28 dicembre 2008

L'audit della funzione risorse umane

Fonte: The Institute of Internal Auditors

Secondo un recente studio della società di consulenza Ernst & Young, l'area risorse umane rientra tra le prime 5 aree in grado di influenzare i risultati aziendali. I rischi in quest'area, scrive Ernst & Young, sono quelli relativi alle sfide ed opportunità nella gestione dei collaboratori, dei programmi aziendali e dei processi. Gestendo questi aspetti, il management può conseguire dei risultati significativi e duraturi. Al contrario, la loro cattiva gestione può determinare danni finanziari e d'immagine, oltre a minori performance aziendali.

Ciò nonostante, solo il 59% delle 150 aziende "Fortune 1000" intervistate prevede audit regolari alla funzione risorse umane, mentre il restante effettua solo audit occasionali o non monitora affatto ques'area.
L'azienda dovrebbe invece prevedere audit periodici alla funzione risorse umane per:
  • identificare i punti di debolezza e definire il relativo piano di gestione;
  • allineare le attività di gestione delle risorse umane con gli obiettivi aziendali;
  • assicurare la conformità alle norme statali.
Tutti i risultati dell'analisi sono disponibili scaricando gratuitamente il report "Global Human Resources Risk: From the Danger Zone to the Value Zone".

27 dicembre 2008

Fallimento e responsabilità amministrativa della società

Fonte: I reati societari

"Il fallimento della società configura un'ipotesi in tutto assimilabile negli effetti alla morte del reo e, pertanto, l'illecito amministrativo dipendente da reato va dichiarato estinto per intervenuto fallimento della società." Tribunale di Palermo, 22 gennaio 2007, GUP dott. Mazzeo.

26 dicembre 2008

La rilevazione del rischio psicosociale

Dal sito dell'ISPESL (area "pubblicazioni") è possibile scaricare un articolo di approfondimento delle metodologie e degli strumenti di misura per la rilevazione del rischio psicosociale, ovvero di "quegli aspetti di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici".

L'articolo (a cura di Christian Nardella, Patrizia Deitinger e Antonio Aiello) è stato pubblicato quasi due anni fa ma, nonostante i cambiamenti normativi intervenuti nel frattempo, risulta ancora attuale.
Sappiamo infatti che uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (d.lgs. 81/08, art. 17) è la "valutazione di tutti i rischi" con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Sappiamo inoltre che tale documento ha per oggetto la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" (D.Lgs. 81/08, art. 28) o, meglio ancora "la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di rpevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel temo dei livelli di salute e sicurezza." (D.Lgs. 81/01, art. 2, co. 1, lett. q). Dove la "salute" sul luogo di lavoro è definita dal nostro legislatore, non dimentichiamolo, come lo "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d'inferimità" (D.Lgs. 81/01, art. 2, co. 1, lett. o).

24 dicembre 2008

Responsabilità del datore di lavoro per infortunio del lavoratore con macchina munita di marchiatura CEE

La Corte di Cassazione ha confermato (con sentenza n.45335 del 5 dicembre 2008)la responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica, per le lesioni personali gravissime causate ad un dipendente da una macchina, munita di marchiatura CE, che presentava vizi di costruzione.
La Corte, in sostanza, considera
"infondato l'assunto difensivo dell'esonero di responsabilità invocato dal ricorrente sulla base del marchio CE, non potendo ad esso ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo".
Su FiLODiritto un commento di approfondimento della sentenza.

20 dicembre 2008

Gruppo professionale per i professionisti della sicurezza

Logo del gruppo SPP, sicurezza, prevenzione e protezione

Il settore della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ha visto, nel corso del 2008, importanti cambiamenti.
Primo tra tutti l'adozione del D.Lgs. 81/08 che, pur non essendo tecnicamente il nuovo Testo Unico, ha innovato -in alcuni casi anche in modo deciso- la materia; in particolare, la materia "salute e sicurezza" non riguarda più unicamente gli aspetti antinfortunistici, ma impatta sullo stesso modello di organizzazione e di gestione dell'azienda.

