31 maggio 2009

L'evoluzione della funzione compliance e il compliance risk nei servizi di investimento

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Presentazione dei risultati della ricerca condotta da SDA Bocconi School of Management in collaborazione con AICOM e SIA-SSB Group
Milano, 5 giugno 2009, Università Bocconi | Aula Seminari - Via Roentgen, 1- Milano

La Divisione Ricerche di SDA Bocconi School of Management, in collaborazione con AICOM e SIA-SSB, invita alla presentazione della ricerca "L’evoluzione della funzione compliance e il compliance risk nei servizi di investimento".
In sede d’indagine empirica si indaga, da un lato, sull’evoluzione della funzione compliance, dall’altro, sul tema del compliance risk nei servizi di investimento in fase di implementazione della direttiva comunitaria MiFID. Alla ricerca hanno partecipato banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare ed assicurazioni.
I risultati della ricerca verranno discussi con gli attori istituzionali coinvolti nel processo di cambiamento delle "regole del gioco" e gli operatori del settore e sarà l’occasione per confrontarsi sui principali temi di compliance.

28 maggio 2009

Marcatura CE, applicazione simultanea di più direttive (convegno)

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Marcatura CE, applicazione simultanea di più direttive: ATEX 94/9 e Direttiva Macchine

Milano, 9 Giugno 2009 ore 14,30
Sede UNI - via Sannio, 2 - MM3 LODI TIBB
(ingresso gratuito limitato a 18 persone)

"La guida blu" della Commissione europea per le Direttive fondate sul nuovo approccio (che prevedono l’obbligo della marcatura CE dei prodotti e la rispondenza a requisiti essenziali di sicurezza specifici per ognuna) spiega e chiarisce che al momento della messa in servizio i prodotti devono essere conformi alle disposizioni di tutte le direttive applicabili e ad altre normative comunitarie.
Queste direttive possono sovrapporsi e integrarsi a vicenda ed è quindi in pratica necessario applicarle simultaneamente.
Ciò genera una seria complessità operativa, specialmente per gli uffici tecnici e di progettazione,perché richiede studio e ottimizzazione nella scelta e definizione delle procedure di valutazione delle conformità, per l’intervento (o gli interventi) a volte necessari dell’Ente notificato, per poter “marcare” CE il prodotto e rilasciare il necessario Certificato di conformità.
Si pensi ad esempio la sovrapposizione tra la Direttiva bassa tensione e le altre che riguardano i materiali elettrici o la sovrapposizione tra la Direttiva macchine l’ Atex.
Si tratta quindi di ottimizzare l’approccio per la progettazione che si basa sulle valutazioni dei rischi, l’esame della soddisfazione dei vari RESS, con la costruzione di un unico fascicolo tecnico e l’ottimizzazione quindi dell’intervento dell’ente notificato, appoggiato magari sul sistema di gestione della qualità esistente.
DEDO RISORSE e Bureau Veritas mettono a disposizione professionalità e competenza in un incontro workshop di mezza giornata, al fine di condividere e confrontare scelte fatte ed esperienze, al fine di migliorare e rendere più efficiente il percorso complesso che porta alla valutazione della conformità e conseguente marcatura.
Programma
14.30 Registrazione – Welcome coffee
14.45 Ing. R. Delaini: Introduzione e coordinamento (DEDO risorse)
15.00 Ing. Eleonora Pagani (Bureau Veritas, Responsabile sviluppo Direttiva Macchine
15.30 Ing. Gianpaolo Tondetta (Bureau Veritas, Responsabile Sviluppo Atex 94/9 - Area Nord)
Il quadro normativo
16.00 Ing. A. Cirigliano (Dedo Risorse): L’ottimizzazione delle procedure
16.30 Dibattito e conclusioni
17.30 Aperitivo coi relatori

27 maggio 2009

L'Internal Audit non è sottoposto agli obblighi ex art 52 del d. lgs 231/07

La Banca d'Italia, con parere del 20 febbraio 2009, precisa che l'Internal Audit non rientra tra i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 231/07.
Tale norma pone a carico degli organi societari istituzionalmente deputati alle funzioni di controllo previste dalla legge il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 231/07 stesso.

La Banca d'Italia, nel citato parere, precisa che
"la Funzione di Internal Auditing non può essere assimilata ai menzionati organi di controllo (i.e. collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01) in quanto l'attività di verifica che essa esercita viene svolta in base ad un rapporto di dipendenza con gli organi amministrativi della banca sui quali ricade la responsabilità di assicurare la funzionalità del sistema di controlli interni, ivi compresi quelli deputati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo."

25 maggio 2009

La Cassazione sulla figura del preposto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11216 del 13 marzo 2009 [1], è intervenuta sulla figura del preposto e sulle sue reponsabilità, rilevando che
"chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori ..."
Approfondimenti:
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[1] Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 11216 del 13 marzo 2009 - Pres. Rizzo – Est. Marzano – P.M. Fraticelli - Ric. D. B. A.

Privacy: FAQ sul provvedimento amministratori di sistema

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante Privacy ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) ricevute sul provvedimento "amministratori di sistema" del 27 novembre 2008.

Il provvedimento prescriveva l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative per agevolare la verifica sull'attività dell'amministratore di sistema da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.

