29 aprile 2009

Convegno: Il D. Lgs. 231/2001: da novità normativa a strumento gestionale

RINA, in collaborazione con la Camera di Commercio di Bari, Studio Legale Lorusso e Rivista 231, organizza il giorno 15 Maggio 2009 il convegno "Il D. Lgs. 231/2001: da novità normativa a strumento gestionale".

Il convegno si terrà presso la Camera di Commercio di Bari - Sala Convegni – Corso Cavour, 2 BARI dalle ore 9.00 alle ore 13.15.
La partecipazione è gratuita.

Il programma del convegno prevede i seguenti interventi:
  • Ripensando il D. Lgs. 231/2001: strategie per un’organizzazione (Prof. Gianfranco Dioguardi - Professore Ordinario di Economia Aziendale e Sistemi Organizzativi - Facoltà d’Ingegneria del Politecnico di Bari)
  • Redazione e gestione dei modelli organizzativi: adempimenti formali e sostanziali (Prof. Nicola Costantino - Prof. Ordinario di Organizzazione Aziendale - Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari)
  • Modelli organizzativi e sistemi di controllo (Prof. Avv. Fabrizio Maimeri - Prof. Straordinario di Diritto dell’Economia - Università Telematica G. Marconi di Roma - Consulente legale ABI)
  • La responsabilità degli amministratori verso soci e creditori e i modelli organizzativi nel D. Lgs. 231/2001: criteri di imputazione (Prof. Avv. Francesco Moliterni - Prof. Associato di Diritto delle Assicurazioni - Facoltà di Giurisprudenza Università di Bari)
  • Modelli organizzativi, D. Lgs. 231/2001 e responsabilità degli enti eroganti servizi pubblici (Avv. Felice Lorusso - Studio Legale Lorusso)
  • Il D. Lgs. 231/2001 e gli strumenti per la gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Dott. Achille Tonani - Responsabile Corporate Governance RINA S.p.A.)
  • Attuazione dei modelli organizzativi ed effettività delle regole: lo stato della giurisprudenza (Avv. Giuseppe Palumbo - Studio Legale Lorusso)
  • Responsabilità amministrativa - D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche con nuovi reati: come il modello 231 può tutelare le imprese dai rischi di reato (Dott. Antonio Savasta - Sostituto Procuratore, Procura Tribunale di Trani)
  • Dal codice etico al sistema sanzionatorio (Avv. Giuseppe Catalano - INDESIT S.p.A.)
Modera il convegno il Prof. Avv. Gaetano Veneto, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza Università di Bari.

28 aprile 2009

Casistica giurisprudenziale relativa all'attuazione del D.Lgs. 231/01

Segnalo, su Filodiritto, l'articolo "La responsabilità da reato delle persone giuridiche" di Orazio Longo.

L'autore, dopo aver brevemente riassunto i "profili storici e dogmatici" relativi alla responsabilità da reato delle persone giuridiche (e aver ricordato che "Nel nostro ordinamento giuridico non esiste in realtà alcuna disposizione che esclude esplicitamente la responsabilità penale delle persone giuridiche anche se la dottrina ha talvolta fatto riferimento all’art. 197 c.p. ...") e sintetizzato efficacemente la questione relativa alla natura giuridica di tale responsabilità, così come introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/01, esamina i problemi applicativi - sorti in relazione al sistema di responsabilità predisposto da tale decreto - attraverso un'interessante casistica giurisiprudenziale.

In particolare, l'autore propone:
  • la Cassazione nella sentenza Jolly Mediterraneo (Cass. Pen., Sez. III, 30 gennaio 2006), che si esprime
    • sulla natura della responsabilità in questione;
    • sull’applicabilità della disciplina di cui al d. lgs. 231/2001 per reati consumati prima della sua entrata in vigore
    • a pretesa inesistenza del vantaggio della persona giuridica
  • l’ordinanza del Tribunale ordinario di Milano (uff. g.i.p.) del 22.09.2004, che "fornisce un importante contributo chiarificatore in tema di presupposti per l'applicazione di tali misure" cautelari interdittive;
  • la decisione di Cass. Pen., Sez. II, 16/02/2006 n. 9829, che si esprime sempre in tema di misure cautelari e, in particolare, di presussposti del sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca;
  • la sentenza della Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 2006 n. 32627, che interviene ancora sul tema dei presupporti per l'applicabilità della misura cautelare di interdizione dall'esercizio dell'attività;
  • le Sezioni Unite (sent. 2 luglio 2008 n. 26654), che sono intervenute sulla "nozione di profitto del reato nel sequestro preventivo, funzionale alla confisca".

23 aprile 2009

Note pratiche in tema di mobbing

La Fondazione Universitaria Marco Biagi ha pubblicato il working paper "Note pratiche in tema di mobbing", di Gianni Bovio.