Per venire incontro ai bisogni di aggiornamento normativo e di confronto professionale dei professionisti che, in azienda o come consulenti, si occupano di salute e sicurezza sul luogo di lavoro è stato creato il gruppo SPP.

Il gruppo SPP è stato costituito per mettere in contatto i professionisti della sicurezza e le figure che operano in questo ambito (medici competenti, rappresentanti e addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, datori di lavoro, i membri degli Organismi di Vigilanza etc.) , per favorire la circolazione di idee, per condividere le esperienze professionali, per confrontarsi sulle novità normativa.

Per iscriversi al gruppo, bisogna anzitutto registrarsi sul sito LinkedIn (sito non collegato a ComplianceAziendale.com ed uno dei principali network di relazioni professionali)  e inoltrare poi la richiesta d'iscrizione al gruppo. L'iscrizione è, ovviamente, gratuita.

12 dicembre 2008

Semplificazioni privacy

di Matteo Colombo (Labor Project srl)

Il Garante Privacy con Provvedimento n° 27 novembre 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008 ha introdotto una serie di semplificazioni all’allegato b) al Codice della Privacy ai sensi dell’art. 29 del L. 133/08.

La semplificazione si applica solo a:
  1. amministrazioni pubbliche e società private che utilizzano dati personali non sensibili (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono) o che trattano come unici dati sensibili dei dipendenti quelli relativi allo stato di salute o all'adesione a organizzazioni sindacali;
  2. piccole e medie imprese, liberi professionisti o artigiani che trattano dati solo per fini amministrativi e contabili.
Per le altre realtà rimangono in vigore le misure minime previgenti.
Riassumendo, le semplificazioni per i soggetti rientranti nel punto A) e B), possono così essere riassunte:
  1. Istruzioni in materia di misure minime di sicurezza – anche solo orali ma espresse chiaramente;
  2. Modalità di creazione password – libera (non è più richiesto un numero minimo di caratteri);
  3. Aggiornamento programmi antivirus – almeno 1 volta anno (ogni 2 anni per pc off –line);
  4. Back up dei dati – almeno 1 volta al mese;
  5. Accesso agli archivi cartacei dopo orario ufficio – istruzioni preventive agli incaricati;
  6. Notificazione – semplificato il modello utilizzato (nuovo modello fra 60 gg. – no rinotifica).
Per i soli soggetti rientranti nel punto B) – fermo restando la possibilità di autocertificazione nei casi indicati dall’art. 29 L. 133/08 - è prevista la redazione di un DPS semplificato con al suo interno:
  • Coordinate identificative del titolare del trattamento e degli eventuali responsabili;
  • Descrizione generale dei trattamenti realizzati;
  • Elenco degli incaricati del trattamento;
  • Descrizione delle altre misure di sicurezza adottate.
A parere dello scrivente – vista il panorama circoscritto di applicazione rispetto al trattamento dati – la semplificazione avrà effetto solo per micro aziende con trattamenti che già in passato esulavano dalla redazione del D.P.S..

11 dicembre 2008

Adeguamento dei decreti sulla sicurezza nei porti e a bordo delle navi al d.lgs. 81/08

Quali sarebbero le conseguenza per il comparto marittimo e portuale della mancata attuazione dell'art. 3, co. 3 del d.lgs. 81/08 (di seguito anche Decreto), ovvero l'adeguamento dei decreti legislativi sulla sicurezza nei porti e a bordo delle navi al c.d. Testo Unico sulla sicurezza? Il legislatore ha previsto 12 mesi di tempo, dall'entrata in vigore del Decreto, entro i quali si sarebbe dovuto mettere mano alle vigenti disposizoni per i due settori specifici: decorso tale termine il Decreto entrerebbe in vigore anche a bordo delle navi e nei siti portuali, con una serie di problematiche non indifferenti.
Il dott. Ferrari apre il dibattito su questo tema, chiunque può commentare in calce all'articolo o nel forum della compliance aziendale.

di Alessandro Ferrari (Sicurezza & Security, Grandi Navi Veloci spa)


Con la promulgazione del d.lgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il legislatore e il sistema paese hanno voluto dare compiuta attuazione al principio di razionalizzazione delle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori, fornendo un quadro compiuto di regole e disposizioni in cui le imprese, i lavoratori e gli organi di vigilanza sono chiamati a rinnovare il loro impegno e a mettere sempre in campo le risorse necessarie per la tutela della salute e della sicurezza.