Di seguito riportiamo le domande raccolte, per le cui risposte rimandiamo al sito del Garante:
Cosa deve intendersi per "amministratore di sistema"?
  1. Cosa vuol dire la locuzione "Qualora l'attività degli ADS riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che…"
  2. Il caso di uso esclusivo di un personal computer da parte di un solo amministratore di sistema rientra nell'ambito applicativo del provvedimento?
  3. Relativamente all'obbligo di registrazione degli accessi logici degli AdS, sono compresi anche i sistemi client oltre che quelli server?
  4. Cosa si intende per operato dell'amministratore di sistema soggetto a controllo almeno annuale?
  5. Chiarire i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al provvedimento.
  6. Cosa si intende per descrizione analitica degli ambiti di operatività consentiti all'ADS?
  7. Oltre alla job description si deve andare più in dettaglio? Si devono indicare i singoli sistemi e le singole operazioni affidate?
  8. Cosa si intende per access log (log-in, log-out, tentativi falliti di accesso, altro?...)
  9. Laddove il file di log contenga informazioni più ampie, va preso tutto il log o solo la riga relativa all'access log?
  10. Come va interpretata la caratteristica di completezza del log? Si intende che ci devono essere tutte le righe? L'adeguatezza rispetto allo
  11. scopo della verifica deve prevedere un'analisi dei rischi?
  12. Come va interpretata la caratteristica di inalterabilità dei log?
  13. Si individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrità dei log?
  14. Quali potrebbero essere gli scopi di verifica rispetto ai quali valutare l'adeguatezza?
  15. Cosa dobbiamo intendere per evento che deve essere registrato nel log? Solo l'accesso o anche le attività eseguite?
  16. Quali sono le finalità di audit che ci dobbiamo porre con la registrazione e raccolta di questi log?
  17. Cosa si intende per "consultazione in chiaro"?
  18. Il regime di conoscibilità degli amministratori di sistema è da intendersi per i soli trattamenti inerenti i dati del personale e dei lavoratori?
  19. La registrazione degli accessi è relativa al sistema operativo o anche ai DBMS?
  20. Nella designazione degli amministratori di sistema occorre valutare i requisiti morali?
  21. Cosa si intende per "estremi identificativi" degli amministratori di sistema?
  22. E' corretto affermare che l'accesso a livello applicativo non rientri nel perimetro degli adeguamenti, in quanto l'accesso a una applicazione informatica è regolato tramite profili autorizzativi che disciplinano per tutti gli utenti i trattamenti consentiti sui dati?
  23. Si chiede se sia necessario conformarsi al provvedimento nel caso della fornitura di servizi di gestione sistemistica a clienti esteri (housing, hosting, gestione applicativa, archiviazione remota...) da parte di una società italiana non titolare dei dati gestiti.
  24. Si possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attività di supporto delle manutenzione degli immobili sociali ecc...). Ci si riferisce ai trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico telefonico/telematico?

22 maggio 2009

Le indagini difensive penali ed i delitti ex d.lgs. 231/01

Di Angelo Jannone (*)

Le indagini difensive penali possono costituire uno strumento innovativo per la gestione di alcuni rischi aziendali, soprattutto alla luce della previsione di cui all’art. 391-nonies del codice di procedura penale, che consente che esse siano svolte anche nella eventualità che si instauri il procedimento penale.
Ciò significa che esse possono essere utilizzate per la predisposizione di denunce/querele/esposti (cioè per il “confezionamento” della notizia criminis) quando l’azienda è potenzialmente parte offesa del reato. Possono altresì essere utilizzate per la predisposizione di memorie, quando l’azienda o suoi rappresentanti possono essere chiamati a rispondere di reati, ivi compresi i casi di potenziale responsabilità "231".

La materia, nelle sue linee generali, è regolata dagli artt.391-bis e seguenti del codice di procedura penale [1] in cui risaltano alcuni aspetti di fondo:
  1. il dominus dell’attività di indagine difensiva può essere solo un avvocato, a cui deve essere conferita una procura speciale;
  2. il difensore può avvalersi di consulenti tecnici (oltre che di investigatori privati muniti di speciale autorizzazione prefettizia) e tra i consulenti tecnici è possibile sicuramente annoverare un esperto di frodi e processi aziendali;
  3. l’atto principale, oltre alla possibilità di richiedere documentazione alla pubblica amministrazione, è senza dubbio l’assunzione di informazioni, quell’attività, cioè, a noi tutti nota come interviste;
  4. un limite insormontabile è costituito dalla possibilità per l’ "intervistando" non solo di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma anche di non aderire alla convocazione del difensore. In tale evenienza l’unica via d’uscita è rivolgersi al Pubblico Ministero. Questa rappresenta una palese contraddizione quando il pubblico ministero rappresenta la controparte naturale, in quanto le indagini sono svolte a favore dell’indagato.
Ma come si accennava, uno strumento importante è offerto dal contenuto dall’art. 391-nonies del codice di procedura penale:
Art. 391-nonies. – (Attività investigativa preventiva). – 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Questa norma, sicuramente la meno metabolizzata dalla professione, offre la possibilità essere proattivi rispetto al rischio che si instauri un procedimento penale.
L’opportunità offerta da questo strumento normativo, è ancor più evidente laddove si consideri che non sussiste alcun obbligo da parte del difensore di denunciare reati di cui venga a conoscenza nel corso dell’espletamento delle indagini difensive, per espressa previsione dell’art. 334-bis del codice di procedura penale, fatti salvi gli obblighi di segnalazione per i soli casi di riciclaggio, in capo agli organi di controllo (compreso l’O.d.V.) ex d.lgs. 231/07 i quali, evidentemente non potranno non essere informati dal legale incaricato di evidenze di tale genere che dovessero affiorare nel corso dell’investigazione interna.
Inoltre la normativa permette di operare in assoluta segretezza, atteso l’espresso riferimento ex art. 24 d.lgs. 196/03 che disciplina i casi di esclusione del consenso nel trattamento dei dati:
Art. 24 - (Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso). - 1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
omissis...
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
Fatta questa sintetica panoramica sulla normativa, è ora possibile delineare le opportunità applicative di essa, con specifico riguardo alla tematica dei rischi "231".
Com’è noto la responsabilità dell’Ente, è esclusa sia nell’ipotesi generale dell’ultimo comma dell’art. 5 del decreto ("L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.") sia, con riferimento ai soli soggetti apicali, dimostrando, attraverso un pur discutibile meccanismo di inversione dell’onere della prova, che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Se, dunque, vi è una espressa previsione dell’onus probandi è evidente che il meccanismo più efficace per adempiere a tale onere e provare, ad esempio, l’aggiramento fraudolento delle norme che compongono il mosaico del modello di gestione, ma anche solo l’interesse esclusivo proprio o di terzi dell’interessato e, quindi l’esclusione dell’interesse o vantaggio, è proprio quello delle indagini difensive penali.

