31 luglio 2009

La newsletter di ComplianceAziendale.com del 31.07.2009

Di seguito trovate il riepilogo delle altre notizie pubblicate su questo sito negli ultimi quindici giorni, con il relativo link:

Approvato il decreto correttivo del D.Lgs. 81/01

Fonte: Consiglio dei ministri n. 58 del 31.07.2009

"... Il Consiglio ha ... approvato i seguenti provvedimenti:

su proposta del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e dei Ministri del lavoro, salute e politiche sociali, Maurizio Sacconi, delle infrastrutture, Altero Matteoli, e dello sviluppo economico, Claudio Scajola:

- uno decreto legislativo che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro). Il provvedimento apporta alla normativa in vigore alcune significative modifiche che recepiscono le criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico, migliorando le regole sulla sicurezza nell'ottica di favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un'applicazione corretta ed efficace. Le principali novità introdotte riguardano, quindi, oltre alla semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi), la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari. Ulteriori novità consistono nella migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e dei livelli di sicurezza. Sul provvedimento sono stati acquisti i pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato – Regioni, nonché quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- ... "

Banca d'Italia, nuova disciplina per la trasparenza bancaria

di Roberto Di Mario, avvocato*

La Banca d'Italia il 29 luglio ha emanato in via definitiva, dopo una lunga fase di consultazione con il mercato iniziata nel mese di marzo, la nuova disciplina in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".
La nuova disciplina "persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario."
La Banca d'Italia ha evidenziato che le nuove regole prevedono essenzialmente una notevole semplificazione della documentazione che gli intermediari devono predisporre.

Le nuove regole, che tengono conto del tipo di servizio e delle caratteristiche della clientela cui esso è indirizzato, prevedono:
  • la semplificazione del contenuto dei documenti destinati alla clientela, e – per i prodotti più diffusi, come i conti correnti e i mutui offerti ai consumatori – l'adozione di schemi "standard" predisposti dalla Banca d'Italia;
  • una più chiara illustrazione dei diritti della clientela, realizzata anche attraverso la predisposizione di alcune guide pratiche secondo modelli elaborati dalla Banca d'Italia;
  • una maggiore immediatezza delle informazioni rese, specie sui costi dei servizi;
  • l'invio al correntista di un riepilogo di tutte le spese sostenute nell'anno, che permette di confrontare facilmente i costi effettivi del conto corrente con quelli di analoghi prodotti presenti sul mercato;
  • la disciplina di un conto corrente semplice, caratterizzato da un canone annuo fisso;
  • criteri per la redazione e la presentazione dei documenti, che devono essere espressi in un linguaggio semplice e chiaro.
Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano a tutte le operazioni aventi natura bancaria e finanziaria incluso il credito al consumo disciplinate dal titolo VI del T.U.B. offerti dagli intermediari, anche "fuori sede" o tramite "tecniche di comunicazione a distanza".
Sono esclusi invece dall'ambito di applicazione della normativa i servizi le attività di investimento così come definiti dal T.U.F.(°) e il collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine essendo essi sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F..

Agli intermediari, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2009, si chiede oltre a una revisione della propria contrattualistica con la clientela, di adottare, sul piano organizzativo, procedure per garantire che sia prestata attenzione al cliente in ogni fase dell'attività, dall'ideazione del prodotto, alla vendita, fino alla gestione di eventuali reclami.

Contestualmente alle nuove disposizioni la Banca d'Italia ha pubblicato una Relazione sull'Analisi di impatto della nuova normativa sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, in conformità con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 26.
In linea generale, l'analisi prevede che "con riferimento ai benefici, specifici requisiti organizzativi in materia di trasparenza contribuirebbero a ridurre considerevolmente i rischi operativi, di reputazione e legali per gli intermediari. Inoltre, procedure snelle e veloci per dare riscontro ai reclami migliorerebbero la relazione banca-clientela, con significativi vantaggi per entrambi."

(°) L'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.).

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* Studio Legale Tributario
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Pubblica consultazione CE sulla revisione delle regole di concorrenza applicabili al settore della distribuzione

La Commissione europea ha sottoposto a pubblica consultazione (che scadrà il 28 settembre 2009) la proposta di nuovo "Regolamento comunitario di esenzione per categoria delle intese verticali" (il regolamento attualmente in vigore scade nel maggio 2010) e la bozza di nuove "Linee guida sulle intese verticali".

Privacy: conservazione degli indirizzi IP

Secondo quanto riportato in questo articolo del Corriere della Sera.it, il gip Fabrizio D'Arcan­gelo, che nel corso di un indagine per "istigazione a delinquere" tramite sistemi informatici si è visto opporre l'indisponibilità degli indirizzi IP assegnati agli utenti, avrebbe sottolineato come
"l'operato del­la magistratura nel reprimere i reati può trova­re solo i «limiti imposti dalla legge, e non già quelli dettati da autorità amministrative» come il Garante della Privacy, che, «in assenza di fondamen­to legale», non ha alcun titolo per prescrivere alle aziende del settore di conservare per soli due mesi gli indirizzi Ip. Per questo il gip ordina al pm di non arrestarsi di fronte ai «dinieghi inopinatamente opposti da H3G e Microsoft», e apre alla «disapplicazione» della «non condivisibile pre­scrizione del 10 gennaio 2008» del Garante, e del 17 gennaio: «illegittime per in­competenza e violazione di legge», laddove prevedono un termine di conservazione (2 mesi) «difforme da quello previsto dal legislatore comu­nitario» (6 mesi come mini­mo) «e nazionale» (12 mesi)."
Non essendo esperto di privacy, evito di commentare e mi limito a segnalare questo spunto che reputo interessante, e ad allegare i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali interessati:

Privacy: in pubblica consultazione le "Linee guida in tema di referti on-line"

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la privacy ha avviato la procedura di pubblica consultazione sulle "Linee guida in tema di referti on-line".
L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti interessati.

Osservazioni e commenti dovranno pervenire, entro il 30 settembre 2009, all'indirizzo dell'Autorità di piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica "refertionline @ garanteprivacy.it".

29 luglio 2009

Privacy: dai Garanti UE raccomandazioni per gestori e utenti dei social network

Fonte: Garante per la privacy, newsletter n. 326 del 27 luglio 2009.

Il mondo dei social network non è sottratto alle tutele che la direttiva europea sulla privacy prevede rispetto al trattamento di dati personali. Gestori e utenti di questi servizi hanno specifiche responsabilità, che sono evidenziate nel parere recentemente adottato (WP163) dal Gruppo dei Garanti europei (Gruppo "Articolo 29").