Da questo ambito restano per il momento esclusi gli adeguamenti delle regolamentazioni per gli ambiti portuali e navali (art. 3, co. 3, d.lgs. 81/08) avendo il legislatore disposto 12 mesi di tempo (entro maggio 2009) per la revisione delle normative specifiche per la sicurezza dei suddetti comparti, ovvero i d.lgs. 271/99 e 272/99.

Il tempo passa e non si percepisce da parte delle Istituzioni una particolare attenzione nel mettere mano alla revisione della parte normativa che cura gli aspetti specifici della portualità e del lavoro a bordo delle navi.

Se a suo tempo (1999) il legislatore sembra avesse colto la specificità di questi ambiti lavorativi, dettata anche dalla internazionalizzazione del mondo dei trasporti marittimi, destinando decreti ad hoc per uniformare i principi della sicurezza sul lavoro dell'industria agli ambiti particolari del lavoro portuale e del mondo marittimo, oggi, tale sensibilità non si avverte, con il rischio che l'avvicinarsi del maggio 2009 rappresenti il breack point dopo cui il Testo Unico allargherà le sue braccia sulle banchine e alle stive.

Direi di più, vista la bozza di revisione di questi decreti che in un primo tempo (aprile 2008) dovevano trovare collocazione nell’unico corpo del d.lgs 81/08, sembrerebbe che le parti istituzionali chiamate a rileggere e riformulare i dispositivi di legge abbiano compiuto uno sforzo, certamente encomiabile, per appiattire i principi imprescindibili della tutela e salute dei lavoratori tutti alle dinamiche vieppiù complesse e particolari dell’organizzazione del lavoro a bordo di una nave nonchè ai criteri costruttivi delle stesse. Apprezzabile lo sforzo, discutibile, semmai applicabile, il risultato.

Questo orizzonte, per i tecnici della sicurezza del settore e per le loro aziende non è affatto sereno, in quanto, soprattutto per il mondo navale, pensare all'applicazione di norme disegnate per le industrie e per i cantieri edili, resta di complicata assimilazione e applicabilità.

Il mondo marittimo è il “mondo dei trasporti globalizzato” nelle persone che lo muovono, nelle norme che lo regolamentano, nelle specificità costruttive e tecniche che lo avvolgono: è un mondo di lavoratori in movimento da una nave all'altra, da un'azienda all'altra, da un paese all'altro, istruiti, qualificati e certificati in tutto il mondo secondo regole uniformi dettate dall'International Maritime Organization, all'interno dei principi regolati dall'International Labour Organization, con enti di classifica, Autorità Marittime e regolamenti di sicurezza che parlano una stessa lingua, quella della “sicurezza della navigazione”.

Se si perde questo orizzonte si impatta in un mondo di regole intraducibili, di vincoli inapplicabili, di esigenze dispositive che si perderebbero dietro alle pagine dei libretti di navigazione di un mondo del lavoro che cambia continuamente datore e luogo, processi e lingue: si creano i presupposti per discriminare la bandiera italiana in termini di costi aggiuntivi e di complessità gestionali che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo delle performance di sicurezza delle aziende, delle navi, dei lavoratori

Sono condivisibili le osservazioni del mondo delle imprese portuali che richiamano l’attenzione sulle responsabilità in capo ai datori di lavoro dei terminal nell’attuazione dei principi di legge e delle procedure operative durante le operazioni di “interfaccia” con una nave, considerando le interferenze scaturibili dalle molteplici attività che si possono intrecciare attorno al ciclo operativo.