Ma alcune accortezze di ordine pratico si rendono necessarie:
  1. è assolutamente opportuno che l’azienda si doti preventivamente di una procedura relativa alle modalità di svolgimento delle indagini difensive che comprenda casi, presupposti e deleghe che ne consentano lo svolgimento, affidando la titolarità del processo ad una funzione indipendente, quale l’internal audit. Tale accortezza eviterà certamente di far percepire l’indagine difensiva come una forma di intralcio alle eventuali indagini pubbliche della polizia giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero;
  2. far svolgere preliminarmente l’attività al fraud auditor, le cui dichiarazioni potranno essere poi assunte dal legale incaricato, con l’acquisizione della relativa documentazione. Ciò potrà evitare di incidere negativamente sul clima aziendale;
  3. la procedura e gli esiti della attività dovranno essere portati alla cognizione dell’O.d.V.
La procedura può essere collegata alla gestione del whistleblowing ed alle segnalazioni al collegio sindacale, preposto al controllo ed all’ODV 231.
Peraltro l’adozione di una specifica procedura e la sua diffusione nei termini più opportuni, e nel rispetto della cultura aziendale, costituisce già in sé un eccellente strumento di prevenzione e di deterrenza.

Il meccanismo delle indagini difensive, può essere, inoltre, utilmente impiegato anche per la predisposizione di una memoria volta a contrastare iniziative ad esempio di un dipendente che intenda avviare, ad esempio, in sede penale iniziative contro l’azienda o piuttosto per la
predisposizione di una denuncia/querela nei confronti di un fornitore, di un dipendente etc…. che potrebbe tranquillamente non condurre ad alcuna iniziativa in sede penale ma agevolare la conclusione della vicenda in via transattiva.

In sintesi le indagini difensive, pur con il ben noto limite di essere guardate con scetticismo da gran parte della classe forense e con diffidenza da molti Pubblici Ministeri, potrebbero trovare in questo ambito di applicazione una nuova linfa ed una modalità innovativa per la gestione di un piano di crisi legato ad evento potenzialmente in grado di coinvolgere l’azienda, per virtuosa che sia stata, nell’apertura di un procedimento per responsabilità ex decreto legislativo 231/01.

Pensiamo agli infortuni sul lavoro che tanto angosciano le aziende: poter attuare quello che io definisco il piano B, ossia, ricostruire l’esistenza di deleghe, di una formazione efficace, intervistando altri dipendenti etc… può essere assolutamente utile a prevenire il rischio di apertura di un procedimento penale a carico dell’Ente.

(*)Angelo Jannone
Docente alla Sapienza
Direttore operativo di COM Metodi s.p.a.
Project Manager “231” per Cogitek s.r.l.
Email: jannone (at) commetodi.com

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[1]
Art. 391-bis. – (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). – 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

Art. 391-ter. – (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). – 1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
Art. 391-quater. – (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). – 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.Art.

Art. 391-quinquies. – (Potere di segretazione del pubblico ministero). – 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

Art. 391-sexies. – (Accesso ai luoghi e documentazione). – 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Art. 391-septies. – (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). – 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 391-octies. – (Fascicolo del difensore). – 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

20 maggio 2009

L'Organismo di Vigilanza e il nuovo Decreto antiriciclaggio

di Fabrizio Vedana, Direttore Area Legale e Relazioni Esterne di Unione Fiduciaria s.p.a. (*)

L’art. 52 del Decreto 231/2007, che si riporta, affida il compito di vigilare sull’osservanza delle norme nel medesimo contenute anche all’Organismo di Vigilanza previsto dall’altro Decreto 231, quello datato 2001.
Articolo 52 Decreto Legislativo 231/2007
1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 :
a. comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
b. comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;
c. comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all’articolo 50 di cui hanno notizia;
d. comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia.
Vale preliminarmente sottolineare come l’art. 63 del Decreto 231/07, stabilisca l'estensione della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231/01 ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, allargando la già recentemente estesa lista dei reati presupposto.

Il riciclaggio (e il reimpiego), costituirà, quindi, al fine della determinazione della citata responsabilità, reato presupposto, oggetto, come i reati indicati dagli art. 24 e 25 e s.s. del Decreto del 2001, di interesse e di controllo da parte dell’Organismo di vigilanza.
In teoria, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 52, l'O.d.V. dovrà anche vigilare sull’osservanza dei nuovi obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal più recente Decreto 231, i “classici” istituzione dell’AUI, registrazione e conservazione delle informazioni, segnalazioni operazione sospette ecc ovvero il più attuale obbligo di adeguata verifica della clientela, e dovrà comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle citate disposizioni.

Tale novità legislativa, evoluzione del previgente art. 10 della “vecchia” e quasi del tutto abrogata Legge antiriciclaggio (la 197/1991) che attribuiva uno specifico obbligo di vigilanza in ordine all’applicazione delle norme nella stessa contenute al collegio sindacale, impone per la prima volta obblighi di comunicazione diretti all'Organismo di Vigilanza.

In sostanza, l’O.d.V. ai sensi del Decreto 231/2007, dovrà:
  • comunicare alle autorità di vigilanza le violazioni delle disposizioni emanate dalle medesime, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 7 comma 2) ;
  • comunicare al titolare dell’attività le infrazioni delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette, che la nuova normativa riferisce sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio sia a quelle aventi ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo (art. 41);
  • comunicare al MEF le infrazioni delle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (trasferimento denaro contante –titoli al portatore oltre un certo limite, circolazione-clausola di non trasferibilità assegni bancari e postali e saldo libretti bancari o postali al portatore) e relative al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 49 commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e art. 50);
  • comunicare all’Unità di Informazioni Finanziaria (UIF) le infrazioni delle disposizioni relative alla conservazione dei documenti e alla registrazione delle informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 36).
In pratica, è consigliabile che i Modelli 231, predisposti da quei soggetti destinatari delle disposizioni contenute in entrambi i Decreti 231, laddove disciplinano le attività dei propri Organismi di Vigilanza connesse ai nuovi obblighi di comunicazione ex articolo 52, prevedano una specifica reportistica da parte dell’O.d.V. al Collegio Sindacale sulle eventuali segnalazioni effettuate ai sensi della nuova normativa antiriciclaggio.

