31 marzo 2009

Comunicazione all'INAIL dei nominativi degli RLS

È attiva sul portale dell'INAIL la procedura per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L'obbligo di comunicazione è previsto dall'art. 18, co. 1, let. aa) del D. Lgs. 81/08, che stabilisce che "il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono [...] comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza."
Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente indicati nell'art. 3, co. 2.

La comunicazione potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro il 16 maggio 2009.
Le modalità della comunicazione sono precisate nella circolare INAIL n. 11/2009.

Approfondimenti: Il modello in formato pdf e il manuale di istruzioni.

Seminario - Responsabilità civili e penali dei soggetti in posizione apicale

Attenzione: questo evento non è più attivo!


Business International organizza una giornata di analisi e confronto sul tema delle responsabilità civili e penali dei soggetti in posizione apicale, in programma a Roma il prossimo 8 aprile, per discutere:
  • effetti della riforma di diritto penale societario sulle responsabilità penali e societarie;
  • strumenti per minimizzare i rischi a cui i vertici aziendali sono esposti;
  • responsabilità penali, civili e amministrative e nuovi criteri di imputazione;
  • azioni di risarcimento
  • sanzioni pecuniarie e interdittive;
  • modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001.

30 marzo 2009

D.Lgs. 81/08 - Modifiche (attese) all'art. 30

Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 ha approvato lo schema di decreto legislativo correttivo del D.Lgs. 81/2008.

Per la parte che interessa i "modelli di organizzazione e di gestione" per la sicurezza sul lavoro sono previste (art. 18) le seguenti modifiche:
art. 18 - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: "o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis,";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis [1], i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo"
Ribadito che si tratta di un testo -ovviamente- non ancora in vigore, ecco qualche prima considerazione:
  • l'inserimento, nell'art. 30, del comma 5-bis sembra introdurre una vera e propria novità di rilievo, ovvero la possibilità di certificare l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione per la sicurezza presso apposite commissioni: tale certificazione conferisce una "presunzione di conformità alle prescrizioni" del D.Lgs. 81/08. Resta (tuttavia) da appurare sia il valore di questa "presunzione di conformità" del modello nel caso di procedimento per i reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/01, sia come tale commissione possa certificare l'efficace attuazione del modello stesso.
  • l'accostamento di tale sistema di certificazione agli "idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui la comma 1" dell'art. 30, d.lgs. 81/08 pare fuorviante, in quanto il sistema di certificazione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) riferirsi all'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme alle prescrizioni del decreto, mentre il sistema di registrazione deve documentare l'adempimento degli obblighi giuridici (previsti dal comma 1 dell'art. 30) nello svolgimento delle ordinarie attività aziendali.

Ulteriori commenti o chiarimento sono benvenuti.

-----
[1] Art. 2-bis (Presunzione di conformità). L'efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militari.".

24 marzo 2009

D.Lgs. 231/01: società condannata per truffa aggravata

Nuova condanna all'esito del dibattimento dopo il precedente del procedimento Mychef: importante arresto giurisprudenziale del Tribunale di Cosenza sul delitto di truffa aggravata, sui suoi rapporti con i delitti tributari, sulla confisca e sulla nozione di "profitto".

Leggi:

21 marzo 2009

Stress e rischi psicosociali: il libro che porta oggettività e metodo

Comunicato stampa

Il libro "Stress e rischi psicosociali - strumenti e metodi d'indagine" si propone di illustrare chiaramente gli aspetti metodologici della valutazione dei rischi stress lavoro correlati (art. 28/2008) e dei fattori di rischio psicosociali.

Il periodo storico che stiamo attraversando richiede grandi cambiamenti e impone un adeguamento, non scelto ma tuttavia necessario, a nuove condizioni lavorative ed economiche. Anche a livello legislativo emerge una sempre più significativa attenzione per le tematiche inerenti lo stress che trovano espressione nel recente D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza e Prevenzione). La normativa prescrive che ciascuna azienda effettui una valutazione dei rischi stress lavoro correlato implementando azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle fonti di rischio stress.
Il libro Stress e rischi psicosociali - di G. Ferrari, F. Sinibaldi e V. Penati - costituisce oggi il punto di riferimento per gli operatori del settore, fornendo strumenti efficienti e una metodologia consolidata attraverso cui operare valutazioni corrette e funzionali. L’opera propone un’attenta disamina del fenomeno stress, delle sue implicazioni a livello individuale e collettivo e delle dinamiche psicologiche e relazionali che ne stanno alla base. Particolare attenzione viene dedicata alla distinzione tra lo stress e i rischi per lo stress, a cui si accompagna una disamina delle modalità e degli strumenti necessari per effettuare una valutazione di entrambe gli ambiti tematici. Il Modello SSR- SocialStressRisk del Centro FerrariSinibaldi illustrato nell’opera ed elaborato su base socio-statistica offre una modalità oggettiva per una corretta valutazione dei rischi stress lavoro-correlato. In allegato al volume vengono anche presentati i test per un corretto monitoraggio della valutazione dei rischi.

