitamente in formato pdf o consultato on line sul sito del Garante.

    Indice del volume "Privacy e giornalismo"
    Presentazione: Una rigorosa tutela della dignità
    Cronaca e diritti - Il Codice dei giornalisti
    • Un lungo percorso tra conflitti e novità
    • Una legge che viene dall'Europa
    • Il codice deontologico
    • Le pronunce del Garante
    • La novità e i problemi di Internet
    • Una non conclusione
    • I quesiti posti dall'Ordine
    • I chiarimenti del Garante
    • La carta di Treviso 15 anni dopo
    • Dignità della persona e servizio pubblico Rai
    Le Pronunce del Garante
    • Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 136 - 139)
    • Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
    • Raccomandazione R(2003)13 del Consiglio d'Europa su informazione e procedimenti penali

    17 novembre 2008

    Adempimenti privacy per avvocati e investigatori privati

    Fonte: sito del Garante.

    Il "Garante per la protezione dei dati personali" ha varato il codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati. Le disposizioni del codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione.

    Avvocati e investigatori privati potranno informare la clientela una tantum, anche oralmente in modo semplice e colloquiale sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. L'informativa scritta potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.

    Il codice specifica che sia gli avvocati che gli investigatori privati devono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei possano prenderne visione.
    Gli avvocati, in particolare, devono fornire anche concrete istruzioni al personale di studio affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc. e devono vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.

    Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all'atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l'attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L'archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.

    Il rispetto del codice costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.
    Il codice di deontologia entrerà in vigore il 1 gennaio 2009.

    Indice del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive"
    Preambolo
    Capo I - Principi generali
    Art. 1. Ambito di applicazione
    Capo II - Trattamenti da parte di avvocati
    Art. 2. Modalità di trattamento
    Art. 3. Informativa unica
    Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati
    Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati
    Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
    Capo III - Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti
    Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
    Capo IV - Trattamenti da parte di investigatori privati
    Art. 8. Modalità di trattamento
    Art. 9 Altre regole di comportamento
    Art. 10. Conservazione e cancellazione dei dati
    Art. 11. Informativa
    Capo V - Disposizioni finali
    Art. 12. Monitoraggio dell'attuazione del codice
    Art. 13. Entrata in vigore

    14 novembre 2008

    GHS - Global Harmonized System

    Sistema globale armonizzato della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS - Global Harmonized System)

    di Renato Delaini, DEDO Risorse


    Nel corso del Summit Mondiale di Rio de Janeiro (1992) è sorta la necessità di sviluppare un sistema armonizzato riguardante la classificazione, l’etichettatura delle sostanze chimiche e relativo alla redazione delle Schede Dati sulla Sicurezza (Safety Data Sheets – SDS); accanto a questo sistema, inoltre, occorreva affiancare lo sviluppo di un’adeguata formazione e delle capacità necessarie.

    Con il Piano di Attuazione del Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), tenutosi a Johannesburg nel 2002, i Paesi vengono sollecitati alla realizzazione, il prima possibile, del GHS al fine di rendere operativo tale sistema entro il 2008.

    Nel Dicembre del 2002 venne, così, adottato il sistema GHS da parte della Sottocommissone ECOSOC e appoggiato dal Comitato per il Trasporto delle Merci Pericolose e per il GHS.


    Obiettivi del GHS
    Gli obiettivi del GHS sono:
    • migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente attraverso un sistema internazionale relativo alla comunicazione dei pericoli;
    • fornire un quadro riconosciuto per i paesi prive del sistema;
    • ridurre i test e le valutazioni sulle sostanze chimiche;
    • facilitare il commercio internazionale delle sostanze chimiche, per le quali i rischi devono essere correttamente valutati e identificati su basi internazionali.
    Il GHS, inoltre, si pone l’obiettivo di individuare dei criteri armonizzati per la classificazione delle sostanze e delle miscele e per la comunicazione dei rischi (etichettatura e SDS).


    Attuazione del GHS…
    Il sistema GHS trova largo consenso in tutto il mondo come standard emergente sulla classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche. Molti paesi, infatti, si ritrovano nel bel mezzo della sfida di attuazione di tale sistema.
    L’eventuale adozione del GHS da parte dell’Unione Europea, del Canada e degli Stati Uniti entro il 2010 (per quanto riguarda le sostanze) dovrebbe portare a una maggiore coerenza tra le differenti normative.
    Le sostanze sono soggette a scadenze più immediate rispetto alle miscele e ai formulati.


    …nell’Unione Europea
    Risale al 3 Settembre 2008 [1] l’adozione, in prima battuta, del GHS da parte del Parlamento Europeo.
    Il Regolamento GHS rimpiazzerà l’attuale sistema europeo esistente e sarà in linea con il REACH:
    • armonizzando la classificazione e l’etichettatura (Classification & Labelling – Cl&L);
    • obbligando le imprese a classificare le proprie sostanze e miscele e a notificarle al Cl&L;
    • stabilendo una lista armonizzata delle sostanze classificate a livello comunitario (Allegato VI);
    • stabilendo un inventario Cl&L che riporta tutte le notifiche e la classificazione armonizzata.
    Il regolamento, inoltre, assicura un’agevole transizione al nuovo sistema poiché:
    • la classificazione e l’etichettatura devono essere completate entro il 01/12/2010 per le sostanze ed entro il 01/06/2015 per le miscele;
    • le attuali direttive dovranno essere abrogate dal 1 giugno 2015;
    • durante il periodo transitorio entrambi i sistemi verranno applicati.

