20 novembre 2009

Il bilancio in formato XBRL

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008 ha ufficialmente riconosciuto, nella legislazione nazionale, XBRL quale linguaggio per la presentazione e per il deposito della reportistica economico-finanziaria.

Il Documento n. 4-2009 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC), "Il bilancio in formato XBRL", focalizza l'attenzione sulle caratteristiche tecniche del "nuovo" standard informatico, sui documenti, i tempi di decorrenza e i soggetti interessati dall'adozione di XBRL, nonché illustrare le opportunità per i professionisti derivanti dall'utilizzo del nuovo linguaggio.

Sommario del documento: 1. Premessa. - 2. Il linguaggio XBRL: caratteristiche tecniche. - 3. Documenti e soggetti coinvolti. - 4. Decorrenza degli effetti. - 5. Le opportunità per i professionisti.

Vai al Documento IRDCEC n.04-2009 "Il bilancio in formato XBRL"


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D.Lgs. 231/01 e farmacie gestite in forma societaria

di Maurizio Arena
«...Lo scopo di queste brevi notazioni è quello di sollevare l’attenzione sull’importanza che tale normativa (il d.lgs. 231/01, n.d.r.) può svolgere per il mondo delle farmacie.
E’ bene chiarire da subito che si sta parlando delle farmacie gestite in forma societaria e non di quelle gestite da persone fisiche o nella forma della “ditta individuale”. ...»
L'intero articolo "La prevenzione dei reati da parte delle farmacie (d.lg. 231/2001)" è disponibile, gratuitamente, sul sito 231 Farmaceutiche.

A Madrid fissati gli standard internazionali per la privacy

Fonte: newsletter del Garante Privacy n. 331 del 17.XI.09

Le Autorità Garanti per la protezione dei dati personali di 50 Paesi, riunite a Madrid per la 31ma Conferenza internazionale, hanno approvato lo scorso 6 novembre un'importante risoluzione in materia di standard internazionali che contiene un primo pacchetto di regole e principi condivisi a livello mondiale.
Come ha affermato Francesco Pizzetti, presidente dell'Autorità italiana, la risoluzione "consiste in una serie di prescrizioni a tutela della protezione dei dati dei cittadini che, muovendo da un impianto simile a quello della Direttiva europea, definisce principi generali in modo tale che possano essere accettati anche da Autorità di altri Paesi con una diversa cultura della protezione dei dati". "Oggi - ha proseguito Pizzetti - la protezione dei dati o è globale o non è".

Attraverso gli standard vengono definiti una serie di principi, diritti, obblighi e meccanismi procedurali che devono rappresentare l'obiettivo di qualunque ordinamento giuridico in tema di privacy e protezione dei dati, nel settore pubblico e in quello privato.

Ecco in sintesi i principi condivisi che ciascun ordinamento è chiamato ad assicurare:
  • liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento di dati personali;
  • rispetto del principio di finalità;
  • trasparenza dei trattamenti;
  • qualità e sicurezza dei dati;
  • salvaguardia dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione da parte degli interessati;
  • responsabilità del titolare anche per i trattamenti affidati a soggetti esterni;
  • rafforzamento delle tutele per i dati sensibili;
  • obbligo di assicurare il rispetto di questi standard nei trasferimenti internazionali di dati;
  • garanzia di un controllo indipendente affidato ad autorità autonome ed imparziali provviste di adeguati poteri e risorse;
  • potenziamento di approcci proattivi e preventivi basati sull'impiego di tecnologie, su valutazioni preventive di impatto-privacy, su controlli di qualità.
Secondo la Risoluzione, gli standard potranno costituire un'utile base di partenza per promuovere l'ulteriore armonizzazione delle garanzie in materia di privacy, soprattutto per quanto riguarda i flussi internazionali di dati.

Tra le altre significative risoluzioni approvate dalla Conferenza figurano quella sulla tutela della privacy on line dei minori e quella sulla creazione di un sito web della Conferenza internazionale per favorire la circolazione internazionale dei documenti e delle informazioni in materia di protezione dati.

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Il Garante privacy preoccupato dalle nuove norme per il telemarketing

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

L'Autorità Garante per la privacy esprime forte preoccupazione riguardo agli effetti negativi che potranno derivare dalle nuove norme in materia di telemarketing introdotte dal cosiddetto "decreto legge Ronchi" (il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, così come modificato in sede di conversione), appena approvato in via definitiva dalla Camera.

In particolare suscita molta perplessità l'istituzione di un registro pubblico al quale devono iscriversi quanti non vogliono essere disturbati da telefonate pubblicitarie o commerciali, caricando così i cittadini di incombenze e problemi.

Si rischia, inoltre, di causare ulteriori molestie ad abbonati e utenti, che, almeno fino a quando non sarà istituito il registro, si vedranno di nuovo massicciamente contattare da aziende, gestori telefonici, società di servizi con le offerte più diverse.

La norma prevede, peraltro, che possano essere contattati a fini promozionali anche coloro che a suo tempo avevano manifestato la volontà di non ricevere più pubblicità telefonica, provocando in questo modo ulteriori fastidi a tutti, compreso chi si era già espresso su questa questione.
Sconcertante e inspiegabile appare anche la mancata previsione del parere formale del Garante sull'istituzione del registro, sul cui funzionamento e sulla cui organizzazione l'Autorità viene tuttavia chiamata a vigilare.
Pur riservandosi di verificarne in concreto il funzionamento, l'Autorità esprime infine dubbi sull'effettiva efficacia del registro, il quale peraltro non verrà, come erroneamente riportato da notizie di stampa, gestito direttamente dal Garante, ma da un ente o organismo diverso, ancora da individuare.

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17 novembre 2009

Assonime, l’indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni

Fonte: Assonime

La circolare Assonime n. 45 del 2009 (l'accesso è riservato ai soli associati) analizza il concetto di indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha visto l'attribuzione di un peso crescente all'indipendenza dei componenti di questi due organi. La figura dell'amministratore indipendente, prima raccomandata dall'autodisciplina, è stata progressivamente istituzionalizzata all'interno dei consigli di amministrazione delle società quotate.

Il legislatore non ha disciplinato in via autonoma il ruolo e le caratteristiche dell'amministratore indipendente. I requisiti per gli amministratori indipendenti sono stati fissati in analogia a quelli dei sindaci, ed è stata prevista la decadenza dalla carica alla perdita dei requisiti.

La riforma del diritto societario del 2003 che prevede i modelli alternativi di governance, ha anche diversificato i dettagli dei requisiti di indipendenza per i componenti dell'organo di controllo. Sarebbe opportuno rivedere l'intera materia, fornendo una definizione autonoma dell'indipendenza degli amministratori e assicurando maggiore coerenza nella definizione dei ruoli degli organi di controllo.

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