Presentazione
L'interesse per lo stress e per le sue manifestazioni è andato gradualmente crescendo nel corso degli ultimi trent'anni. Si sono moltiplicati gli studi sulla natura del fenomeno stress, sia relativamente a quella positiva nella quale un certo grado di stress agisce da "attivatore" e stimolante, sia sulla natura negativa che genera malessere e vere e proprie patologie. Altri studi hanno cercato di fornire strumenti idonei per misurare gli effetti nocivi dello stress e misure di intervento per ridurlo o prevenirlo.
In tutti i settori lavorativi e nell'ambito di alcuni governi nazionali, si è verificata una crescente convinzione che l'esperienza dello stress nella vita moderna, come sul lavoro, ha delle conseguenze indesiderate per la salute e la sicurezza degli idividui, nonchè per la salute delle organizzazioni o delgi ambienti sociali in cui sono maggiori i suoi effetti. Questea convinzione s riflette anche nell'interesse dimostrato dalla popolazione e dai mezzi di comunicazione: fioriscono, infatti, le offerte di servizi per il benessere della persona, palestre, centri benessere e terapie rilassanti di ogni sorta. Anche la riscoperta della cultura enogastronomica e dei cibi biologici evidenzia la volontà di recuperare ritmi e modi di vivere più vicini ai ritmi naturali del nostro organismo.
In questo periodo aumentano anche i pazienti negli studi degli psicoterapeuti i quali registrano un maggior numero di diagnosi di disturbi di ansia e di sintomi depressivi. La maggior parte dei pazienti decide di rivolgersi ad un terapeuta a seguito di sintomi somatici e cognitivi che influenzano pesantemente la normale funzionalità sociale.
È quindi necessario considerare lo stress come un insieme di fenomeni ambientali che condizionano la nostra vita. Il senso comune rende evidente che una maggior cura di sé e l'eliminazione dei fattori ambientali nocivi può essere parte della soluzione ad una vita contemporanea più stressante. Sottolineiamo come ambiente e uomo dialoghino in modo interattivo e costante. Lo studio dello stress impone quindi di analizzare attentamente i fattori di rischio presenti in ogni ambiente. Ne consgue, infatti, la possibilità di inquadrare il fenomeno stress come evento ben circoscritto, oggettivo e contestualizzato. Questo approccio permette la definizione di un modello di valutazione dei rischi psicosociali metodologicamente corretto e applicabile, che porta ad identificare fattori oggettivi di rischio all'interno di un ambiente dato. Si tratta, di fatto, di inquadrare il fenomeno stress in una modalità analoga a quella utilizzata per i rischi di tipo fisico e biologico.
Il libro presenta i fondamenti specifici, la ricerca, i suoi risultati e il modello elaborato per la valutazione dei rischi psicosociali.

Indice del testo
Introduzione
1. Una questione di equilibrio: aspetti psico-sociali
2. Lo stress e i rischi: dinamiche, funzionalità e valutazione
3. Stress e lavoro
4. Riferimenti normativi
5. Il modello e la ricerca
Tabelle
Conclusioni
Appendice A Test Ferrari-Sinibaldi
Appendice B WSRQ
Bibliografia

Gli autori
Giuseppe Ferrari è presidente della SIPISS - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale, membro di Ispso - The International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations, direttore del Centro Specialistico Integrato di Psicologia e Psicoterapia. Psicologo e psicoanalista, si occupa di terapia individuale e di coppia. È esperto in problemi relazionali e disturbi dell'umore. Consulente di grandi aziende per lo studio e l'intervento sulle dinamiche organizzative.

Fabio Sinibaldi è membro della Cognitive Science Society, direttore scientifico e docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale, membro del comitato direttivo della Società Italiana di Terapia Focale. Psicologo e psicoterapeuta, svolge attività di terapia e consultazioni personali, supervisioni di formazione specialistica e di equipe professionali. È esperto di trattamenti e gestione di ansia, stress e cambiamento personale.

Valentina Penati è consulente senior del Centro FerrariSinibaldi. Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-costruttivista si occupa di benessere e di assistenza pscioplogica nei contesti lavorativi. Esperta di metodologia della valutazione aziendale e dello sviluppo del potenziale. Specialista nel trattamento dei disiturbi d'ansia e disturbi del comportamento alimentare.


Per ulteriori informazioni sul testo o sul metodo.

20 marzo 2009

Responsabilità del Datore di Lavoro per omessa formazione del lavoratore

In relazione all'infortunio di un lavoratore, la Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità del Datore di Lavoro per "violazione del dovere di formazione e di informazione del lavoratore, nonchè del dovere di vigilanza, non essendo emerso che ... si fosse attivato per assicurarsi che le disposizioni impartite fossero realmente osservate, in tal guisa avendo consentito l'instaurarsi di una prassi lavorativa ad alto rischio."
****

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 Penale, con sentenza n. 6195 del 12 febbraio 2009 ha confermato la responsabilità del datore di Lavoro per l'infortunio occorso ad un operaio, per "non aver vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni" (sull'utilizzo della macchina in sicurezza), "se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato."

"Secondo l'accusa, condivisa dal giudice di primo grado, l'imputato, per colpa generica e specifica, in ragione del mancato rispetto, in particolare, del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, aveva provocato al dipendente della società... un infortunio a causa del quale il lavoratore aveva riportato l'amputazione del piede destro, e quindi della gamba fino al terzo medio per il sopraggiungere di necrosi cutanea, nonchè ferita da scoppio alla mano sinistra."