L'autore precisa da subito che «non esiste ancora nel nostro Paese una normativa specifica per il c.d. "mobbing".
Questo non significa che, a differenza degli altri Stati dove tale fenomeno è stato oggetto di codificazione [...], i comportamenti che ne costituiscono presupposto siano da considerare leciti, ma solamente che i giudici di volta in volta chiamati a valutarli, qualora ne accertino l’esistenza, debbono trovarvi concreta reazione e sanzione in norme non specifiche dell’ordinamento.»

Il documento si propone, pertanto, di fornire un «oggettiva disamina della fattispecie» per «apportare un significativo contributo a tutti coloro, lavoratori o datori di lavoro od operatori del settore, che sono, o che potrebbero essere, chiamati a confrontarsi con le relative non semplici problematiche.»

L'autore pertanto fornisce anzitutto una definizione del fenomeno, che permette un primo inquadramento, di massima, degli atteggiamenti che potrebbero dare luogo a mobbing, ne definisce le conseguenze in termini di effetti psico-fisici sulla persona che ne è sottoposta, ed evidenzia la necessità di poter provare la correlazione tra effetti e condotta illecita. Sono, quindi, forniti alcuni elementi di valutazione sia per la tutela in sede civile, sia per la tutela in sede penale, e indicazioni sulle possibili attività datoriali di prevenzione e contrasto ai fenomeni di mobbing.
Il testo cita, inoltre, numerosi documenti e sentenze in tema di mobbing, utili per un ulteriore approfondimento dell'argomento.

Altre informazioni utili sul mobbing, e sulla possibili azioni di tutela, si possono trovare sul sito Stopmobbing.org.

22 aprile 2009

Costituzione ed avvio dell'Organismo di Vigilanza

Il Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica Criminale, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha pubblicato due interessanti documenti titolati "Esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs. n.231/2001", che raccolgono gli interventi tenuti nell'ambito di una serie di incontri -tenuti tra il 18 giugno ed il 24 ottobre 2007- con esponenti degli organismi di vigilanza ed esponenti della magistratura.

Il primo documento, Quaderno 244, raccoglie gli interventi di un gruppo di esponenti di organismi di vigilanza d'impresa che evidenziano le problematiche nell'applicazione del dettato normativo del D.Lgs. 231/01; il secondo documento, Quaderno 245, raccoglie invece le posizioni espresse da alcuni magistati, e relative alla valutazione dell'adeguatezza dei Modelli organizzativi e dell'organizzazione degli Organismi di vigilanza.

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Link:
Si ringrazia il dott. R. De Sortis per la segnalazione, all'interno del Gruppo ODV, di questi documenti.

21 aprile 2009

Gestire la sicurezza (EDP) delle informazioni aziendali

Fonte: Isaca

ISACA ha pubblicato la guida "An Introduction to the Business Model for Information Security", il primo documento di una serie che sarà dedicata ai modelli di business per la sicurezza delle informazioni.

Il documento si basa sul white paper "Systemic Security Management", elaborato dalla USC Marshall School of Business Institute for Critical Information Infrastructure Protection, e definisce i concetti principali che i responsabili della sicurezza e delle area aziendali possono usare per allineare le attività per la sicurezza con gli obiettivi aziendali, per gestire in modo efficace il rischio, e per aumentare il valore -per l'azienda- delle attività relative alla sicurezza delle informazioni.

Il "Business Model for Information Security" non sostituisce le best practices elaborate in relazione ai programmi per la sicurezza, ma si propone di calare, nel contesto delle imprese di maggiore dimensione, le attività relative ai programmi per la sicurezza, per integrare le diverse componenti di tale programma in un sistema, completo e coerente, per la sicurezza delle informazioni.

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15 aprile 2009

Primo incontro di lavoro del Gruppo ODV - programma

PRIMO INCONTRO DI LAVORO DEL GRUPPO ODV
Roma, 5 maggio 2009
Auditorium di Takeda Italia Farmaceutici - Via Elio Vittorini 129


Dopo esserci confrontati on-line, all’interno del "Gruppo ODV", desideriamo incontrarci di persona per conoscerci e rafforzare i legami personali e professionali creati.

L’incontro, che si terrà a Roma il prossimo 5 maggio 2009, presso l’Auditorium di Takeda Italia Farmaceutici in Via Elio Vittorini 129, sarà finalizzato alla discussione ed approfondimento dei temi maggiormente dibattuti, in questi mesi, all’interno del “Gruppo ODV”, per arrivare auspicabilmente alla definizione di buone prassi per la costituzione, avvio e funzionamento degli Organismi di Vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/01.
Il programma proposto per la giornata potrà, ovviamente, subire eventuali modifiche in relazione all’interesse dei presenti verso determinati argomenti.

