In particolare Assonime analizza due recenti pronunce della Corte di Cassazione, a sezioni unite (n. 26806/2009 e n. 519/2010) che escludono l'applicabilità della responsabilità per danno erariale, in aggiunta a quella civilistica, agli amministratori di società a partecipazione pubblica nei casi di danno arrecato alla società.
05 febbraio 2010
La responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica
In particolare Assonime analizza due recenti pronunce della Corte di Cassazione, a sezioni unite (n. 26806/2009 e n. 519/2010) che escludono l'applicabilità della responsabilità per danno erariale, in aggiunta a quella civilistica, agli amministratori di società a partecipazione pubblica nei casi di danno arrecato alla società.
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Le indicazioni obbligatorie negli atti, nella corrispondenza e nei siti web delle società
La novità più rilevante è rappresentata dalla espressa previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di mancato rispetto degli obblighi informativi su atti, corrispondenza e siti web.
Una delle questioni applicative analizzate da Assonime nella Circolare riguarda la nozione di atto e corrispondenza della società, alla luce dei nuovi principi e rivista, in particolare, con riguardo alle attuali forme di comunicazione commerciale on-line. Per Assonime l'interpretazione più condivisibile della nozione di atti e corrispondenza dovrebbe tenere conto della finalità della disposizione, che è quella di assicurare ai terzi che entrano in contatto con la società le informazioni rilevanti su di essa. Gli obblighi riguardano, pertanto, anche le comunicazioni di posta elettronica verso terzi.
La circolare illustra infine gli obblighi pubblicitari sul sito web delle società.
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Valutare Stress e Rischi psicosociali
Il Manuale fornisce chiare linee guida e un metodo consolidato per svolgere in autonomia il processo valutativo.
Il testo esamina in modo chiaro e approfondito il fenomeno dello stress e dei rischi psicosociali, unificando e sistematizzando le conoscenze relative ad un tema di grande interesse.
Con riferimento alla normativa sulla Valutazione dei rischi stress lavoro correlato (D. Lgs. 81/08) il Manuale si propone come il principale punto di riferimento per consulenti, datori di lavoro e figure specializzate che sono chiamate all'adempimento di tale attività di valutazione.
La descrizione del Modello SSR- Social Stress Risk elaborato su base socio-statistica, degli strumenti e delle linee guida di intervento rappresentano il punto di forza del Manuale che offre una modalità oggettiva per effettuare una corretta valutazione dei rischi stress lavoro-correlato.
Ad integrazione del Manuale, è allegato un cd-rom contenente il WSRQ-Professional, un questionario in grado di valutare, catalogare e indicizzare le fonti di stress percepito in un qualsiasi ambiente organizzato. Lo strumento è dotato di un software che permette sia la compilazione da computer del questionario sia il salvataggio delle compilazioni in un database.
Un testo, quindi, ricco di materiali e strumenti per fare chiarezza all'interno di una tematica complessa ma di grande attualità.
Per approfondimenti: http://www.edizioniferrarisinibaldi.com/EdizioniFS/Libri.html
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La prova ed il contenzioso nelle operazioni e nei servizi bancari (convegno)
Convegno - 26 Maggio 2010 - Milano, Palazzo Mezzanotte
Le modalità di prova delle comunicazioni da parte della banca nelle operazioni e nei servizi bancari
- La prova da parte della banca di avere correttamente comunicato le variazioni delle condizioni contrattuali
- Le forme alternative di prova nel contenzioso con la clientela
- L'utilizzo del sito internet e del supporto durevole quale forma di comunicazione e prova non opponibile
- L'uso della posta elettronica quale forma di comunicazione non contestabile: documento informatico e firma digitale
- Le prove dirette e le prove presuntive: limiti ed utilizzabilità da parte della banca
- Le clausole da inserire in contratto a protezione degli interessi della banca
Gli obblighi per la banca di conservazione e produzione in giudizio della documentazione relativa alle operazioni ed ai servizi bancari
- Privacy e diritto di accesso alla documentazione bancaria
- Obblighi di conservazione e la recente giurisprudenza sugli oneri a carico della banca
- Prescrizione del diritto del cliente e richiesta della documentazione bancaria
- Il contenzioso tra la banca e la curatela in ordine alla consegna della documentazione bancaria del fallito
- Rimedi proponibili per la limitazione di responsabilità della banca per la inesatta conservazione e produzione
Professore Associato di Diritto Privato, Università di Brescia
Requisiti e prova del "giustificato motivo" legittimante la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca
- La possibilità per la banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un "giustificato motivo"
- Presupposti, requisiti e casistica del "giustificato motivo" che consenta la variazione sfavorevole
- La comunicazione espressa al cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole
- La necessità della specifica approvazione per iscritto del cliente di cui all'art. 1341 c.c.