L'operaio, "incaricato del controllo della ... macchina (che srotola un involto di lamiera che fa scorrere attraverso rulli, ne taglia i bordi per poi riavvolgerla), a causa dell'aggrovigliarsi degli sfridi di lamiera, superata, senza disattivare la macchina, la ringhiera alta circa un metro che ne percorreva l'intero perimetro ed i relativi cancelli, dotati di dispositivi di sicurezza, era salito, per eseguire dei controlli, sulla pedana che consente di operare nell'area dei rulli.
Nel procedere a tale incombente, essendosi sporto in avanti per accertarsi che tutto procedesse regolarmente, si era sbilanciato e, per evitare di cadere, aveva tentato di fare un passo indietro, così avendo perso l'equilibrio ed avendo finito con l'appoggiare un piede proprio sulla lamiera in movimento, dove era andato a cadere.
Il piede destro e la mano sinistra erano stati, quindi, trainati verso i rulli e da questi schiacciati."

"Il giudice di primo grado ha ritenuto di rinvenire profili di colpa a carico dell'imputato, anzitutto, nell'avere egli omesso di istruire adeguatamente il lavoratore circa le proprie mansioni e le modalità d'uso della macchina alla quale era stato destinato, nonchè circa i rischi connessi all'uso della stessa. L'obbligo di formazione, peraltro, è stato ritenuto ancora più doveroso nel caso di specie, poichè la vittima era un giovane inesperto, assunto da soli tre mesi con contratto di formazione lavoro, che aveva finito con l'apprendere "sul campo" la natura delle proprie mansioni, sulla base delle indicazioni dei colleghi anziani.
Ulteriore profilo di colpa è stato rinvenuto nell'avere l'imputato tollerato la prassi consolidata che prevedeva l'accesso alla linea di produzione, superando le protezioni, con la macchina in movimento."

Rileva il ricorrente che la macchina cesoia alla quale era stato addetto l'operaio era certamente idonea sotto il profilo della sicurezza, essendo dotata di una recinzione, i cui accessi erano stati muniti di microinterruttori che, all'apertura dei cancelli, determinavano l'automatico blocco dell'impianto; mentre l'intervento sulla macchina era soggetto al rispetto di una specifica procedura.
Appositi cartelli prevedevano, inoltre, l'espresso divieto di operare su organi in movimento; divieto ben noto ai lavoratori, come dagli stessi confermato anche in dibattimento.
Tanto premesso, il problema della formazione e dell'informazione sull'uso della macchina e sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività, sarebbe, secondo il ricorrente, del tutto estraneo alla dinamica dell'infortunio, poichè le procedure previste, i cartelli segnalatori, le indicazioni dei preposti, di cui tutti i testi avevano dato atto, garantivano la perfetta informazione.
Del resto, si sostiene ancora nel ricorso, l'infortunio non si è verificato a seguito di un uso improprio della macchina, bensì della violazione di precise norme di sicurezza.
Quanto alla prassi operativa, il ricorrente segnala che di essa possono essere chiamati a rispondere il datore di lavoro o il suo delegato solo se non abbiano adottato regole e divieti in materia, ovvero l'abbiano incoraggiata o abbiano omesso gli opportuni controlli; ipotesi del tutto da escludersi nel caso di specie.
Le dimensioni dell'azienda, d'altra parte, escludevano la possibilità per il datore di lavoro di venire a conoscenza di prassi difformi rispetto a quelle previste.

La Corte di Cassazione ribadisce infine "la responsabilità dell'imputato":
"All'imputato, invero, si è fatto carico non dell'inadeguatezza della macchina sotto il profilo della sicurezza, nè dell'assenza di specifiche prescrizioni circa le modalità di utilizzo della stessa, bensì di non avere vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni, se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato.
Nè è possibile dubitare che l'infortunio sia stato determinato dalla violazione dei richiamati obblighi, essendo del tutto evidente che proprio il mancato rispetto degli stessi ha determinato l'infortunio.
Considerazione che ha legittimamente indotto i giudici del merito ad escludere qualsiasi valenza causale alla condotta dell' operaio, giovane assunto da poche settimane, privo di specifica esperienza ed immesso nel ciclo lavorativo senza adeguata informazione e formazione professionale, indotto a ripetere operazioni per prassi seguite dai colleghi di lavoro e da essi apprese."

19 marzo 2009

Convegno: compliance dei contratti pubblici e della loro gestione

Attenzione: questo evento non è più attivo!

La Pubblica Amministrazione è sempre più coinvolta a garantire il rispetto sostanziale delle regole e la trasparenza nel suo operato nella gestione dei contratti pubblici.

Per questo, AICOM e Opentech promuovono il convegno I Contratti pubblici e la loro gestione: conformità normativa e compliance, che si terrà a Roma, c/o Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli in Via dei Portoghesi 22, il 23 Aprile 2009, ore 9.00.

L'evento si rivolge ai Dirigenti Amministrativi, ai Dirigenti dei Controlli, ai Responsabili Acquisti ed agli addetti ai lavori della Pubblica Amministrazione, delle aziende a capitale pubblico e delle aziende che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione. La partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

Seminario: La prevenzione del rischio stress lavoro correlato: metodologie ed esperienze a confronto

Attenzione: questo evento non è più attivo!