Nello spirito che anima il "Gruppo ODV", tutti i partecipanti alla giornata di lavoro possono intervenire come relatori su uno o più dei temi proposti, comunicando in anticipo –per cortesia– il tema del proprio intervento (della durata massima di circa 10 minuti) all’indirizzo e-mail "Gruppo.ODV@gmail.com".
È gradito l’invio, al medesimo indirizzo e-mail, del testo dell’intervento, che sarà poi reso disponibile su questo sito (citando, ovviamente, l’autore).

Grazie all’ospitalità fornita da Takeda Italia Farmaceutici, che dimostra anche in questo modo la sua attenzione ai temi etici, la partecipazione all’incontro è gratuita: per motivi organizzativi (i posti disponibili sono 100 e sarà data precedenza, ove necessario, agli iscritti al “Gruppo ODV”) è richiesta la conferma della partecipazione all’indirizzo e-mail "Gruppo.ODV@gmail.com" entro giovedì 30 aprile.

Scarica il programma della giornata

Sicurezza sul lavoro e riduzione dei premi INAIL

Per le aziende che si trovano nei primi due anni di esercizio la conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 può determinare uno “sconto” sui premi INAIL pari al 15% per tutto il biennio.
In caso di esercizio dell’attività di azienda da oltre un biennio la riduzione dei premi INAIL ottenuta attraverso interventi "migliorativi" a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, congiunta con il meccanismo bonus malus, potrà determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione di diversi parametri.

di Claudia Bortolani - Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi


In tempi di crisi economica, è interesse di tutte le imprese ridurre il più possibile i costi e introdurre elementi di risparmio nella propria gestione. E se la consapevolezza che il dovere di contribuire ad uscire dall’attuale congiuntura grava su tutti - come di recente affermato dalle stesse associazioni di imprenditori - per lo meno a livello microeconomico e settoriale, per poter agire efficacemente occorre essere adeguatamente informati.

Traendo spunto da questa riflessione, e trattando di un tema altrettanto attuale rappresentato dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (il D. Lgs. 81/2008), emerge che non tutte le imprese sono a conoscenza che già dal 2000 (Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro del 12 dicembre 2000) è prevista una riduzione delle tariffe dei premi INAIL (tasso medio nazionale di premio), oltre che in considerazione dell’andamento infortunistico aziendale, anche a seguito del rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro o dell’attuazione di interventi migliorativi nel campo della prevenzione (a seconda che l’azienda si trovi nel primo biennio di attività o abbia svolto più di due anni di attività).

Un’ottima occasione dunque per conformarsi con la nuova normativa del Testo Unico sulla sicurezza anche in vista degli adempimenti che dovranno essere attuati entro il prossimo 16 maggio 2009.

In particolare, il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2000 sopra citato prevede una riduzione in misura fissa del 15%, nel primo biennio di attività, per le aziende - indipendentemente dalle loro dimensioni - in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (e quindi in particolare con il D. Lgs. 81/2008) ed una riduzione compresa tra il 5% (oltre 500 lavoratori-anno del periodo) e il 10% (fino a 500 lavoratori-anno del periodo), successivamente al primo biennio, per le aziende che eseguono interventi “migliorativi” delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

Le aziende che si trovano nel primo biennio di inizio della loro attività possono ottenere lo "sconto" (denominato "oscillazione per prevenzione") attraverso l’inoltro della relativa domanda (tramite il nuovo modello OT/20/U di recente innovato alla luce delle novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza). L’INAIL, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda (che può essere inviata contestualmente con la denuncia dei lavori o successivamente purché non oltre la scadenza del biennio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento) comunica all’azienda il provvedimento adeguatamente motivato. In caso positivo, la riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Lo "sconto" resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività.

Successivamente al primo biennio di attività è possibile beneficiare dello "sconto" sul premio INAIL nel caso in cui l’azienda oltre agli interventi minimi previsti dalla normativa in materia abbia attuato quelli ulteriori e migliorativi e sia in regola con tutti gli obblighi contributivi ed assicurativi (tra cui il "DURC"), fermo restando il rispetto degli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. Si ricorda, al riguardo, che dal 15 dicembre 2008 l'INAIL non accetta più autocertificazioni sul DURC per le richieste di benefici (quale è, appunto, l'oscillazione). I datori di lavoro sono tenuti pertanto ad attestare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in tema di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo indicato dalla legge per ciascun illecito, mediante invio di un'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Il primo appuntamento è fissato al 30 aprile. A decorrere dal 1° maggio, l'invio dell'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro deve sempre precedere la richiesta del beneficio.

Gli interventi "migliorativi" devono essere stati effettuati nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione (e quindi è ora il momento di intervenire, dato che la domanda va presentata non oltre il 31 gennaio di ogni anno).

Si deve trattare in particolare di interventi di "particolare rilevanza" tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, di almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello, di cui almeno uno nel settore della formazione dei lavoratori.