    Il dossier di registrazione REACH
    Nel dossier di registrazione devono essere contenute le seguenti informazioni:
    • Informazioni comuni
      • Informazioni sul rischio e proposte di test
    • Scelta
      • Rapporto sulla sicurezza chimica
      • Guida all’uso sicuro
      • Qualità verificata
    • Specifiche della società
      • Identità della società e della sostanza
      • Produzione e usi
      • Informazioni sull’esposizione

    Le Schede Dati sulla Sicurezza
    Lo strumento comune di comunicazione del REACH e del GHS è la Scheda dati sulla Sicurezza, costituita da 16 titoli:
    1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
    2. Identificazione dei rischi
    3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
    4. Misure per il primo soccorso
    5. Misure per la lotta antincendio
    6. Misure per il rilascio accidentale
    7. Manipolazione e stoccaggio
    8. Controlli sull’esposizione/protezione individuale
    9. Proprietà fisiche e chimiche
    10. Stabilità e reattività
    11. Informazioni tossicologiche
    12. Informazioni ecologiche
    13. Considerazioni sullo smaltimento
    14. Informazioni sul trasporto
    15. Informazioni sulla normativa
    16. Altre informazioni

    Conclusioni
    L’applicazione del sistema GHS riporta importanti conseguenze sia nell’ambito professionale, in particolare negli aspetti sottoelencati:
    • etichettatura e Scheda Dati sulla Sicurezza
    • normativa sul trasporto
    • Convenzione PIC
    • Direttiva SEVESO
    • Direttiva IPPC
    • leggi per i lavoratori
    sia per quanto riguarda l’uso da parte dei consumatori, per quel che concerne:
    • restrizioni sul marketing e sull’uso
    • leggi sui rifiuti
    La classificazione è il caposaldo della gestione delle sostanze (per es. lista SVHC) poiché:
    • viene usata come criterio nelle legislazioni a valle
    • fare i test è molto complicato e costoso
    • riclassificare è praticamente impossibile
    Occorre prestare, inoltre, molta attenzione nell’applicazione del GHS dato che, solitamente, viene applicato l’approccio del peggior caso possibile. Si pensi, ad esempio, alle schede di sicurezza delle sostanze: in esse vengono riportati i dati sui possibili e peggiori rischi che potrebbero (teoricamente) derivare dall'uso di tale sostanza ma non sarebbe corretto prendere in considerazione tutti i rischi, se non realmente connessi (nella realtà operativa) all'uso di tale sostanza.

    ----
    [1] Il 3 settembre 2008 il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sul GHS (il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici), così come concordato nella riunione del Comitato dei Rappresentati Permanenti (COREPER) del 27 giugno 2008. L’ultimo atto formale previsto è l’approvazione definitiva da parte del Consiglio nel corso della riunione del 18 novembre 2008. La pubblicazione del Regolamento GHS sulla Gazzetta ufficiale europea è quindi attesa entro la fine del 2008. L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura (anche ai fini del REACH) sarà obbligatoria a partire dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele.

    12 novembre 2008

    L'Internal Auditing nel gruppo Safilo

    Nell'ambito dell'iniziativa "Il tour dell'Internal Auditing" abbiamo intervistato il dott. Simone Valentini, Chief Audit Executive di Safilo Group. Il dott. Valentini tocca un tasto dolente e, credo, più diffuso di quanto si pensi: le realtà meno strutturate, che non possono contare su di un numero elevato di auditor, nello svolgimento dell'attività di audit possono essere costrette "a dover scendere a compromessi agendo talvolta anche in contrasto agli standard della professione “astrattamente” definiti".
    E' possibile commentare le risposte del dott. Valentini sia in calce a questo post (cliccando su "commenti") sia sul forum CA.

    Origine, responsabilità e collocazione della funzione di Internal Audit
    ComplianceAziendale.com: Quando è stata istituita la funzione di Internal Auditing e quali responsabilità le sono state assegnate?
    Simone Valentini: La funzione è stata creata nel 2000, anche se all’epoca era affogata all’interno della funzione organizzazione e con compiti preminentemente di ispettorato; l’indipendenza funzionale è stata raggiunta nel 2004 ed è stata poi istituzionalizzata dal Dicembre 2005 con la quotazione di Safilo Group Spa sulla borsa di Milano.

    CA: Qual è la provenienza professionale dell'attuale RIA (Responsabile dell’Internal Auditing) e delle principali risorse a disposizione della funzione?
    SV: Ho un’esperienza pregressa di circa 7 anni in un’altra realtà industriale con diversi ruoli cha vanno dall’analista organizzativo a controller, IT project manager ed infine Auditor. Il collaboratore che mi affianca ha operato all’interno del controllo di gestione.

    CA: A chi riporta (gerarchicamente e funzionalmente) il RIA?
    SV: Il riporto gerarchico è l’Amministratore Delegato, quello funzionale è -come da dottrina- il Comitato di Controllo Interno.

    Organizzazione della funzione
    CA: Gli Internal Auditor sono in possesso di certificazione? Se sì, quale/i?
    SV: Io sono in possesso delle certificazioni CIA e CCSA mentre per il mio collaboratore è previsto l’ottenimento di tali certificazioni durante l’anno prossimo.

    CA: Le risorse assegnate (strumentali, umane e finanziarie) alla funzione IA sono sufficienti e adeguate?
    SV: Ci si sta muovendo con la politica dei piccoli passi, il mio predecessore era l’unica risorsa dedicata, al momento del mio ingresso in Safilo ho ottenuto una risorsa aggiuntiva ed ora si è aggiunta un’altra risorsa anche se, per il momento, solo con contratto a tempo determinato. Non posso dire che le risorse siano adeguate, considerando soprattutto la dispersione delle società del Gruppo ed il loro numero in costante aumento; stiamo comunque valutando l’opportunità di individuare delle risorse delocalizzate (area Americana e Far East) su cui poter contare per l’esecuzione di attività on site.

    CA: Quali strumenti informatici sono utilizzati nell’erogazione dei servizi di IA?
    SV: I principali strumenti sono quelli del pacchetto Office, in particolare Access ed Excel. Non sono fino ad ora stati utilizzati strumenti specialistici perché stiamo ancora definendo il modello di controllo più efficace ed è ancora preferibile pertanto fare affidamento su applicativi che garantiscano la massima flessibilità ed adattabilità.