Tale documento:
  • Chiarisce che i gestori delle piattaforme di social network, anche se gestite da Paesi extra-Ue, sono soggetti alle disposizioni della direttiva europea sulla protezione dei dati (e, quindi, delle leggi nazionali in materia), nella misura in cui il funzionamento dei social network richiede l'utilizzo di "strumenti" situati fisicamente sul territorio dell'Ue.
  • Stabilisce che i gestori dei social network rispettino una serie di obblighi: avvertire gli utenti sulla necessità di ottenere il consenso informato dell'utente prima di permettere a terzi di accedere ai dati contenuti nel suo profilo; cancellare i dati personali contenuti nei profili-utente che siano disattivati (fatta salva la loro conservazione, in casi specifici, per contrastare comportamenti illeciti); mettere a disposizione strumenti facili e immediati per consentire agli utenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa (accesso, rettifica, cancellazione); dare la possibilità agli utenti di navigare e utilizzare i servizi anche attraverso pseudonimi; adottare idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, anche per contrastare i fenomeni di spam.
  • Prevede che i gestori di social network forniscano, per default, una configurazione in grado di escludere la possibilità che motori di ricerca esterni indicizzino le informazioni contenute nel profilo-utente e che forniscano un'informativa completa sulla natura del servizio e sui possibili rischi.
  • Evidenzia le specifiche responsabilità che sono in capo agli utenti di social network, prima fra tutte quella di chiedere il consenso delle persone i cui dati siano fatti circolare, soprattutto se il numero di contatti e "amici" è particolarmente elevato.
  • Ricorda l'obbligo di adottare particolari cautele per i minori, soprattutto per i problemi connessi alla verifica del consenso prestato da soggetti minorenni.
Su questo tema si rinvia anche alla guida informativa "Social Network: attenzione agli effetti collaterali", scaricabile gratuitamente del sito del Garante.

28 luglio 2009

Pubblicata la Legge n. 94/09 che introduce l'articolo 24 ter

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 (supplemento ordinario) la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 che introduce (art. 2, co. 29) definitivamente nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 24-ter "Delitti di criminalità organizzata":
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
Tale articolo (leggi il commento dell'avv. Di Mario) amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie:
  • delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
  • associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
  • sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  • associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
  • associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
  • delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)
Gli enti dovranno quindi verificare la presenza di processi aziendali o attività a rischio di commissione di questi nuovi reati, ed eventualmente aggiornare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

24 luglio 2009

Motivare e trattenere gli auditor in tempi di crisi

Come motivare (e trattenere) il proprio staff di auditor?
Motivare e trattenere i propri collaboratori può essere difficile in condizioni normali, ma quando la situazione peggiora e le aziende tagliano i propri budget, può diventare una sfida impossibile.

Come comportarsi, allora, per non perdere i migliori elementi?
Robert Half Management Resources lo ha chiesto ai partecipanti del Global Auditing Information Network, inviando un questionario a 341 responsabili di funzioni di internal audit.

I risultati del sondaggio sono pubblicati nel documento "Retention Strategies" (in inglese), disponibile gratuitamente on-line, dal quale sono tratte anche le seguenti conclusioni:

"Se da una parte il mercato del lavoro sta vivendo una fase difficile, come non si vedeva da decenni, la domanda rimane forte per gli internal auditors più esperti. Ne consegue che motivare e trattenere i propri collaboratori non è solo un obiettivo da porsi nei periodi in cui il business prospera, ma è un argomento da affrontare anche in questo momento di crisi.

Non esiste una risposta alla domanda 'come evito che i miei collaboratori cambino lavoro?' che garantisca il successo. Le aziende stanno mettendo in campo diverse soluzioni per gratificare i propri auditor. Alcune stanno puntando sulla formazione professionale... altre stanno ottenendo risultati positivi proponendo orari lavorativi che permettano di bilanciare meglio le esigenze lavorative con quelle familiari, e mantenendo elevato il livello di comunicazione con i propri dipendenti.

Se da una parte può essere utile replicare soluzioni già adottate da altri, le aziende dovrebbero anche investire parte del proprio tempo per capire cosa interessa realmente ai propri collaboratori... Le aziende che saranno in grado di proporre delle soluzioni che si adattino perfettamente alle preferenze dei lavoratori saranno quelle che avranno le maggiori probabilità di trattenere i migliori.

E' anche giunto il momento di ripensare il concetto di "trattenere". In passato, significava riuscire a mantenere un rapporto di lavoro con il proprio dipendente per almeno trent'anni. Adesso, si deve iniziare a pensare che un internal auditor potrebbe, in futuro, rientrare nell'azienda che aveva lasciato. Le aziende che riusciranno a restare in contatto con i propri ex-dipendenti possono rafforzare il legame e aumentare le proprie chance di riassumere i migliori tra gli ex, quando cambieranno le loro esigenze personali o di carriera."

23 luglio 2009

Antiriciclaggio, intervento di Draghi in Commissione Antimafia

Il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, intervenendo lo scorso 22 luglio in Commissione Antimafia ha sottolineato "l'esigenza di alcune modifiche che ... migliorerebbero lo strumento normativo a disposizione delle autorità coinvolte a vario titolo nella lotta al riciclaggio":
  • "Per fornire agli operatori una cornice giuridica certa, è opportuno che al Governo sia conferita una nuova delega per la redazione di un testo unico. In tale ambito, il legislatore potrebbe innanzitutto specificare le modalità di applicazione dell'obbligo di astensione dall'eseguire le operazioni, rendere maggiormente flessibili le procedure di emanazione degli indicatori di anomalia, individuare chiaramente i responsabili degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi interni di controllo. La delega dovrebbe consentire di intervenire anche sull'apparato sanzionatorio, che presenta considerevoli profili di criticità..."
  • "Secondo la nostra legge penale l'autore del reato presupposto non può essere punito anche per riciclaggio. La positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di "autoriciclaggio"
  • "Molte segnalazioni di operazioni sospette attengono a violazioni della legge fiscale che possono assumere la veste di reato. In questi casi, la suddivisione di competenze tra la UIF e la Guardia di finanza comporta inutili duplicazioni di analisi e dilata i tempi di accertamento. E' necessario che la legge consenta alla UIF di trasmettere direttamente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) le segnalazioni della specie, superando l'attuale impostazione sequenziale degli approfondimenti."
  • "...credo sia opportuno attribuire alla UIF un potere generale di richiesta di dati e notizie, nonché di audizione personale nei confronti di tutti i soggetti comunque coinvolti in fattispecie in corso di approfondimento.
    Oggi la UIF può ottenere le informazioni investigative solo per soddisfare richieste provenienti da FIU estere. Anche per corrispondere a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria, occorre che questa facoltà di accesso divenga incondizionata."
  • "... in caso di accertamento di gravi violazioni della disciplina antiriciclaggio, alla UIF andrebbe riconosciuto un ruolo di impulso per l'adozione di provvedimenti interdittivi da parte delle autorità di vigilanza e degli ordini professionali nei confronti dei soggetti di rispettiva pertinenza."
Vai al testo dell'intervento "L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio"

22 luglio 2009

Consob, position paper in tema di short selling (osservazioni)

Consob ha pubblicato le osservazioni giunte in risposta al proprio position paper in tema di short selling, del 27 maggio 2009.