A seguito dell’inserimento nel "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" dello stress come fattore di rischio da monitorare e prevenire (Art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - ex legge 626), SCS Consulting, in collaborazione con l’Università di Bologna, promuove l’incontro "La prevenzione del rischio stress lavoro correlato: metodologie ed esperienze a confronto", che si terrà in data 1 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 a Bologna, presso la sede di Via Marco Emilio Lepido 182/3.

L’incontro è finalizzato a:
  • illustrare una metodologia già applicata in campo internazionale e a comprendere il punto di vista dell’Organo di Vigilanza;
  • rafforzare le attività di confronto tra i partecipanti coinvolgendoli in momenti di workshop al fine di approfondire e calare sulle diverse realtà aziendali il tema in esame.
L’incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a: responsabili del Personale, responsabili dell’Organizzazione, responsabili SPP, responsabili Sistema Qualità

18 marzo 2009

AiiA - Corso per componenti degli OdV

Attenzione: questo evento non è più attivo!

L'Associazione Italiana Internal Auditors, in collaborazione con AODV231, propone un Corso di specializzazione rivolto ai componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, agli Internal Auditors che operano a supporto dell'ODV ed alle altre funzioni aziendali e figure professionali coinvolte nella gestione dei modelli organizzativi.

Responsabilità civile degli amministratori per mancata adozione del Modello ex D.Lgs. 231/01

L'Amministratore Delegato può essere chiamato a rispondere, civilmente, per i danni subiti dall'ente in conseguenza della mancata adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.
***

Il Tribunale di Milano, sezione VIII Civile, con sentenza n. 1774 del 13.02.2008, ha riconosciuto la responsabilità civile dell'Amministratore Delegato di una società per i danni patrimoniali subiti dalla società stessa in conseguenza della mancata adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo:
"per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo [...] risulta altrettanto incontestabile il concorso di respnsabilità di parte convenuta che, quale Amminsitratore Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte al riguardo".
L'organo giudicante ha, infatti, ritenuto che l’adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio-reato all’interno della società è una decisione amministrativa che, seppur rimessa alla discrezionalità dell’organo dirigente, può evitare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente e, di conseguenza, l’applicazione delle relative sanzioni; la mancata adozione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 può quindi determinare la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per mala gestio:
art. 2392 c.c. Responsabilità verso la società. — Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

16 marzo 2009

D.lgs. 231/01 e delitto tentato

La Corte di Cassazione ha affrontato – con la sentenza n. 7718 del 20 febbraio 2009 – il tema della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01 in relazione al delitto tentato.

di Stefano Antiga*.
***

Con la sentenza n. 7718 del 20 febbraio 2009, la Corte di Cassazione ha affrontato – per la prima volta – il tema della responsabilità degli enti in relazione al delitto tentato.

Occorre premettere che l’art. 26 del d.lgs. 231/01 stabilisce che "le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente decreto". Nel caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità, il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. cit., delle somme vantate dalla Fondazione S. Raffaele del Monte Tabor, proprietaria della Casa di Cura Ville Turro, nei confronti della Asl Città di Milano fino a concorrenza di € 2.889.091,18, quali beni costituenti diretta ed immediata conseguenza del delitto di truffa ex art. 640, co. 2, C.p., rappresentanti il profitto del quale è obbligatoria la confisca ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 231/01.

I fatti: al responsabile e al direttore sanitario del Centro di medicina del sonno Casa di Cura Ville Turro, veniva addebitato di avere: attestato falsamente nelle cartelle cliniche e nelle schede di dismissione dei pazienti la sussistenza dei requisiti legittimanti il rimborso per prestazioni sanitarie fornite in regime di ricovero le quali, invece, avrebbero potuto essere effettuate in ambulatorio ovvero con degenze di durata inferiore (fatti integranti i reati di falso ex artt. 476 e 479 C.p.); di avere – con artifizi e raggiri consistiti nella presentazione alla Asl competente di richieste di rimborsi per le prestazioni anzidette – indotto in errore l’ente pubblico circa l’appropriatezza e congruenza delle medesime, con nocumento patrimoniale per lo stesso ente e profitto ingiusto per la Fondazione S. Raffaele.

A parere della difesa, la truffa contestata alla predetta Fondazione non poteva però considerarsi – come invece il G.i.p. aveva erroneamente ritenuto – un illecito già pervenuto allo stadio della consumazione, ma semplicemente un delitto tentato. Infatti, secondo la Cassazione, "il delitto di truffa si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l’obbligazione di dare un qualche bene economico, ma quando si realizza il conseguimento di questo bene da parte dell’agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa […]: il che implica che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da crediti liquidi ed esigibili, prima della loro effettiva riscossione, con definitiva lesione dell’altrui patrimonio, si verte nella figura della truffa tentata".

A questo punto, la Corte chiarisce che le considerazioni appena riportate non mutano il quadro della responsabilità della Fondazione, poiché, "sebbene gli artt. 24 e 25 Dlgv. 231/01 colleghino la responsabilità amministrativa di un ente ad ipotesi delittuose denominate come consumate […], v’è da considerare che espressamente l’art. 26 cit. Dlgv. opera riferimento alla commissione dei predetti delitti «nelle forme del tentativo»".