    CA: Recruiting-Employee Retention applicato alla vostra realtà: quali a suo parere le difficoltà, opportunità, leve e limiti?
    SV: Ho avuto non molto tempo fa la necessità di sostituire il collaboratore che mi affiancava e non nascondo che ho avuto molte difficoltà a trovare una risorsa sostitutiva valida. La difficoltà maggiore deriva, secondo me, dalla carenza di corsi di studi che indirizzino verso la professione; mentre infatti non si contano i candidati per posizioni nel controllo di gestione o nell’area finanza, l’internal audit sembra un ruolo sconosciuto di cui pochi conoscono i contenuti e ancor meno ricercano. Oltre a questo è da tenere in considerazione che, soprattutto se si ricercano figure “junior”, la preparazione di base deve essere in ogni caso superiore alla media vista la diversità delle aree che sono oggetto di analisi. Per quanto detto le politiche di retention sono fondamentali per non perdere risorse lungamente formate e difficilmente sostituibili; considerando però il periodo di difficoltà che l’economia sta vivendo non si può certo dire che queste siano correttamente applicate.

    CA: La Funzione ricorre all’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
    SV: Sì, come supporto specialistico in particolare su tematiche di risk management o di compliance.

    CA: Se sì, qual è la sua valutazione delle opportunità e dei limiti dell’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
    SV: L’opportunità è chiaramente quella di poter usufruire delle technicality o delle conoscenze specialistiche di cui non si è in possesso, il limite è sempre la difficoltà di avere un supporto che non sia one-shot ma che lasci qualcosa di concreto in azienda. E’ importante quindi il rapporto anche continuativo che si riesce a creare con una o più società di consulenza.

    CA: Quali sono, a suo parere, tre caratteristiche del vostro ambiente di lavoro che lo rendono di interesse per un potenziale candidato?
    SV: Credo che il mondo del fashion sia, tra i diversi settori industriali, quello più stimolante perché racchiude in sè la gamma più ampia di processi: dal creativo, all’ingegneristico, all’organizzativo; è una realtà di contrasti che deve coniugare la fantasia, che normalmente si accompagna con una visione artigianale d’impresa e la produzione industriale che và più o meno nella direzione opposta.

    Servizi erogati
    CA: Con riferimento ai servizi erogati dalla sua Funzione nell’ultimo anno, come si distribuiscono in termini percentuali per tipologia i volumi spesi (es. incarichi di consulenza, incarichi di audit, dominio finanziario, di compliance, operational, IT)?
    SV: La preminenza delle attività sono rivolte ad incarichi di Audit (circa il 50%); a questi si sono affiancati e stanno nel tempo prendendo sempre più spazio le attività rivolte alla compliance come ad es. 231 e 262 (25%). La rimanente quota è dedicata ad attività consulenziali in ambiti di controllo interno, organizzazione e risk management.

    CA: Quali sono i committenti o i destinatari dei servizi della Funzione IA all’interno dell’azienda (es. Dirigente Preposto, OdV, CdA/CCI, Preposto CI, Vertici Aziendali, etc.)?
    SV: I committenti istituzionali sono il CCI, l’ODV, l’Amministratore Delegato cui è sottoposto per approvazione il Piano di Audit annuale; il Management richiede interventi spot, non pianificati, mirati su specifici argomenti. I destinatari sono i medesimi soggetti.

    CA: Come è percepita la funzione di IA da parte dei diversi interlocutori aziendali (auditati, CdA/CCI, collegio sindaci, società revisione, Dirigente Preposto, ODV 231, etc.)?
    SV: La funzione ha una duplice “immagine”: dall’alto è vista come una funzione di assurance per il board e per gli organi istituzionali a garanzia del funzionamento del sistema di controllo interno e del rispetto delle normative esterne. Dal basso, ossia dal management e dal resto dell’organizzazione, si è considerati ancora come una funzione di controllo che ha come responsabilità principale quella di assicurare che tutto in azienda funzioni secondo le regole.Con la società di revisione, infine, vi è un positivo rapporto di collaborazione e di scambio informativo che consente un confronto su diverse tematiche di comune interesse.

    CA: Nella vostra realtà, come viene gestita la complessità (lingua, normativa, cultura, etc.) delle relazioni con le società o sedi estere?
    SV: La lingua ufficiale del Gruppo è l’inglese pertanto non vi sono generalmente grosse difficoltà ad interagire con i colleghi; fanno eccezione alcuni paesi come ad esempio Giappone o Cina dove solo alcune persone parlano in inglese ed i documenti sono in una lingua totalmente incomprensibile. In questi casi ci si affida ai colleghi italiani presenti in loco che supportano le attività di verifica.Per quanto riguarda la normativa locale si fa affidamento a dei referenti legali del posto attraverso cui si raccolgono le indicazioni necessarie.Relativamente agli aspetti culturali l’unico strumento a disposizione è l’esperienza sviluppata nel tempo che aiuta a valutare e contestualizzare il funzionamento dei sistemi di controllo interno nei vari paesi del Mondo.

    Associazioni professionali e prospettive future
    CA: Gli Internal Auditor dell’azienda sono iscritti a qualche associazione professionale?
    SV: Entrambi sono iscritti all’AIIA.

    CA: In relazione alle vostre specifiche esigenze, reputa adeguati i servizi offerti dalle associazioni professionali di riferimento correnti? Può cortesemente motivare la risposta?
    SV: Per quanto riguarda gli aspetti formativi ritengo che i corsi organizzati siano di buon livello, ma che siano utili solamente per avere un’idea generale dei diversi argomenti.L’aspetto meno positivo è che spesso l’AIIA organizzi eventi o comunque basi la propria attività prendendo a riferimento le strutture di Audit presenti nelle grosse aziende italiane (Telecom, Enel, Fiat, Eni, ecc.); questo limita o esclude un possibile confronto con realtà meno strutturate che non potendo contare su un numero di risorse spropositato si ritrova spesso a dover scendere a compromessi agendo talvolta anche in contrasto agli standard della professione “astrattamente” definiti.