- Le conseguenze ed i rischi per la banca della dichiarazione di inefficacia delle modifiche sfavorevoli per il cliente in assenza del "giustificato motivo"
- La prescrizione del diritto del cliente alla contestazione delle modifiche non supportate da "giustificato motivo"
Le ordinanze anticipatorie di condanna e la prova: artt. 186 bis, ter e quater c.p.c.
- Profili strutturali e sostanziali delle ordinanze ex art. 186 bis, ter e quater c.p.c.
- I termini per la concessione delle ordinanze e le vicende anomale del processo (sospensione e interruzione)
- L'ordinanza di condanna al pagamento delle somme non contestate: significato e peculiarità della "non contestazione"
- L'ordinanza d'ingiunzione: i presupposti per la sua operatività e per la sua efficacia esecutiva
- L'ordinanza d'ingiunzione e l'art. 50 nel Testo Unico Bancario
- Il ricorso alle ordinanze anticipatorie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nel caso di cumulo di domande
Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università di Milano
Scarica il programma e modulo di iscrizione. Per informazioni: info(at)tidonacomunicazione(dot)com
03 febbraio 2010
Corruzione Internazionale: più ampia l’ipotesi di responsabilità degli Enti
Passata quasi in sordina, una modifica introdotta con la legge 3 agosto 2009, n. 116 [1], potrebbe avere un notevole impatto sulla "responsabilità amministrativa" delle imprese per delitti commessi all’estero e sulla conseguente revisione della valutazione dei rischi ai fini della responsabilità ex d.lgs 231/01.
Ci si riferisce al delitto di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis del codice penale e richiamato dall’art. 25 co.4 del Decreto.
"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:
1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio."
Il comma secondo, invece, si articola a sua volta in due distinte disposizioni entrambe legate alle ipotesi di cui agli artt. 321 del c.p. che richiama la responsabilità del corruttore e 322 con l’ipotesi dell'istigazione alla corruzione, ossia una corruzione non andata a buon fine per mancata accettazione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio appartenente alla P.A.[3].
"Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo."
Più controversa la seconda parte del comma 2 (nr. 2):
"2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali."
Cosa è cambiato?
Con l’articolo 3 della legge in argomento, alla formulazione di cui sopra sono aggiunte le parole "…ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria".
E’ evidente dunque come una siffatta formulazione dilati considerevolmente le ipotesi concrete che peraltro ingloberebbero de plano quell’interesse o vantaggio per l’Ente, primario presupposto per la configurabilità di una responsabilità ex “231”.
Di ciò non si potrà non tener contro nell’analisi dei rischi, nella stesura dei modelli e dei conseguenti protocolli, giacchè l’aggressiva competizione proprio da parte delle economie emergenti, Cina, India, America Latina, potrebbe indurre al presidio di posizioni economiche, attraverso, ad esempio, commesse pubbliche, proprio attraverso attività corruttive.
Il problema, per esperienza vissuta nelle aziende multinazionali, è stato sino ad oggi sottostimato o risolto, attraverso generici richiami al divieto di corruzione, che non possono essere ritenuti soddisfacenti.
Occorrerà, soprattutto nelle procedure operative, riguardanti i rapporti d’agenzia o l’operatività di filiali estere, procedere alla nomina di responsabili dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni straniere, fissare regole stringenti di tracciamento dei contatti con funzionari pubblici e di partecipazioni a gare, disciplinando il flusso informativo verso l’O.d.V.
Ma quale?
E qui ritorna il vecchio problema del vuoto normativo in materia di gruppi societari, colmato sino ad oggi dalla giurisprudenza.
A mio avviso nelle more che il legislatore auspicabilmente intervenga, sarà necessario procedere legando le controllate estere, a maggior ragione in virtù del consolidamento dei bilanci, alla capogruppo “domestica”, al suo modello organizzativo ed al suo Organismo di Vigilanza, soffermandosi sulla formazione e divulgazione delle procedure, senza commettere l‘errore di ritenere l’ambito extraterritoriale una sorta di "zona franca".
[1] Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
[2] Introdotto dall’art.3 co. 1 l.300/2000
[3] Si ricorda che la giurisprudenza costante fa prescindere la qualifica dall’appartenenza ad azienda pubblica o privata.
Etichette: d.lgs 231/01, d.lgs 231/01 art 25