(Scarica questo articolo in formato pdf)

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(*)Avv. Fabrizio Vedana
Direttore Area Legale e Relazioni Esterne di Unione Fiduciaria s.p.a.
Presidente OdV ex D.Lgs. 231/01 di Banca Valsabbina (Brescia)
fvedana@unionefiduciaria.it

18 maggio 2009

I Modelli 231, un caso pratico: l’organizzazione, gestione e controllo degli acquisti

di Marco Irace (*), partner di Sillogica

Fiumi di inchiostro scorrono intorno alle ipotesi di reato che, ad oggi in numero di circa 90, integrano la responsabilità degli Enti ex Dlgs. 231/01; il word wild web tracima di codici etici e di condotta e di “parti generali” di “Modelli 231” che, in nome di principi etici condivisi e condivisibili, richiamano alla rettitudine ed al rispetto della legge; i blog sono affollati di commenti, ipotesi ed interpretazioni sugli organismi di vigilanza e linee guida di associazioni di settore, ma ben poco si dice in proposito al vero "nocciolo del problema": come si organizza, gestisce e controlla un processo/attività aziendale nell’ambito del quale si è evidenziata un’alta probabilità di commissione di uno dei reati di cui al Decreto ?
E’ d’altro canto sotto gli occhi di tutti gli osservatori l’evenienza che i primi giudizi emessi dalla magistratura, sebbene contemplino l’adozione formale dei modelli esimenti della responsabilità degli Enti, siano sovente valutati inefficaci

Di seguito si riporta un’analisi, lungi dal ritenersi esaustiva, dei rischi di reato e delle modalità e criteri di attenuazione degli stessi sottesi al processo di approvvigionamento di beni (cosiddetto "ciclo passivo"); l’esemplificazione riportata è di particolare significatività atteso che l’intero universo delle società che operano sul mercato acquistano, di fatto, beni da immettere nel proprio ciclo produttivo.

Indipendentemente dalle modalità operative con cui si esegue il risk assessment e, quindi, dall’espressione quantitativa dell’esposizione al rischio nell’area/processo degli approvvigionamenti, è indubbio che essi, in specie nella fase di liquidazione delle fatture passive, costituiscono un mezzo ricorrente per la formazione di fondi neri da destinare ad attività illecite.
In quest’ottica i reati che possono configurarsi in forza di tale illecito sono quelli di corruzione (318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis cp).
E’ inoltre possibile che i fondi siano distratti per finanziare associazioni terroristiche o eversive (270 bis, 279 quater, 270 quinquies ed eventualmente 416, 416 bis cp).

Orbene il tema ha un’indubbia fondatezza ed inoltre, come accennato, investe la totalità delle Aziende interessate dal Decreto, per la sola circostanza che ciascuna di esse ricorre all’acquisto di beni e servizi per il perseguimento dell’oggetto sociale.

Appare quindi irrinunciabile, nella definizione delle parti speciali di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs. 231/01 disciplinare il processo degli approvvigionamenti ispirandosi in primis al principio che chi ordina la spesa è, possibilmente, Funzione o Figura dell’Organizzazione diversa da chi la effettua e da chi, all’atto della liquidazione della spesa, la controlla.
In tal senso è certamente precipuo interesse del Top Management aziendale organizzare il ciclo passivo con l’intento di assicurare la massima efficienza ed economicità.

E’ quindi ricorrente, di fatto, il riscontro di organizzazioni aziendali dove i ruoli summenzionati (ordinatore, esecutore, controllore) siano ben chiari ed identificati, di norma con la formalizzazione di mansionari quando non con deleghe di poteri (ad esempio per l’emissione degli ordini di fornitura o dei contratti di appalto).

Quanto detto, mentre rappresenta la condizione necessaria per contemperare i requisiti organizzativi afferenti i modelli, poco o nulla disciplina in relazione alle modalità di gestione nonché ai controlli sull’intero ciclo degli acquisti.

La parte speciale del Modello riferita al processo, o meglio, all’area degli approvvigionamenti, deve disciplinare le modalità ed i criteri operativi riferiti alle fasi appena menzionate, assicurando il rispetto di principi indefettibili quali:
  • chi decide l’acquisto non dovrebbe coincidere con chi lo effettua e con chi ne controlla l’effettuazione;
  • ciascuna fase del ciclo deve essere tracciata;
  • la documentazione inerente i controlli effettuati deve essere conservata.
In effetti, gli aspetti topici da regolamentare sono:
  1. richiesta di approvvigionamento;
  2. autorizzazione della spesa;
  3. selezione del fornitore;
  4. emissione dell’ordine;
  5. controllo del bene acquistato;
  6. liquidazione della fattura.
1. Richiesta di approvvigionamento
E’ necessario identificare le Funzioni/Figure che, in seno all’Organizzazione, possono richiedere l’acquisto di un bene.
La domanda deve essere formalizzata, anche ai fini della successiva autorizzazione, e non deve prevedere la richiesta di ricorso a specifici fornitori, se non in circostanze particolari opportunamente disciplinate.

2. Autorizzazione della spesa
L’autorizzazione della spesa deve essere rilasciata da una Funzione/Figura diversa da quella del richiedente e, in genere, di livello superiore in seno all’organizzazione aziendale.
L’autorizzazione è formalizzata (ad esempio mediante firma o altro accorgimento nel caso di gestione info-telematica) e la richiesta è conservata.
Qualora siano adottati budget di spesa per funzione, centro di costo o commessa, l’autorizzazione può essere evitata, sempreché l’acquisto in questione sia contemplato in detti budget e che questi siano stati debitamente approvati.

3. Selezione del fornitore
Il fornitore deve essere selezionato con criteri trasparenti richiedendo un congruo numero di offerte in relazione all’importo dell’acquisto; i fornitori interpellati devono comprovare onestà imprenditoriale, eventualmente attraverso un processo di prequalifica.
La comparazione delle offerte deve essere tracciata.

4. Emissione dell’ordine
L’ordine, che conterrà ogni informazione necessaria ai fini della sua gestione, deve essere firmato da figura dotata di poteri formali (delega o procura); in ogni caso, l’ordinanante deve essere figura diversa dal richiedente.