    CA: Come vede l'evoluzione dell'attività di Internal Auditing nelle aziende a medio-piccola capitalizzazione?
    SV: Sarà un ruolo sempre più difficile schiacciato da un lato dai requisiti normativi e dall’altro dal focus che le aziende avranno più sugli aspetti operativi del business che non su quelli di gestione del rischio o di funzionamento del sistema di controllo interno. Sarà necessario adattare il nostro lavoro per raggiungere entrambi gli obiettivi avendo comunque ben chiare quelle che sono le nostre responsabilità.

    11 novembre 2008

    La responsabilità della persona giuridica per l’abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e per l’immissione di rifiuti nelle acque

    La responsabilità della persona giuridica per l’abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e per l’immissione di rifiuti nelle acque (art 192 Codice Ambiente)

    dell'avv. Maurizio Arena (curatore della rivista I Reati Societari)

    1. L’art 192 del Codice dell’ambiente
    In questa sede si vuole evidenziare un collegamento molto interessante tra il d.lg. n. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti collettivi e il Codice dell’ambiente (d.lg. 3 aprile 2006 n. 152).

    Il collegamento risiede nell’art 192, il quale fa divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (commi 1 e 2).

    Il comma 3 dell’art 192 obbliga chiunque violi i divieti di cui sopra - ferme restando le sanzioni previste negli artt 255 e 256 - “a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”

    La violazione dei divieti di abbandono/deposito/immissione dei rifiuti è, appunto, sanzionata dagli artt 255 e 256.

    In particolare l’art 255 (abbandono di rifiuti) punisce, per quel che qui interessa, e “fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2”, “chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2 … abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee”: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 105 euro e 620 euro (o tra 25 euro e 155 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e non ingombranti).

    Il successivo art 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), al comma 2, commina le pene di cui al comma 1 (id est: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi) “ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2”.

    Immediatamente dopo è dato rinvenire il collegamento con il d.lg. 231, contenuto nel comma 4 dell’art 192:
    “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”

    2. Esame della disposizione
    Già prima facie sono possibili alcune considerazioni su questa “singolare” disposizione.

    In primo luogo, il “fatto illecito” considerato dall’art 192 comma 4 può integrare, come visto, un illecito amministrativo (ex art 255: se commesso da “chiunque”) o un reato contravvenzionale (art 256 comma 2: se commesso da “titolari o responsabili di imprese”).

    Quanto stabilito dal comma 4 si applica evidentemente soltanto nelle ipotesi di abbandono/deposito/immissione che sono qualificate quali contravvenzioni ai sensi dell’art 256 comma 2 in quanto commesse da soggetti qualificati.

    Peraltro, va rilevata la non perfetta coincidenza tra i soggetti attivi del reato di cui all’art 256 comma 2 (“titolari di imprese e responsabili di enti”) e i soggetti considerati nell’art 192 comma 4 (“amministratori o rappresentanti”).

    Ancora: l’art 192 comma 4 si riferisce alle sole persone giuridiche e non, in generale, agli enti collettivi, anche sforniti di personalità giuridica.

    Tuttavia il punto nodale, che ci ha spinto a parlare di disposizione “singolare”, risiede senza dubbio nell’affermazione di un’obbligazione solidale della persona giuridica e nel suo ancoraggio al d.lg. 231: se il fatto illecito è imputabile ai soggetti menzionati, con essi è “tenuta in solido” la persona giuridica, “secondo le disposizioni del d.lg. 231”.


    3. L’obbligazione solidale della persona giuridica secondo le disposizioni del d.lg. 231/2001: le tesi in campo
    Divergenti opinioni è dato registrare sul contenuto dell’obbligazione solidale e del rinvio al d.lg. 231.

    Secondo una prima tesi (1), l’obbligo solidale riguarderebbe l’illecito contravvenzionale di cui all’art 192 comma 4, il quale andrebbe ad aggiungersi a quelli contemplati dal d.lg. 231: il rinvio alle disposizioni di quest’ultima normativa sarebbe da intendersi quale rinvio tout court ai principi generali, ai criteri di attribuzione della responsabilità, alle sanzioni, al procedimento di accertamento.

    Altro Autore (2), dopo aver evidenziato la natura “anomala” di tale disposizione, rileva che la responsabilità solidale dell’ente concerne un obbligazione di “fare”; tale obbligazione non nasce da un reato e non è, appunto, autonoma (contrariamente al disposto di cui all’art 8 del d.lg. 231).

    In questa prospettiva il rinvio al d.lg. 231 sarebbe limitato al criterio di imputazione soggettiva: l’ente non risponde (nel senso che non è tenuto alla rimozione/avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti/ripristino dei luoghi) se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo.


    4. Una (faticosa) ricostruzione sistematica del regime dell’obbligazione solidale introdotto dall’art 192 comma 4
    Quanto segue rappresenta un tentativo di attribuire un significato utile alla norma, evitando la soluzione, invero più “allettante” – sul piano dogmatico e avuto riguardo alla tecnica di redazione della norma – del vero e proprio errore del Legislatore.

    Il Codice dell’ambiente introduce una responsabilità della persona giuridica per taluni reati ambientali, solo in parte rientrante nel paradigma del d.lg. 231/2001.

    Il d.lg. 231 introduce, come è noto, una responsabilità punitiva diretta ed autonoma dell’ente collettivo – correlata a specifiche sanzioni - seppur connessa a quella penale (e in alcune ipotesi amministrativa) della persona fisica.

    L’art 192 comma 4 sancisce invece un obbligo solidale a carico della persona giuridica per il pagamento dell’ammenda irrogata alla persona fisica, secondo uno schema analogo a quello introdotto dall’art 6 comma 3 della legge n. 689/1981.

    Parziali analogie sono pure rinvenibili nell’art 187-quinquies T.U.F., ai sensi del quale l'ente "è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo (art 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate e art 187 ter - Manipolazione del mercato, n.d.r.) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
    a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
    b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)."