Lo scopo del position paper era quello di "avviare una discussione con il mercato sul tema dello short selling, al fine di individuare le possibili opzioni regolamentari e di sottoporle ad un'analisi preliminare dei relativi costi e benefici, nell'ambito di un approccio di analisi d'impatto della regolamentazione". Consob, infatti, dopo aver intrapreso una serie di misure di "natura temporanea" in "risposta alle recenti eccezionali condizioni dei mercati finanziari", "è consapevole della necessità di definire una linea di policy sulle vendite allo scoperto e, più in generale, sul fenomeno delle posizioni corte".

Alla consultazione hanno risposto Abi, Assogestioni, Assonime, Assosim, Bloomberg Tradebook Europe Limited, Borsa Italiana spa, ICFAS, IMA - Investment Management Association, International Securities Lending Association, Pietro Luigi Piccardo, Andrea Treccani Chinelli.

Il position paper Consob e le osservazioni fornite in risposta sono interessanti anche per approfondire il tema delle vendite allo scoperto, le caratteristiche di questo strumento ed i suoi vantaggi e svantaggi.

L'Impresa Mafiosa di fronte alla crisi economica mondiale (quinta parte)

Testo dell'intervento del dott. Roberto Pennisi (Sostituto Procuratore Nazionale, Direzione Nazionale Antimafia) e del dott. Angelo Jannone (Commetodi) alla Fraud Conference 2009 - Quinta parte
(Vai alla prima parte)

Laddove (aldilà del delitto meramente contestato che spingerebbe a ritenere l’Ente, persona offesa) le investigazioni in concreto aprissero la strada per una ipotesi di operazioni finalizzate alla creazione di “provviste” destinate a successive attività corruttive (per la cui dimostrabilità il passaggio successivo sarebbe tortuoso), si potrebbe ritornare ad ipotizzare attraverso il delitto associativo anche una responsabilità dell’Ente.

Ma tornando ai delitti di mafia ovvero la prevista associazione mafiosa (art.416 bis c.p.) ed i delitti se aggravati dall’art. 7 l.203/91, previsti dal “pacchetto”, la tematica dei controlli con cui integrare il modello ci porta a pensare soprattutto alle grandi imprese di costruzioni impegnate negli appalti d’opera, settore in cui da sempre è elevato il rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni mafiose.

I meccanismi sono più o meno noti, ed a nulla è valsa l’evoluzione della legislazione che, dalla nascita del sistema privatistico di certificazione delle SOA (Società Organismi di Attestazione) nel ’94 con la legge Merloni e con l’istituzione dell’Osservatorio, ha progressivamente recepito gli indicatori di anomalia, frutto delle esperienze investigative, sino all’emanazione del codice degli appalti del 2006 che ha già subito ben 3 correttivi.

Si va dalle più pervasive infiltrazioni nel sistema di predisposizione del bando di gara, alle offerte anomale, gli accordi di cartello, alle forme di subappalto non autorizzato o oltre i limiti normativi (art.18 l.55/90), alla fornitura di beni e servizi (materiali inerti, trasporti etc...).
Sul punto costituisce un guida utile il Codice Antimafia presentato da Italcementi, redatto dal dott. Vigna ex Procuratore Nazionale Antimafia e dai professori Fiandaca e Masciandaro, ed “approvato” da Confindustria e ABI.
Il codice, interviene sia sulla modalità di analisi del rischio, sia sulle procedure di selezione dei fornitori, subappaltatori, dipendenti, sia sulle tipologie di controlli (test di compliance) sui cantieri, oltre a prevedere un obbligo, sanzionabile disciplinarmente, in capo ai componenti degli O.D.V. qualora omettano di segnalazione al Prefetto, segnali deboli di possibili infiltrazioni mafiose. Ciò sulla scia della responsabilità penale degli organi di controllo ex l. 231/07, in caso di omessa segnalazione di tentativi di riciclaggio, che tanto ha fatto discutere.
In questo caso alcuni dei principali punti di controllo, su cui far lievitare il modello di gestione, sono certamente quelli indicati nella chart di cui sotto (clicca per ingrandire).

schema dei controlli nel codice antimafia di italcementi
Ma pensare solo a questo genere di realtà, sarebbe una visione riduttiva del rischio, in quanto la possibilità di una contaminazione mafiosa e, ancor più, quella di una indagine per un delitto aggravato dalla finalità di favorire un associazione mafiosa è molto elevata per tutte le aziende che per ragioni diverse si ritrovano ad investire, soprattutto in alcune aree geografiche “a rischio”.
Si potrebbero citare le compagnie telefoniche con riguardo alla selezione poco accorta di partners commerciali; alle società di diagnostica e sanità privata in generale, con ingresso nel capitale sociale, in ottica di concentrazione, di altre aziende ospedaliere private già esistenti sul territorio, senza le dovute cautele; ma anche ad aziende operanti nel facility management, piuttosto che nell’energetico o nell’ambiente.
Ma anche più banalmente anche al settore auto motive che deve concentrare la sua attenzione sopratutto nella selezione di concessionari ed agenti: non è difficile farsi prendere dalla tentazione di districarsi con maggior facilità in aree geografiche “ispide”, seguendo il percorso più agevole per il conseguimento dell’obiettivo commerciale, tanto che il modello non può non tener conto dei principi generali del controllo interno, tra cui quello noto come tone of the top¸ che dovrebbe tradursi in una corretta procedura di budget e di definizione degli obiettivi in un quadro armonico di mitigazione dei rischi di compliance.
Ma si pensi ancora alle elevatissime insidie del settore delle aziende concessionarie di "giochi" e "scommesse".


Note:
La responsabilità delle persone giuridiche è prevista anche dal secondo protocollo di attuazione della Convenzione dell'Unione Europea per la tutela degli interessi finanziari approvata il 26 luglio 1995; all'art. 3 di tale protocollo si contempla la responsabilità (della quale non si specifica la natura) delle persone giuridiche per i reati di frode, corruzione attiva e riciclaggio commessi a loro beneficio.

Nel Piano d'Azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997, la raccomandazione n. 18 prevede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche qualora le stesse siano coinvolte nell'attività della criminalità organizzata.