5. Controllo del bene acquistato
Il controllo del bene acquistato, di norma eseguito dalla figura richiedente, deve essere tracciato, anche attraverso la semplice firma del documento di trasporto se non ricorrendo all’impiego di un software di gestione.

6. Liquidazione della fattura
La liquidazione della fattura può avvenire esclusivamente in seguito alle registrazioni contabili e ad un controllo incrociato con l’ordine di fornitura (per gli importi) e con il documento di trasporto (per le quantità).
Il pagamento deve essere tracciato e comunque eseguito al fornitore del bene; nessun pagamento in contanti deve essere consentito se non in determinate, predefinite circostanze e per importi irrilevanti.

Ciascuna delle fasi menzionate deve essere, quindi, opportunamente disciplinata attraverso protocolli/procedure formalizzati, diffusi e condivisi.
Nell’esercizio delle sue funzioni l’Organismo di Vigilanza dovrà verificare il rispetto delle prescrizioni mediante, ad esempio, un controllo campionario sugli acquisti effettuati, valutando il rispetto dei criteri e delle modalità operative definite.
I casi di comportamenti difformi devono essere puntualmente segnalati all’OdV da parte del personale cointeressato.

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(*) L'ing. Marco Irace, amministratore di Sillogica , si è occupato, sin dal 1984, di progettare e realizzare sistemi gestionali complessi finalizzati ad orientare i processi di decisione, prima in azienda (SAIPEM e Ansaldo), poi come consulente in Ernst & Young, nel gruppo IAMA ed in Protos, operando nei settori trasporti, pubblica amministrazione, impiantistica e costruzioni, servizi. Ha svolto un'intensa attività di formatore nelle tecniche di pianificazione e controllo per diverse aziende. Ha collaborato con organizzazioni pubbliche e private, sviluppando modelli di Project Financing & Managament ed interventi sui temi dell’organizzazione e controllo di gestione, negli ultimi anni anche in ottica "231". E' docente presso la Scuola di Management dell' Università LUISS, l'IRI Management, l'ENI Corporate University, Sfera e S.S.A.I. (Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno).

Contatti: Sillogica | Via G.Pisanelli n°4, 00196 Roma | Tel. +39 06.360.06.232 - Fax +39 06.367.90.991

17 maggio 2009

Un software per la valutazione e il monitoraggio dei fattori di rischio stress lavoro correlato

Comunicato stampa: WSRQ Pro si afferma come strumento definitivo per la valutazione dei rischi stress

Con la recente release della versione 3.0 il Work Stress Risk Questionnaire si arricchisce di tutte le funzionalità necessarie per la valutazione, il monitoraggio e il reporting dei fattori di rischio stress lavoro correlato secondo il decreto legge 81/08.
Il WSRQ Pro è composto da 60 item che consentono di rilevare la frequenza di 36 fattori di rischio stress lavoro correlato aggregati in 5 gruppi: Comunicazione, Ruolo, Relazioni, Ambiente e Ecologia Personale. Le fonti di stress che il WSRQ pro indicizza sono state ricavate dalle Linee Guida internazionali e rispondono alle normative vigenti in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro.

Il WSRQ Professional è il software realizzato dal Cognitive&Behavioural Lab. del Centro FerrariSinibaldi per effettuare un’accurata valutazione dei rischi stress lavoro correlato. Il WSRQ Professional è arrivato oggi alla sua terza revisione, aggiornata nella grafica e nelle potenzialità di utilizzo.
Il software si propone come uno strumento affidabile e attendibile in quanto basato su un modello teorico e socio-statistico riconosciuto da istituti nazionali ed esteri. Il Modello SSR Social Stress Risk è frutto di una approfondita ricerca psico-sociale che ha consentito l’identificazione di tutti i fattori oggettivi di rischio stress lavoro correlato caratterizzanti specifici ambienti di lavoro.

Il WSRQ Professional è l’unico strumento professionale rivolto ad aziende e società di consulenza ad essere stato elaborato da un Centro clinico, che mette al servizio dei contesti aziendali la propria professionalità e l’ampia conoscenza del binomio stress-lavoro maturata nelle diverse attività di ricerca-intervento realizzate in diverse realtà europee nel corso degli anni.
La fruibilità dello strumento trova riscontro nella possibilità di affidarsi ad un database in grado di archiviare tutti i dati riferiti agli individui che hanno risposto al questionario e di rilasciare output di immediata lettura corredati di indicazioni per l’implementazione di interventi volti alla riduzione dei fattori di rischio indagati. Parallelamente, attraverso un sistema di query consente di estrapolare informazioni relative ad un campione opportunamente selezionato sulla base di 7 variabili-filtro. La possibilità di effettuare confronti con la popolazione di riferimento completa le potenzialità del software.
Oltre che come valido strumento per la valutazione dei rischi stress lavoro correlato, il WSRQ Professional si dimostra un importante supporto per la conduzione di indagini di clima e per effettuare un costante monitoraggio dello stato di benessere dell’azienda e degli individui che ne fanno parte.

15 maggio 2009

I Modelli 231 e l'integrazione con i sistemi di gestione della sicurezza

di Marco Irace (*), partner di Sillogica

La necessità, voluta dal Legislatore, di integrare i Modelli 231 con i Sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha prodotto un vero e proprio terremoto; sicuramente per l’assoluta dissonanza delle tematiche in questione ma anche per l’impossibilità da parte degli addetti ai lavori di affrontare il problema in modo univoco e congruente stante la pluralità delle specializzazioni di fatto interesssate: competenze organizzative, economico-finanziarie, legali ed in ultimo tecniche, inerenti, per l’appunto, la salute e la sicurezza.
Un altro elemento fuorviante è stato introdurre affianco alla pluralità di reati di tipo doloso, del dettato originario e delle prime integrazioni del Decreto, i reati di omicidio e lesioni, tipicamente colposi dove l’interesse o il vantaggio dell’Ente non si dischiude così nitidamente.