La Sezione A del modello prevede tre tipi di interventi considerati "particolarmente rilevanti": l’adozione da parte delle aziende della CSR (Corporate Social Responsability), l’adozione di un SGSL (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) che risponda ai criteri definiti in standard, linee guida, norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, o il possesso di un SGSL certificato da un Organismo di Certificazione specificamente accreditato e nel rispetto del regolamento RT12 del SINCERT (ovvero le aziende certificate UNI10617 per le quali non è previsto l’accreditamento SINCERT).

La CSR consiste di una politica aziendale che determina un "comportamento responsabile" che va oltre il rispetto delle normative vigenti e delle prassi correnti e che, pur protesa verso obiettivi economici, non trascura di assumersi le preoccupazioni sociali ed ambientali nelle operazioni commerciali e nei rapporti con gli altri interlocutori sia interni che esterni alla’azienda. L’azienda deve dare conto di come ha attuato la propria politica di CSR rispondendo alle domande di cui all’allegato 1 del modello OT24/U in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (domande 1-4), nonché sociali e ambientali (domanda 5, punti a-h). Il modello è sottoposto ad una complessiva valutazione tecnica dell’INAIL.

IL SGSL è un sistema organizzativo finalizzato alla gestione razionalizzata delle problematiche aziendali in tema di salute e sicurezza su lavoro, diretto ad ottimizzare le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie ad ottemperare le norme cogenti ed a migliorare il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tale sistema, integrato nel più vasto contesto organizzativo - aziendale, prevede la pianificazione, programmazione, attuazione, verifica di tutte le attività dirette ed indirette connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, in armonia con tutte le altre componenti aziendali. Tramite il principio del miglioramento continuo, il SGSL si propone come fine ultimo di ridurre i costi sulla sicurezza fino al punto di tramutarli in vantaggi economici.

In accordo con le parti sociali, nonché con ISPESL e UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza. Le linee Guida UNI-INAIL hanno validità generale. La loro applicazione va quindi modulata sulle caratteristiche complessive dell'impresa (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell'organizzazione, ecc.) che intende adottarle.

Inoltre va sottolineato come l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 abbia efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001).

In alternativa, l’azienda che sia operativa da più di un biennio per poter beneficiare dello "sconto" dovrà aver effettuato almeno tre degli interventi previsti nelle Sezioni del modello OT/24/U diverse dalla Sezione A. A titolo semplificativo, potrà trattarsi di interventi relativi alla "Prevenzione e Protezione" (Sezione B), alle "Attrezzature, Macchine e Impianti" (Sezione C), alla "Sorveglianza Sanitaria" (Sezione D), o altro, fermo restando che almeno uno dei tre interventi deve essere relativo alla "Formazione" (Sezione E) e che gli interventi devono essere regolarmente documentati. Ciò in linea con il ruolo sempre più partecipativo dei lavoratori, non più investiti solo di diritti e di doveri, ma resi edotti attraverso un processo crescente di formazione che li renda sempre più consapevoli e sensibili alle situazioni di rischio all’interno di ciascuna azienda.

La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la presenza dei pre-requisiti necessari (regolarità contributiva ed assicurativa, osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, interventi migliorativi, applicazione dei contratti collettivi). La ricorrenza dei presupposti si intende comprovata dalle dichiarazioni contenute nel modulo OT/24/U. Tale modulo consiste infatti in un’autocertificazione con cui il richiedente viene ammonito sulle conseguenze penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni mendaci. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 dalla ricezione della domanda. Di conseguenza, qualora a seguito di verifica dell’INAIL (che potrebbe avvenire anche in fase successiva a quella dell’istruttoria) i presupposti dovessero non essere presenti, l’INAIL provvederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta di integrazione dei premi dovuti, salva l’applicazione delle vigenti sanzioni.


Conclusioni:
Per le aziende che si trovano nei primi due anni di esercizio la conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 può determinare uno "sconto" sui premi INAIL pari al 15% per tutto il biennio.

In caso di esercizio dell’attività di azienda da oltre un biennio la riduzione dei premi INAIL ottenuta attraverso interventi "migliorativi" a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, congiunta con il meccanismo bonus malus, potrà determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione di diversi parametri.

Inoltre, va sottolineato che le aziende che si siano dotate di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs.81/2008 possono beneficiare della esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni secondo quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001


Avv. Claudia Bortolani - Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi
Via G. Cuboni, 12 - 00197 Roma - Tel. +39.06 362141 - Fax +39.06 3222159 - roma@macchi-gangemi.com - www.macchi-gangemi.com

14 aprile 2009

Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di Transparency

Regolamento emittenti: recepimento della direttiva 2004/109/CE (Transparency) sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
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La Consob ha pubblicato, il 6 aprile 2009, la delibera n. 16850 che modifica il c.d. Regolamento Consob n. 11971/1999 in materia di emittenti (“Regolamento Emittenti”) e completa il recepimento della direttiva 2004/109/CE in materia di trasparenza.