    Tuttavia, quella prevista dall’art 187 quinquies è una responsabilità civile da illecito amministrativo: l’ente, infatti, non è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, ma di una “somma pari all’importo” di quest’ultima (3).

    Poiché però, nell’art 192 comma 4, la sanzione pecuniaria è connessa ad una contravvenzione e non ad un mero illecito amministrativo, non si è ritenuto di introdurre sic et simpiciter una solidarietà che sarebbe risultata palesemente incostituzionale per contrasto con l’art 27 comma 3 Cost.

    Si è invece operato un rinvio alle disposizioni del d.lg. 231/2001, senza specificare esattamente quali.

    Tuttavia non v’è dubbio che se l’ente vuole dimostrare l’adozione e l’attuazione di idonei Modelli preventivi (o anche la mancanza dell’interesse alla commissione del reato), dovrà intervenire formalmente nel procedimento penale a carico dei soggetti di vertice.

    E’ qui che sorge un problema di non poco momento e che tuttavia, in questa sede è possibile solo prospettare: fino a che punto si applicano le disposizioni procedurali del d.lg. 231?

    In altri termini: quando il P.M. procede a carico di un amministratore per il reato di cui all’art 256 comma 2, deve procedere ad iscrivere la società nel registro ex art 335 c.p.p.? deve procedere, all’esito delle indagini alla contestazione dell’illecito?

    Le problematiche appena esposte – e numerose altre ipotizzabili – sono forse difficilmente risolvibili sulla base dell’attuale testo dell’art 192 comma 4.

    Non va nemmeno taciuto che comunque si tratterebbe di sanzioni pecuniarie dall’effetto deterrente praticamente nullo.

    Insomma per adesso si tratta senz’altro di un’occasione perduta (4): non resta che confidare nella prossima approvazione della Direttiva europea (sostitutiva dell’annullata Decisione quadro 2003/80), che assicurerà un’ effettiva tutela dell’ambiente attraverso il diritto penale, avendo riguardo anche al corporate crime.


    5. Un recente arresto della Corte di Cassazione
    Si riporta testualmente un breve passo motivazionale di Cass., Sez. III, 7 ottobre-6 novembre 2008, n. 41329:
    “Sembra da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato di illecita gestione di rifiuti. Ed invero nonostante l'art. 11 co. 1 lett. d) della L. 29 settembre 2000, n. 300 abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal DLvo 152/2006), il DLgs 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia né risulta che con riferimento a quest'ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori. Allo stato l'unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell'ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al co. 4 dell'art. 192 del DLvo 152/06 che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell'art. 192 citato che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti.”
    (Maurizio Arena)

    (1) Maglia – Balossi, La delega di funzioni in relazione al d.lgs. 231/2001 e all’art 192 comma 4 del d.lgs. 152/2006, Ambiente e Sviluppo, 3/07, 212
    (2) Romolotti, Il nuovo Testo Unico dell’ambiente e il d.lgs. 231/2001: un’occasione perduta?, Rivista sulla responsabilità amministrativa delle società, 1/07, 37 ss.
    (3) Nel caso in questione, poi, c’è un rinvio – molto puntuale – ai principi fondamentali del d.lg. 231/2001: il comma 4 dell’art 187 quinquies prevede che, in relazione agli illeciti menzionati, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto. Il rinvio a queste disposizioni consente (nell’ambito della procedura amministrativa sanzionatoria dinanzi alla CONSOB) di:
    • dare rilievo esimente all’adozione/attuazione dei compliance programs;
    • affermare l’autonoma responsabilità dell’ente anche nei casi di autore non identificato;
    • configurare casi di riduzione della pena in seguito a condotte riparatorie
    (4) riprendendo il titolo del contributo riportato in nota 2).

    10 novembre 2008

    L'Internal Auditing nel gruppo Zucchi

    Nell'ambito dell'iniziativa "Il tour dell'Internal Auditing" abbiamo intervistato il dott. Edoardo Boeris, Responsabile della Funzione di Internal Audit del Gruppo Zucchi.
    Diversi sono gli spunti offerti dal dott. Boeris, in particolare mi soffermerei su due aspetti particolari relativi alla gestione delle risorse: il primo elemento messo in evidenza è che "l’attività è talmente eterogenea e interessante che la retention non sarebbe a rischio"; il secondo elemento è che "considerando la differenziazione del bagaglio che si può acquisire in tale funzione, la funzione auditing può diventare anche un trampolino di lancio per cimentarsi in altre esperienze all’interno dell’organizzazione." Posizioni che condivido in pieno e che riscontro anche nel mio ambito lavorativo.
    Potete commentare le risposte del dott. Boeris sia in calce a questo post (cliccando su "commenti") sia sul forum CA.

    Origine, responsabilità e collocazione della funzione di Internal Audit
    ComplianceAziendale.com: Quando è stata istituita la funzione di Internal Auditing e quali responsabilità le sono state assegnate?
    Edoardo Boeris: La funzione di Internal Audit del Gruppo Zucchi è stata formalmente istituita nel 2007 al fine di disporre di un servizio di assurance e consulenza in grado di conoscere i processi e i sistemi di controllo dall’interno e dunque apportare valore aggiunto attraverso il miglioramento degli stessi e il supporto continuo a tutte le funzioni aziendali. Precedentemente, invece, le attività di audit erano svolte da società esterne che svolgevano audit puntuali quando ritenuti necessari.
    La funzione di Audit si colloca oggi all’interno dell’organizzazione quale partner delle diverse funzioni aziendali con l’obiettivo di supportare l’individuazione dei rischi, di definire e suggerire poi le modalità con cui migliorare i processi dal punto vista del controllo interno e anche, e in maniera crescente, dell’efficienza degli stessi. Nel particolare oggi la funzione IA, sulla base dell’analisi dei rischi, conduce audit sui principali cicli aziendali analizzando i processi dal punto di vista organizzativo, delle performance e del controllo; a questi si aggiungono audit di progetto e attività compliance con riferimento alle disposizioni normative ex D.Lgs. 231/01 e ex L. 262/05; completano il quadro attività di supporto volte alla realizzazione delle raccomandazioni espresse.

