Fonte: Garante per la Protezione dei Dati Personali (comunicato stampa 10 luglio 2009)
Da oggi in poi le società telefoniche dovranno attenersi a regole chiare e ben definite se vorranno utilizzare i dati dei clienti per attività di profilazione.
Nel corso di numerose ispezioni il Garante ha verificato una impressionante attività di profilazione fatta dai gestori telefonici senza il consenso degli interessati. In pratica i dati dei clienti sono stati usati per profilare le loro abitudini, conoscere le loro preferenze, analizzare le loro spese telefoniche e molto altro.
É per questo che il Garante, con un provvedimento generale che sarà pubblicato domani nella Gazzetta Ufficiale, ha stabilito le regole alle quali ci si dovrà attenere per un corretto uso dei dati personali a fini di profilazione nel settore delle telecomunicazioni.
Il Garante ha ribadito innanzitutto che i dati non possono essere utilizzati per questi scopi senza un'adeguata informativa e senza l'esplicito consenso degli interessati.
Il Garante ha chiarito inoltre che le stesse regole valgono in generale anche per i dati personali trattati in forma "aggregata". Tuttavia rispetto ai dati trattati in forma "aggregata" il Garante ha previsto che i gestori telefonici possano anche chiedere una specifica verifica preliminare, indicando le modalità del trattamento che intendono effettuare. Nell'ambito di tale verifica il Garante potrà valutare, caso per caso, se consentire tali trattamenti senza l'esplicito consenso degli interessati. Anche in questa ipotesi tuttavia dovrà essere data sempre una adeguata informativa ai clienti.
Infine il Garante ha dato tempo fino al 30 settembre prossimo affinché i gestori che già svolgono questa attività si mettano in regola, chiedendo al Garante la necessaria verifica.
Per le attività di profilazione che dovessero avere inizio dopo l'entrata in vigore del provvedimento, tutte le nuove regole dovranno essere immediatamente applicate.
10 luglio 2009
Privacy: Società telefoniche e profilazione dei clienti
09 luglio 2009
IASB: International Financial Reporting Standard (IFRS) per le Piccole e Medie Imprese
Lo IASB ha pubblicato oggi gli International Financial Reporting Standard (IFRS) per le Piccole e Medie Imprese (Small and Medium-sized Entities, o anche SMEs).
Dal sito è possibile scaricare gratuitamente, previa registrazione, i seguenti documenti:
Dal sito è possibile scaricare gratuitamente, previa registrazione, i seguenti documenti:
- Standards
- Basis for Conclusions
- Illustrative Financial Statements | Presentation and Disclosure Checklist
Link utili:
- la pagina IASB del progetto IFRS for SMEs
Etichette: piccola media impresa
08 luglio 2009
I profili del controllo nel modello di governance tradizionale, dualistico e monistico
L'avv. M. Bianchini, nel suo intervento al convegno CNDCEC dello scorso 4 giugno, ha affrontato il tema dei nuovi sistemi di amministrazione delle società per azioni introdotte dalla riforma del 2003.
Il testo dell'intervento, disponibile sul sito di Assonime, ripercorre i contenuti della riforma del 2003, e le ragioni e gli obiettivi che hanno portato il legislatore ad introdurre la possibilità, per i soci di società per azioni, di avvalersi del sistema dualistico o monistico in alternativa al sistema tradizionale.
Dopo averne sintetizzato gli aspetti salienti, ed i compiti e le funzioni assegnate per legge (o assegnabili in via statutaria) agli organi previsti dai modelli alternativi, l'autrice si concentra sui profili del controllo nel modello dualistico e nel modello monistico, concludendo con una riflessione sulle utilità attese dai modelli di amministrazione e controllo, ovvero delle ragioni che "possano condurre un'impresa in Italia a scegliere oggi il sistema dualistico, il sistema monistico o il sistema tradizionale".
Link utili:
Il testo dell'intervento, disponibile sul sito di Assonime, ripercorre i contenuti della riforma del 2003, e le ragioni e gli obiettivi che hanno portato il legislatore ad introdurre la possibilità, per i soci di società per azioni, di avvalersi del sistema dualistico o monistico in alternativa al sistema tradizionale.
Dopo averne sintetizzato gli aspetti salienti, ed i compiti e le funzioni assegnate per legge (o assegnabili in via statutaria) agli organi previsti dai modelli alternativi, l'autrice si concentra sui profili del controllo nel modello dualistico e nel modello monistico, concludendo con una riflessione sulle utilità attese dai modelli di amministrazione e controllo, ovvero delle ragioni che "possano condurre un'impresa in Italia a scegliere oggi il sistema dualistico, il sistema monistico o il sistema tradizionale".
Link utili:
- D.Lgs. n. 6 / 2003
- Corporate governance, i sistemi previsti dal legislatore
- Circolare Assonime n. 31 del 2008 - Il sistema dualistico di amministrazione e controllo (link valido solo per le imprese associate ad Assonime)
- Banca d'Italia: disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008: sintesi, testo del provvedimento e commento.
Etichette: Corporate Governance
06 luglio 2009
La Consob sul cumulo degli incarichi nel sistema monistico
Fonte: newsletter Consob n. 27 del 6 luglio 2009
La Commissione, in vista della prossima dichiarazione annuale da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, ha fornito, con comunicazione n. 9062092 del 3 luglio 2009, indicazioni in merito all'applicazione del modello di calcolo del cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo delle società che hanno adottato il sistema monistico.
Tale sistema prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. I soggetti che appartengono a tale comitato assumono, quindi, contemporaneamente sia un incarico di controllo che di amministrazione, pur se, ai sensi della normativa civilistica, non possono essere loro attribuite deleghe o particolari cariche, né possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale.