La delibera, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha previsto un articolato regime transitorio, valido fino alla data di inizio dell’attività dei sistemi di diffusione e stoccaggio, che peraltro verrà stabilita con successivo provvedimento della Consob.

La delibera fa seguito alla consultazione avviata dalla Consob il 7 luglio 2008 (si veda anche "Assonime risponde alla consultazione Consob sulla direttiva Transparency" e il documento di esito delle consultazioni.

Fino all’entrata in vigore (c.d. regime transitorio) gli emittenti continueranno a diffondere:

  • le informazioni price sensitive mediante invio del comunicato ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione dove sono ammessi i valori mobiliari;
  • le altre informazioni regolamentate mediante invio dei relativi documenti alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione al pubblico, e invio di un comunicato con le caratteristiche menzionate.
    • Con riferimento allo stoccaggio, le informazioni regolamentate si considerano transitoriamente centralizzate tramite la loro pubblicazione sui siti internet predisposti dalle società di gestione del mercato regolamentato.
    • Con riguardo, infine, al deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob (filing), esso si considera adempiuto se la diffusione delle informazioni avviene mediante il loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalle società di gestione del mercato regolamentato ai quali ha accesso la Consob oppure tramite il sistema di Teleraccolta.


Tra le principali novità, Assonime segnala le seguenti:

  • quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e l’Italia è lo Stato membro ospitante, l'emittente può comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti di finanza internazionale (art. 65-C-bis, comma 5);
  • è stato abolito l’obbligo di pubblicare un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale dell’avvenuto deposito della documentazione prevista dagli artt. 77, 81 e 82 Regolamento Emittenti (bilancio, relazione semestrale e resoconto intermedio di gestione) e dagli artt. 83 e 110 Regolamento Emittenti (informazione periodica per gli emittenti diffusi);
  • viene introdotta:
    • la previsione che stabilisce che gli emittenti debbano mettere a disposizione presso la sola sede sociale, entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio, la copia integrale dei bilanci delle società controllate o prospetto riepilogativo previsto dall’art. 2429 c.c. e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate (art. 77, comma 2). Previsione applicabile, quindi, anche alla messa a disposizione delle situazioni contabili delle società controllate extra-UE, ex art. 36 Regolamento Consob n. 16191/2007 (Regolamento Mercati);
    • la soglia del 2% per la comunicazione delle partecipazioni potenziali (art. 119);
    • l’esenzione dagli obblighi di comunicazione per le soglie superiori al 2% ma inferiori al 5% detenute dai gestori del risparmio (art. 119-bis, commi 7 e 8).

11 aprile 2009

Protocollo di intesa tra AIIA e Funzione Pubblica

L'AiiA -Associazione Italiana Internal Auditors- prosegue il proprio impegno per lo sviluppo della cultura del controllo nella Pubblica Amministrazione, firmando un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per :
  1. collaborare per la progettazione e la realizzazione di seminari di approfondimento e di studi su corruzione ed altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione;
  2. dare corso ad un fattivo interscambio di conoscenze sulle tematiche della prevenzione, contrasto alla corruzione, della trasparenza e dell'etica nella Pubblica Amministrazione;
  3. concorrere alla realizzazione di iniziative editoriali, anche monografiche, sul fenomeno
  4. realizzare specifici programmi formativi per il Personale della Pubblica Amministrazione sui temi dell'auditing, della corruzione, della trasparenza e dell'etica e promuovere lo sviluppo delle certificazioni professionali emanate dall'Institute of Internal Auditors.
L'iniziativa prosegue l'impegno dell'AiiA nel settore della Pubblica Amministrazione,che ha già portato alla pubblicazione dei documenti:

10 aprile 2009

Seminario - Sistema di Controllo Interno e procedure amministrativo contabili

Attenzione: questo evento non è più attivo!

Business International propone, per il 22 aprile a Milano, un seminario per analizzare, mediante la testimonianza diretta delle aziende, tutte le modifiche da apportare al modello organizzativo ed al sistema di controllo interno per adeguarlo ai requisiti derivanti dalla Legge 262/2005 (legge sul risparmio), dalla Sarbanes Oxley e dal D.Lgs. 231/2001.

Nel corso dell'iniziativa verranno analizzati i seguenti temi:
  • le modifiche alle procedure aziendali ed ai sistemi contabili dopo Dlgs 231/2001, L 262/2005, Sarbanes Oxley;
  • applicazioni della Legge 262/2005 (Legge sul Risparmio) ed impatti sulla Governance delle imprese;
  • definizione delle procedure contabili amministrative e rapporto con il dirigente preposto;
  • mappatura dei processi e gestione della compliance in ottica 262/2005;
  • ruolo dell’Internal Audit e sistema di controllo interno ex L. 262/2005;
  • progettazione e monitoraggio del sistema di controllo interno aziendale.

09 aprile 2009

La "compliance" nella gestione dei contratti pubblici

Attenzione: questo evento non è più attivo!


