L’ULSS 6 di Vicenza di Vicenza ha predisposto alcune schede di comparazione tra il il D.Lgs. 81/08 e la precedente normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Le schede disponibili riguardano i seguenti argomenti:
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 81/08 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", infatti, è subentrato -abrogandola- a una complessa serie di atti normativi che regolamentavano la sicurezza sul lavoro in ambiti diversi, il raccordo con i quali non è sempre stato agevole (basti solo pensare che lo stesso decreto, tra le norme abrogate, comprende (D.Lgs. 81/08, art. 304, co. 1, let. d) "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso"!).
Tra le disposizioni abrogate in modo esplicito (D.Lgs. 81/08, art. 304, co. 1, let. a), invece, troviamo:
Le schede disponibili riguardano i seguenti argomenti:
- Valutazione dei rischi (Titolo I, Capo III, Sezione I, art. 17 - Sezione II, artt. 28, 29);
- Sorveglianza sanitaria (Titolo I, Capo III, Sezione V);
- Uso delle attrezzature di lavoro (Titolo III, Capi I-III);
- Cantieri temporanei e mobili (Titolo IV);
- Movimentazione manuale di carichi (Titolo VI);
- Attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII);
- Protezione da agenti fisici (Titolo VIII, Capi I, II, III);
- Protezione da agenti chimici (Titolo IX, Capo I);
- Protezione da agenti cancerogeni mutageni (Titolo IX, Capo II);
- Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (Titolo IX, Capo III).
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 81/08 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", infatti, è subentrato -abrogandola- a una complessa serie di atti normativi che regolamentavano la sicurezza sul lavoro in ambiti diversi, il raccordo con i quali non è sempre stato agevole (basti solo pensare che lo stesso decreto, tra le norme abrogate, comprende (D.Lgs. 81/08, art. 304, co. 1, let. d) "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso"!).
Tra le disposizioni abrogate in modo esplicito (D.Lgs. 81/08, art. 304, co. 1, let. a), invece, troviamo:
- il DPR n. 547/1955, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- il DPR n. 164/1956, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- il DPR n. 303/1956 (ad eccezione dell'art. 64), Norme generali per l'igiene del lavoro
- il DLgs n. 277/1991, Attuazione delle direttive ... in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, ...
- il DLgs n. 626/1994, Attuazione delle direttive ... riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- il DLgs n. 493/1996, Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
- il DLgs 494/1996, Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- il DLgs 187/2005, Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
Da questo elenco, che non cita tutta una serie di disposizioni tuttora in vigore, si capisce anche quanto sia improprio definire il D.Lgs. 81/08 il nuovo "testo unico" sulla sicurezza sul lavoro.
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