Nell'azione comune del dicembre 1998 sull'incriminazione del reato di appartenenza ad un'organizzazione criminale si invita ogni Stato membro ad assicurare che le persone giuridiche siano considerate responsabili penalmente, o ad altro titolo, in relazione ai reati oggetto dell'azione, - precisando che tale forma di responsabilità della persona giuridica non compromette la responsabilità delle persone fisiche che realizzano i reati -, e siano "penalizzate" in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva, imponendo sanzioni materiali ed economiche nei confronti dei soggetti in questione (art. 3).
Non è pensabile costringere i molteplici modelli di comportamento collettivo, emersi nei moderni sistemi socio-economici, nei rigidi schemi di un diritto penale progettato a misura d’uomo, a meno che non si voglia fare ricorso a espedienti tecnici di dubbia legittimità costituzionale, come l’introduzione di ipotesi di responsabilità oggettiva, la degradazione dell’evento a mera condizione intrinseca di punibilità, l’inversione dell’onere della prova in punto di dolo o di colpa, ricorso a responsabilità di posizione, moltiplicarsi di posizioni di garanzia; riversando la responsabilità sulle solite vittime sacrificali e concentrando la responsabilità verso l’alto, su posizioni verticistiche ben lontano dal singolo accadimento, o verso il basso, sui meri esecutori di scelte di politica d’impresa operate ai piani alti. La pena pecuniaria rivolta alla persona fisica finisce per risultare spropozionata per difetto sia al disvalore complessivo dell’illecito sia alle condizioni economiche dell’impresa, sia all’entità dei danni cagionati e dei profitti conseguiti; i meccanismi sanzionatori previsti nel nostro ordinamento, e cioè l’obbligazione civile sussidiaria per il pagamento di multe e ammende (art. 197 c.p.) e dalla l. 689/81 (responsabilità solidale per il pagamento di sanzioni pecuniarie: art. 6 comma 3) hanno evidenziato lacune strutturali e limiti di funzionalità tali da renderli del tutto inadeguati come strumenti di controllo della criminalità d’impresa.

21 luglio 2009

L'Impresa Mafiosa di fronte alla crisi economica mondiale (quarta parte)

Testo dell'intervento del dott. Roberto Pennisi (Sostituto Procuratore Nazionale, Direzione Nazionale Antimafia) e del dott. Angelo Jannone (Commetodi) alla Fraud Conference 2009 - Quarta parte
(Vai alla prima parte)

Come illustrato sinora, lo sforzo del legislatore è diretto ad un coinvolgimento pieno delle imprese -che sul punto non hanno mancato di sollevare delle perplessità, se non altro per i costi che le soluzioni organizzative potranno comportare - affinchè vi sia uno sforzo condiviso che possa frenare la pervasività della criminalità mafiosa in una economia già indebolita dalla crisi.

Su tale scia, oltre alla norma già menzionata, anche il già richiamato inserimento dei delitti di mafia tra le ipotesi da cui far discendere un ulteriore ipotesi di responsabilità “231” che segue l’inserimento con la legge 231/2007 (solo omonima) l’inserimento delle ipotesi di riciclaggio.
Nel pacchetto sicurezza, infatti, l’articolo 59 inserisce l’articolo 24 quater nel decreto legislativo 231/01, con la previsione tra i delitti che possono dar corso a responsabilità amministrativa per la persona giuridica, per l’impresa, non solo l’associazione per delinquere di tipo mafioso, ma qualunque delitto se seguito dall’aggravante “mafiosa”, ossia l’aggravante di cui all’art. 7 l.203/01:
ART. 59. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata).
1. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
« ART. 24-ter. – (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione
di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».
Si tratta di una previsione che, nella sua fase applicativa, potrà porre sicuramente problemi di coordinamento con delitti transnazionali (l. 146/06, artt. 3 e 10), giacché anche in quel caso, in tema di responsabilità degli Enti, sono contemplati tra i delitti presupposto anche le figure associative in argomento, ma a condizione che presentino quelle caratteristiche di trasnazionalità di cui alla Convenzione Onu di Palermo del dicembre 2001, richiamate nell’articolo 3 della legge 146.

In sintesi: se il dipendente viene indagato per associazione per delinquere di tipo mafioso strutturata sul territorio è verosimile che il pubblico Ministero ricorra alla contestazione nei confronti dell’Azienda dell’ipotesi di cui si discute (art.24 quater) . Se riterrà invece, sulla scorta di una serie di elementi di fatto (diramazioni all’estero del sodalizio, tipologia di traffici illeciti trattati etc..) che si possano riassumere le caratteristiche della trasnazionalità, applicherà le ipotesi di cui all’articolo 10 della l.146/06.

Ciò che adesso è importante comprendere è quale sarà l’incidenza pratica delle 2 norme di cui sopra, sull’organizzazione del sistema di controllo interno.
Se infatti l’ampliamento dei casi di responsabilità “231” trovano una naturale via di fuga per l’azienda nella dotazione di un idoneo sistema di gestione e di organizzazione che fungerà da esimente e consentirà di puntare il dito solo sul dipendente frodatore, ben più incisiva e, per taluni aspetti, discutibile è l’ipotesi di modifica dell’articolo 38 del c.d. codice degli appalti, da cui l’azienda non riuscirebbe a sfuggire, se non attraverso un sistema di controllo talmente pervasivo ed in grado di monitorare le condotte individuali, da denunciare la condotta del proprio dipendente che aderisce alla richiesta mafiosa o del pubblico ufficiale.

Tanto per fare un esempio: il direttore dei lavori della multinazionale di costruzioni in Sicilia, riceve una richiesta estorsiva veicolata, come spesso accade, attraverso una impresa subappaltatrice locale.
Decide di provvedervi attraverso la sovrafatturazione o la falsa fatturazione di alcuni carichi di materiale inerte, atta a procurare la provvista di danaro necessaria.
Si può ben comprendere come il sistema di controllo interno deve essere in grado, agendo sui sistemi di gestione e su soluzioni IT di cogliere questi segnali, e denunciarli, onde non incorrere nella successiva esclusione e nella pubblicazione nel sito dell’Osservatorio Nazionale degli appalti pubblici, della notizie relativa alla vicenda emersa successivamente nel corso di autonome indagini.

L’ipotesi così delineata appare simile ad una altro caso: la contestazione del delitto associativo semplice ex art. 416, solo in apparenza e sul piano della mera contestazione finalizzato a delitti che essendo realizzati o realizzabili ai danni dell’Ente, farebbero venir meno il presupposto ex art. 5 co. 1 del decreto 231/01, dell’interesse o vantaggio. E’ proprio il caso di un sistema di sovrafatturazioni o false fatturazioni, coinvolgente uno o più dirigenti in concorso con alcuni fornitori ed a tutti viene contestata l’appropriazione indebita.