L'AICOM - Associazione Italia Compliance - in collaborazione con Opentech, prosegue nel suo percorso di approfondimento dei temi legati alla efficace gestione dei processi nelle organizzazioni complesse, affrontando un tema rilevante qual'è quello dei contratti pubblici con il contributo di importanti relatori appartenenti alle istituzioni pubbliche, alle autorità e con il contributo del mondo accademico (Roma, 23 Aprile 2009, ore 9.00, Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli, Via dei Portoghesi 22.

Per i soggetti pubblici in particolare il rispetto sostanziale delle regole e la trasparenza del loro operato nell'ambito della gestione dei contratti pubblici rappresenta un banco di prova rilevante.

In questo campo, infatti, la complessità del quadro normativo necessita di avere una visione integrata delle norme, unita ad una approfondita conoscenza dei regolamenti e delle procedure interne ma è altrettanto importante disporre di una diffusa competenza normativa, di processi interni standardizzati, conosciuti e condivisi, di una forte integrazione organizzativa e comunicazione tra gli attori dei processi, di flussi di lavoro specifici determinati dagli adempimenti normativi che forniscano una guida continua e costantemente aggiornata, secondo modalità e scadenze indicate per legge.

L’obiettivo è quello di realizzare una gestione delle risorse e del processo efficace ed efficiente, che tenga conto delle norme tecniche contenute nei capitolati tecnici e quant’altro, che fissano la piattaforma di regole su cui fornire le prestazioni, garantendo una concorrenza aperta (“miglior contratto” in termini di qualità e costi), massima partecipazione delle imprese, imparzialità di trattamento delle imprese stesse e trasparenza delle operazioni.

Il collegamento tra la funzione Compliance, in Italia obbligatoria per le banche il settore finanziario e assicurativo, e il Responsabile dei contratti pubblici è pertanto di tutta evidenza.

Infatti, così come la funzione compliance, anche chi ha la responsabilità di seguire i contratti pubblici di beni e di servizi, partendo da norme spesso complesse e di difficile interpretazione e applicazione, deve porre in essere un sistema di presidi organizzativi e operativi per evitare disallineamenti rispetto all’insieme delle regole esterne ed interne e in ultima analisi:
  • di circoscrivere ex ante il rischio di sanzioni penali, civili, amministrative (c.d. asset visibili) e di minimizzare ex post le conseguenze di possibili disallineamenti;
  • di salvaguardare la reputazione del soggetto pubblico o privato e la fiducia dei diversi stakeholders (controparti, cittadini in genere, ecc.) (c.d. asset invisibili);
  • di costruire un patrimonio di regole e di valori che possono caratterizzare l’identità dell’soggetto pubblico o privato, con ricadute positive anche in termini di risultati.

03 aprile 2009

Spunti di riflessione sul sistema dei controlli

Il prof. Montalenti, nella sua relazione al convegno assonime del 31 marzo 2009, ha fornito degli interessanti spunti di riflessione sul sistema dei controlli e sulla composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.
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Assonime ha reso disponibile on-line parte degli atti relativi al convegno "Molte regole, nessun sistema: proposte per una razionalizzazione del sistema dei controlli societari", svoltosi a Milano lo scorso 31 marzo 2009.

Il convegno è stata l'occasione per fare il punto sulle regole in materia di controlli societari e sul loro funzionamento. L’aumento delle figure dei controllori chiamati a vigilare sui diversi profili dell’attività d‘impresa, infatti, pone il problema di distinguere i compiti attribuiti ai vari soggetti coinvolti nei controlli e nell’elaborazione dell’informazione finanziaria.

Al convegno sono intervenuti Piergaetano Marchetti, Luca Enriques, Guido Ferrarini, Massimo Belcredi, Paolo Montalenti, Alberto Alessandri, Paolo Ferro-Luzzi, Gaetano Presti, Enrico Laghi, Luca Bettonte, Mario Boella, Salvatore Bragantini.

Tra le relazioni presentate, di sicuro interese quella del prof. avv. Paolo Montalenti, "Organismo di Vigilanza 231 e ordinamento societario: spunti di riflessione sul sistema dei controlli".

Il prof. Montalenti ha articolato il suo intervento sui seguenti temi:
1. La riforma del diritto societario; principi di corretta amministrazione; adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; sistema di controllo interno.
2. Il sistema dei controlli: una revisione necessaria.
3. L’organismo di vigilanza: profili generali.
3.1. ODV e personalità giuridica.
3.2. I modelli.
3.3. ODV: profili di qualificazione. ODV e gruppi di società.
4. La composizione dell’ODV. Efficacia, competenza,
imparzialità, indipendenza.
5. Nomina; durata in carica; revoca.
6. Le attribuzioni dell’ODV.
7. L’istituzione del modello 231: onere e obbligo?
8. Il coordinamento tra gli organi di controllo: un problema aperto.
9. Un’ipotesi: verso la tipizzazione dei controlli?