L’interpretazione più logica ed immediata è che il vantaggio dell’Ente discenda dall’eventuale risparmio di tempo o di costo sotteso ad un mancato adempimento in relazione alle norme antinfortunistiche in senso generale come, in un esempio semplice, lesinare sulla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza.
In tal senso, l’aspetto che differenzia, e sostanzialmente, i modelli con riferimento ai reati che devono prevenire è che per tutti gli altri reati è necessario si configuri il dolo (la volontà di delinquere per conseguire, in uno stretto rapporto di causa-effetto, un interesse o un vantaggio), mentre in relazione ai reati di omicidio e lesioni è bastevole la colpa (intesa come consapevolezza di infrangere una legge senza che si desideri, più o meno palesemente alcuna nefasta conseguenza, quantunque detta conseguenza potrebbe essere prevedibile in ragione del comportamento tenuto – dolo eventuale).

Orbene, stante le premesse, è impervio il cammino che conduce all’integrazione – inconfutabile nello spirito del Decreto (art.30 Dlgs.81/08) - tra i modelli (231 e Sicurezza) che nascono, innanzitutto, con presupposti e finalità sostanzialmente difformi: il primo, con un approccio top-down che mira ad istituire un controllo impositivo sul comportamento e la condotta del personale, il secondo che incentra i propri principi ispiratori sulla partecipazione e coinvolgimento del personale che agisce proattivamente intervenendo, a tutti i livelli, nel processo di miglioramento continuo del sistema stesso.

In parole più semplici, i documenti di indirizzo (Linee Guida INAIL e norma OHSAS 18001) per lo sviluppo di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) sono permeati da principi di aggregazione e condivisione di obiettivi in nome del "fai così perché è bene ed opportuno" mentre il Modello 231 è ispirato alla centralità dell’apparato di controllo e sanzionatorio in nome del "fai così perché altrimenti ti punisco". E’ palese, pertanto, che i principi ispiratori ed informatori dei due sistemi siano a dir poco contrastanti.
E’ infatti il sistema disciplinare sanzionatorio a costituire, senza dubbio, quel presupposto di obbligatorietà, dopo la sua adozione, che rende il Modello 231 essenzialmente discosto da un Sistema di Gestione, che per sua stessa natura, fa della volontarietà e della partecipazione la sua precipua leva di forza.
Quindi, sotto il profilo meramente tecnico, i due modelli/sistemi organizzativi sono ispirati e nascono con presupposti sostanzialmente dissimili anche se, essendo entrambi qualificati come modelli organizzativi impiegano strumenti sostanzialmente analoghi quali:
  • la suddivisione e l’univoca attribuzione di ruoli e compiti;
  • la documentazione (protocolli, procedure) per l’individuazione di criteri, modalità operative e responsabilità;
  • la tracciabilità delle transazioni/operazioni a comprova dell’effettività del modello.

Conseguentemente i modelli/sistemi sono sviluppati disgiuntamente; tale approccio appare francamente imprescindibile: come diversamente sembrerebbe possibile istituire modelli organizzativi, gestionali e di controllo unici, validi al contempo a prevenire reati di market abuse, di immigrazione clandestina o di omicidio colposo?
Appare, peraltro, destituita dei crismi dell’effettività la soluzione che prevede modelli dal funzionamento completamente disgiunto: al riguardo, meglio un modello di primo livello che definisce l’organizzazione, i principi di funzionamento, le modalità di composizione ed operatività dell’OdV ed il sistema sanzionatorio da cui discendono alcuni sottosistemi ciascuno a presidio delle diverse "aree di rischio" (reati commessi con la PA, reati societari, reati contro la personalità individuale, reati colposi in materia di sicurezza, ecc.). Con riferimento a questi ultimi, e solo a questi ultimi, il sottosistema in parola è costituito dall’SGS che rimanda, per le parti applicabili, al modello di 1° livello.
Il modello di 1° livello dovrebbe, in tal senso, disciplinare e documentare:
  • le modalità di adozione (obiettivi, campo d’applicazione, elementi fondamentali);
  • il risk assessment;
  • l’organizzazione aziendale ed il relativo mansionario;
  • il sistema di deleghe e procure;
  • l’Organismo di Vigilanza (requisiti, nomina, funzioni e poteri);
  • le violazioni (individuazione, riconoscimento, trattamento);
  • il sistema sanzionatorio.

Altro elemento di integrazione dovrebbe essere rappresentato dal sistema di monitoraggio e controllo (quello che le Linee Guida di Confindustria individuano come "2° livello") attuato proprio dall'OdV e, segnatamente, dai criteri di composizione dell’Organismo, nel rispetto delle specifiche attribuzioni; ciò in quanto l’OdV vigila sulla prevenzione dei reati e non direttamente sull’applicazione del SGS.
Al riguardo, all’OdV potrebbe prender parte, ove ricorranno tutti i presupposti indicati dal Legislatore, segnatamente di indipendenza, il Rappresentante della Direzione per l'SGS -figura introdotta sia dalle Linee Guida INAIL che dalla norma OHSAS 18001 - che, secondo il dettato di quest’ultima "...abbia particolare responsabilità che l'SGS sia adeguatamente implementato e conforme ai requisiti in tutte le allocazioni e sfere operative all'interno dell'Organizzazione".

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(*) L'ing. Marco Irace, amministratore di Sillogica , si è occupato, sin dal 1984, di progettare e realizzare sistemi gestionali complessi finalizzati ad orientare i processi di decisione, prima in azienda (SAIPEM e Ansaldo), poi come consulente in Ernst & Young, nel gruppo IAMA ed in Protos, operando nei settori trasporti, pubblica amministrazione, impiantistica e costruzioni, servizi. Ha svolto un'intensa attività di formatore nelle tecniche di pianificazione e controllo per diverse aziende. Ha collaborato con organizzazioni pubbliche e private, sviluppando modelli di Project Financing & Managament ed interventi sui temi dell’organizzazione e controllo di gestione, negli ultimi anni anche in ottica "231". E' docente presso la Scuola di Management dell' Università LUISS, l'IRI Management, l'ENI Corporate University, Sfera e S.S.A.I. (Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno).

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13 maggio 2009

Seminario: D. Lgs 231/01 e responsabilità aziendale

Attenzione: questo evento non è più attivo!