(segue)

20 luglio 2009

Nuovi reati presupposto del d.lgs. 231/2001 (24-ter, 25-bis.1, 25-novies)

di Roberto Di Mario, avvocato*

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sul d.lgs. 231/01 con l’approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti :
  1. “disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all’infiltrazione mafiosa nell’economia”;
  2. “disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”(cd “Sviluppo”).

I provvedimenti, infatti, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli:
  • 24-ter riguardante i delitti di criminalità organizzata;
  • 25-bis.1 riguardante i delitti contro l’industria e il commercio;
  • 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto di autore.
Il “collegato Sviluppo” ha anche previsto, oltre alla modifica della rubrica, l’introduzione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. nell’art. 25-bis.

In allegato al presente documento (leggi: Ddl S.1195-B, Ddl S733–B) sono riportate le fattispecie di reato, modificate o inserite ex novo. Tra le ipotesi del primo tipo si richiamano ad esempio i citati artt. 473 e 474 c.p. riguardanti, rispettivamente, la contraffazione e il commercio di prodotti falsi che, riscritti completamente dal collegato “Sviluppo”, prevedono un inasprimento delle pene base e stabiliscono sanzioni per le società che traggono giovamento dalla commissione di tali illeciti (fino a 500 quote e misure interdittive fino a un anno). Tra i nuovi reati si segnala invece la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti alimentari, art. 517-quater.

L’inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l’art. 10 della legge 146/2006 “Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale” aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all’ambito nazionale risponde all’esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.).

L’arricchimento della “famiglia” dei reati presupposto costringe gli enti ad aggiornare il Modello e i presidi di controllo per prevenire i comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs.231/2001.

Tra gli specifici presidi di controllo si dovrà tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità di associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla “controparte”: in concreto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.


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Ddl S733–B, Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all’infiltrazione mafiosa nell’economia

di Roberto Di Mario, avvocato*

Il nuovo articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001 presenta due diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata con trattamento sanzionatorio differenziato.

I reati presupposto previsti sono:
  • art. 416 “Associazione a delinquere” che riguarda i delitti di associazione a delinquere finalizzata:
    • alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600);
    • alla tratta di persone (art. 601);
    • all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
    • ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, d.lgs 286/1998;
  • art. 416-bis “Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera”;
  • art. 416-ter “Scambio elettorale politico-mafioso”;
  • art. 630 “Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”;
  • delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis;
  • art. 74, d.P.R. 309/90 “Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Per i reati di cui sopra la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 (da 400 a 1.000 che si traducono in multe da € 103.000 a oltre € 1.500.000).

Sanzioni pecuniarie di minore importo (da 300 a 800 quote) sono previste per i delitti di cui agli:
  • art. 416 “Associazione a delinquere” (a esclusione del comma 6);
  • art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 del codice di procedura penale ossia i delitti concernenti l’illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110.
Inoltre, per tutte le diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata sopra descritti si applica una delle misure interdittive previste dall’art. 9, co. 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno. L’interdizione diventa definitiva in tutti i casi in cui l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra.


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Ddl S.1195-B, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (cd "Sviluppo")

di Roberto Di Mario, avvocato*

Nella nuova normativa si prevedono due importanti strumenti di contrasto al fenomeno della contraffazione di marchi e brevetti industriali: la confisca obbligatoria (anche per equivalente) e l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti anche a tale categoria di delitti.

Tra le varie disposizioni il provvedimento modifica l'art. 25-bis e prevede l'inserimento degli artt. 25-bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio) e 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

I nuovi reati presupposto di cui all’art. 25-bis in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono:
  • art. 473 “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”;
  • art. 474 “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.
Le sanzioni previste per l’ente sono:
  • pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa € 774.685)
  • interdittive: ex art. 9 comma 2 durata fino a un anno

I nuovi reati presupposto di cui all’art. 25-bis.1 in materia di delitti contro l’industria e il commercio sono:
  • art. 513 “Turbata libertà dell'industria o del commercio”: violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
  • art. 515 “Frode nell'esercizio del commercio”: nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
  • art. 516 “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”;
  • art. 517 “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”: vendita o distribuzione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
  • art. 517-ter “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”: fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra;
  • art. 517-quater “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.
Le sanzioni previste per l’ente sono:
  • pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa € 774.685)
  • interdittive: non sono previste.

  • art. 513-bis “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”;
  • art. 514 “Frodi contro le industrie nazionali”: vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.
Le sanzioni previste per l’ente sono:
  • pecuniaria: fino a 800 quote (pari a circa € 1.239.496)
  • interdittive: ex art 9 comma 2 (fino ad un anno).

I nuovi reati presupposto di cui all’art 25-novies in materia di violazione del diritto di autore sono:
  • art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
  • art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione;
  • art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
  • art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
  • art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
  • art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
  • art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Le sanzioni previste per l’ente per tale tipo di reati sono:
  • pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa € 774.685)
  • interdittive: ex art 9 comma 2 (fino ad un anno).

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17 luglio 2009

Consob, consultazione sul prospetto per prodotti finanziari non rappresentativi di capitale, diversi dalle quote di OICR e dai prodotti finanziari assicurativi

Consob ha pubblicato, in consultazione, la bozza delle "Raccomandazione sul prospetto d'offerta o di ammissione alle negoziazioni dei prodotti finanziari non rappresentativi di capitale, diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: modalità di presentazione e contenuti dell'informativa sul profilo di rischio-rendimento e sui costi."

Il documento, diffuso in bozza, intende:
  • raccomandare l'ordine di presentazione ed i contenuti essenziali delle informazioni sul profilo di rischio-rendimento e sui costi da riportare nei prospetti d'offerta o di ammissione alle negoziazioni dei prodotti finanziari non rappresentativi di capitale emessi dalle banche ovvero da altri emittenti, diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti finanziario-assicurativi;
  • raccomandare il ricorso ad una struttura di tipo modulare nella redazione della nota di sintesi, in caso di Prospetto Unico, e delle condizioni definitive, in caso di Prospetto di Base;
  • fornisce, alla luce della Comunicazione n. DEM/6042384 del 12 maggio 2006, ulteriori indicazioni volte a riqualificare la distribuzione delle informazioni quantitative concernenti gli strumenti finanziari oggetto di un programma di offerta.