Riporto di seguito i passaggi, a mio parere, più significativi, invitandovi ovviamente a leggere per intero il testo dell'intervento.

1. La riforma del diritto societario; principi di corretta amministrazione; adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; sistema di controllo interno.
"La riforma del diritto societario ha elevato i principi di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento degli amministratori, prima espressamente contemplata soltanto per le società quotate"

"Il rispetto delle regole, anche tecniche e non solo giuridiche, di buona gestione è, dunque, oggi norma di diritto comune."

"Inoltre il paradigma degli assetti organizzativi adeguati, assurge a canone necessario di organizzazione interna dell’impresa, sul piano gestionale, amministrativo e contabile, [...]"

"[...] per tutte le società quotate, quale che sia il modello di governance adottato, l’istituzione del sistema di controllo interno è sempre obbligatoria."
"(i) gli organi delegati curano che l’assetto, organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa (art. 2381, 5º co.);
(ii) il consiglio di amministrazione ne valuta l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, 5º co.);
(iii) il collegio sindacale (art. 2403, 1º co.), o il consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies, 1º co., lett. c) o il comitato per il controllo sulla gestione [art. 2409-octiesdecies, 5º co., lett b)] vigilano sull’adeguatezza."


2. Il sistema dei controlli: una revisione necessaria.
"Si è detto infatti che il mondo dei controlli è oggi un «reticolo» non un «sistema».
Collegio sindacale, comitato audit, società di revisione, dirigente preposto ai documenti contabili, preposto al sistema di controllo interno, organismo di vigilanza: funzioni, rapporti interorganici, coordinamento complessivo non sono chiaramente delineati.
La materia richiede un ripensamento sistematico per (i) eliminare le vere e proprie sovrapposizioni; (ii) disciplinare il coordinamento tra organi con funzioni condivise, ove si reputi che la coimputazione conduca a sinergie positive; (iii) disciplinare i rapporti tra organi societari e organismo di vigilanza; (iv) rendere equivalenti le istanze di controllo nei diversi modelli di governance.
E’ necessaria altresì una revisione sistematica delle partizioni concettuali tradizionali (controllo di legalità, controllo di legalità sostanziale, controllo di merito)."


3. L’organismo di vigilanza: profili generali.
3.1. ODV e personalità giuridica.
"I problemi relativi al sistema dei controlli si intersecano infatti con la disciplina in tema di c.d. responsabilità penale della persona giuridica"

"La nuova disciplina si applicherà dunque a tutti gli «enti» dotati di rilievo reale; si applicherà, ad esempio, alle società di avvocati ma non alle associazioni professionali; alle associazioni non riconosciute, ma non alle associazioni temporanee di impresa; alle società di persone, ma non alle unincorporate joint ventures."


3.2. I modelli.
"Ecco dunque la necessità di stabilire se l’adozione del modello costituisca una competenza necessariamente collegiale, o se invece, come ritengo possibile, possa essere delegata ad alcuni o uno degli amministratori. In questa seconda ipotesi il consiglio di amministrazione sarà tenuto ad una sorveglianza per così dire di secondo grado: sull’operato degli amministratori delegati, in prima istanza, sull’operato dell’«organismo» deputato al controllo (art. 6, 1° co., lett. b), in seconda istanza."


3.3. ODV: profili di qualificazione. ODV e gruppi di società.
"Non ritengo in ogni caso che la responsabilità del consiglio di amministrazione possa ritenersi esclusa sulla base della mera istituzione dell’ODV, ma ritengo che essa sia, tuttavia, circoscritta al più tenue standard della responsabilità per omessa vigilanza sull’operatività «dell'organismo» oppure, ove l’istituzione di quest’ultimo sia stata demandata all’amministratore delegato (o al comitato esecutivo), per omessa vigilanza sull’esercizio del dovere di vigilanza da parte dell’amministratore delegato nei confronti dell’organismo."

"Non è espressamente prevista una disciplina in tema di gruppi, più precisamente della responsabilità amministrativa della controllante (o della controllata) qualora un reato sia commesso da esponenti dell’una nell’interesse dell’altra."

"[...] nei gruppi, non è aprioristicamente configurabile siccome necessaria l’istituzione di tanti ODV quante sono le società del gruppo ma possano istituirsi ODV nelle società più importanti da coordinarsi con l’ODV della capogruppo a cui possono affidarsi i compiti di vigilanza non solo relativi alla capogruppo stessa ma anche relativi ad altre società del gruppo ed al gruppo come insieme."


4. La composizione dell’ODV. Efficacia, competenza, imparzialità, indipendenza.
"[...] poiché l’organismo è parte del modello, anche sotto il profilo della sua composizione si deve valutare l’idoneità a prevenire i reati contenuti nel Katalog della 231.
Esso deve allora rispondere, a mio parere, a requisiti di efficacia, di competenza, di imparzialità e di indipendenza.
La dimensione dell’impresa rileva in punto di numerosità dei componenti."