D. Lgs 231/01 e responsabilità aziendale: il metodo per la predisposizione di modelli efficaci ed efficienti
Milano 27 Maggio 2009, Hotel NH President, Largo Augusto 10

L’adozione di adeguati modelli organizzativi, efficientemente idonei a prevenire la commistione di reati, ha fino ad oggi scontato il giudizio tendenzialmente negativo della magistratura che ha ritenuto quelli analizzati non idonei, in più di una occasione. L’attività di predisposizione degli stessi, dunque, assume carattere di assoluta centralità nel processo organizzativo aziendale onde poter scongiurare le ipotesi di sanzioni comminate all’ente.
Il processo di attuazione, quindi, deve necessariamente transitare per una accurata analisi interna, rigorosa anche nella metodologia operativa e tecnica utilizzata.

Programma:
Analisi e valutazione dell'organizzazione esistente (deep assessment)
Verifica dell’organizzazione aziendale
Screening e verifica del sistema dei controlli interni
Analisi della circolarità informativa
Costruzione (e critica) di una matrice operativa
Interpolazione tra le strutture aziendali e le potenziali fattispecie del reato
Valorizzazione dei campi di rischio
Assegnazione dei punteggi di rischio
Estrapolazione e stralcio dei reati non incidenti
Analisi e critica della classificazione dei rischi
Individuazione ed esclusione degli indicatori non significativi (in contraddittorio con il Governo dei rischi )
Rappresentazione dei criteri di esclusione (in contraddittorio con gli Organi sociali)
Definizione delle aree di potenziale commistione
Valutazione delle aree rivenienti dal processo di esclusione principale
Individuazione di quelle a rischio effettivo e riscontrato
Definizione della mappa dei rischi definitiva (in contraddittorio con il Governo dei rischi)
Elaborazione ed approvazione del modello organizzativo
Riconciliazione tra le mappe ed i punteggi di rischio
Definizione della matrice operativa
Elaborazione del modello organizzativo
Gli orientamenti del giudice in tema di adeguatezza dei modelli predisposti
La fase dell’attuazione. Effettività, integrità e coerenza del "sistema 231"
Scelta e nomina dell’Organismo di Vigilanza.
Operatività dell’Odv nella fase di start-up del modello: problematiche tipiche
Criticità nelle attività di comunicazione e formazione
Integrazione del Modello 231 e del nuovo organo di controllo nel sistema procedurale e di controlli preesistente

Relatori:
Carlo Nocerino, Magistrato Tribunale di Milano
Alberto Russo, Manzone & Russo Consulting
Donato Varani, Studio Grange Lorito
Patrizia Ghini, Studio Ghini Ledda

11 maggio 2009

D.Lgs. 231/01 - L'analisi dei rischi

di Marco Irace (*), partner di Sillogica

L’analisi dei rischi è, senza dubbio, l’asse portante nella costruzione di un modello ex dlgs 231.
Dalle conclusioni dell’analisi discendono direttamente gli elementi intorno ai quali definire le condizioni di organizzazione, gestione e controllo previste dal modello medesimo.
Così, ad esempio, se si individuasse l’area commerciale come soggetta ad elevati rischi di commissione di reati il modello dovrebbe definire al riguardo quali e a chi sono affidate le responsabilità, le modalità di separazione tra chi ordina, esegue e controlla ciascuna operazione commerciale nonché i criteri di tracciamento ad esse relative.

L’introduzione voluta dal legislatore dei reati inerenti l’omicidio e le lesioni colpose e la conseguente estensione dell’analisi a tali eventualità, ha per certi versi, semplificato il problema; infatti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ha da sempre (dlgs 626/94) adottato l’analisi dei rischi quale strumento fondamentale nella definizione del documento previsto dal Decreto, cioè il Documento di Valutazione dei Rischi; in poche parole, si tratta di analizzare i rischi di infortunio ponendoli in sequenza degradante (dal più alto al più basso) adottando poi tutte le misure preventive più opportune per mitigare i rischi più alti sino a che il rischio cosiddetto "residuale" sia ritenuto accettabile e, quindi, tollerabile.
Uno dei modelli per quantificare i rischi è quello della determinazione dell’esposizione al rischio:

Esposizione = probabilità x danno

dove la probabilità esprime il numero di volte che l’evento dannoso può verificarsi e il danno è la quantificazione dell’evento dannoso, una volta che questo si sia verificato.

Il criterio cui si è fatto cenno conduce, naturalmente, ad una valutazione del tutto convenzionale sebbene valida, in quanto la sua finalità è unicamente la graduazione dei rischi e non certo quella di determinare che un rischio "pesa" 100 anziché "80"; la graduazione consente di sottacere nella definizione del modello quei rischi valutati come residuali e per i quali si conviene, per l’appunto, di non adottare per essi alcuna misura precauzionale.

Tale occorrenza evita che il modello diventi eccessivamente oneroso (antieconomico) e che "ingessi" ben oltre il necessario il funzionamento dell’Azienda.

Al riguardo è come dire: quanto probabile è la commissione del reato da parte di una banca d’affari, agendo nel proprio interesse ed a suo vantaggio, di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù altri esseri umani (art. 600 c.p.)?

Fatta questa necessaria premessa è evidente che l’analisi dei rischi muove dal censimento di tutti i processi produttivi secondo un’ottica di norma tipicamente funzionale (commerciale, approvvigionamenti, amministrazione, ecc.) per identificare le attività con la più alta probabilità di commissione dei reati previsti.
Senza tema di smentita è facile affermare che, in quasi la totalità delle aziende che operano nel settore degli appalti e fornitura pubbliche, l’attività commerciale è naturalmente tra quelle a più alto rischio e, pertanto, è necessario predisporre o integrare protocolli esistenti per introdurre misure volte al controllo delle attività in questione: deleghe di funzioni, autorizzazioni formalizzate dei procedimenti, controlli incrociati, audit cadenzati.

Un esempio di tabella a matrice con la quale esplicitare il risultato dell’analisi dei rischi è riportato qui di seguito dove, per ogni tipo di reato è, tra l’altro, indicata l’attività a rischio ed il protocollo/procedura che disciplina responsabilità, metodi e criteri operativi per la sua conduzione.

