Nella nuova normativa si prevedono due importanti strumenti di contrasto al fenomeno della contraffazione di marchi e brevetti industriali: la confisca obbligatoria (anche per equivalente) e l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti anche a tale categoria di delitti.
Tra le varie disposizioni il provvedimento modifica l'art. 25-bis e prevede l'inserimento degli artt. 25-bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio) e 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
I nuovi reati presupposto di cui all’art. 25-bis in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono:
I nuovi reati presupposto di cui all’art. 25-bis.1 in materia di delitti contro l’industria e il commercio sono:
I nuovi reati presupposto di cui all’art 25-novies in materia di violazione del diritto di autore sono:
Tra le varie disposizioni il provvedimento modifica l'art. 25-bis e prevede l'inserimento degli artt. 25-bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio) e 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
I nuovi reati presupposto di cui all’art. 25-bis in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono:
- art. 473 “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”;
- art. 474 “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.
- pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa € 774.685)
- interdittive: ex art. 9 comma 2 durata fino a un anno
I nuovi reati presupposto di cui all’art. 25-bis.1 in materia di delitti contro l’industria e il commercio sono:
- art. 513 “Turbata libertà dell'industria o del commercio”: violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- art. 515 “Frode nell'esercizio del commercio”: nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- art. 516 “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”;
- art. 517 “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”: vendita o distribuzione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- art. 517-ter “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”: fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra;
- art. 517-quater “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.
- pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa € 774.685)
- interdittive: non sono previste.
- art. 513-bis “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”;
- art. 514 “Frodi contro le industrie nazionali”: vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.
- pecuniaria: fino a 800 quote (pari a circa € 1.239.496)
- interdittive: ex art 9 comma 2 (fino ad un anno).
I nuovi reati presupposto di cui all’art 25-novies in materia di violazione del diritto di autore sono:
- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
- pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa € 774.685)
- interdittive: ex art 9 comma 2 (fino ad un anno).
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