    CA: Qual è la provenienza professionale dell'attuale RIA (Responsabile dell’Internal Auditing) e delle principali risorse a disposizione della funzione?
    EB: Il RIA proviene da un’esperienza nell’ambito dei servizi, in particolare da un’esperienza come auditor all’interno degli Ospedali pubblici della Svizzera Italiana.

    CA: A chi riporta (gerarchicamente e funzionalmente) il RIA?
    EB: All’amministratore delegato del Gruppo

    Organizzazione della funzione
    CA: Gli Internal Auditor sono in possesso di certificazione? Se sì, quale/i?
    EB: La funzione attualmente si compone esclusivamente del responsabile che possiede la certificazione CCSA.

    CA: Le risorse assegnate (strumentali, umane e finanziarie) alla funzione IA sono sufficienti e adeguate?
    EB: Dal punto di vista delle risorse, al momento quelle assegnate si ritengono sufficienti e adeguate per rapporto al mandato e all’attività da svolgere.

    CA: Quali strumenti informatici sono utilizzati nell’erogazione dei servizi di IA?
    EB: Al momento non sono ancora stati implementati i tipici applicativi audit quali ACL, IDEA; la base dati su cui sono condotte le analisi è costituita dall’ERP aziendale.

    CA: Recruiting-Employee Retention applicato alla vostra realtà: quali a suo parere le difficoltà, opportunità, leve e limiti?
    EB: Semplificando un po’, una volta che l’azienda ha definito esattamente il profilo dell’auditing, l’80% dei problemi della ricerca sono risolti; trovare poi l’auditor giusto è una questione di tempo e anche fortuna; e dico fortuna perché, volenti o nolenti si chiede a tale funzione un ventaglio di conoscenze ampio, oltre a spiccate doti relazionali e di leadership e, laddove esistono lacune, si chiede quella prontezza intellettuale capace di colmare velocemente il vuoto (e in questo senso la pratica sul campo è il migliore strumento). Al momento in Zucchi non sussiste il problema di trovare il candidato ideale, ma qualora servisse l’attività è talmente eterogenea e interessante che la retention non sarebbe a rischio quanto meno nel medio periodo; è chiaro invece che nel lungo, considerando la differenziazione del bagaglio che si può acquisire in tale funzione, la funzione auditing può diventare anche un trampolino di lancio per cimentarsi in altre esperienze all’interno dell’organizzazione.

    CA: La Funzione ricorre all’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
    EB: Tendenzialmente non si ricorre a servizi esterni di out-sourcing; si è ricorso a una società esterna nel momento in cui si sono dovuti eseguire i test delle procedure amministrativo contabili in ambito delle progetto 262/05.

    CA: Se sì, qual è la sua valutazione delle opportunità e dei limiti dell’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
    EB: A mio avviso l’indubbia opportunità consiste nel fatto di disporre, per un breve periodo, di un bagaglio di esperienze decisamente ampio, di una casistica variegata derivante dalle diverse aziende ed esperienze in cui i consulenti operano o hanno operato; e tale volume di conoscenza ed esperienza diventa ancora più evidente qualora si affrontano progetti di compliance, ovvero progetti in cui esistono modelli già collaudati ed efficienti per i quali è necessario solo un adeguamento alla propria realtà; altro vantaggio è sicuramente l’opportunità di avere giudizi e valutazioni mirate e non condizionate dagli equilibri e dinamiche che ogni azienda ha nel proprio DNA; rispetto a questo secondo aspetto, ritengo anche che rappresenti un po’ il limite dei servizi esterni: una conoscenza superficiale delle organizzazioni, dei processi e soprattutto delle persone che vi agiscono potrebbe inficiare il valore degli output che ci si aspetta.

    CA: Quali sono, a suo parere, tre caratteristiche del vostro ambiente di lavoro che lo rendono di interesse per un potenziale candidato?
    EB: Eterogeneità dei temi affrontati, la possibilità di sviluppo di competenze trasversali, l’autonomia.

    Servizi erogati
    CA: Con riferimento ai servizi erogati dalla sua Funzione nell’ultimo anno, come si distribuiscono in termini percentuali per tipologia i volumi spesi (es. incarichi di consulenza, incarichi di audit, dominio finanziario, di compliance, operational, IT)?
    EB: Gli operational audit pesano circa per il 60%; quelli relativi alla compliance pesano circa il 15%; quelli relativi ai progetti pesano circa il 5% e i mandati speciali pesano circa il 20%.

    CA: Quali sono i committenti o i destinatari dei servizi della Funzione IA all’interno dell’azienda (es. Dirigente Preposto, OdV, CdA/CCI, Preposto CI, Vertici Aziendali, etc.)?
    EB: Il Presidente del Gruppo, l’amministratore delegato, il presidente del comitato per il controllo interno, il presidente dell’organismo di vigilanza, il dirigente incaricato di sovraintendere al SCI, il responsabile del processo auditato.

    CA: Come è percepita la funzione di IA da parte dei diversi interlocutori aziendali (auditati, CdA/CCI, collegio sindaci, società revisione, Dirigente Preposto, ODV 231, etc.)?
    EB: Come detto precedentemente, lo sforzo fatto è stato quello di fare capire che la funzione IA è un partner interno all’organizzazione; utilizzando una metafora, credo che la funzione sia viepiù considerata e utilizzata quale struttura per effettuare la diagnosi di eventuali sintomi, definire la terapia migliore e prevenire eventuali nuovi rischi o ricadute; si tratta in sostanza di un ruolo di facilitatore, di consulente interno a disposizione dell’organizzazione.

    CA: In una realtà multinazionale come il Gruppo Zucchi, come viene gestita la complessità (lingua, normativa, cultura, etc.) delle relazioni con le società o sedi estere?
    EB: Le lingue utilizzate sono fondamentalmente 3: l’italiano, il francese e l’inglese.