Tipologia del reato Riferimento codice civile (c.c.)/codice penale (c.p.) Breve descrizione Funzione/Figura interessata Processo/ sottoprocesso interessato Attività a rischio Protocollo/Procedura di riferimento

La tabella potrebbe, in ultimo, essere integrata con un parametro che, ancorché convenzionalmente, espliciti il livello di esposizione al rischio assegnato a ciascuna tipologia di reato ed alle correlate attività a rischio.
In tal modo risulta più agevole la predisposizione e più efficace l’attuazione del modello, che sarà più "blindato" per i reati/attività cui è assegnata un’esposizione maggiore.


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(*) L'ing. Marco Irace, amministratore di Sillogica , si è occupato, sin dal 1984, di progettare e realizzare sistemi gestionali complessi finalizzati ad orientare i processi di decisione, prima in azienda (SAIPEM e Ansaldo), poi come consulente in Ernst & Young, nel gruppo IAMA ed in Protos, operando nei settori trasporti, pubblica amministrazione, impiantistica e costruzioni, servizi. Ha svolto un'intensa attività di formatore nelle tecniche di pianificazione e controllo per diverse aziende. Ha collaborato con organizzazioni pubbliche e private, sviluppando modelli di Project Financing & Managament ed interventi sui temi dell’organizzazione e controllo di gestione, negli ultimi anni anche in ottica "231". E' docente presso la Scuola di Management dell' Università LUISS, l'IRI Management, l'ENI Corporate University, Sfera e S.S.A.I. (Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno).

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10 maggio 2009

D.Lgs. 231/01 e applicazione delle misure cautelari

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15641 del 10 aprile 2009, precisa che l'applicazione delle misure cautelari previste dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2001 deve essere subordinata ad una attenta verifica dei seguenti elementi:
  • alla sussistenza dei fatti reato che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente;
  • alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivato all'ente da quei reati;
  • al ruolo ricoperto in concreto dai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D.L.vo. 231/2001 (modello di imputazione che differenzia i soggetti in posizione apicale da quelli in posizione diversa: artt. 6 e 7 del decreto);
  • al fatto che i detti soggetti non abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
  • all'avere l'ente conseguito un profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, all'avere reiterato nel tempo gli illeciti.

08 maggio 2009

Gli "International Professional Practices Framework" a confronto con gli (U.S.) "Government Audit Standards"

E' disponibile, sul sito del The Institute of Internal Auditors, un documento che mette a confronto gli "International Professional Practices Framework" emanati dall'IIA con i "Government Audit Standards" emanati dal Government Accountability Office, che fissa gli standard da seguire, principalmente, nello svolgimento di audit finanziari a enti governativi o a organizzazioni non profit che ricevono finanziamenti pubblici.

Confisca del prezzo o del profitto del reato ex art. 19 d.lgs. 231/01

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14973 del 7 aprile 2009, torna sulla misura ablativa della confisca, disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. 231/01:
  • accogliendo nel caso di specie il ricorso della Procura di Pordenone che chiedeva di annullare il dissequestro di cospicue somme di danaro appartenenti ad una società per azioni, i cui apici erano accusati di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., richiamato dall'art. 24 D.Lgs. 231/01);
  • chiarendo che la confisca va disposta in modo obbligatorio non soltanto con riferimento al prezzo del reato (come dispone, del resto, lo stesso art. 240, co. 2, n. 1, c.p.), ma anche con riguardo al profitto di esso, il quale resta assorbito nell'ambito della confisca facoltativa (c.p., art. 240, co. 1).
Link:
il testo della sentenza
il commento di S.L. Antiga

07 maggio 2009

Convegno: privacy e reati informatici

Attenzione: questo evento non è più attivo!


Lexmeeting propone una giornata di studio per venerdì 22 maggio 2009 a Bologna, per fare il punto sulle ultime novità in materia di privacy e di reati informatici, esaminando gli aspetti di interconnessione delle materie, con specifico riferimento alla potenziale responsabilità dell’ente.

Particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento:
  • degli adempimenti a carico delle società;
  • della gestione dei rapporti con gli incaricati del trattamento (ivi compresi gli amministratori di sistema, alla luce del provvedimento del garante del 27 novembre 2008 che dovrà essere recepito entro il 30 giugno 2009);
  • dell’assetto dei controlli interni all’ente in funzione delle discipline del d.lgs. 196/03 (in materia di "privacy") e del d.lgs. 231/01 (in materia di responsabilità dell’ente), in un’ottica interdisciplinare e coinvolgendo anche gli attori istituzionali (Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Privacy e Polizia di Stato - Polizia Postale e delle Comunicazioni).

06 maggio 2009

Novità relative al trattamento fiscale delle spese di rappresentanza

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato la circolare n. 9/ir del 27 aprile 2009, nella quale si esaminano le novità relative al trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (introdotte dalla L. 244 del 24 dicembre 2007, che ha modificato l'articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi, e dal relativo decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008), e delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (apportate dal d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L. 133 del 6 agosto 2008).

Indice della circolare
  1. Premessa
  2. Le spese di rappresentanza nel reddito di impresa. Generalità e decorrenza della nuova disciplina
    1. I tratti caratteristici delle spese di rappresentanza e loro inerenza all'attività esercitata
    2. Il requisito di congruità
    3. I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a cinquanta euro
    4. Gli adempimenti a carico dei contribuenti
  3. Le spese non considerate di rappresentanza
    1. Discipline speciali derogatorie delle norme in materia di spese di rappresentanza
  4. La disciplina ai fini dell'IVA delle spese di rappresentanza
  5. Il nuovo regime ai fini dell'IVA delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande
  6. Il nuovo regime ai fini delle imposte sui redditi delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande
  7. La disciplina ai fini dell'IRAP delle spese di rappresentanza e di vitto e alloggio
    1. Società di capitali ed enti assimilati
    2. Imprenditori individuali, società di persone commerciali e soggetti assimilati
    3. Persone fisiche, società semplici e soggetti ad essi equiparati esercenti arti e professioni

Sulla nuova disciplina delle spese di rappresentanza introdotta dalla legge finanziaria 2008 si è espressa anche Assonime che, nella circolare Assonime n. 16 del 2009, ne evidenzia le peculiarità sia agli effetti delle imposte sul reddito che agli effetti dell’IVA.

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