E’ ancor più pacifico accordarci nel riconoscere le responsabilità imprescindibili del Comando Nave che riscontriamo nel Codice della Navigazione, nonchè nell’impianto delle norme internazionali e le responsabilità dell’Armatore che devono essere però definibili all’interno di regole chiare e appropriate.

La partita si gioca quindi, fatti salvi i principi imprescindibili della tutela del fattore “uomo che lavora” tra gli attori in campo: armatori e terminalisti, ben consapevoli delle reciproche responsabilità, così come ancor più consapevoli del proprio ruolo e delle regole del gioco di questo mondo tra mare e terra.

Le Istituzioni non possono prescindere da questo contributo e da questa realtà necessitata, non fosse altro perché l’articolazione delle problematiche e la specificità degli ambiti di interesse sono patrimonio di chi opera e anche di chi controlla in tutto il mondo queste dinamiche: le Capitanerie di Porto, nella sua più alta rappresentatività del Comando Generale che chiamiamo con forza perché fornisca il Suo imprescindibile contributo.

Abbiamo pertanto l’urgente necessità di aprire un dibattito che veda le parti in gioco intorno al tavolo delle regole affinchè si ripropongano i principi guida delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro (dlgs 271/99 e 272/99), alla luce degli adeguamenti e dei rafforzamenti che il legislatore ha voluto formulare nel Testo Unico, per non arrivare a maggio del 2009 senza averci almeno provato: solo così si forniranno alle aziende di navigazione e alle imprese portuali gli strumenti idonei per promuovere e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori in modo efficace e compatibile con la realtà industriale, professionale tecnica e tecnologica che questo mondo rappresenta.

Solo così coglieremo l’opportunità di assimilare la cultura della “sicurezza della navigazione o safety” intrinseca del mondo marittimo alle aspettative di miglioramento e di crescita professionale e industriale che le nostre aziende e i nostri lavoratori devono sempre perseguire, in un contesto di norme adeguate.

10 dicembre 2008

Illeciti ambientali e responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01

La Direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali, pubblicata il 6 dicembre, dovrà essere recepita entro il 26 dicembre 2010; per tale data, pertanto, gli illeciti ambientali verranno dovranno essere inseriti tra i reati suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01.

dell'avv. Maurizio Arena (curatore della rivista I Reati Societari).


E’ stata pubblicata sulla G.U.C.E. del 6 dicembre 2008 la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e dovrà essere recepita entro il 26 dicembre 2010.

Ciascuno Stato membro dovrà adoperarsi affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati (art 3):
“a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione
o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.”
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività menzionate (art 4).

Ai sensi dell’art 6 e con formulazione ormai tralatizia si prevede la responsabilità delle persone giuridiche:
“1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.”
Le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo 6 saranno passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (art 7).

La Direttiva costituisce l’epilogo di una lunga querelle istituzionale tra Commissione e Consiglio dell’U.E., che ha portato all’annullamento della Decisione Quadro 2003/80/GAI sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.
In data 13 settembre 2005 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C 176/03), pronunciando sul ricorso proposto il 15 aprile 2003 dalla Commissione delle Comunità europee, ha disposto l’annullamento della menzionata decisione quadro del Consiglio.
La decisione quadro definiva una serie di reati contro l’ambiente, per i quali gli Stati membri venivano invitati ad adottare sanzioni di natura penale. In particolare, ai sensi dell’art. 2 («Reati intenzionali»):
“Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;
b) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne provochino o possano provocarne il deterioramento durevole o sostanziale o che causino il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, al patrimonio, alla flora o alla fauna;
c) l’eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
d) il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
e) la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l’impiego, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
f) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l’uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate di estinzione;
g) il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, quando sono commessi intenzionalmente”.
Dal canto suo, l’art. 3 («Reati di negligenza»), così disponeva:
“Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente in virtù del proprio diritto interno, quando sono commessi per negligenza o quanto meno per negligenza grave, i reati di cui all’articolo 2”.
Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare i provvedimenti necessari affinché fosse punibile la partecipazione o l’istigazione ai reati di cui all’art. 2.
L’art. 6 disciplinava la responsabilità delle persone giuridiche, mentre l’art. 7 determinava le conseguenti sanzioni, «comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni».