"Quanto alla composizione è da preferirsi, a mio avviso, la ccomposizione mista di inside (amministratore indipendente o sindaco o responsabile del controllo interno) e di esterni (consulenti)."

"Ma non pare neppure adeguata, in linea di principio, fatte salve realtà particolari, ad esempio di enti con dimensioni ridotte, la soluzione di ODV composti totalmente da consulenti esterni: [...]"

"L’indipendenza, a mio parere, deve essere caratteristica dell’organismo nel suo complesso, non necessariamente di ogni suo componente, come qualcuno ha sostenuto."


5. Nomina; durata in carica; revoca.
"La nomina spetta al Consiglio di Amministrazione, perché all’assemblea non possono più attribuirsi competenze gestionali di là da quelle stabilite per legge."

"Nelle società a modello dualistico la nomina dell’ODV può affidarsi alternativamente al consiglio di gestione o al consiglio di sorveglianza oppure al primo subordinatamente all’autorizzazione del secondo."

"Per quanto riguarda la durata in carica è preferibile la nomina per un periodo temporale determinato, ad esempio per un triennio o comunque per un periodo pari alla durata in carica dell’organo gestorio."

"Nei gruppi non pare necessario istituire, come già si è detto, ODV in tutte le società senza possibilità di deroga; necessaria è invece la previsione di procedure di raccordo tra ODV delle capogruppo e ODV delle controllate."


6. Le attribuzioni dell’ODV.
"L’ODV, [...], non è investito di una sorta di potere di controllo trasversale e di carattere generale su tutti i settori e le funzioni dell’organizzazione d’impresa che possono essere in qualche misura investiti da fatti di reato.
Deve invece sussistere una correlazione stretta tra potere-dovere di controllo e reati da prevenire ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2001."

"Il controllo ben può essere di «secondo grado», realizzato cioè attraverso specifiche richieste di informazione alla struttura aziendale, ai preposti del controllo interno, al comitato audit, al collegio sindacale."

"La responsabilità dei componenti dell’ODV deve essere riportata ai canoni della responsabilità professionale del professionista e cioè alla responsabilità per dolo o colpa grave, piuttosto che alla responsabilità di amministratori e sindaci, e limitata dunque, al dolo e alla colpa grave (arg. ex art. 2236 cod. civ.)."


7. L’istituzione del modello 231: onere e obbligo?
"In linea di principio la predisposizione del modello 231 è, tecnicamente, un onere: [...]"

"Vero è anche però che l’art. 2381 impone agli amministratori di dotare la società di assetti organizzativi adeguati: là dove il rischio da reato, e quindi il rischio di sanzione per la società, non sia insignificante, la mancata predisposizione del modello [...] costituisce anche un inadempimento agli obblighi degli amministratori di predisporre assetti organizzativi adeguati."


8. Il coordinamento tra gli organi di controllo: un problema aperto.
"In realtà si tratta di una norma (quella dell'art. 17 del regolamento ISVAP n. 20 del 20 marzo 2008, ndr) per così dire «ottimistica» che rinvia alla autonomia privata la soluzione di uno dei punti critici più delicati in materia di amministrazione e controllo, area del diritto societario in cui il legislatore, primario e secondario, è intervenuto con particolare intensità, ma che ora suscita in operatori ed interpreti il grave interrogativo se la pluralità di istanze di controllo stimoli sinergie virtuose o produca invece inefficienti sovrapposizioni o duplicazioni."


9. Un’ipotesi: verso la tipizzazione dei controlli?
"Formulo sinteticamente alcune ipotesi per le società quotate:
(i) circoscrivere il controllo del collegio sindacale al controllo di legalità sostanziale, escludendo espressamente il controllo sulla contabilità e sui bilanci, il controllo sul merito delle scelte, il controllo sulla correttezza della gestione;
(ii) attribuire al consiglio di amministrazione come plenum il controllo sul merito della gestione da parte degli organi delegati;
(iii) attribuire soltanto al comitato audit il controllo sulla correttezza della gestione e sulla adeguatezza delle procedure interne;
(iv) limitare, in materia di procedure, la funzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari alla predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci;
(v) affidare invece alla società di revisione, oltreché, ovviamente, il controllo dei conti, la verifica di adeguatezza delle procedure stesse;
(vi) attribuire al sistema di controllo interno, la verifica sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili (oggi assegnato al dirigente preposto);
(vii) assegnare espressamente all’ODV poteri circoscritti alla verifica delle sole procedure relative alla prevenzione degli specifici reati che nella specifica società potrebbero essere compiuti, con esclusione delle competenze di controllo sulla sicurezza già affidate ai soggetti competenti ai sensi della L. 626/1996 e s.m.
Si tratta, come è ovvio, di ipotesi di lavoro su cui riflettere [...]"