16 luglio 2009

L'Impresa Mafiosa di fronte alla crisi economica mondiale (terza parte)

Testo dell'intervento del dott. Roberto Pennisi (Sostituto Procuratore Nazionale, Direzione Nazionale Antimafia) e del dott. Angelo Jannone (Commetodi) alla Fraud Conference 2009 - Terza parte
(Vai alla prima parte)

Ebbene, nell’ultima versione del noto pacchetto sicurezza, dopo alterne vicende, sembra sia stata definitivamente inserita una norma che può costituire veramente e finalmente un valido strumento di contrasto del crimine organizzato nel campo dei suoi rapporti col mondo dell’economia e dell’impresa e, quindi, alla luce di quanto più volte ripetuto, attenuare, se non elidere certo, le conseguenze che la crisi di cui qui si tratta ha determinato in favore della mafia, aprendole, più che una strada, una vera e propria autostrada per realizzare il suo sogno di controllare sempre più il mercato e, quindi, l’economia e, conseguentemente gestire quel reale potere che le consente di interfacciarsi sempre più efficacemente coi pubblici poteri. Noto essendo come il crimine mafioso vive di tale rapporto, e grazie allo stesso prospera.

Ci si riferisce all’art. 34 del DDL in questione. Ovviamente da leggersi con riferimento alla norma che viene modificata, ovverosia l’art. 38 del codice dei contratti pubblici di cui al D. lgs. 12.04.2006 n. 163.
Si riportano qui di seguito le due disposizioni.
Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
[lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera h), punto 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152]
[In vigore dal 17 ottobre 2008]
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
[lettera modificata dall’articolo 3, comma 1, lettera e), punto 1), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113]
[In vigore dal 1° agosto 2007]
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

ART. 34. (Modifiche all’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
1. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis)
è aggiunta la seguente:
"m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio".
In pratica, l’obbligo da parte degli imprenditori di denunziare i fatti di estorsione e concussione aggravati dalle finalità di mafia di cui siano stati vittime, pena la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento di subappalti, e dalla possibilità di stipulare i relativi contratti.

(segue)

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Aggiornamenti normativi al D. Lgs. 231/01 - le novità di luglio 2009

di Giuseppe Carnesecchi (Miout Srl)

Nelle prime settimane di Luglio, alcune importanti novità sono state apportate al D. Lgs 231/2001.
In particolare:
  • il 2 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che prevede, tra l’altro, l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001, dell’articolo 24-ter (delitti di criminalità organizzata);
  • il 9 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge 1195 B, che, tra l’altro, modifica l'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001 ed inserisce nel medesimo Decreto l'art 25 bis. 1 (delitti contro l'industria e il commercio) e l'art 25 nonies (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore).
Pertanto, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle sopraccitate novità legislative in Gazzetta Ufficiale (che potrebbe presumibilmente avvenire già nel corso di questa settimana), saranno introdotte nel novero dei reati presupposto le seguenti fattispecie:

1) reati previsti dall’art. 24-ter
  • delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
  • associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
  • scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
  • sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
  • associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)
Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.
  • associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
  • delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)
Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

Infine, l’art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2) reati previsti dall’art. 25-bis
  • contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
  • introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)
Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e la sanzione interdittiva sino ad 1 anno.

3) reati previsti dall’art. 25-bis.1
  • Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
  • Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
  • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
  • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
  • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
  • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.).
Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
  • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);
  • Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).
Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 800 quote, unitamente alla sanzione interdittiva.

4) reati previsti dall’art. 25 nonies
  • Sanzioni penali in materia di diritto d’autore ai sensi degli Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore).
Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

Al di là delle modifiche da apportare ai Modelli in fase di aggiornamento, ritengo utile sottolineare un interessante spunto di riflessione derivante dall’introduzione del delitto di associazione a delinquere (non più rilevante ai soli fini transazionali): tale novità, infatti, potrebbe teoricamente estendere l’applicazione del D. Lgs. 231/2001 a innumerevoli fattispecie di reato, stante l’abitudine dei magistrati ad associare frequentemente l’associazione a delinquere anche a reati non compresi tra quelli presupposto.


Dott. Giuseppe Carnesecchi
MIOUT s.r.l. - Via Bianca di Savoia, 2, 20122 Milano
Tel: 02-58302900 | Web: www.miout.it

15 luglio 2009

Newsletter di ComplianceAziendale.com del 15.07.2009

Di seguito trovate il riepilogo delle notizie pubblicate su questo sito negli ultimi quindici giorni, con il relativo link:

L'Impresa Mafiosa di fronte alla crisi economica mondiale (I parte, II parte) - Testo dell'intervento del dott. Roberto Pennisi (Sostituto Procuratore Nazionale, Direzione Nazionale Antimafia) e del dott. Angelo Jannone (Commetodi) alla Fraud Conference 2009.

Atti del convegno "La sicurezza delle macchine tra nuova direttiva Macchine e Testo Unico" | Il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 2006/42/CE, in sostituzione della direttiva 98/37/CE; nel corso del convegno si è cercato di evidenziare le future integrazioni tra le disposizioni legislative del D.Lgs. 81/08, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e la nuova direttiva macchine 2006/42/CE.

Privacy: Società telefoniche e profilazione dei clienti | Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito le regole alle quali le società nel settore delle telecomunicazioni si dovranno attenere per un corretto uso dei dati personali a fini di profilazione della clientela.

IASB: International Financial Reporting Standard (IFRS) per le Piccole e Medie Imprese | Lo IASB ha pubblicato oggi gli International Financial Reporting Standard (IFRS) per le Piccole e Medie Imprese

I profili del controllo nel modello di governance tradizionale, dualistico e monistico | L'avv. M. Bianchini, nel suo intervento al convegno CNDCEC dello scorso 4 giugno, ha affrontato il tema dei nuovi sistemi di amministrazione delle società per azioni introdotte dalla riforma del 2003.

La Consob sul cumulo degli incarichi nel sistema monistico | La Commissione ha fornito indicazioni in merito all'applicazione del modello di calcolo del cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo delle società che hanno adottato il sistema monistico.

ISVAP: indagine conoscitiva stress test | L'ISVAP, per valutare gli effetti sulla solvibilità delle imprese di una potenziale fase prolungata di tensioni sui mercati finanziari, richiede, alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo spazio economico europeo, di effettuare appositi stress test standardizzati sulla base di ben definiti fattori di rischio e parametri.

Approvato lo schema di d.lgs. che modifica la trasposizione della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto | Il Consiglio dei Ministri del 26.06.09 ha approvato uno schema di decreto legislativo che prevede disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229 con il quale è stata trasposta, modificando il TUF, la direttiva sulle offerte pubbliche d'acquisto.

Indicatori alternativi di performance | Assirevi ha pubblicato il "documento di ricerca n. 137 - indicatori alternativi di performance", che fornisce utili indicazioni sull'impiego degli indicatori alternativi di performance nelle comunicazioni contabili societarie.