Ma – con riguardo alla censura mossa dalla difesa dell’ente che faceva valere la mancanza del profitto confiscabile – la Cassazione dimostra di condividere le argomentazioni difensive, asserendo quanto segue: "l’art. 53 Dlgv. 231/01 prevede il sequestro «delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’art. 19» e la disposizione richiamata, a sua volta recita: «nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato»."

Ribadito che per «profitto» deve intendersi il vantaggio economico direttamente ed effettivamente conseguito con l’illecito […], la Corte, ricollegandosi a quanto esposto trattando della figura della truffa, rileva che "l’imputazione a profitto di semplici crediti, anche se liquidi ed esigibili, non può essere condivisa poiché, in effetti, trattasi di utilità non ancora percepite, ma solo attese: basti considerare che, non solo si verte in ipotesi di somme che se riscosse dovrebbero essere restituite al soggetto danneggiato, ma di somme non ancora sottratte a quest’ultimo".

In conclusione, i giudici di Piazza Cavour statuiscono l’illegittimità del sequestro, in quanto "avente ad oggetto un’entità non coincidente con il «profitto» contemplato dal combinato disposto degli artt. 19, 53 Dlgv. 231/01" e consigliano di puntare sul Codice di rito penale – art. 321 – che consente il sequestro preventivo dei beni “pertinenti al reato”, nell’ipotesi in cui si fosse posta la necessità di impedire ulteriori conseguenze dei fatti contestati.


* Fondatore e direttore della Rivista sul Penale dell'Economia.

11 marzo 2009

Chimica: la crisi non ferma l'impegno per la sicurezza sul lavoro

Primato del settore nelle relazioni industriali: iniziative unitarie per tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e l’impatto ambientale.
La crisi economica e la difficile fase nelle relazioni industriali non rallentano l’impegno dell’industria chimico-farmaceutica nel dialogo e nella collaborazione tra le Parti sociali, da sempre un’area di eccellenza per il settore.

da Federchimica.
***

Oggi la chimica conferma il suo primato presentando, nel corso di un Convegno in Federchimica al quale hanno preso parte i rappresentanti delle Parti sociali di settore, degli Enti di certificazione e controllo e della magistratura, una serie di iniziative congiunte sul fronte della sicurezza, salute e ambiente, concordate con tutte le Organizzazioni Sindacali del settore.

La chiave di successo su questi fronti risiede soprattutto in una scelta strategica di collaborazione coerentemente tra le Parti sociali sostenuta per oltre trenta anni e nella consapevolezza che su questi temi la partecipazione e il coinvolgimento sono funzionali al miglioramento continuo e rafforzano le responsabilità individuali.

Una strategia che ha portato risultati molto significativi:
  • si sono ulteriormente ridotti gli indici di frequenza e gravità degli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • si sono sensibilmente rafforzati gli indici di miglioramento dello sviluppo sostenibile;
  • è cresciuto il dialogo tra imprese, lavoratori e organizzazioni sindacali, e più in generale con i soggetti esterni alle imprese compresi quelli pubblici.

"L’impegno delle imprese su questi versanti non deve risentire della crisi economica né tanto meno delle alterne vicende delle Relazioni Industriali a livello generale", ha dichiarato Giorgio Squinzi, Presidente di Federchimica "Le imprese chimiche si sottopongono volontariamente a Programmi per il miglioramento continuo della sicurezza e della salute dei lavoratori, come i dati statistici dell’Inail hanno pubblicamente evidenziato, e per minimizzare l’impatto ambientale della produzione. La nostra attività è anche certificata da enti esterni che garantiscono la nostra serietà: tutti punti sui quali non intendiamo arretrare, nemmeno in un momento critico come quello che stiamo vivendo. Vogliamo allora che questo impegno sia riconosciuto, nelle relazioni industriali così come nel dialogo col mondo del credito e delle assicurazioni".

"Riconosco l’impegno delle imprese del settore per una costante attenzione e sensibilità su questi temi” conferma Sergio Gigli - Segretario Generale Femca- Cisl – sono convinto che tale impegno sia anche il frutto di un sistema di Relazioni Industriali attento al merito dei problemi e alle reali esigenze delle imprese e dei lavoratori piuttosto che a questioni di principio".

"E’ necessario incentivare tutti tutte le scelte socialmente responsabili, sul fronte della sicurezza ma non solo, sono impegni onerosi per le imprese, attuati anche nell’interesse dei lavoratori e della collettività che devono essere riconosciuti dalle Istituzioni e anche dallo stesso Sindacato" ha aggiunto Gianni Marini, Consigliere Delegato di Farmindustria.

"Le Parti hanno praticato un incessante e continuo confronto consapevoli della necessità della prevenzione - ha commentato Alberto Morselli , Segretario Generale Filcem-Cgil - e i risultati raggiunti premiano l’impegno; occorre continuare su questa strada consapevoli che questo è un terreno dove non si può mai cantare vittoria, una distrazione rischia di compromettere i risultati raggiunti oltre che essere fatale”.

Per Augusto Pascucci, Segretario Generale Uilcem-Uil, "la crisi economica non interrompe l'impegno delle parti sociali sul versante della sicurezza nel lavoro. Gli elevati standard raggiunti nel settore industriale chimico richiedono continuità e miglioramento costante delle valutazioni del rischio e nel monitoraggio della salute degli operatori; con l'attuale modello di relazioni sindacali siamo convinti di raggiungere ulteriori progressi anche su questo delicatissimo argomento".