Si preannuncia pertanto un nuovo importante scenario in materia di corporate crime – e di estensione dell’ambito di operatività del d.lg. 231/2001 – che verrà attentamente monitorato nei prossimi mesi.

08 dicembre 2008

Incidenti sul lavoro, numeri e reportage

Nel corso del 2007 in Italia si sono verificati 1.207 incidenti mortali sul lavoro. E nei primi nove mesi del 2008 il calo è stato del 5,2%. I dati sono stati forniti dal direttore generale dell'INAIL, Alberto Cicinelli, intervenuto alla tavola rotonda organizzata il 1 dicembre a Roma da Inca-Cgil. Dopo l'impennata registrata nel 2006 si conferma, così, la flessione progressiva cominciata sei anni fa. Calo confermato anche per il 2008: la proiezione si aggira intorno ai 1.150 casi.

L'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro), in collaborazione con l'agenzia fotografica Contrasto, ha voluto dare un volto a questi numeri organizzando, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la mostra fotografica "NO! contro il dramma degli incidenti sul lavoro". Il catalogo della mostra può essere scaricato gratuitamente dal sito dell'ANMIL.

06 dicembre 2008

La sicurezza dei nostri colleghi è compito anche nostro

Esattamente un anno fa, giovedì 6 dicembre 2007, un incendio devasta la linea 5 dell'acciaieria ThyssenKrupp a Torino.
Per le gravissime ustioni riportate muoiono sette operai:
Antonio Schiavone, 36 anni - Roberto Scola, 33 anni - Angelo Laurino, 43 anni - Bruno Santino, 26 anni - Giuseppe De Masi, 26 anni - Rocco Marzo, 54 anni - Rosario Rodinò, 26 anni.

Mi sono permesso di ricordarli, in questo primo anniversario.

03 dicembre 2008

L'Internal Auditing nel gruppo Grandi Salumifici Italiani

Abbiamo oggi il piacere di ospitare il dottor Luca Sita, Responsabile della Funzione di Internal Audit del gruppo "Grandi Salumifici Italiani".
Anticipiamo l'obiezione che il gruppo Grandi Salumifici Italiani, non essendo quotato, non rientra "esattamente" nel target de "Il Tour dell'Internal Audit" (le società italiane quotate a medio-piccola capitalizzazione); ma, poichè l'azienda aveva avviato e poi sospeso "a causa delle sfavorevoli condizioni dei mercati finanziari" il processo di quotazione al segmento STAR del mercato telematico, respingiamo l'obiezione e riteniamo l'esperienza degna della massima attenzione.
Nell'intervista il dott. Sita, oltre ad accennare al ruolo svolto dalla funzione di Internal Auditing in fase di quotazione al mercato finanziario, parla anche di indipendenza degli auditor e della sfida quotidiana "di dimostrare di essere dalla stessa parte delle persone che prendono le decisioni all’interno dell’impresa, ascoltando il punto di vista altrui e argomentando le soluzioni proposte" mantenendo fede a tali principi di autonomia ed indipendenza.
E' possibile commentare le risposte del dott. Sita sia in calce a questo post (cliccando su "commenti") sia sul forum CA.

Origine, responsabilità e collocazione della funzione di Internal Audit
ComplianceAziendale.com: Quando è stata istituita la funzione di Internal Auditing e quali responsabilità le sono state assegnate?
Luca Sita: La funzione di Internal Audit nel Gruppo Grandi Salumifici Italiani è stata istituita nel corso del 2008 al fine di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno; in particolare, oltre a supportare l’organizzazione nelle attività di individuazione e di presidio dei rischi, l’obiettivo principale è quello di apportare valore aggiunto attraverso il miglioramento dei processi e delle procedure, garantendo allo stesso tempo anche i requisiti formali principali in termini di rispetto della normativa.