In sede di prima applicazione del regolamento ex art. 148-bis del Tuf, il sistema di calcolo del cumulo degli incarichi predisposto nell'ambito del sistema S.A.I.V.I.C. (sistema automatico integrato vigilanza incarichi amministrazione e controllo) attribuiva ai componenti del comitato per il controllo della gestione, oltre al punteggio dovuto per l'incarico di controllo (1 nel caso di un incarico in emittente), anche quello relativo alla carica di amministrazione ricoperta (0,75 nel caso di un incarico in emittente).
Dopo la prima applicazione del regolamento sul cumulo degli incarichi, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti sul sistema monistico proprio in considerazione delle peculiarità evidenziate dallo stesso sistema, che, come detto, comporta per i soggetti investiti della funzione di controllo la contemporanea assunzione dell'incarico di controllo e di quello di amministrazione. Ed è proprio la contestualità fra l'incarico di amministratore (privo di alcuna funzione gestoria) e quello di membro del comitato che consente di equiparare la posizione dei "controllori" del modello monistico a quella dei componenti degli organi di controllo degli altri modelli.
Pertanto, è stato ritenuto opportuno, nel calcolo del cumulo degli incarichi ad opera del sistema S.A.I.V.I.C., attribuire al componente dell'organo di controllo di una società che adotta il sistema monistico unicamente il punteggio per l'incarico di controllo.
Tale modalità di calcolo sarà concretamente adottata per la prima volta con le comunicazioni che i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate e strumenti finanziari diffusi devono effettuare tra il 1° e il 15 luglio 2009, in occasione della dichiarazione annuale prevista dall'art. 144-quaterdecies, comma 1 del regolamento emittenti; per le comunicazioni già effettuate ai sensi del citato art. 144-quaterdecies, il punteggio relativo al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo verrà automaticamente aggiornato secondo le nuove modalità di calcolo.
La Commissione, in vista della prossima dichiarazione annuale da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, ha fornito, con comunicazione n. 9062092 del 3 luglio 2009, indicazioni in merito all'applicazione del modello di calcolo del cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo delle società che hanno adottato il sistema monistico.
Tale sistema prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. I soggetti che appartengono a tale comitato assumono, quindi, contemporaneamente sia un incarico di controllo che di amministrazione, pur se, ai sensi della normativa civilistica, non possono essere loro attribuite deleghe o particolari cariche, né possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale.
In sede di prima applicazione del regolamento ex art. 148-bis del Tuf, il sistema di calcolo del cumulo degli incarichi predisposto nell'ambito del sistema S.A.I.V.I.C. (sistema automatico integrato vigilanza incarichi amministrazione e controllo) attribuiva ai componenti del comitato per il controllo della gestione, oltre al punteggio dovuto per l'incarico di controllo (1 nel caso di un incarico in emittente), anche quello relativo alla carica di amministrazione ricoperta (0,75 nel caso di un incarico in emittente).
Dopo la prima applicazione del regolamento sul cumulo degli incarichi, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti sul sistema monistico proprio in considerazione delle peculiarità evidenziate dallo stesso sistema, che, come detto, comporta per i soggetti investiti della funzione di controllo la contemporanea assunzione dell'incarico di controllo e di quello di amministrazione. Ed è proprio la contestualità fra l'incarico di amministratore (privo di alcuna funzione gestoria) e quello di membro del comitato che consente di equiparare la posizione dei "controllori" del modello monistico a quella dei componenti degli organi di controllo degli altri modelli.
Pertanto, è stato ritenuto opportuno, nel calcolo del cumulo degli incarichi ad opera del sistema S.A.I.V.I.C., attribuire al componente dell'organo di controllo di una società che adotta il sistema monistico unicamente il punteggio per l'incarico di controllo.
Tale modalità di calcolo sarà concretamente adottata per la prima volta con le comunicazioni che i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate e strumenti finanziari diffusi devono effettuare tra il 1° e il 15 luglio 2009, in occasione della dichiarazione annuale prevista dall'art. 144-quaterdecies, comma 1 del regolamento emittenti; per le comunicazioni già effettuate ai sensi del citato art. 144-quaterdecies, il punteggio relativo al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo verrà automaticamente aggiornato secondo le nuove modalità di calcolo.
Etichette: Corporate Governance
03 luglio 2009
ISVAP: indagine conoscitiva stress test
L'ISVAP, per valutare gli effetti sulla solvibilità delle imprese di una potenziale fase prolungata di tensioni sui mercati finanziari, richiede, alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo spazio economico europeo, di effettuare appositi stress test standardizzati sulla base di ben definiti fattori di rischio e parametri.
Le aziende dovranno sottoporre i risultati degli stress test, ed una nota illustrativa delle modalità operative seguite per l'elaborazione dei dati nonché le ipotesi e le valutazioni a tal fine effettuate, alla valutazione del Consiglio di amministrazione, e trasmetterli all'autorità di vigilanza entro il 30 settembre 2009.
Scarica la lettera circolare e le istruzioni per l'esecuzione degli stress test.
Le aziende dovranno sottoporre i risultati degli stress test, ed una nota illustrativa delle modalità operative seguite per l'elaborazione dei dati nonché le ipotesi e le valutazioni a tal fine effettuate, alla valutazione del Consiglio di amministrazione, e trasmetterli all'autorità di vigilanza entro il 30 settembre 2009.
Scarica la lettera circolare e le istruzioni per l'esecuzione degli stress test.
Etichette: Compliance Aziendale | Assicurazioni
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