SINTESI DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE NELL’ULTIMO ANNO
Le attività congiunte dell’industria chimica per la sicurezza, la salute e l’ambiente.

L’impegno delle Parti Sociali nel settore della Chimica sui temi della Salute, Sicurezza e Ambiente ha, da oltre 30 anni, assunto una valenza rilevantissima.
Federchimica e i Sindacati del settore hanno condiviso e perseguito una strategia di dialogo costruttivo per la formalizzazione di obiettivi comuni, coniugando l’applicazione delle norme vigenti con comportamenti partecipativi di tutti i soggetti protagonisti su questi temi (lavoratori, loro rappresentanti, attori esterni all’impresa).
Ecco le principali iniziative concretizzate nell’ultimo anno, a seguito dell’emanazione del cosiddetto “Testo Unico sicurezza e salute” (D.Lgs. 81/2008), e presentate nel corso del convegno “L’impegno delle Parti sociali settoriali per la gestione condivisa della Sicurezza Salute Ambiente”:
  • Condivisione di linee di indirizzo sui modelli di gestione previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità diretta dell’Impresa per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio della stessa.
Questa modifica legislativa ha effetti potenziali molto rilevanti sull’attività delle imprese.
Anche in considerazione dell’importanza che il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro riveste per l’Industria Chimica, è stata condivisa con le Organizzazioni Sindacali Settoriali una “Guida introduttiva ai Modelli di Organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01 per i reati in materia di Salute e Sicurezza” che conferma il comune impegno delle Parti nel perseguimento dell’obiettivo del miglioramento continuo in ambito di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

  • Il Programma Responsible Care
Prosegue il sostegno al Programma Responsible Care, che resta la piattaforma ideale per perseguire gli obiettivi SSA – Sicurezza, Salute e Ambiente. Come noto, infatti, RC – Responsible
Care è il programma volontario che l’Industria chimica adotta a livello mondiale per stimolare il miglioramento continuo proprio su questi temi, e in Italia è attivo da 20 anni.
Le Parti sociali si sono date l’obiettivo fondamentale di facilitare la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell’attuazione e gestione del programma a livello aziendale. Perciò è stato redatto un documento di sintesi della guida RC, utile ad una ampia divulgazione, che faciliterà la conoscenza degli elementi fondamentali del Programma e le sue finalità e stimolerà la partecipazione attiva da parte dei lavoratori.
Ancora una volta dunque l’impegno è teso a una sempre maggiore informazione, partecipazione e responsabilizzazione, a tutti i livelli.

  • Formazione
L’attività formativa per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) è stata ulteriormente sviluppata.
Ai corsi di 40 ore di introduzione al ruolo di RLSSA svolti già a partire dai primi anni ’90, si sono aggiunti, dall’estate 2008, anche i corsi annuali di aggiornamento di 8 ore.

  • Linee guida SSA
Sono state aggiornate le specifiche linee guida che evidenziano ruoli, responsabilità e competenze dei principali soggetti coinvolti sui temi di SSA a livello aziendale, in base alla disciplina del Contratto collettivo nazionale. L’aggiornamento, sottoscritto il 20 gennaio 2009, armonizza tali linee guida alle nuove norme legislative e le completa per quanto concerne, in particolare, il documento di valutazione del rischio nelle sue modalità di redazione e nei suoi contenuti.

  • Criteri di gestione degli appalti
Sono state aggiornate anche le linee guida sugli appalti, che forniscono indicazioni in ordine alla corrente gestione delle differenti fasi degli stessi, a partire dalla valutazione e selezione dei fornitori, fino alla esecuzione e conclusione dei lavori.
L’aggiornamento, anch’esso sottoscritto il 20 gennaio 2009, evidenzia meglio gli aspetti relativi ai costi della sicurezza e ai rischi da interferenze, anche attraverso indicazioni per la redazione dell’apposito documento DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze) previsto dal D.Lgs. 81/2008.

10 marzo 2009

Organizzazioni complesse: individuazione del Datore di Lavoro

La tematica dell’individuazione del datore di lavoro all’interno di organizzazioni complesse, quali società, gruppi di società e, comunque, imprese di grandi dimensioni non è sempre definita in modo chiaro, anche dalla giurisprudenza, che si limita spesso ad attestarsi sul quadro accusatorio predisposto dal pubblico ministero senza ricostruire le posizioni di responsabilità alla luce dell’organizzazione aziendale interna.

di Matteo Grassi e Andrea Guerrerio, dello studio legale associato LCG.
***

La tematica dell’individuazione del datore di lavoro all’interno di organizzazioni complesse, quali società, gruppi di società e, comunque, imprese di grandi dimensioni non è sempre definita in modo chiaro, anche dalla giurisprudenza, che si limita spesso ad attestarsi sul quadro accusatorio predisposto dal pubblico ministero senza ricostruire le posizioni di responsabilità alla luce dell’organizzazione aziendale interna.