Adozione ex post del Modello organizzativo 231 e revoca della misura interdittiva cautelare | Il sito "I Reati Sociatari" pubblica il testo dell'ordinanza del tribunale di Palermo del 25 ottobre 2007, e una nota di commento all'ordinanza stessa a cura di F. Tosi.

ISVAP: le politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione | L'ISVAP ha reso disponibile, lo scorso 11 giugno, il documento di consultazione n. 33/2009, recante uno schema di regolamento relativo alle politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione.

Compatibilità fra l'incarico di sindaco e l'incarico di membro dell'OdV | Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili si è espresso in merito alla compatibilità fra l'incarico di sindaco di società e l'incarico di componente dell'organismo di vigilanza ex art. 6, D.Lgs. 231/2001.

CONSOB: offerta al pubblico di servizi turistico-immobiliari | La Commissione risponde in merito all'applicabilità della disciplina in materia di "offerta al pubblico di prodotti finanziari" (artt. 93-bis e sgg.. del Tuf) a contratti atipici aventi ad oggetto la prestazione di servizi commerciali turistico-immobiliari.

Privacy e elaborazione e distribuzione delle buste paga | Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate.

L'Impresa Mafiosa di fronte alla crisi economica mondiale (seconda parte)

Testo dell'intervento del dott. Roberto Pennisi (Sostituto Procuratore Nazionale, Direzione Nazionale Antimafia) e del dott. Angelo Jannone (Commetodi) alla Fraud Conference 2009 - Seconda parte
(Vai alla prima parte)

E l’investimento è già un vantaggio perché ne consente la “ripulitura”; in altre parole la possibilità di utilizzarlo quando, altrimenti, dovrebbe restare occultato e, quindi, inutilizzato. E nessun sistema è migliore di questo per riciclare i proventi del crimine organizzato, provengano dal traffico di droga, dalle estorsioni, dall’usura, dagli eco-traffici e da qualsiasi altra attività di elezione della criminalità mafiosa.

E così si formano e vivono le imprese mafiose, che nessun bisogno hanno di ricorrere al credito bancario e, se lo fanno, vi ricorrono solo allo scopo di camuffare le reali provenienze dei capitali di cui dispongono; così dando luogo ad un perverso meccanismo che porta le banche stesse a privilegiare, consapevolmente o meno, tale tipo di “clienti” così solvibili, mettendo sempre più in disparte quelli “normali”. Con l’ulteriore conseguenza che i proventi del crimine diventano il motore e l’alimento del sistema finanziario, cioè quello che dovrebbe servire per la ripresa dello sviluppo economico e su cui conta lo Stato stesso, intervenendo come noto su tale sistema per “dar fiato” all’economia.

Per questo giustamente si afferma che alla crisi “militare” delle organizzazioni mafiose, ormai aggredite dall’apparato repressivo dello Stato su quel campo, non corrisponde una pari crisi su quello economico, anzi essendo diventato questo quello cui dedicare la maggiore entità di sforzi.
Ed il “colletto bianco” si sostituisce così al fucile.
E’ il tempo degli uomini d’affari della mafia, sia interni alle organizzazioni criminali, che esterni ma alle stesse legati, che mirano a mimetizzarsi e a non destare allarme, e non esitano sempre più ad acquistare, si proprio acquistare col denaro di cui dispongono senza limiti, poteri privati e pubblici.

Situazione, questa, di cui si è fatta carico prima la giurisprudenza nazionale, elaborando nuove figure criminali quali il concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, e poi il “legislatore internazionale” che, nella ormai nota “Convenzione ONU di Palermo” (ratificata in Italia dalla L. 146/06), nel tipizzare condotte criminose che gli Stati debbono impegnarsi a contrastare con la legislazione nazionale (art.5), non ha mancato di indicare quelle che la detta elaborazione giurisprudenziale aveva enucleato dalla “zona grigia” di collusioni tra mafia e, soprattutto, “colletti bianchi”, imprenditori e politici, facendo emergere tipologie comportamentali non facilmente riconducibili a specifiche norme incriminatrici.

Sicchè oggi, la diffusione della cultura della legalità nell’impresa è uno dei migliori sistemi di contrasto della criminalità organizzata.
Diffusione che dovrà avvenire sia attraverso una maturazione dall’interno stesso dell’impresa, anche da stimolarsi da parte delle organizzazioni di categoria, che porti alla consapevolezza che le facili opportunità offerte da chi, essendo “lupo”, si presenta ricoperto dalla “pelle dell’agnello” vanno respinte senza esitazione, sia con interventi dall’esterno (leggasi norme statuali). Senza dimenticare, peraltro, come già oggi esista una normativa (il D.lgs 231/01 finalmente recentemente modificato proprio con riferimento ai reati di mafia) che serve al superiore scopo e che dall’impresa non deve essere vista come una sorta di restrizione della libera iniziativa economica costituzionalmente riconosciuta e garantita, bensì, a ben vedere, come una vera e propria ancora cui far ricorso per rimanere nel “mare della legalità”.

Tale normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevista dal D.lgs. 231/01, alla luce dei rapporti già da tempo emersi tra impresa e mafia, avrebbe potuto costituire un valido strumento per colpire le imprese contigue alla mafia, vuoi dal punto di vista sanzionatorio, che quale deterrente.
Purtroppo, tali tipi di reati non erano stati originariamente ricompresi tra quelli per i quali era previsto quel tipo di responsabilità, e neppure l’allargamento attuato dall’art. 10 della L. 146/2006, in tema di reato transnazionale, era stato di valido aiuto, nella misura in cui è ben difficile che una ipotesi delittuosa di partecipazione ad associazione mafiosa possa avere in concreto quella caratteristica della transnazionalità che, per effetto del richiamo operato dal detto art. 10 all’art. 3 della stessa legge, è condizione indispensabile per la operatività della disposizione.

Solo di recente, per fortuna, è stata introdotta nel D.lgs. 231/01 una nuova disposizione esplicitamente dedicata ai delitti di criminalità organizzata la cui commissione determina la applicazione della sanzione pecuniaria all’ente in base ai presupposti e secondo i meccanismi previsti dalla legge medesima.
E proprio tale ultimo riferimento consente oggi di trasmettere, oltre al grido di allarme cui danno fiato le precedenti parole, una parola di speranza.
E’ già da tempo, infatti, che si dice che una seria produzione legislativa non può prescindere dalla realtà emersa dalle indagini in tema di criminalità organizzata ed economia svolte in diverse parti d’Italia, Sicilia e Calabria all’inizio, cui negli ultimi tempi si è aggiunta in grande stile la Lombardia, onde mettere a disposizione degli organi dello Stato preposti alla repressione dei reati gli strumenti (legislativi) necessari per contrastare un fenomeno senza la neutralizzazione (o, quanto meno, il contrasto) del quale non solo non potrà mai risolversi la cosiddetta “questione meridionale”, ed il Sud d’Italia non potrà mai avere un reale e sano sviluppo ma, altresì, si rischia la completa contaminazione di tutto il territorio nazionale.