    Associazioni professionali e prospettive future
    CA: Gli Internal Auditor dell’azienda sono iscritti a qualche associazione professionale?
    EB: Sì, all'AIIA

    CA: In relazione alle vostre specifiche esigenze, reputa adeguati i servizi offerti dalle associazioni professionali di riferimento correnti? Può cortesemente motivare la risposta?
    EB: A livello generale i servizi offerti dalle associazioni sono adeguati e sufficienti rispetto ai bisogni; probabilmente momenti di confronto più marcatamente pratici sarebbe un plus altamente utile.

    CA: Come vede l'evoluzione dell'attività di Internal Auditing nelle aziende a medio-piccola capitalizzazione?
    EB: L’opportunità è grande. Il contesto è senza dubbio caratterizzato da variabili instabili, mutevoli ed in continua evoluzione. È ormai assolutamente chiaro a tutti,la crescente ed indispensabile attenzione del management volta non più a reagire agli eventi, ma ad anticipare proattivamente le dinamiche programmando, in sede di definizione degli obiettivi strategici, le soluzioni più adatte e coerenti ai possibili scenari futuri.
    E l’auditing non può prescindere da ciò: anzi deve adoperarsi affinchè possa lui stesso a creare valore per l’azienda contribuendo alla realizzazione degli obiettivi aziendali attraverso una professionale attività di consulenza basata sul risk management ma anche, in fase di realizzazione delle strategie, “sfruttando” la posizione istituzionale “super partes”, per porsi sia quale “facilitatore” dei processi di cambiamento sia quale elemento in grado di costituire e consolidare sinergie multilivello.

    08 novembre 2008

    Pubblicato il decreto di recepimento della Direttiva 2006/46

    Fonte: Assonime.

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre scorso il decreto legislativo n. 173 del 3 novembre 2008, che dispone il recepimento della Direttiva 2006/46 in materia di conti annuali e consolidati.
    Con il decreto in esame, il legislatore interviene per rendere conforme l’ordinamento interno alle disposizioni della Direttiva.

    Tra gli altri aspetti, il decreto in esame dispone:
    una modifica relativa al contenuto della nota integrativa, introducendo l’obbligo di informativa sulle operazioni realizzate con parti correlate;
    l’innalzamento di alcune delle soglie per l’utilizzabilità del bilancio in forma abbreviata;
    l’innalzamento di alcune delle soglie per l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

    Con riferimento alle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n.58/1998), è stato integralmente sostituito l’art. 123-bis relativo alle “Informazioni sugli assetti proprietari”.
    La disposizione è ora rubricata “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.
    Coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva, la relazione sul governo societario dovrà contenere informazioni riguardanti:
    le modalità di adesione ad un codice di governo societario;
    le caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno;
    i meccanismi di funzionamento dell’assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio;
    la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

    Tali informazioni andranno ad aggiungersi a quelle già richieste nella precedente formulazione dell’art. 123-bis e ora contenute nel primo comma della disposizione novellata.

    In linea con quanto richiesto dalla Direttiva, l’emittente può redigere una relazione sul governo societario distinta dalla relazione sulla gestione e pubblicarla congiuntamente alla relazione sulla gestione stessa ovvero indicare nella relazione sulla gestione la sezione del sito internet dell’emittente in cui essa è pubblicata.

    Su alcune delle informazioni sopra riportate la società di revisione è chiamata a esprimere il c.d "giudizio di coerenza" di cui all’art. 156, co. 4-bis, lett. d) Tuf.

    Quanto al regime transitorio, le disposizioni contenute nel decreto in oggetto troveranno applicazione per i bilanci e le relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.

    07 novembre 2008

    Metodologia per la valutazione del rischio "stress lavoro-correlato"

    Attenzione: questo evento non è più attivo!

    Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un seminario relativo alla valutazione dei rischi di stress lavoro-correlato.

    La validità di uno strumento si basa sull'efficacia e sulla sua applicabilità. Il Modello SSR di valutazione dei rischi "stress lavoro correlato" in azienda (resa obbligatoria dal D.Lgs. 81/08) presentato dal Centro FerrariSinibaldi ha confermato di essere una soluzione valida e facilmente applicabile alle diverse realtà organizzative. Un'ulteriore conferma arriva dal gran numero di richieste arrivato al Centro a seguito della presentazione del Protocollo di valutazione tenutasi il 23 ottobre scorso.
    Per andare incontro alle nuove richieste il Centro organizza due nuove edizioni del corso: il 20 novembre a Milano e il 27 novembre a Roma.

    La giornata sarà dedicata alla presentazione del Manuale per la Valutazione dei rischi stress lavoro correlati elaborato dal Centro FerrariSinibaldi. Ai partecipanti verrà rilasciato il manuale completo di 50 pagine di tabelle riportanti i fattori di rischio, la loro indicizzazione, gli indicatori e le linee guida di intervento, oltre ad una parte introduttiva sulla metodologia.

    Chi avesse difficoltà a frequentare una delle due giornate ha la possibilità di acquistare online il solo manuale.

    RIFERIMENTI
    Centro FerrariSinibaldi, "testounicostress", Tel. 02.29.52.40.18
    E-mail: ssr (at) ferrarisinibaldi.it

    06 novembre 2008

    I nuovi reati presupposto della commissione Greco

    Il sito I Reati Societari pubblica un articolo, a cura dell'avv. Maurizio Arena, che anticipa i reati che potrebbero in futuro "arricchire" i reati suscettibili di generare una responsabilità dell'ente:
    La Commissione di Riforma del d.lgs. 231/2001, c.d. “commissione Greco”, propone l’introduzione di una serie di nuovi reati presupposto in grado di corresponsabilizzare l’ente.
    Si tratta perlopiù di categorie delittuose caratterizzate dalla logica di profitto, e pertanto pienamente aderenti alla ratio della 231, volta appunto al contrasto dei reati “di profitto” commessi mediante l’ausilio della struttura organizzativa dell’ente. ...
    L'intero articolo, con la descrizione dei reati che potrebbero essere introdotti nel d.lgs. 231/01, può essere letto sul sito I Reati Societari.