CA: Qual è la provenienza professionale dell'attuale RIA (Responsabile dell’Internal Auditing) e delle principali risorse a disposizione della funzione?
LS: Il RIA proviene da un’esperienza piuttosto diversificata all’interno del gruppo, sia in Italia che all’Estero, oltre che da una precedente esperienza come “revisore esterno”.

CA: A chi riporta (gerarchicamente e funzionalmente) il RIA?
LS: Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo - composto da Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato e membri del Collegio Sindacale.

Organizzazione della funzione
CA: Gli Internal Auditor sono in possesso di certificazione?
LS: No.

CA: Le risorse assegnate (strumentali, umane e finanziarie) alla funzione IA sono sufficienti e adeguate?
LS: Considerato il recente avvio della funzione, le risorse sono ritenute nel complesso sufficienti e adeguate in rapporto al mandato e all’attività da svolgere.

CA: Quali strumenti informatici sono utilizzati nell’erogazione dei servizi di IA?
LS: Non sono utilizzati applicativi specifici per la funzione internal audit.

CA: Recruiting-Employee Retention applicato alla vostra realtà: quali a suo parere le difficoltà, opportunità, leve e limiti?
LS: Pur premettendo che il problema evidenziato non si pone per il gruppo GSI, ritengo che le difficoltà che le imprese possono avere siano legate agli stessi motivi per i quali la posizione di Internal Auditor è interessante e attraente.
La scarsa esperienza all’interno di un’impresa ha inizialmente risvolti negativi ma è anche sinonimo di indipendenza nelle valutazioni; con il procedere del tempo, così come aumenta l’esperienza potrebbe però diminuire l’imparzialità nelle espressioni di giudizio, quasi come se si trattasse di un trade-off o di un arma a doppio taglio. E questo avviene anche per altri aspetti del lavoro… che da aspetti positivi nel breve, si trasformano in limiti nel medio-lungo termine.
In altre situazioni è anche vero che per la stessa azienda può essere difficile definire l’identikit della persona desiderata, in funzione delle molteplici caratteristiche che tale professionista deve garantire.

CA: La Funzione ricorre all’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
LS: Tenendo sempre in mente l’invito ad operare in economia, che non sembra essere presente solo nel nostro gruppo, non sono affatto mancate le occasioni per utilizzare servizi in out-sourcing, soprattutto in termini di supporto alla fase di avvio della funzione, con particolare riferimento all’area della compliance (D.Lgs 231/ 2001 e Legge 262/2005).

CA: Se sì, qual è la sua valutazione delle opportunità e dei limiti dell’acquisto di servizi di out/co-sourcing?
LS: L’utilizzo di professionalità esterne deve essere ispirato al principio di “complementarietà” ovvero il bagaglio di esperienze – tendenzialmente molto ampio - di consulenti ed esperti esterni deve fondersi e unirsi a quello di chi conosce e vive l’azienda in prima persona nel quotidiano; l’acquisto di servizi all’esterno garantisce inoltre una certa dose d’indipendenza e imparzialità nelle valutazioni, che non dovrebbero mai essere condizionate dalle dinamiche presenti all’interno dell’impresa. Non bisogna però dimenticare, in ultima analisi, il limite derivante da una conoscenza “limitata” della realtà aziendale da parte di esterni; in questi frangenti l’internal auditor deve fare da anello di collegamento, rendendosi interprete e risolutore delle situazioni-limite che l’out-sourcer può incontrare.

CA: Quali sono, a suo parere, tre caratteristiche del vostro ambiente di lavoro che lo rendono di interesse per un potenziale candidato?
LS: Complessità degli obiettivi, totale autonomia ed eterogeneità dei temi e delle competenze necessarie ad affrontare il lavoro.