Sul punto è intervenuta, finalmente con una chiarezza argomentativa degna di rilievo, la sezione IV della Cassazione (Cass., IV, 28 gennaio 2009, n. 4123) affermando che, in tali contesti, la posizione di garanzia non viene necessariamente a coincidere con il vertice "formale" societario, occorrendo piuttosto valutare il concreto atteggiarsi dell’organizzazione interna al fine di verificare il soggetto titolare dei poteri organizzativi e gestionali di cui all’art. 18, D.lgs. 81/2008.

In particolare la Suprema Corte ha evidenziato che "in imprese di tal genere, infatti, non può individuarsi questo soggetto [Datore di Lavoro, n.d.r.] in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale. In altri termini, nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore. Diversamente opinando, del resto, si finirebbe con l’addebitare all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri".


Link consigliati:

08 marzo 2009

Privacy, scarica il Documento Programmatico sulla Sicurezza aggiornato al 2009

Sul sito ComplianceNet è disponibile, gratuitamente, un " modello"di Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) aggiornato ai nuovi adempimenti richiesti dalle norme sulla privacy per il 2009, e in particolare:
Il "modello" di Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), che ha un puro scopo divulgativo, è rilasciato con licenza Creative Commons (Attribuzione - Non commerciale 2.5 Italia License) e può essere scaricato in formato pdf, Microsoft Word 97-2003 ed Open Office.

07 marzo 2009

D.Lgs. 81/08, obblighi non delegabili nelle imprese di grandi dimensioni

di Stefano Antiga*.

La Suprema Corte di Cassazione – nella sentenza del 28 gennaio 2009, n. 4123 – si sofferma sul tema della delega delle funzioni nelle imprese di grandi dimensioni.

Si tratta di una delle prime decisioni di legittimità aventi ad oggetto la nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro, introdotta con il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il caso preso in esame dai giudici di Piazza Cavour, riguarda un incendio scoppiato nel famigerato stabilimento torinese della Thyssenkrupp nel marzo 2002 (quindi ben prima dei noti tragici episodi ivi accaduti nella notte fra il 5 ed il 6 dicembre 2007). Per questo accadimento, l'ingegnere G. V. – titolare delle deleghe in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – veniva condannato nei gradi di merito per il delitto di incendio colposo, ex art. 449 C.p., "per avere omesso di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare contro il rischio incendio" e per "non avere segnalato la necessità di interventi costosi per fronteggiare l'imminente rischio di incendio".

L'imputato si difendeva – tra le altre cose – denunciando l'erroneità delle sentenze di merito, nella parte in cui avevano escluso "la validità delle deleghe conferite dal V. in materia di sicurezza, pur non contestando la veridicità delle stesse e l'idoneità tecnica dei soggetti delegati, ma solo la non trasferibilità a terzi di doveri e poteri in tema di sicurezza".

La Cassazione si sofferma, dunque, sulla problematica della delega delle funzioni, delineando il quadro della stessa giurisprudenza di legittimità sul punto.

La Corte riconosce, prima facie, che nelle imprese di grandi dimensioni “si pone la delicata questione, attinente all'individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia, la cui soluzione precede, logicamente e giuridicamente, quella della (eventuale) delega di funzioni”. Soffermandosi, poi, sulla complessità organizzativa che caratterizza le imprese di vaste proporzioni, i giudici di legittimità asseriscono che in siffatte aziende “non è possibile attribuire tout court all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l'apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all'interno di questo, al responsabile di settore”. Ragionando in maniera diversa, continua la Corte, “si finirebbe con l'addebitare una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri”.

Ma il vero nodo interpretativo, come la Suprema Corte ricorda, è quello relativo alla “individuazione delle condizioni di legittimità della delega”. E ciò “per evitare una facile elusione dell'obbligo di garanzia gravante sul datore di lavoro”, nonché per eludere il rischio “di trasformare tale obbligo in una sorta di responsabilità oggettiva, correlata tout court alla posizione soggettiva di datore di lavoro”.

In primis, la Corte di legittimità ribadisce il consolidato principio per cui “il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica”. La posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro – e che assume rilievo penale per il tramite dell'art. 40 cpv. C.p. – va individuata nel disposto di cui all'art. 2087 C.c., a mente del quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Per questo motivo, il datore di lavoro deve essere considerato il “«garante» dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore”, con la conseguenza che laddove egli venga meno a questi suoi obblighi di tutela, “l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» (articolo 40, comma 2, c.p.)”.

Con specifico riferimento al tema della delega delle funzioni, la Corte riafferma la già consolidatissima opzione ermeneutica per cui “la delega non può essere illimitata quanto all'oggetto delle attività trasferibili”. A questa stregua, “non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza”.

Rilevante, sotto questo profilo, è quanto statuisce l'art. 17 del d.lgs. 81/2008, intitolato “obblighi del datore di lavoro non delegabili”. Ivi si prevede:
“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Secondo la Cassazione, "la sentenza impugnata è in linea con i principi sopra tratteggiati, tenuto conto che il profilo di colpa contestato all'imputato e ritenuto dai giudici di merito era stato ravvisato, in sostanza, nella mancata analisi del rischio incendio e nella violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire gli impianti ed i dispositivi di protezione individuali, tutti aspetti che riguardano le complessive scelte aziendali inerenti alla sicurezza delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro".