Grazie a quella situazione per cui, attorno al nucleo centrale rappresentato dalle mafie tradizionali, si è andato via via formando una sorta di mondo “grigio” fatto di comportamenti contigui, cioè esterni alle associazioni ma ad esse funzionali, attribuibili ad imprenditori, amministratori pubblici, professionisti e politici.
Proprio quel mondo cui la mafia attinge per sfruttare al massimo quelle opportunità che la crisi economica globale le offre.

14 luglio 2009

L'Impresa Mafiosa di fronte alla crisi economica mondiale (prima parte)

Testo dell'intervento del dott. Roberto Pennisi (Sostituto Procuratore Nazionale, Direzione Nazionale Antimafia) e del dott. Angelo Jannone (Commetodi) alla Fraud Conference 2009 - Prima parte


Non appare azzardato oggi affermare che la crisi economica mondiale che caratterizza la attuale situazione costituisca un momento magico per le organizzazioni mafiose, le uniche entità in condizioni di disporre degli ingenti capitali che consentono di inserirsi nel sistema produttivo.
Capitali che, come è noto, provengono dai classici settori per cui le organizzazioni mafiose accumulano il denaro contante, primo tra tutti il traffico dei narcotici, sempre più in espansione, essendo sempre più diffuso il consumo di tali sostanze, ed avendone quelle strutture ottimizzato lo sfruttamento attraverso l’instaurazione di solidi patti con i cartelli o i gruppi produttori, quando esse stesse non ne siano produttrici.

Ed è chiaro, in una situazione di tale tipo, come il principale obbiettivo delle predette organizzazioni sia l’impresa, più di prima, più di sempre e diversamente da sempre.
Oggi non si tratta più (solo) di sfruttarla attraverso il classico sistema parassitario della estorsione, avendo ben compreso il crimine organizzato che non v’è molto da estorcere, bensì di impadronirsene per poterla utilizzare. Non è un limone da spremere, bensì una pianta da coltivare.

L’impresa sempre più soffocata, da un lato dalla minore propensione dei cittadini a spendere, che sterilizza i suoi bilanci, e dall’altro dalla crisi finanziaria che ha portato alla restrizione del credito da parte delle banche, specie nei confronti delle piccole e medie strutture che, di fatto, costituiscono la ossatura economica del sistema- paese e sono quelle che fanno più gola al crimine organizzato perché svolgono un ruolo fondamentale proprio in quel settore che dovrebbe rappresentare il punto di partenza della ripresa, siccome destinatario del maggior impulso da parte dello Stato sotto forma di finanziamento.

Ci si riferisce alle grandi opere pubbliche che caratterizzeranno la vita dell’immediato futuro dell’Italia, dal 2010 al 2015, che, se, come prevedibile, diverranno appannaggio delle grandi strutture imprenditoriali del Paese, che soffrono meno delle altre della crisi, poi, di fatto, attraverso il sistema dei sub-appalti e dei noli, verranno eseguite dalle imprese medio-piccole secondo un ormai collaudato modello, proprio quelle strutture preferite dalla criminalità organizzata, specializzata in tutte quelle attività (movimento terra, forniture di materiali e servizi, ecc.) che si collegano al controllo del territorio. Il tutto secondo un meccanismo che è del tutto congeniale ai sodalizi criminali di cui qui si tratta e ne costituisce l’essenza stessa e la principale caratteristica, quella cioè che consente di dire di trovarsi di fronte a vere e proprie organizzazioni mafiose: il rapporto che esse instaurano con i settori degenerati della politica e dell’economia.
Ed il loro “campo di pascolo” più ricco è proprio quello dei pubblici appalti, alimentati dal denaro della collettività.

Orbene, con la attuale situazione di crisi il grave fenomeno già da tempo riscontrato si va vieppiù aggravando e rendendo più sofisticato e difficile da individuare e perseguire in quanto, come di fatto già si sta verificando, delle predette imprese medio-piccole la mafia già ha iniziato la acquisizione dopo esservisi inserita attraverso i prestiti di natura usuraria, o direttamente l’acquisto di quote in percentuali tali da garantirne il controllo, avendo cura di lasciare immutata la situazione formale preesistente, sì da potersi sottrarre ai controlli previsti dalla legislazione antimafia.

In pratica, al di là del meccanismo dell’usura, i titolari delle imprese continuano ad essere tali formalmente, trasformandosi in prestanome, non riuscendo a sottrarsi, da un lato, all’appeal esercitato da chi si presenta mostrando di disporre di una illimitata capacità finanziaria che consente la sopravvivenza della azienda e la conservazione dei posti di lavoro dei dipendenti, e successivamente, dopo l’avvenuto inserimento di fatto, e fors’anche prima (soprattutto a seconda della parte del territorio nazionale in cui ciò si verifica), alla pressione psicologica simile, se non addirittura corrispondente, alla intimidazione che proviene dalla acquisita consapevolezza della vera natura dei soggetti coi quali si è entrati in contatto

Che se è vero che pecunia non olet, è anche vero che senz’altro olet il portafoglio in cui l’imprenditore in difficoltà ha introdotto le dita per prelevare le banconote. Ed a quel punto la contaminazione si è già verificata, e non è possibile sottrarvisi se non in una sola maniera.
Ove tale disponibilità non vi fosse, non mancherebbero le organizzazioni criminali a ricorrere ai normali strumenti legali per estromettere i precedenti titolari sostituendoli con propri prestanome, noto essendo come oramai, qualsiasi sodalizio mafioso che si rispetti, si avvalga di una pletora di “colletti bianchi” o white collars come definiti nei paesi anglosassoni (avvocati, commercialisti, consulenti aziendali e finanziari, ecc), sempre pronti ad operare per dare parvenza legale agli espropri mafiosi, ed aggirare la detta normativa.

Per di più, e questo è l’altro grave rischio, la forte flessione dei titoli quotati in borsa si trasforma in un irresistibile stimolo per la mafia per acquisire le azioni di importanti società prima di qualsiasi altro operatore, non rispondendo gli investitori criminali alle normali logiche di tali tipi di operazioni economico-finanziarie.
Sarà senz’altro disposto il rappresentante del crimine organizzato che funge da prestanome ad acquistare titoli ed azioni anche prevedendo ulteriori ribassi borsistici, considerato che il denaro che investe proviene da attività criminali ed ha un solo scopo: essere comunque investito.