Servizi erogati
CA: Con riferimento ai servizi erogati dalla sua Funzione nell’ultimo anno, come si distribuiscono in termini percentuali per tipologia i volumi spesi (es. incarichi di consulenza, incarichi di audit, dominio finanziario, di compliance, operational, IT)?
LS: Nell’ultimo anno, in considerazione della fase di avvio della funzione nonché del processo – poi sospeso – di ammissione alla quotazione in Borsa, hanno avuto prevalenza superiore al 50% le attività legate al tema della compliance; già a partire dal prossimo anno però, l’area operational dovrà diventare quella principale, con ruoli minori, anche se tendenzialmente crescenti per le tematiche inerenti Fraud audit e IT Audit.

CA: Quali sono i committenti o i destinatari dei servizi della Funzione IA all’interno dell’azienda (es. Dirigente Preposto, OdV, CdA/CCI, Preposto CI, Vertici Aziendali, etc.)?
LS: Come detto, il Comitato Esecutivo - per la sua composizione - rappresenta l’interlocutore privilegiato per la funzione Internal Audit che dovrebbe, nel medio termine, assumere anche un ruolo promotore nelle fasi di cambiamento dei processi e delle procedure, per poter creare effettivamente valore aggiunto all’interno dell’impresa; è pertanto presumibile che altri interlocutori principali potranno essere l’Organismo di Vigilanza ed i massimi vertici aziendali.

CA: Come è percepita la funzione di IA da parte dei diversi interlocutori aziendali (auditati, CdA/CCI, collegio sindaci, società revisione, Dirigente Preposto, ODV 231, etc.)?
LS: La valutazione è nel complesso sicuramente positiva; vale comunque la pena specificare che, nella fase iniziale, ritengo del tutto legittima e ragionevole la percezione – nei contatti con i diversi interlocutori aziendali e soprattutto con gli “auditati” - di quella che è comunemente definita come “resistenza” verso una funzione recentemente creata. Con il proseguimento delle attività e facendo perno sulla comunione di obiettivi con gli altri soggetti o organi dell’impresa, sarà sicuramente più semplice diventare un facilitatore dei fabbisogni aziendali, andando in ultima analisi e in maniera congiunta a garantire l’adeguatezza del sistema di controllo interno.

CA: In una realtà multinazionale come il Gruppo GSI come viene gestita la complessità (lingua, normativa, cultura.) delle relazioni con le società o sedi estere?
LS: In considerazione dell’esperienza finora limitata mi sembra ancora piuttosto prematuro giungere a delle valutazioni sulla complessità delle relazioni in questi termini; istintivamente – anche sulla base delle conoscenze personali – la lingua dovrebbe rappresentare un ostacolo minore rispetto al tema della normativa o della cultura locale.

Associazioni professionali e prospettive future
CA: Gli Internal Auditor dell’azienda sono iscritti a qualche associazione professionale?
LS: Il RIA è iscritto all'AIIA.

CA: In relazione alle vostre specifiche esigenze, reputa adeguati i servizi offerti dalle associazioni professionali di riferimento correnti? Può cortesemente motivare la risposta?
LS: La valutazione nel complesso è sicuramente positiva; ampi margini di miglioramento possono essere - a mio modesto parere – individuati nelle attività (quali gruppi di lavoro o momenti di confronto) che hanno come obiettivo quello di soddisfare meglio le necessità delle imprese di dimensioni medio-piccole, laddove manca ancora e purtroppo una vera e propria cultura dell’internal audit.

CA: Come vede l'evoluzione dell'attività di Internal Auditing nelle aziende a medio-piccola capitalizzazione?
LS: Ricollegandomi alla risposta precedente, vorrei confermare le grandissime potenzialità della funzione I.A. presenti in questa fascia di aziende che, per affrontare meglio le sfide del mercato sempre più imprevedibili ed in continua evoluzione, devono cambiare passo di marcia, trasformando l’ostacolo in opportunità di miglioramento.
La maggior sfida che l’Internal Auditor dovrà saper cogliere, pur nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, è quella di dimostrare di essere dalla stessa parte delle persone che prendono le decisioni all’interno dell’impresa, ascoltando il punto di vista altrui e argomentando le soluzioni proposte. E tutto ciò in un ambiente – quello delle aziende di media-piccola capitalizzazione - nel quale molto spesso si è ancora abituati a identificare la funzione aziendale con la persona. Insomma, di strada da fare, ce n’è ancora molta… ma tutto ciò è positivo per chi ha voglia di fare bene le cose.