06 marzo 2009

Indagine Assonime sulla corporate governance nelle società quotate

L'indagine di Assonime sulle relazioni dei Consiglio di amministrazione delle società quotate offre un interessante spaccato dei modelli di corporate governance adottati dalle società quotate, con un approfondimento sulla struttura e sui costi del sistema di controllo.
****
Assonime ha pubblicato, anche quest'anno, un'approfondita analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate. L'indagine si riferisce a 291 società quotate, pari al 98% dell'intero listino [1], ed alle informazioni disponibili sulle "relazioni sulla corporate governance" redatte dai consigli di amministrazione delle società quotate.

Il doumento emanato da Assonime approfondisce i seguenti aspetti:
  • adesione o meno ai principi del Codice di Autodisciplina, con motivazione delle scelte effettuate;
  • informativa sulle deleghe;
  • disponibilità dell'identificazione nominativa degli amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti;
  • qualità degli amministratori indipendenti;
  • composizione dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali;
  • trasparenza del procedimento di nomina di amministratori e sindaci;
  • rappresentanza delle minoranze in consiglio di amministrazione;
  • presenza di sindaci di minoranza;
  • articolazione dei lavori del consiglio (istituzione del comitato per le remunerazioni e sua composizione; istituzione del comitato per il controllo interno e sua composizione).
L'indagine, inoltre, oltre ad analizzare le informazioni contenute nelle Relazioni sul governo societario pubblicate dalle emittenti, contiene una parte monografica dedicata all'approfondimento della struttura e dei costi del sistema di controllo, focalizzandosi su:
  • la struttura del sistema (attori, responsabilità, linee gerarchiche e di reporting);
  • il ruolo e le responsabilità del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (ex art. 154-bis del TUF, così come inserito dalla L. 262/2005);
  • il modello organizzativo e di controllo ex D.Lgs. 231/01, compresa la natura e la composizione dell'organismo di vigilanza;
  • i costi sostenuti per l'adeguamento alle nuove disposizioni legislative e di autodisciplina.
Link: "Assonime - Analisi dello stato di attuazione del Codice di autodisciplina delle società quotate (anno 2008)".

-----
[1] Sono state comprese nell'analisi le società quotate al 31 marzo 2008, le cui relazioni sul governo societario erano disponibili al 31 luglio 2008.

04 marzo 2009

Tassonomia XBRL relativa ai Principi Contabili Italiani

Il 31 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 10 dicembre 2008 "Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle impres (PDF)" [1].

Il 27 febbraio 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato "Disponibilità delle tassonomie [2] XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle Imprese":
In sede di prima applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, il Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), avendo individuato il proprio sito www.cnipa.gov.it ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), all'art. 3, comma 3, e all'art. 5, comma 4, del predetto decreto, ha comunicato che dal giorno 16 febbraio 2009 sono disponibili sul predetto sito (alla pagina http: //www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia XBRL/) le tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.
Conseguentemente, l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui e' avvenuta la predetta pubblicazione, con le eccezioni e le modalità di prima applicazione di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3.
Pertanto:
  • il sito Xbrl nel quale è disponibile la tassonomia Xbrl dedicata alla codifica dei principi contabili italiani è il sito del Cnipa;
  • l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato in oggetto si applica per i bilanci e i relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009. Resta facoltativo l’uso per le imprese con chiusura dell’esercizio al 31 dicembre.
Ulteriori informazioni sul sito XBRL Italia.

-----
[1] Lo standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language). E' un linguaggio per la comunicazione elettronica di informazioni finanziarie, che fa capo ad un consorzio internazionale presente in 18 paesi attraverso "giurisdizioni" nazionali.
[2] La tassonomia (ovvero la regola formale per la redazione del file Xbrl) nasce dal’esigenza di adottare lo standard XBRL per la pubblicazione in formato elettronico dei bilanci delle società di capitali.

03 marzo 2009

Approfondimento sulla Legge Regione Calabria 15/2008

Come noto la legge regione Calabria n. 15/2008 prevede l'adozione obbligatoria dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 per le imprese che operano, o vogliono operare, in regime di convenzione con la regione Calabria.

Infatti, l'art. 54, co. 1 della legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008 stabilisce che "le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (art. 54, co. 1); la mancata adozione dei modelli organizzativi, il loro mancato adeguamento o la loro mancata formalizzazione e approvazione da parte dell'organo dirigente, impedisce il rinnovo dei contratti di convenzione in scadenza e la stipula di nuovi contratti di convenzione con la regione Calabria.

Tuttavia, ancora oggi, il quadro normativo delineato dalla citata legge regionale risulta ancora di non facile interpretazione.

Può pertanto essere utile la lettura dell'articolo di Stefano Pazienza "Ancora sulla legge Regione Calabria 15/2008", pubblicato su "I reati Societari", nel quale l'autore svolge ulteriori considerazioni sulla legge regionale che ha imposto l'adozione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, approfondendo in particolare i seguenti aspetti:
  • i soggetti destinatari degli obblighi perscritti dall'art. 54 della legge regione Calabria 15/2008;
  • i destinatari della comunicazione di avvenuto adeguamento dei modelli organizzativi;
  • il termine posto dalla norma regionale (31 dicembre 2008) per uniformarsi al sistema dei modelli di organizzazione.