    05 novembre 2008

    L'Internal Auditing nel gruppo Stefanel

    Nell'ambito dell'iniziativa "Il tour dell'Internal Auditing" abbiamo intervistato il dott. Bruno Lamberti, Responsabile Internal Audit del Gruppo Stefanel. Il dott. Lamberti descrive una realtà che molti auditor troveranno familiare: un piccolo team impegnato su più fronti, che risponde con "creatività" (e sicuramente con professionalità) alle sfide di un ambiente "complesso". E' possibile commentare le "provocazioni" del dott. Lamberti sia in calce a questo post (cliccando su "commenti") sia sul forum CA.


    Origine, responsabilità e collocazione della funzione di Internal Audit
    ComplianceAziendale.com: Buongiorno dottore e grazie per aver aderito a questa iniziativa. Può dirci quando è stata istituita la funzione di Internal Auditing e quali responsabilità le sono state assegnate?
    Bruno Lamberti: La funzione è stata istituita nell’anno 2001 con compiti di assicurazione e vigilanza sull’affidabilità del Sistema di Controllo Interno

    CA: Qual è la provenienza professionale dell'attuale RIA (Responsabile dell’Internal Auditing) e delle principali risorse a disposizione della funzione?
    BL: Il RIA ha esperienze pregresse nell’ambito del Controllo di Gestione. Il collaboratore nell’ambito della funzione amministrativa.

    CA: A chi riporta (gerarchicamente e funzionalmente) il RIA?
    BL: Il RIA riporta al Presidente del CdA

    Organizzazione della funzione
    CA: Gli Internal Auditor sono in possesso di certificazione? Se sì, quale/i?
    BL: Gli Internal Auditor non sono in possesso di certificazione

    CA: Le risorse assegnate (strumentali, umane e finanziarie) alla funzione IA sono sufficienti e adeguate?
    BL: E’ tipico di questa funzione operare in economia. Per garantire un più completo e affidabile presidio sull’intero gruppo, allo stato attuale, la funzione necessita di risorse aggiuntive.

    CA: Quali strumenti informatici sono utilizzati nell’erogazione dei servizi di IA?
    BL: Non sono utilizzati strumenti informatici specifici (programmi ad hoc) per l’erogazione del servizio di IA ma la suite di MS Office.

    CA: Recruiting-Employee Retention applicato alla vostra realtà: quali a suo parere le difficoltà, opportunità, leve e limiti?
    BL: Sono temi in teoria molto importanti. Nella realtà, specie triveneta, la sensibilità aziendale su questi aspetti è oggettivamente migliorabile.

    CA: La Funzione ricorre all’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
    BL: La funzione ricorre con discreta frequenza all’acquisto di servizi specifici

    CA: Se sì, qual è la sua valutazione delle opportunità e dei limiti dell’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
    BL: Maggiore flessibilità e specializzazione rispetto alle risorse interne.

    CA: Quali sono, a suo parere, tre caratteristiche del vostro ambiente di lavoro che lo rendono di interesse per un potenziale candidato?
    BL: Informalità, complessità, creatività

    Servizi erogati
    CA: Con riferimento ai servizi erogati dalla sua Funzione nell’ultimo anno, come si distribuiscono in termini percentuali per tipologia i volumi spesi (es. incarichi di consulenza, incarichi di audit, dominio finanziario, di compliance, operational, IT)?
    BL: Attività di compliance audit (Legge 262, Dlgs 231) 70%. Attività di operational audit 30%

    CA: Quali sono i committenti o i destinatari dei servizi della Funzione IA all’interno dell’azienda (es. Dirigente Preposto, OdV, CdA/CCI, Preposto CI, Vertici Aziendali, etc.)?
    BL: CCI, OdV, CdA, Collegio Sindacale, Dirigente preposto alla 262.

    CA: Come è percepita la funzione di IA da parte dei diversi interlocutori aziendali (auditati, CdA/CCI, collegio sindaci, società revisione, Dirigente Preposto, ODV 231, etc.)?
    BL: Utile e fondamentale per CCI, Odv, CdA, Collegio Sindacale. Discretamente accettata nell’azienda. Totalmente indifferente per la società di revisione.

    CA: In una realtà multinazionale come la vostra, come viene gestita la complessità (lingua, normativa, cultura, etc.) delle relazioni con le società o sedi estere?
    BL: La lingua utilizzate è l’inglese. Vado fiero, con le risorse limitate a disposizione, di un progetto di autovalutazione dei rischi e dei controlli di business che ha coinvolto le principali consociate attraverso tecnica CRSA. Il lavoro della società di consulenza che ha collaborato al progetto è stato particolarmente efficace.

    Associazioni professionali e prospettive future
    CA: Gli Internal Auditor dell’azienda sono iscritti a qualche associazione professionale?
    BL: Il RIA è iscritto all’ AIIA.

    CA: In relazione alle vostre specifiche esigenze, reputa adeguati i servizi offerti dalle associazioni professionali di riferimento correnti? Può cortesemente motivare la risposta?
    BL: Sicuramente migliorati negli ultimi 5 anni. L’associazione dovrebbe superare l’eccessiva autoreferenzialità e sforzarsi di comprendere la realtà di chi non si chiama Telecom o Poste Italiane e che con le poche risorse a disposizione è comunque chiamato a svolgere significativi compiti di assurance e consulenza in materia di controllo interno.

    CA: Come vede l'evoluzione dell'attività di Internal Auditing nelle aziende a medio-piccola capitalizzazione?
    BL: Se le norme legislative continueranno a imperversare con crescita esponenziale l’attività della funzione sarà sempre più relegata ad attività di compliance. Attività che se esasperata da fattori esogeni rischia di trasformarsi in dispendiosa e priva di valore aggiunto. La funzione continua ad essere vista come un obbligo e non come un’opportunità. Chi pensa il contrario è… un povero romantico.