Responsabilità dell'appaltante per fatto dell'impresa subappaltatrice

Fonte: Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Presidente A. Morgigni, Relatore P. Piccialli, con sentenza n. 41815 del 30 settembre 2008 - depositata il 7 novembre 2008 (leggi il testo della sentenza).
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che aveva ritenuto l’appaltante (nei cui confronti non era stata esercitata l’azione penale, essendo intervenuta l’archiviazione) responsabile civile ex art. 83 c.p.p. per fatto (altrui) dell’impresa subappaltatrice (il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica): si è, in particolare, osservato che, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora trasfuso nell’art. 26 D. Lgs. n. 81 del 2008), in caso di affidamento dei lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una unità produttiva della stessa, sull’appaltante grava una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento: ne consegue che la responsabilità dell’appaltante-committente per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza è responsabilità per fatto proprio, non "giustiziabile" attraverso la chiamata in causa quale responsabile civile.
La sentenza è commentata su Filodiritto.

02 dicembre 2008

Educare alla sicurezza sul lavoro

Ogni giorno, alcuni lavoratori non tornano più a casa
perché muoiono sul lavoro.
Questo testo, nasce per diffondere la cultura della
SICUREZZA SUL LAVORO nelle scuole elementari.
E’ anche un tributo a tutti i caduti sul lavoro di cui
non ricordiamo né il volto né il nome.

Dal libro "Ritornare a casa", di Giuseppe Spadola.
Fonte: Sindacato Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, Ragusa

Un libro sulla sicurezza sul luogo di lavoro destinato ai bambini delle scuole elementari. Un'idea un po' strana (forse) che l'autore, l'ing. Giuseppe Spadola, spiega così:
"Penso che un approccio (alla sicurezza sul lavoro, ndr) più in linea con il pensiero dei nostri ragazzi vada tentato sin ai primi anni di scuola: non dobbiamo e non possiamo chiudere le porte in faccia alla speranza, ad un atteggiamento diverso nei confronti del lavoro da parte di coloro che oggi studenti, domani entreranno nei ruoli più diversi, nel mondo del lavoro. [...] O noi oggi seminiamo un atteggiamento diverso verso il tema del lavoro o la situazione non cambierà, e continueremo ipocritamente a indignarci dopo i grandi incidenti collettivi. Non occorrono nuove leggi, per questo nel presente testo non ne viene citata nemmeno una: è dimostrabile che leggi nuove, non influiscono sulle statistiche degli infortuni. Occorre soltanto un pò di buon senso da parte di tutti. E non è poco!"
Il volume può essere consultato anche on-line; estremamente gradevole da leggere, la lettura di questo libro è un buon investimento anche per gli adulti e per la loro sicurezza nelle attività domestiche, negli hobby e nell'attività lavorativa.

Indice del volume (90 pagine):
  • Introduzione
  • Prevenzione e protezione dai rischi
    • Evitare i rischi
    • A me non succede niente
    • Segnaletica
    • DPI (Dispositivi Protezione Individuali)
    • Piani e squadre di emergenza
    • Come fare una chiamata di emergenza
  • Rischio incendio
    • Il fuoco dà, il fuoco toglie
    • Come nasce un incendio
    • Rompere il triangolo dell’incendio
    • Cosa si produce durante un incendio
    • Come proteggersi dagli incendi
    • Tipi di incendio
    • Come usare l’estintore e l’idrante
  • La sicurezza per immagini
  • Conclusione?
  • Bibliografia